Sentenza 24 giugno 2025
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Cass. pen. Sez. IV, 24 giugno 2025, sentenza n. 23507 LA MASSIMA “In cas... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Cass. pen., Sez. IV, 16 ottobre 2025, sentenza n. 33963 LA MASSIMA “In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, ... Cass. pen. Sez. IV, 24 giugno 2025, sentenza n. 23507 LA MASSIMA “In cas... Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 2025, n. 22863 LA MASSIMA “Integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta c... Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2025, sentenza n. 15229 LA MASSIMA "In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità ... Cass. pen., Sez. V, 31 gennaio 2025, sentenza n. 3884LA MASSIMA“La distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concors... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e …
Leggi di più… - 5. obbligo di motivazione rafforzataLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 11 agosto 2025
Cass. pen. Sez. IV, 24 giugno 2025, sentenza n. 23507 LA MASSIMA “In cas... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 23507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23507 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello competente relativamente al trattamento sanzionatorio e dichiararsi i ricorsi inammissibili nel resto. udito l'Avvocato Luppi Emanuele del Foro di Verona in difesa di BE RI, il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 23507 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 30/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 luglio 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, dichiarava NA NO responsabile del reato ascrittogli al capo 12) dell'imputazione, condannandolo, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 4 mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare subita. Il medesimo giudice, invece, assolveva BE RI dal reato a lui ascritto al capo 12) per non aver commesso il fatto. Per quanto concerne il capo 12), a BE RI, NA NO, NE AN e KU IN era contestato il delitto di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 per avere, in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio 453 grammi di cocaina, occultandoli all'interno di una cassetta porta-attrezzi tenuta nel magazzino sito in San Bonifacio (VR), via Praissola, 74/E, luogo di abitazione e di lavoro di KU IN, in data 5.8.2020. Dagli atti di indagine emergeva che, in data 5.8.2020, NE AN, accompagnato da NA NO, raggiungeva il capannone di via Praissola, 74, intrattenendosi a parlare con un ragazzo. I Carabinieri procedevano quindi alla perquisizione personale di NE, rinvenendo nelle sue mutande un involucro contenente 10 grammi di cocaina, e del capannone, trovando all'interno di una cassetta degli attrezzi occultata in un mezzo in disuso, 453 grammi di cocaina ripartiti in 30 involucri, e un bilancino di precisione. Veniva tratto in arresto NE AN, che ammetteva la proprietà dello stupefacente, mentre il ragazzo, identificato in KU IN, riusciva a darsi alla fuga. Riguardo alla posizione di BE RI, accusato di concorso nel reato di cui al capo 12), dagli atti di indagine emergeva che lo stesso, dopo l'arresto di NE AN, si era prodigato per quest'ultimo, anticipando parte delle spese legali, interloquendo con il difensore in merito ai fatti e alla individuazione di chi avesse fatto la "soffiata" ai Carabinieri, nonché prelevando NE al momento della sua scarcerazione. Nelle conversazioni intercettate durante i colloqui in carcere tra NE AN e il fratello Marjus, quest'ultimo riferiva che BE ND aveva anticipato 1.800 euro all'avvocato di AN. NE raccontava poi al fratello di essersi assunto la responsabilità del fatto di fronte ai Carabinieri, e che KU IN e NA NO erano spaventati, temendo conseguenze, ma lui li aveva rassicurati. In sede di spontanee dichiarazioni rese in udienza, BE negava ogni addebito, affermando di aver aiutato NE perché era un suo dipendente da anni, ma di essersi poi fatto restituire il denaro che gli aveva anticipato. Il GUP, all'esito dell'istruttoria, riteneva di escludere la responsabilità di BE RI per il capo 12), osservando come, se anche poteva ritenersi che la sua posizione fosse di spicco rispetto a quella degli altri soggetti, non fosse consentito il "salto logico" del suo 2 coinvolgimento nella detenzione dei 453 grammi di cocaina nel capannone. Rilevava inoltre come, in mancanza di altri dati investigativi, il solo fatto che BE fosse stato visto nei giorni precedenti nei pressi del capannone e che avesse incontrato i coimputati non potesse fondare il giudizio di colpevolezza. 