Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4975/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 4975/2019 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 440/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 29/03/2019, e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO SERGIO
- attore/opponente - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratore,
[...]
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI ANDREA
- convenuto/opposto - Conclusioni All'udienza del 23/01/2025 le parti concludevano come da relativo verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatto odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione Controparte_1 di un decreto ingiuntivo nei confronti di e Parte_2 [...]
, odierna opponente, per conseguire il pagamento della Parte_1 somma di € 38.039,52, oltre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento del debito residuo derivante dai contratti di finanziamento, n. 4372040 (con debito residuo pari a €. 29.087,49) e n. 4449142 (con debito residuo pari a €. 8.952,03), di cui era divenuta cessionaria (v. 440/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 29/03/2019; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Parte_1
, eccependo, in via preliminare, l'inefficacia del decreto
[...] ingiuntivo, notificato, oltre che irritualmente ex art. 143 c.p.c., oltre il termine di sessanta giorni;
nonché, nel merito: quanto al contratto n. 4372040, che contempla, quale debitore principale, il IGnor , deceduto il 21 Parte_2 agosto 2019 e, quale coobbligata, la moglie, IG.ra , Parte_1
1
l'esistenza di un contratto di assicurazione, del 3 aprile 2012, stipulato con 'AXA MPS', che garantiva e garantisce l'adempimento delle prestazioni, in favore del creditore (CONSUM.IT), in caso di morte del debitore, alla quale la società opposta deve rivolgersi per conseguire il saldo delle sue pretese economiche, precisando altresì di non aver mai accettato l'eredità e che la presente difesa non potrà mai intendersi quale accettazione della medesima;
mentre, quanto al contratto n. 4449142, la non debenza delle somme richieste, sia per capitale che per interessi. L'opponente, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: […] - dichiarare la totale inefficacia, ai sensi dell'art. 644 Cpc., e/o comunque la nullità, la annullabilità, la inopponibilità e la infondatezza, in fatto e in diritto, dell'opposto decreto ingiuntivo, e dunque, revocarlo e porlo nel nulla;
- rigettare, comunque, ogni e qualsiasi domanda, nei confronti della opponente IGnora Parte_1
, proposta dalla ' […] Con ogni consequenziale
[...] Parte_3 statuizione e con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto difensore e procuratore, che dichiara di essere antistatario […]. Costituitasi in giudizio, la insisteva per la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta, deducendo: che la (eventuale) tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
che, in ogni caso, costituendosi in giudizio, controparte ha sanato qualsiasi eventuale nullità della notificazione, in quanto la stessa ha evidentemente raggiunto lo scopo;
nonché, nel merito, in uno alla piena valenza della documentazione, anche contabile, posta a sostegno della pretesa monitoria, che la polizza assicurativa garantisce il contraente per determinati rischi, all'avverarsi dei quali, il medesimo contraente è onerato della denuncia del sinistro per attivare la garanzia, e che la IG.ra Parte_1 ha sottoscritto entrambi i contratti di finanziamento posti alla base del decreto ingiuntivo opposto in qualità di coobligata, e come tale ne deve rispondere, non come erede del defunto marito. L'opposta rassegnava quindi le seguenti conclusioni: […] In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 38.039,52 oltre interessi legali maturandi sulla sola CP_1 sorte capitale. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività
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istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. […]. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concesso un termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, concessi altresì i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, all'esito di alcuni rinvii dovuti anche al mutamento dell'Istruttore, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge. II. Diritto Sull'opposizione Infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
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Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su di un contratto di mutuo e/o finanziamento, e non già su di un contratto di conto corrente, è sufficiente che il creditore esibisca a conforto della richiesta di ingiunzione il contratto di finanziamento e/o mutuo con relativo piano di ammortamento, ove previsto e/o rilevante, e tale documentazione avrà valore di piena prova, sia nella fase monitoria secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., che nella fase di opposizione, essendo in tale successivo giudizio onere del debitore dimostrare il pagamento, o la sussistenza di altre cause estintive del credito ex adverso azionato. Non è difatti consentito al giudice, nell'ambito dei giudizi fondati su contratti bancari diversi da quello di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss. c.c.
