Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
10618 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra:
(C.F. e P.IVA ) subentrato mediante Controparte_1 P.IVA_1
fusione per incorporazione in tutti i rapporti attivi e passivi di Controparte_2
e giusta atto di fusione per Notaio Controparte_3 Controparte_4
Rep. n. 28676 raccolta 16707 del 27 dicembre 2012, in persona del Per_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. , nato a [...] Controparte_5 il 20/05/1958, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Allocca C.F.
, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c. e con il medesimo C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli al corso Garibaldi, 387 (per le comunicazioni di rito
PEC tel. – 081- 7722299), CodiceFiscale_2
e c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._3 separata procura depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Guido Tavassi (c.f.
; fax 081/2481166; pec: C.F._4 [...]
, presso cui elegge domicilio in Napoli, alla via G. Carducci Email_1
n. 42
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 8.3.2024 Parte_1
chiedeva ingiungersi al suo datore di lavoro, il pagamento di competenze CP_6
1
“Il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato dell' presso la sede di CP_6
Napoli, inquadrato nel parametro 193 come “Specialista tecnico-amministrativo”, ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri (doc. n. 1).
Egli, come attestato e comprovato dall'allegata istanza di integrazione fondi del medesimo n. prot. (doc. n. 2), quale risorsa CP_6 Controparte_7
Contr professionale interna dell' , ha svolto funzioni incentivate ai sensi dell'art. 113, d. lgs. n. 50/2016, come attuato dall'Azienda con i regolamenti dicui agli O.d.S. n. 405 del 14.6.2017 e n. 169 del 19.3.2020 (doc. n. 3), richiamati nell'indicato provvedimento datoriale, maturando il relativo compenso nella misura quantificata dallo stesso debitore CP_6
Contr Nello specifico, come risulta riconosciuto in dettaglio dall' nel suddetto documento allegato, egli, per le causali sotto specificate, ha diritto al pagamento delle seguenti somme:
1) incentivo per lo svolgimento dell'incarico affidatogli dall' di Ispettore di CP_6
Cantiere ex art. 101, d. lgs. n. 50/2016, nei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di Ponticelli della ex ferrovia
, anni 2018, 2019 e 2020: € 4.179,45 (doc. n. 2)”. Controparte_2
Il Giudice accoglieva il ricorso ed emetteva decreto ingiuntivo n. 382 del 15.3.2024, provvisoriamente esecutivo, ingiungendo a il pagamento di € 4.179,45, oltre CP_6
interessi e rivalutazione, come da ordinanza di correzione di errore materiale del
25.3.2024, concedendo termine per l'opposizione di 40 giorni dalla notifica, avvenuta in data 26.3.2024.
Cont proponeva opposizione rilevando la non esigibilità del credito. Eccepiva che il progetto nel quale il è stato incaricato quale “ispettore di cantiere” è stato Pt_1
realizzato in esecuzione di programmi di investimento finanziati dalla CP_8
(gara di progettazione in atti) e la rendicontazione delle somme spettanti
[...]
allo stesso è stata richiesta con prot. N. 31175 inviata alla in data Controparte_8
17.10.2022, come documenta la nota allegata dallo stesso ricorrente ma, ciò
2 nonostante, la non aveva ancora provveduto all'erogazione alla Controparte_8
comparente dei relativi fondi.
Aggiungeva che il regolamento prevede espressamente, all'art. 14 comma C –
Erogazione degli incentivi, che “gli incentivi potranno essere erogati a seguito del completamento dell'iter procedimentale di liquidazione da parte della CP_8
o di altro Ente finanziatore dell'intervento nonché del successivo accredito
[...] delle somme erogate a titolo di compenso incentivante”
Concludeva affermando che il credito rivendicato dal sig. , attesa la Pt_1
mancanza delle risorse finanziarie che la non ha ancora versato a Controparte_8
Contr Contr
, non è allo stato esigibile in quanto non può procedere al pagamento degli incentivi ex art 113 Dlgs 50/2016 essendo espressamente vietato dalla normativa vigente.
Il resistente rilevava che l'attività svolta ricade sotto la vigenza dei regolamenti adottati, ex art. 113, comma 3, d. lgs. n. 50/2016, da in sede di CP_6
contrattazione decentrata, nel 2017 e nel 2020, rispettivamente con O.d.S. n. 405 del
14.6.2017 e n. 169 del 19.3.2020. Nessuno dei due regolamenti applicabili ratione temporis alla fattispecie, rispettivamente all'art. 8 e all'art. 13, fa riferimento alcuno a un previo accredito di somme da parte della per l'erogazione Controparte_8 dell'incentivo.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità dell'art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
L'opposizione va respinta con conferma del decreto ingiuntivo per le ragioni che seguono.
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia (sentenza giudice Santulli n.1226/25) riportandosi integralmente a tale pronunzia.
In via preliminare va ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai
3 conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass. sez. III,
2.9.98, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza -e le prove relative- della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi con l'opposizione il giudice è investito del potere – dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito
(Cass. sez. II, 8.9.98, n. 8853).
Ne discende che nel giudizio di cognizione incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa
(Cass., sez. lav., 17-11-1997, 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della già menzionata regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
L'art. 113 sotto la rubrica (In. per funzioni tecniche) prevede:
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto
4 esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente
5 o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. Il fondamento del diritto alla liquidazione del compenso incentivante si rinviene in una fattispecie a formazione complessa nella quale confluiscono l'accordo - di cui alla contrattazione decentrata integrativa , che fissa modalità e criteri del riparto del fondo-
e il regolamento dell'ente che deve recepire e dare attuazione all'accordo sindacale (in tema vedi anche deliberazioni della Corte dei Conti in tal senso: Sezione regionale di controllo per il La., delibera n. 57/2018/PA.; Sezione regionale di controllo per il Fr.-
Ve. Gi., delibera n. 6/2018/PA. e Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 186/2017/PA.).
