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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1556/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 741/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0000255473 SU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0000255473 SU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0000255473 SU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3894/2024 dep. in data 17.9.2024 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO
GRADO (CGTPG) DI SALERNO ha respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dalla CGTPG: “con ricorso trasmesso in via telematica in data 12.11.2023 Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n.0000255473 notificata dalla SO.GE.T. S.p.A. in data 17.05.2023 relativa all'omesso pagamento della TARES anni 2010,2011 e
2012 con la quale gli veniva richiesto il versamento del complessivo importo di euro 8.222,36 dovuti al
Comune di Sarno. Enuncia il ricorrente i seguenti motivi di gravame: l) Richiesta di sospensione del processo, ai sensi dell'art.295 c.p.c. in ragione dell'appello pendente dinanzi alla CGT 1 1 0 Grado
Salerno per la tarsu anni 2010,2011 e 2012, contenuta in un preavviso di fermo (in all. CG T Salerno ord.
437/2023; 2) Violazione ex art.68 D.Lgs. 546/92 in quanto la SO.GE.T. ha richiesto l'intero importo AR anni 2010,2011 e 2012 contenuta in un preavviso di fermo, stante l'appello pendente dinanzi alla CGT 1 1
0 Grado Salerno, ossia, oltre 2/3 delle pretese creditorie;
3) Difetto di legittimazione attiva della SO.GE.T.
S.p.A. nel Comune di Sarno, afferente alla riscossione defla Tares anni 2010, 2011,2012 ossia, per il periodo antecedente alla data di stipula del contratto avvenuta nell'anno 2021 in quanto il precedente contratto era scaduto ed a decorrere dal 2016 è stato l'agente della riscossione ad occuparsene fino all'anno 2020.Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario. Deposita oltre al ricorso la copia dell'ingiunzione impugnata nonché ricevuta di accettazione e consegna del ricorso. ln data 1.02.2024 e 21.02.2024 deposita sentenze pronunciate dalla CTP e CGT Il Grado Salerno nonché ordinanza Il Grado per eventuale tentativo di conciliazione. ln data 2.02.2024 si costituisce la SO.GE.T. S.p.A. evidenziando al punto 1) la situazione dei giudizi pendenti relativamente agli atti presupposti richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata supportando il tutto con deposito di varie decisioni rese dalla CTP e CGT di Salerno;
al punto 2) contesta l'eccepita nullità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici ed intervenuta decadenza e prescrizione;
al punto 3) controdeduce in merito all'eccepita carenza di potere della SO.GE.T. S.p.A.,al punto 4) in merito alla richiesta di sospensione la ritiene immotivata e priva di elementi concreti per il suo riconoscimento. Conclude per il rigetto della richiesta di sospensione e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività della proposizione il tutto con vittoria di spese di giudizio. Deposita copiosa documentazione costituita da varie decisioni nonché documentazione attestante la titolarità della SOGET nella difesa. Alla pubblica udienza le parti si riportano agli scritti difensivi nonché alla documentazione probatoria depositata. La Corte trattiene in decisione il ricorso.”.