1.2 Con sentenza del 10 giugno 2024, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello del P.M., ha dichiarato BE RI responsabile del delitto ascrittogli al capo 12) e lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa. Sono stati ritenuti decisivi il fatto che lo stesso, dopo l'arresto di NE AN, "si è prodigato largamente per lui, in particolare anticipando parte delle spese legali a favore del difensore di NE, interloquendo col difensore in merito ai fatti in contestazione e prelevando NE all'uscita dalla Casa Circondariale al momento della sua scarcerazione", nonché il fatto che "BE ha fatto riferimento alle vicende che hanno portato all'arresto essendo a conoscenza delle relative circostanze... esprimendosi al plurale... BE ha fatto pervenire a NE AN... la richiesta di pagare 36.000 euro respinta", riteneva che tali elementi, "valutati coordinatamente nel loro insieme", comprovassero la penale responsabilità dell'imputato. La Corte distrettuale ha confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando NA NO al pagamento delle spese del grado di appello. Riguardo alla posizione di NA NO, oltre al dato della presenza in loco al momento del rinvenimento della sostanza, ha valorizzato principalmente il contenuto di una serie di intercettazioni, significative del suo concorso nella detenzione. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di NA NO e di BE RI. 3. Il difensore di NA NO ha articolato tre motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo, la difesa deduce il difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 606 lett. e), in relazione agli artt. 125, comma 3, e 605, cod.proc.pen., rilevando che la sentenza della Corte d'Appello di Venezia non può ritenersi motivata con riferimento alle numerose censure mosse alla decisione di primo grado. Il ricorrente sottolinea che la censura riguarda sia l'aspetto relativo alla ricostruzione dei fatti e conseguente affermazione di responsabilità penale di NA NO, sia il profilo attinente al trattamento sanzionatorio. In relazione al primo aspetto, il ricorrente evidenzia che i giudici di secondo grado, con formula definita "quasi di stile", hanno affermato, a pag. 8 della decisione, che "la posizione di NA NO è stata oggetto di attento e minuzioso esame da parte del giudice di prime cure, che è giunto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, a fronte di ciò non viene offerta dalla difesa una valida credibile diversa ricostruzione dei fatti". 3 L'affermazione, secondo il ricorrente, non valuta adeguatamente tanto le specifiche censure mosse alla decisione di primo grado, quanto la diversa ricostruzione dell'accaduto prospettata dalla difesa, che presenterebbe i medesimi requisiti di solidità indiziaria di quella proposta dall'accusa. 3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606 lett. b), in relazione agli artt. 533, comma 1, 187 e 192 cod.proc.pen, la valutazione probatoria operata dalla Corte d'Appello. In proposito rileva che il giudice di secondo grado si è limitato a parlare di "attento e minuzioso esame" effettuato in primo grado, senza confrontarsi con le numerose circostanze non adeguatamente spiegate nella ricostruzione del GUP. In particolare, il difensore evidenzia che all'imputato è contestato, in concorso con altre persone, di aver detenuto, a fini di spaccio, 453 grammi di cocaina occultati in una cassetta porta-attrezzi nel magazzino di San Bonifacio, luogo di lavoro di KU IN, in assenza di prove di un'attività concorrente di NA NO nel reato. 3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen., il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata rideterminazione della pena. Il difensore evidenzia che il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato, che non ha posto in essere alcuna attività dilatoria ed ha anzi fornito giustificazione del proprio operato, unitamente alla sua situazione familiare particolarmente complessa, documentata in atti, avrebbero dovuto indurre il giudice a concedere le attenuanti generiche. 4. Il difensore di BE ND ha articolato tre motivi di ricorso. 4.1 Con il primo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione all'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 546, comma 1, cod.proc.pen, la violazione delle norme di legge che impongono la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ed in particolare delle sentenze, lamentando che la Corte d'Appello di Venezia, venendo meno ai precetti di legge, abbia reso una motivazione apparente ed in realtà del tutto assente, priva di logica probatoria e critica rispetto alla sentenza assolutoria del giudice di primo grado. Il ricorrente evidenzia che il giudice di secondo grado abbia rivalutato un unico atto di indagine (l'informativa finale dei Carabinieri), senza un vaglio critico sia delle osservazioni fatte in ottica assolutoria dal giudice di primo grado, sia delle osservazioni effettuate dalla difesa. Deduce che, con il mero rimando all'informativa citata, il giudice di secondo grado ha omesso di confrontarsi, secondo canoni di logica critica, con gli altri elementi valutati invece dal giudice di primo grado, rendendo la decisione di appello del tutto apparente e priva di motivazione. 4.2 Con il secondo motivo, formulato ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., il ricorrente lamenta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione resa dalla Corte 4 d'Appello sul capo 12 di imputazione, rilevando che la stessa omette di prendere in considerazione una molteplicità di elementi probatori, tra cui anche le censure contenute nell'atto d'appello del Pubblico Ministero. 