Nel solco di questa ricostruzione, la Suprema Corte ha chiarito che il compenso incentivante può essere attribuito, se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e se sia stato adottato l'atto regolamentare della Amministrazione aggiudicatrice volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel (cfr. Cass Sez. L - , Sentenza n. 13937 del 05/06/2017 in senso CP_9
conforme più di recente Cass. 10222 del 28.5.2020 che nel riaffermare che l'incentivo ha carattere retributivo (vedi anche Cass. n. 21398/2019 ) ha ribadito che “.... poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012,
Cass. n. 13384/2004).
6 Contr Nella specie la ha approvato con provvedimento del Presidente del C.d.A. n.
498 del 4/3/2020 il richiesto Regolamento in materia di incentivi tecnici ex art. 113
Dlgs 50/2016; Regolamento poi il modificato con provvedimento n. 923 del 19/4/2022 alla luce dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata.
L'Ente richiama il Regolamento che esso stesso si è dato assumendo che il diritto al compenso sorge solo con la determina di liquidazione, che allo stato non è stata adottata assumendo, che anche per queste ultime non sarebbe esigibile il pagamento trattandosi di somme che, in quanto comprese nel quadro economico di gare per
Contr l'affidamento di lavori e/o servizi di cui è soggetto attuatore della CP_8
e quindi finanziati con fondi , possono essere liquidate
[...] Controparte_8
solo con tali fondi regionali, una volta effettivamente versati all'azienda e inclusi nell'apposito fondo.
La prospettazione dell'opponente non convince poiché fa dipendere l'insorgenza del diritto, non la sua esigibilità, da una serie di attività che secondo Regolamento competono al Presidente del CDA.
Reputa il Tribunale, in sintonia con gli orientamenti espressi in materia dalla SC, che tali adempimenti cui il Presidente del CdA è tenuto, tra cui la determina di quantificazione, non incidono sull'insorgenza del diritto, che nasce con l'approvazione del progetto dei lavori da svolgere, bensì, sulla esigibilità .
Si rammenta , infatti con Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, n.10222 che “…La ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass.
n.13937/2017 e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., perchè in questa sede interessa solo rimarcare, per risolvere la questione che qui viene in rilievo, che il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici.
Quanto alla natura dell'emolumento e ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è
7 consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019
e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poichè il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (Cass. n.
13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
A questo riguardo la Corte si è soffermata “sulla natura del procedimento di liquidazione e sugli effetti, quanto all'azionabilità del diritto, della mancata conclusione del procedimento stesso.”
Ha considerato la S.C. che i giudici del merito avevano esattamente qualificato la procedura di liquidazione condizione di esigibilità del credito, sorto con l'approvazione del progetto, traendone tuttavia un 'errata conseguenza “della non azionabilità del diritto anche nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione della procedura, finendo per trasformare la condizione di esigibilità in elemento costitutivo del diritto azionato e per fornire un'interpretazione del quadro normativo e delle disposizioni regolamentari contrastante con i principi generali che regolano l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Infatti, sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti c.c., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicché il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche l'esigibilità del credito si realizza solo con l'emissione del mandato di pagamento è stato affermato da questa Corte solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data
8 interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dalla L. n. 724 del 1994, art. 22 (cfr. Cass. n. 9134/1995 e già prima Cass. S.U. n. 9202/1990), non si può certo trarre la conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un'obbligazione già scaduta.
Le disposizioni normative e regolamentari vanno, infatti, interpretate alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di accesso alla tutela giurisdizionale e, quindi, considerando che da tempo il giudice delle leggi ha evidenziato che "gli artt. 24 e 113 Cost., non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale, ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, può essere differita ad un momento successivo, sempre che sia osservato il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla irrazionalmente, lasciandone privo l'interessato per un periodo di tempo incongruo."
(Corte Cost. n. 154/1992).
Tornando al caso in esame, è pacifico che l'opposto ha svolto l'attività e non è stato allegato che vi siano ritardi o incompletezza di sorta. Si aggiunga, che nel regolamento si lascia in sostanza alla decisione unilaterale del debitore il momento in cui provvedere alla quantificazione del compenso e al pagamento.
Sul piano della quantificazione si osserva, inoltre, che il calcolo è stato fatto a norma di Regolamento e delle tabelle a esso correlate ed è mancata, anche sotto tale profilo, una specifica contestazione.
Tantomeno può addebitarsi al soggetto terzo, , l'inadempimento Controparte_8
nel pagamento del compenso visto che la materia riguarda rapporti tra il soggetto
Contr attuatore e il soggetto finanziatore. Contr Anche su questo tema si registra un'assoluta genericità della difesa dell' , che non ha offerto la benché minima indicazione né dei tempi della liquidazione né dei tempi dell'assegnazione dei fondi in relazione agli specifici lavori ai quali ha partecipato, impedendo ogni possibilità di comprensione del se e del quando del pagamento di una prestazione già resa.
9 In ragione della surricordata natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve , dunque ritenersi che se l'istante creditrice- opposta ha fornito prova dei fatti costitutivi del credito, l'opponente debitore non ha dimostrato la sussistenza di fatti estintivi modificativi o impeditivi del credito, sicché l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 382 del 15.3.2024;
b) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi € 1800,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione;
c) Dichiara il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Si comunichi
Napoli, 5 giugno 25
Il Giudice del lavoro dott. ssa Maria Gaia Majorano
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