A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice ha osservato, in particolare:
- che, quanto al "Preavviso di fermo amministrativo n.2022-000061392", “non è dato conoscere se tra le parti si sia dato corso al perfezionamento dell'accordo conciliativo che, di certo, avrebbe interessato anche il presente giudizio”;
- che “vi è stato il deposito della sentenza n.2402 depositata in data 12.06.2018 dalla Sezione n.5 CTP di
Salerno relativa ad avvisi di intimazione per gli anni dal 2008 al 2013”, con la quale veniva “confermata l'impugnata intimazione di pagamento alla AR per gli anni 2012 e 2013 annullando nel resto” e tale “Sentenza porta l'attestazione del suo passaggio in giudicato”;
- che “la sentenza n.6165/2022 resa dalla CTR Sezione 12 avente ad oggetto appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 7279/2020 depositato il 21.12.2020 annulla la sentenza n.5582/2020 emessa dalla CTR
CAMPANIA Sez.n.4 del 24.11.2020 avente ad oggetto il pignoramento presso terzi sempre riferibili alla
AR per gli anni dal 2011 al 2015”;
- che “la SOGET ha depositato: 1) l'ingiunzione di pagamento n.0086810 del 27.06.2017 con avviso di ricevimento debitamente sottoscritto dal ricevente che ha firmato al posto dell'incaricato alla distribuzione per chj è slittata anche la data e la firma dell'incaricato alta distribuzione;
2) Ingiunzione di pagamento n.0265973 del 28.12.2017 con regolare avviso di ricevimento;
3) Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo atto n.2022/0000061392 del 30.03.2022 inclusivo di tutti gli atti precedentemente notificati e regolarmente notificato e da ultimo l'intimazione di pagamento n.237106 del giorno 03.07.2017 correttamente notificata”;
- che “risultano altresì prodotte le seguenti decisioni: 1) CGT Salerno Sezione 6 n.2116/2023 depositata il
27.06.2023 ; 2)Ordinanza n.2568/2023 CTR Il Grado Campania depositata il 30.10.2023 con la quale viene rigettata la richiesta di sospensione relativamente alla sentenza n.2116/2023; 3) CTR Campania decisione n.5582/2020 relativa all'appello( definito con il suo rigetto) avverso la decisione n.2688/2018 e, da ultimo decisione n. 537872018 CTP Salerno relativa all'ingiunzione di pagamento n. • 0265973 AR/
TlA 2010 definita con il rigetto e non appellata di cui l'odierno relatore figura quale estensore della decisione”;
- che “la analitica descrizione delle decisioni innanzi richiamate evidenziano in uno alla corretta documentazione degli atti notificati, di cui la SOGET ha fornito ampia dimostrazione della corretta notifica al ricorrente, ivi inclusa quella innanzi richiamata dove l'apposizione della firma di ricezione non risulta apposta dove regolarmente va effettuata bensì al posto del funzionario delegato alla notifica, fa ritenere del tutto infondato il ricorso di cui si riscontra la sinteticità delle motivazioni e la totale infondatezza dei motivi richiamati al punto 2 e 3”;
- che le spese di lite dovevano seguire la soccombenza.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello dep. in data 28.1.2025 con il quale, riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare:
- che era stata depositata in primo grado la “CTP SALERNO SENT. 2402/2018 CON DICITURA DI
PASSAGGIO IN GIUDICATO ( OGGETTO DELL' IMPUGNAZIONE FU L' INTIMAZIONE N. 0000237106
UNITAMENTE AGLI ATTI SOTTOSTANTI – LD DELLA SU ANNO 2010 E 2011 )”, sicchè
“trattasi di pretese creditorie annullate illo tempore, ma, reiterate nuovamente negli anni successivi sia con l' impugnato preavviso di fermo pendente nel grado d'appello (richiesta conciliazione nonostante il suddetto giudicato sia presente nel fascicolo processuale) che con l' impugnata intimazione di pagamento”;
- che “la AR 2012 non e' stata mai oggetto di impugnazione ed e' stata inserita erroneamente dal
Collegio giudicante nel giudicato della Ctp Salerno Sent. 2402/2018 in quanto in quell' intimazione che fu impugnata erano indicati, in corrispondenza del rigo AR 2012, soltanto dei diritti di notifica per un importo pari ad euro 5,16”;
- l'“OMESSA PRONUNCIA DEL COLLEGIO DI PRIMO GRADO CIRCA L' ECCEPITO DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SOGET SPA NEL COMUNE DI SARNO, AFFERENTE ALLA
RISCOSSIONE DELLA TARES ANNI 2010, 2011, 2012 OSSIA, PER IL PERIODO ANTECEDENTE ALLA
DATA DI STIPULA DEL CONRATTO AVVENUTA NELL' ANNO 2021 IN QUANTO IL PRECEDENTE
CONTRATTO ERA SCADUTO NELL'ANNO 2015 ED A DECORRERE DAL 2016 E' STATO L' AGENTE DELLA RISCOSSIONE AD OCCUPARSENE FINO ALL' ANNO 2020 ( in all. CTR SALERNO SENT.
