Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 385/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 385 /2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GUERINI ROCCO ROSELLA e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano (PV), Via Carrobbio n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 22/10/2016, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla Parte
I, n. 1654, dell'anno 2016; separati consensualmente con Decreto di omologazione n. cronol. 780/2023 del
10/02/2023, RG n. 5372/2022, pronunciato dal Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) affidamento congiunto della figlia minore con collocazione della stessa Per_1
presso la residenza della madre ossia in Vigevano via Ludovico il Moro n. 3, con prossimo trasferimento previsto in Milano via P.A. Paravia n. 82;
2) obbligo del padre di corrispondere un assegno a titolo di contributo per il mantenimento mensile della figlia minore nella misura di € 250,00 da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e da corrispondere a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50% delle spese extra assegno come da protocollo del Tribunale di Pavia (DOC.
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3) diritto del padre di stare con la figlia, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici di
; Persona_2
a)3 giorni durante la settimana, che si indicano nel lunedì, mercoledì e venerdì, , dall'uscita della scuola a dopo cena;
b)fine settimana alternati dal venerdì sera o sabato mattina fino al lunedì mattina con obbligo di portare la minore a scuola;
c)i ponti e la festa del patrono verranno trascorsi con il genitore con cui la figlia trascorrerà il fine settimana, cercando di rispettare l'alternanza;
d)dal 24 dicembre ore 10,00 al 25 dicembre ore 16,00 con un genitore e dal 25. 12 ore
16.00 al 26.12 ore 16,00 con l'altro genitore;
e)almeno 5 giorni durante le vacanze natalizie dal 27 dicembre al 1 gennaio ore 16.00 oppure dal 1 gennaio ore 16,00 all'ultimo giorno di vacanze ore 16,00;
f)Vacanze pasquali: da giovedì a martedì ad anni alterni, salvo diversi accordi;
g)Vacanze estive: anche un mese qualora il genitore portasse all'estero la figlia, diversamente 3 settimane, di cui anche 2 consecutive, da comunicare il prima possibile all'altro genitore e comunque almeno entro il mese di marzo di ogni anno ad esclusione delle 3 settimane centrali di agosto avendo la madre attualmente solo quel periodo di ferie.
h)I genitori autorizzano la frequentazione del corso di catechismo, nonché la frequentazione di un corso sportivo ed eventualmente un corso di lingua straniera o altro a scelta della minore.
i)- i genitori si accordano fin d'ora che, quando il sig. troverà un'abitazione Pt_2
autonoma rispetto a quella dei propri genitori e potrà occuparsi delle esigenze della bambina, potrà tenere con sé la minore a settimane alterne con inizio nel periodo delle vacanze estive, il cambio settimana sarà la domenica sera verso le 20,30.
pag. 2 di 5 j)Qualora la bambina accogliesse positivamente questa alternanza, il padre potrà proseguire anche durante l'anno scolastico a far tempo dal mese di gennaio 2026. Da settembre 2025 a dicembre 2026 starà con il padre una settimana al mese anziché due, mantenendo i diritti di visita sopra previsti per le altre settimane.
k)Durante la settimana in cui la bambina starà con il padre, la madre manterrà il diritto di visita nelle giornate di martedì e giovedì dal termine dell'orario scolastico alla mattina successiva.
l)Per ogni settimana che la minore trascorrerà con il padre, come previsto ai punti i e seguenti, il mantenimento verrà ridotto di € 50,00.
m)Quando la bambina trascorrerà le due settimane non consecutive dal padre, come previsto ai punti i e seguenti, l'assegno unico verrà ripartito tra i genitori al 50%.
4) L'auto GA tg FW024XK intestata alla sig , concessa in uso gratuito al sig. Pt_1
fintanto che la sig non ne chiederà la restituzione;
il sig. Parte_2 Pt_1
si accolla per intero il costo dell'assicurazione, dei tagliandi, della Pt_2
manutenzione ordinaria e straordinaria, dei bolli auto e delle multe anche arretrati, impegnandosi quest'ultimo a procedere al cambio di intestazione dell'auto suo nome e a
Sue Spese, appena possibile e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla sentenza.
5) L'auto RD FI tg GP 909 WS cointestata, acquistata nel mese di settembre
2023 con finanziamento intestato a è da intendersi di esclusiva Parte_2
proprietà della sig. , ed il sig. non può vantare pretese su di essa;
la sig. Pt_1 Pt_2
continuerà a rimborsare al sig. le rate di finanziamento Pt_1 Parte_2 per l'acquisto di detta auto che, per decisione dei ricorrenti, vengono compensate con il mantenimento e ciò fino alla vendita dell'auto. La sig. , si accolla per intero il Pt_1 costo dell'assicurazione, dei tagliandi, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei bolli auto e delle multe anche arretrati, impegnandosi a procedere al cambio di intestazione dell'auto suo nome e a sue spese, ovvero alla vendita del mezzo appena possibile e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla sentenza, con diritto a trattenere l'importo che verrà ricavato dalla vendita del mezzo dedotto il saldo del finanziamento in essere intestato a Pt_2
pag. 3 di 5 6) I coniugi danno fin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio a favore degli stessi e della figlia minore, quando scadranno quelli in corso di validità.
7) Spese di procedura compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
04.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
All'udienza del 14.3.2025, le Parti hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni congiunte di cui al ricorso e di rinunciare all'impugnazione della sentenza divorzile.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(Decreto n. cronol. 780/2023 del 10/02/2023, RG n. 5372/2022, pronunciato dal
Tribunale di Pavia, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 4 di 5 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Milano il giorno 22/10/2016 (atto n.1654, parte I, anno Parte_2
2016);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 07.4.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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