4.3 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen, la totale omissione, nella sentenza impugnata, di qualsiasi riferimento ai criteri di determinazione della pena e alla valutazione in ordine alla concedibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche 5. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo annullarsi con rinvio alla Corte d'Appello competente relativamente al trattamento sanzionatorio e dichiararsi i ricorsi inammissibili nel resto. 6. Il difensore di NA NO ha depositato motivi aggiunti, con cui ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, suddividendo il terzo motivo dell'originario ricorso in due sezioni, rispettivamente riferite alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla eccessività della pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NA NO è infondato. 2. In ordine al primo motivo di ricorso, si deve innanzitutto definire la relazione che intercorre tra le due sentenze di merito. La questione assume rilevanza preliminare, data la necessità di individuare l'ambito di riferimento dei motivi di ricorso, ovvero se debba essere circoscritto alla sola sentenza di appello o se possa essere esteso anche alle argomentazioni contenute nella decisione di primo grado. Va premesso che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico e inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro - Rv. 266617-01; Sez.6, n.28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250). Inoltre, costituisce orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità che, nel caso di doppia conformità, sia ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi e argomenti diversi da quelli già 5 1.71- esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel controllare la fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono "l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (Sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061). Nel caso in esame, le questioni proposte nei motivi di appello risultano già puntualmente affrontate nella sentenza di primo grado. Le specifiche deduzioni difensive, in ordine alla prospettata mancanza di motivazione, sussistendo i requisiti per ritenere la doppia conformità, sono infondate, in considerazione della esaustiva risposta che si ricava dalla lettura congiunta delle decisioni ai motivi di censura. 3. In relazione al secondo motivo, concernente la valutazione probatoria operata dai giudici di merito, occorre ricordare i limiti del sindacato di legittimità. A fronte dei rilievi esposti dal ricorrente, appare opportuno rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Sinnonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, 6 14_ ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948). Nel caso di specie, l'esame congiunto delle sentenze di merito mostra come la responsabilità di NA NO sia stata logicamente e coerentemente affermata sulla base di un articolato quadro indiziario. Il GUP ha fondato il proprio convincimento su plurimi elementi di prova, tra cui la presenza di NA NO insieme a NE AN presso il capannone dove è stato rinvenuto lo stupefacente;
il contenuto di conversazioni intercettate in cui NA NO chiedeva a NE se questi si fosse assunto la responsabilità della detenzione dello stupefacente, ricevendo risposta affermativa (RIT n. 258/2020, progr. n. 8, p. 1061); una conversazione in cui NE, parlando con il fratello, riferiva che RR (NA NO) gli aveva chiesto se si sarebbe preso tutta la responsabilità; una conversazione dello stesso NA NO con AS HA in cui affermava: "se invece quelli ci aprivano un problema più grande se ci beccavano dentro quando è arrivato KU... quel giorno che c'era KU... per parlare, giusto per parlare, mettiamo caso che succedeva e come ha detto lui 'il peggio che poteva succedere'..." (RIT n. 142/2020, progr. n. 29, p. 1096). Da questi elementi il giudice di primo grado ha logicamente dedotto la consapevolezza di NA NO circa la presenza dello stupefacente nel capannone e il suo concorso nel reato di detenzione a fini di spaccio. La Corte d'appello ha confermato tale valutazione, ritenendo che il giudice di prime cure avesse svolto un "attento e minuzioso esame" della posizione dell'imputato. D'altro canto, va rilevato che nonostante l'evocazione di vizi per i quali è previsto il ricorso per cassazione, i motivi di ricorso propongono essenzialmente censure in fatto opponendo al giudizio dei giudici una diversa valutazione dei fatti accertati, con manifestazione priva di illogicità. 4. Gli ultimi due motivi, concernenti le circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, sono infondati. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 7 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto riferimento, da un lato, all'assenza di elementi positivi, dall'altro, all'elevato dato ponderale e alla natura pesante della sostanza stupefacente illecitamente detenuta. Quanto al trattamento sanzionatorio, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). È stato altresì precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Nel caso di specie, la pena concretamente inflitta è stata applicata dai giudici di merito in misura inferiore alla media edittale e parametrata alla gravità del fatto, puntualmente sottolineato dagli stessi, sicchè non appare fondata la relativa censura. Il ricorso di NA NO deve essere pertanto respinto, lo la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. 