5549/2018)”;
- l'” ERRATA PRONUNCIA DEL COLLEGIO DI PRIMO GRADO IN RAGIONE DELLA VIOLAZIONE DEL
GIUDICATO DELLA CTP SALERNO SENT. 2402/2018, DEPOSITATA NEL FASCICOLO DI PRIMO
GRADO ED AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO DELLA SU ANNO 2010 E 2011”
- che “la Ctp Salerno Sent. 2116/2023 è oggetto di un appello pendente dinanzi alla Cgt II° grado Salerno
( R.G.A. 4298/2023) e riguarda proprio il preavviso di fermo amministrativo n. 2022-0000061392 al quale si allude nell' impugnata sentenza e relativo alle stesse pretese creditorie del suddetto giudicato della Ctp
Salerno Sent. 2402/2018”, procedimento nel quale vi è stata proposta conciliativa non perfezionatasi;
- la “La Ctr Salerno Sent. 5582/2020 ( FAVOREVOLE ALLA SOGET), all' interno della quale si evince l' eccepita mancata notifica dell' intimazione 0086810/2017, sottostante all' impugnato pignoramento presso terzi, riguardava una esigua ripresa a tassazione di euro 700,00 complessivi, avente ad oggetto la
SU 2011 NON ORDINARIA in ragione degli ulteriori metri quadrati rilevati in loco ed il saldo AR anno 2012 di euro 415,00”, sicchè “NON SI TRATTA DEL LD DELLA SU ORDINARIA ANNO
2011 OGGETTO DEL GIUDICATO DELLA CTP SALERNO SENT. 2402/2018”, e “la suddetta sentenza E'
STATA REVOCATA dalla Cgt II° grado di Salerno Sent. 6165/2022 (ACCOLTO IL RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. Ricorrente_1)”;
- che “la Ctp Salerno Sent. 5378/2018, avente ad oggetto la AR anno 2010, non è stata appellata in quanto il Collegio giudicante non si e' accorto che l' atto sottostante a quello impugnato era proprio l' intimazione n. 90000237106, già oggetto di impugnazione – a seguito della sua notifica - del suddetto giudicato Ctp Salerno Sent. 2402/2018, che, si era già formato ancor prima della suddetta Ctp Salerno
Sent. 5378/2018 ( in all. copia atto impugnato)”;
- l' “INFONDATEZZA DEL RIGETTO DELLA PRETESA CREDITORIA RELATIVA AL LD SU
ANNO 2012, AL QUALE ALLUDE IL COLLEGIO DI PRIME CURE IN RIFERIMENTO GIUDICATO DELLA
CTP SALERNO SENT. 2402/2018, IN QUANTO ESSA NON E' STATA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE
VISTO CHE RIGUARDAVA SOLTANTO L'ESIGUO IMPORTO DI EURO 5,16 PER I DIRITTI DI
NOTIFICA DELL' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ( In all. copia intimazione 0000237106)”;
- l'” OMESSA PRONUNCIA DEL COLLEGIO DI PRIMO GRADO CIRCA L' ECCEPITA RICHIESTA DI
SOSPENSIONE DEL PROCESSO, AI SENSI DELL' ART. 295 C.P.C. , IN RAGIONE DELL' APPELLO
PENDENTE DINANZI ALLA CGT II° GRADO SALERNO PER LA SU ANNI 2010, 2011 E 2012,
CONTENUTA IN UN PREAVVISO DI FERMO ED IN RIFERIMENTO AL QUALE E' STATO DEPOSITATO
NEL FASCICOLO PROCESSUALE IL GIUDICATO DELLA CTP SALERNO SENT. 2402/2018”, sicchè “la
SO ha cercato in tutti i modi di riscuotere, con atti successivi al giudicato della Ctp Salerno Sent.
2402/2018, le stesse pretese creditorie annullate illo tempore nell' anno 2018”;
- l'” OMESSA PRONUNCIA DEL COLLEGIO DI PRIMO GRADO CIRCA L' ECCEPITA VIOLAZIONE EX
ART. 68 D. LGS. 546/92 IN QUANTO LA SOGET HA RICHIESTO L' INTERO IMPORTO DELLA SU
ANNI 2010, 2011 E 2012 GIA' CONTENUTA IN UN PREAVVISO DI FERMO RIGUARDANTE L'
APPELLO PENDENTE DINANZI ALLA CGT II° GRADO SALERNO, OSSIA, OLTRE 2/3 DELLE
PRETESE CREDITORIE”;
- che sussisteva la responsabilità della SOGET ex art. 96 c.p.c., con le relative conseguenze.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “accogliere l' appello proposto per le suddette motivazioni e riformare integralmente la sentenza di primo grado;
- Condannare la SO SpA al pagamento delle spese processuali ex art. 96 c.p.c., oltre diritti ed onorari professionali di entrambi gradi di giudizio nella misura pari ad euro 7.000,00 e/o in quella maggiore o minore che verrà stabilita in via equitativa dall' Ecc. mo Collegio, CON DISTRAZIONE DI SPESE EX ART. 93 C.P.C. IN FAVORE DEL PROCURATORE
ANTISTATARIO DOTT. Difensore_1”.
