Decreto cautelare 12 novembre 2021
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 22 luglio 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01872/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11268/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11268 del 2021, proposto da ST SA, BE AN, LA IA, PA OL, EA EL, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
VI SO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di estremi ignoti recante l'esclusione della parte ricorrente dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria dell'ambito provinciale di Genova su posti di sostegno, in quanto possessore di titolo di specializzazione conseguito all'estero non ancora riconosciuto in Italia, noto alla parte ricorrente solo all'esito della mancata chiamata per l'assunzione di incarichi;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 , parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento di attribuzione e revoca delle supplenze su posti di sostegno;
nonché per l'accertamento
- del diritto di parte ricorrente all'attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all'esito dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, quali possessore di specializzazione conseguita all'estero e in corso di riconoscimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. US IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso le parti ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti della procedura selettiva indicata in epigrafe.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 14599 del 22 luglio 2025 il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione di inammissibilità del ricorso sul rilievo secondo cui “ alla luce della documentazione depositata dal Ministero resistente in data 16.12.2021, il Collegio dubita della sussistenza dell’interesse originario alla proposizione del ricorso, atteso che esso risulta essere stato notificato in data 30 ottobre 2021, successiva alla data di decorrenza dei contratti di supplenza stipulati dalle parti ricorrenti (1° settembre 2021) per come risultanti dagli stati matricolari ”.
4. In data 14 gennaio 2026 le parti ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa.
5. All’udienza pubblica di smaltimento del giorno 23 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto della dichiarazione depositata dalle parti ricorrenti che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
7. In attuazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste, alla luce dei profili di inammissibilità del gravame rilevati con ordinanza n. 14599 del 22 luglio 2025, a carico delle parti ricorrenti, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna le parti ricorrenti a rimborsare al Ministero resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
US IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US IA | NA NI |
IL SEGRETARIO