8 5. I primi due motivi del ricorso di BE RI, afferenti al vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, sono fondati. 5.1 II tema della motivazione rafforzata in caso di riforma in appello di una sentenza assolutoria è stato affrontato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14800 del 21/12/2017, che ha sancito il principio secondo cui la presunzione di innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione. Analoghe sono le conseguenze sull'estensione dell'obbligo di motivazione, che, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. 5.2 Nel caso in esame, la Corte d'appello ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado, ritenendo la responsabilità di BE RI per il reato contestato al capo 12. La motivazione addotta a sostegno di tale riforma si fonda essenzialmente su un unico elemento: il comportamento tenuto dall'imputato dopo l'arresto di NE AN, consistito nell'anticipare parte delle spese legali, nell'interloquire con il difensore e nel prelevare il coimputato al momento della sua scarcerazione. Tuttavia, il suddetto elemento era stato già ampiamente valutato dal giudice di primo grado, il quale, all'esito di un percorso argomentativo articolato e logicamente coerente, aveva ritenuto che da esso non potesse desumersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in ordine alla detenzione dello stupefacente rinvenuto nel capannone. La Corte d'appello, nel riformare la sentenza assolutoria, avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata, confrontandosi puntualmente con le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado e dimostrando, con un'analisi approfondita e critica dell'intero compendio probatorio, l'esistenza di vizi logici o di inadeguatezze tali da rendere insostenibile la decisione di assoluzione. Al contrario, la motivazione della sentenza impugnata risulta carente sotto molteplici profili. La Corte d'appello non ha adeguatamente confutato le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, limitandosi a riportare uno stralcio dell'informativa finale dei Carabinieri e a 9 1:)- 1 valorizzare un elemento (l'interessamento di BE ND per NE AN) che era stato già ampiamente considerato. Non ha considerato gli elementi a discarico emersi dalle indagini, tra cui gli esiti negativi delle perquisizioni effettuate a carico dell'imputato, che il GUP aveva ritenuto significativi. Non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, il quale aveva fornito una spiegazione alternativa del suo comportamento, affermando di aver aiutato NE in quanto suo dipendente da anni e di essersi poi fatto restituire il denaro anticipato. Non ha considerato il contenuto di intercettazioni ambientali che confermavano la restituzione del denaro anticipato per la difesa di NE, circostanza che avrebbe potuto corroborare la versione dell'imputato. Non ha considerato gli elementi evidenziati nella consulenza tecnica prodotta dalla difesa sulle intercettazioni ambientali. Come correttamente rilevato dal ricorrente, la Corte d'appello si è limitata a utilizzare un passaggio della sentenza di primo grado in cui veniva esposta la tesi accusatoria, prima della sua confutazione da parte del GUP. Tale circostanza dimostra l'assenza di un'analisi critica e approfondita delle risultanze processuali. In sostanza, la Corte d'appello non ha adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata che le Sezioni Unite, nella sentenza suindicata, hanno individuato come necessario in caso di riforma di una sentenza assolutoria. La motivazione risulta infatti carente, illogica e priva di quel confronto critico con le argomentazioni del giudice di primo grado che avrebbe dovuto caratterizzarla. 5.3 II vizio motivazionale risulta evidente, considerando che il GUP, nella sentenza di primo grado, aveva dedicato ampio spazio alla valutazione degli elementi probatori relativi alla posizione di BE RI, prendendo in considerazione molteplici elementi: servizi di OCP, intercettazioni, CNR, esiti negativi delle perquisizioni effettuate all'imputato, dichiarazioni spontanee rese dallo stesso e valutazioni del Tribunale del Riesame di Venezia. A fronte della approfondita motivazione assolutoria, la Corte d'appello ha fornito una motivazione del tutto inadeguata, limitandosi ad affermare che gli elementi evidenziati, "valutati coordinatamente nel loro insieme", comproverebbero la penale responsabilità dell'imputato, senza spiegare perché tali elementi dovrebbero prevalere su quelli valorizzati dal giudice di primo grado a sostegno dell'assoluzione. La decisione va pertanto annullata nei confronti di BE ND, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. 6. Assorbiti gli ulteriori motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BE RI e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Rigetta il ricorso di NA NO e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/04/2025 c s.I t G. i G.,/} v-f 4 'V 0:3ki St ‹rt. E(.›. r ENSc a T.,91g cknn?, 0J., Funzionario iziaric r. AN enazzo