La parte appellata si è costituita con controdeduzioni con le quali ha resistito al gravame, in particolare osservando, dopo avere riepilogato lo stato del precedente contenzioso:
- che “l'intimazione di pagamento impugnata, contrariamente a quanto in atti asserito, veniva preceduta dalla notificazione delle seguenti ingiunzioni di pagamento:
- Ingiunzione di pagamento n. 44351/2015 notificata in data 25/2/2015;
- Ingiunzione di pagamento n. 86810/2017 notificata in data 5/7/2017;
- Ingiunzione di pagamento n. 265973/2017 notificata in data 8/1/2018” e che, “stante l'inadempienza del sig. Ricorrente_1 la SO Spa provvedeva a notificare anche i successivi atti esattoriali:
- Preavviso di fermo amministrativo n. 61392/2022 notificato in data 12/04/2022;
- Intimazione di pagamento n. 237106/2017 notificata in data 21/07/2017”, sicchè “preso atto della corretta notificazione dei molteplici atti esattoriali, ogni censura inerente la carente notificazione degli atti pregressi si paleserebbe inammissibile per tardività”;
- che “è palese l'insussistenza della decorrenza del termine prescrizionale/decadenziale del credito azionato, come inopinatamente invocato in atti”.
- che “il codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19/4/2016, come chiarito nel comunicato ANAC 2016, il quale trova applicazione per tutti i bandi pubblici pubblicati dal giorno 20/4/2016 e, dunque, quanto da esso disposto circa la possibilità di proroga dei contratti pubblici, in termini innovativamente più restrittivi rispetto al precedente D.Lgs 163/2006, può valere solo per i bandi ed i contratti ad esso successivi, essendo esclusa alcuna forma di in relazione ai contratti in essere”;
- che “la disposta proroga, afferendo alla fase di esecuzione e non a quella di costituzione del rapporto, rientrava nei poteri attribuiti per la legge alla Giunta ex artt. 48 e 107, commi 1 e 2, del TUEL”;
- che, “in ogni caso, va rilevato come il ricorrente, quand'anche avesse voluto contestare la procedura di affidamento e di passaggio delle attività di riscossione, da parte del Comune di Sarno alla SO, tanto avrebbe dovuto fare a pena di decadenza nei termini previsti dal Codice del processo amministrativo”;
- che non sussistevano i presupposti per la chiesta sospensiva.
Ha pertanto rassegnato come in atti le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
b) Ancora in via preliminare dichiarare il ricorso in appello inammissibile per la tardività della proposizione del ricorso, ai sensi e per il disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 542/1992, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto da atti prodromici mai opposti benché ritualmente notificati, in tal modo rendendo incontrovertibile la pretesa creditoria in esso contenuta;
c) Confermare l'impugnata sentenza n. 3894/2024;
d) Accertare e dichiarare la legittimità del credito sotteso in quanto lo stesso NON è prescritto né la
Società è decaduta dall'esigibilità del credito, avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé, nonché la legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici, così come specificato in atti;
e) In ogni caso, rigettare le eccezioni e pretese avanzate da parte appellante perché infondate in fatto ed in diritto;
f) Vinte le spese del doppio grado di giudizio in favore della SO Spa”.
In data 20.1.2026 ha poi depositato memorie con le quali ha chiesto “la cessata materia del contendere con compensazione delle spese e con consequenziale estinzione del procedimento a seguito di raggiungimento di accordi intrapresi tra le parti, come si evince dal Verbale di conciliazione extragiudiziale firmato in data 15/7/2025, che si offre in comunicazione”.
All'esito della odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in ragione della bonaria composizione della controversia intervenuta tra le medesime, come risultante dal verbale di conciliazione sopra richiamato
(costituente titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore, con efficacia novativa - cfr.
Cass., S. T., Ordinanza n. 6183 del 2025), devesi in via preliminare ed assorbente dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex artt. 48 e 46 del D. Lgs. n. 546/1992.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Tale pronuncia costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del
24/01/2003), ovvero non sia stata del tutto seguita la rituale procedura, come nella specie a fronte della assenza di una richiesta congiunta presentata a questa Corte ex art. 48, co. 1 del D. Lgs. n. 546/1992
(per quanto genericamente inserita nel menzionato accordo).
Tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (laddove la previsione di cui al terzo comma dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 e secondo la quale “le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” si applica, già a seguito della pronuncia della C. cost. sentenza n.
274/2005, solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Nel caso che occupa, avendo voluto le parti definire consensualmente come sopra anche tale aspetto nel senso della compensazione delle spese di lite, è cessato il contrasto pure sotto tale profilo (da ultimo, cfr. anche Cass., S. T., Ordinanza n. 6183 del 2025 cit.) e si impone quindi la relativa statuizione di compensazione delle spese (del resto giustificata anche dalla complessità e controvertibilità delle questioni trattate, nonché dal ricordato comportamento collaborativo delle parti).
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito della raggiunta conciliazione, con compensazione per intero tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione e compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 741/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0000255473 SU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0000255473 SU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0000255473 SU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3894/2024 dep. in data 17.9.2024 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO
GRADO (CGTPG) DI SALERNO ha respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dalla CGTPG: “con ricorso trasmesso in via telematica in data 12.11.2023 Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n.0000255473 notificata dalla SO.GE.T. S.p.A. in data 17.05.2023 relativa all'omesso pagamento della TARES anni 2010,2011 e
2012 con la quale gli veniva richiesto il versamento del complessivo importo di euro 8.222,36 dovuti al
Comune di Sarno. Enuncia il ricorrente i seguenti motivi di gravame: l) Richiesta di sospensione del processo, ai sensi dell'art.295 c.p.c. in ragione dell'appello pendente dinanzi alla CGT 1 1 0 Grado
Salerno per la tarsu anni 2010,2011 e 2012, contenuta in un preavviso di fermo (in all. CG T Salerno ord.
437/2023; 2) Violazione ex art.68 D.Lgs. 546/92 in quanto la SO.GE.T. ha richiesto l'intero importo AR anni 2010,2011 e 2012 contenuta in un preavviso di fermo, stante l'appello pendente dinanzi alla CGT 1 1
0 Grado Salerno, ossia, oltre 2/3 delle pretese creditorie;
3) Difetto di legittimazione attiva della SO.GE.T.
S.p.A. nel Comune di Sarno, afferente alla riscossione defla Tares anni 2010, 2011,2012 ossia, per il periodo antecedente alla data di stipula del contratto avvenuta nell'anno 2021 in quanto il precedente contratto era scaduto ed a decorrere dal 2016 è stato l'agente della riscossione ad occuparsene fino all'anno 2020.Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario. Deposita oltre al ricorso la copia dell'ingiunzione impugnata nonché ricevuta di accettazione e consegna del ricorso. ln data 1.02.2024 e 21.02.2024 deposita sentenze pronunciate dalla CTP e CGT Il Grado Salerno nonché ordinanza Il Grado per eventuale tentativo di conciliazione. ln data 2.02.2024 si costituisce la SO.GE.T. S.p.A. evidenziando al punto 1) la situazione dei giudizi pendenti relativamente agli atti presupposti richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata supportando il tutto con deposito di varie decisioni rese dalla CTP e CGT di Salerno;
al punto 2) contesta l'eccepita nullità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici ed intervenuta decadenza e prescrizione;
al punto 3) controdeduce in merito all'eccepita carenza di potere della SO.GE.T. S.p.A.,al punto 4) in merito alla richiesta di sospensione la ritiene immotivata e priva di elementi concreti per il suo riconoscimento. Conclude per il rigetto della richiesta di sospensione e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività della proposizione il tutto con vittoria di spese di giudizio. Deposita copiosa documentazione costituita da varie decisioni nonché documentazione attestante la titolarità della SOGET nella difesa. Alla pubblica udienza le parti si riportano agli scritti difensivi nonché alla documentazione probatoria depositata. La Corte trattiene in decisione il ricorso.”.