o comunque regolati in conto corrente, pretendere a fini probatori, nemmeno in sede monitoria, la produzione in giudizio degli “estratti conto” ex art. 50 T.U.B. (Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 19 febbraio 2018). Quanto poi alla prova dell'erogazione del credito, il relativo onere è assolto: dall'istituto finanziatore, mediante documentazione (ivi compresi gli estratti conto, ove prodotti) attestante l'annotazione dell'avvenuto accredito delle somme, ferma la possibilità di valutare in ogni caso ex art. 115 c.p.c. la condotta processuale tenuta dalla controparte, ove affermi di aver comunque usufruito delle suddette somme, ovvero di aver provveduto al rimborso, anche se solo in parte, del finanziamento, o di aver in qualche modo dato esecuzione al rapporto in essere. Passando dunque al merito della controversia, deve preliminarmente evidenziarsi come, in applicazione di quanto sin qui riferito, non possa attribuirsi rilievo autenticamente dirimente ai fini della decisione all'eventuale violazione da parte del creditore dei termini di cui all'art. 644 c.p.c., avendo parimenti condivisa giurisprudenza chiarito che In caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria. (Sez. 3, Sentenza n. 3908 del 29/02/2016), con l'ulteriore precisazione secondo cui Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma,
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possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021). Nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo, emesso in data 29/03/2019, tentata un prima volta (ma senza esito) in data 16/04/2019, è stata successivamente tentata (ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) soltanto in data 2/10/2019, andando – comunque – a buon fine dopo alcuni giorni per espressa dichiarazione dell'opponente (v. atto di citazione, dell'11/11/2019: qualche giorno fa, del tutto occasionalmente (essendosi, la deducente, recata in Comune per il disbrigo di alcune pratiche personali), la busta, contenente il ricorso ed il d.i.,
è stata consegnata da un impiegato del Comune alla IG.ra , che Pt_1 effettivamente è residente in Sant'Angelo dei Lombardi, alla via Petrile snc), e quindi senza dubbio oltre il termine di 60 giorni normativamente previsto, spirato il 28/05/2019. Quanto sin qui riferito, tuttavia, se da un lato consente di dichiarare inefficace il provvedimento monitorio opposto, dall'altro non impedisce la decisione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione secondo i criteri e parametri di giudizio esposti in apertura. Sul punto, non ci si può esimere dal rilevare come, a riprova delle proprie pretese, la creditrice opposta abbia prodotto, sin dalla fase monitoria, copia dei contratti debitamente sottoscritti dalle controparti, copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale recante la cessione, nonché raccomandata di notifica della cessione medesima, in uno agli estratti conto e alla lista dei movimenti inerenti i finanziamenti azionati (v. produzione di parte). Ebbene, deve evidenziarsi come la predetta documentazione possa - proprio avuto riguardo alla natura dei contratti di cui in atti e al complessivo comportamento processuale comunque tenuto dall'opponente di cui si dirà - ritenersi senza dubbio sufficiente ai fini dell'assolvimento dei propri oneri probatori da parte della creditrice agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001). A ben guadare, infatti, l'odierna opponente, senza muovere alcuna espressa contestazione circa la validità od efficacia dei contratti conclusi, ovvero circa la legittimazione della controparte o l'effettiva fruizione delle somme dalla stessa erogate (rispetto alle quali risulta essersi riservata il deposito – invero mai
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avutosi - persino di una distinta analitica dei pagamenti fino ad oggi eseguiti), risulta essersi limitata ad eccezioni, al netto di quanto già riferito in punto di non autentica dirimenza di quelle inerenti l'irritualità della notifica del decreto opposto, comunque prive di pregio. Quanto all'avvenuta stipula, con riferimento al contratto n. 4372040, di un contratto di assicurazione con 'AXA MPS', che garantiva e garantisce l'adempimento delle prestazioni, in favore del creditore ( .IT), in caso di Pt_4 morte – dichiaratamente avutasi il 21 agosto 2019 - del debitore, Parte_2
(v. atto di opposizione), infatti, non ci si può esimere dal rilevare come l'eventuale attivazione della copertura assicurativa avrebbe dovuto aversi nei confronti della compagnia di riferimento e nel rispetto delle condizioni di polizza, non potendo costituire di per sé - e in assenza di compiute e specifiche allegazioni sul punto – fatto impeditivo della pretesa azionata dal creditore. Quanto poi all'asserita mancata accettazione dell'eredità del defunto,
, debitore principale, è evidente - come invero efficacemente Parte_2 eccepito anche dall'opposta (v. comparsa di costituzione e risposta)- l'avvenuta sottoscrizione dei contratti in atti ad opera dell'odierna opponente,
[...]
, quale coobbligata in solido (v. contratti di Parte_1 finanziamento prodotti), con tutto ciò che ne consegue in punto di irrilevanza, a tal fine, delle vicende successorie inerenti la posizione del primo. Alla stregua di quanto precede, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione dovrà, previa declaratoria di inefficacia del decreto opposto, notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., condannarsi l'opponente,
, al pagamento in favore dell'opposta, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_1 quale procuratore, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, della somma di € 38.039,52, per i titoli di cui in atti, oltre interessi come da domanda, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, ferma in ogni caso la già riferita assenza di compiute e specifiche contestazioni anche circa la legittimazione ad agire dell'odierna opposta (v. ancora atto di opposizione e successivi scritti difensivi). Sulle spese Quanto alle spese, le medesime, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 52.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate, dovranno comunque addossarsi all'opponente risultato soccombente nel merito,
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ferma la compensazione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 440/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 29/03/2019, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratore, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, dichiara inefficace, perché notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 440/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 29/03/2019; condanna l'opponente, , al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e per essa, quale procuratore, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, della somma di € 38.039,52, per i titoli di cui in atti, oltre interessi come da domanda;
condanna l'opponente, alla rifusione in favore Parte_1 dell'opposta, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e per essa, quale procuratore, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dichiara compensate tra le parti le spese relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 3/06/2025 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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