A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice ha osservato, in particolare:
- che, quanto al "Preavviso di fermo amministrativo n.2022-000061392", “non è dato conoscere se tra le parti si sia dato corso al perfezionamento dell'accordo conciliativo che, di certo, avrebbe interessato anche il presente giudizio”;
- che “vi è stato il deposito della sentenza n.2402 depositata in data 12.06.2018 dalla Sezione n.5 CTP di
Salerno relativa ad avvisi di intimazione per gli anni dal 2008 al 2013”, con la quale veniva “confermata l'impugnata intimazione di pagamento alla AR per gli anni 2012 e 2013 annullando nel resto” e tale “Sentenza porta l'attestazione del suo passaggio in giudicato”;
- che “la sentenza n.6165/2022 resa dalla CTR Sezione 12 avente ad oggetto appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 7279/2020 depositato il 21.12.2020 annulla la sentenza n.5582/2020 emessa dalla CTR
CAMPANIA Sez.n.4 del 24.11.2020 avente ad oggetto il pignoramento presso terzi sempre riferibili alla
AR per gli anni dal 2011 al 2015”;
- che “la SOGET ha depositato: 1) l'ingiunzione di pagamento n.0086810 del 27.06.2017 con avviso di ricevimento debitamente sottoscritto dal ricevente che ha firmato al posto dell'incaricato alla distribuzione per chj è slittata anche la data e la firma dell'incaricato alta distribuzione;
2) Ingiunzione di pagamento n.0265973 del 28.12.2017 con regolare avviso di ricevimento;
3) Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo atto n.2022/0000061392 del 30.03.2022 inclusivo di tutti gli atti precedentemente notificati e regolarmente notificato e da ultimo l'intimazione di pagamento n.237106 del giorno 03.07.2017 correttamente notificata”;
- che “risultano altresì prodotte le seguenti decisioni: 1) CGT Salerno Sezione 6 n.2116/2023 depositata il
27.06.2023 ; 2)Ordinanza n.2568/2023 CTR Il Grado Campania depositata il 30.10.2023 con la quale viene rigettata la richiesta di sospensione relativamente alla sentenza n.2116/2023; 3) CTR Campania decisione n.5582/2020 relativa all'appello( definito con il suo rigetto) avverso la decisione n.2688/2018 e, da ultimo decisione n. 537872018 CTP Salerno relativa all'ingiunzione di pagamento n. • 0265973 AR/
TlA 2010 definita con il rigetto e non appellata di cui l'odierno relatore figura quale estensore della decisione”;
- che “la analitica descrizione delle decisioni innanzi richiamate evidenziano in uno alla corretta documentazione degli atti notificati, di cui la SOGET ha fornito ampia dimostrazione della corretta notifica al ricorrente, ivi inclusa quella innanzi richiamata dove l'apposizione della firma di ricezione non risulta apposta dove regolarmente va effettuata bensì al posto del funzionario delegato alla notifica, fa ritenere del tutto infondato il ricorso di cui si riscontra la sinteticità delle motivazioni e la totale infondatezza dei motivi richiamati al punto 2 e 3”;
- che le spese di lite dovevano seguire la soccombenza.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello dep. in data 28.1.2025 con il quale, riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare:
- che era stata depositata in primo grado la “CTP SALERNO SENT. 2402/2018 CON DICITURA DI
PASSAGGIO IN GIUDICATO ( OGGETTO DELL' IMPUGNAZIONE FU L' INTIMAZIONE N. 0000237106
UNITAMENTE AGLI ATTI SOTTOSTANTI – LD DELLA SU ANNO 2010 E 2011 )”, sicchè
“trattasi di pretese creditorie annullate illo tempore, ma, reiterate nuovamente negli anni successivi sia con l' impugnato preavviso di fermo pendente nel grado d'appello (richiesta conciliazione nonostante il suddetto giudicato sia presente nel fascicolo processuale) che con l' impugnata intimazione di pagamento”;
- che “la AR 2012 non e' stata mai oggetto di impugnazione ed e' stata inserita erroneamente dal
Collegio giudicante nel giudicato della Ctp Salerno Sent. 2402/2018 in quanto in quell' intimazione che fu impugnata erano indicati, in corrispondenza del rigo AR 2012, soltanto dei diritti di notifica per un importo pari ad euro 5,16”;
- l'“OMESSA PRONUNCIA DEL COLLEGIO DI PRIMO GRADO CIRCA L' ECCEPITO DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SOGET SPA NEL COMUNE DI SARNO, AFFERENTE ALLA
RISCOSSIONE DELLA TARES ANNI 2010, 2011, 2012 OSSIA, PER IL PERIODO ANTECEDENTE ALLA
DATA DI STIPULA DEL CONRATTO AVVENUTA NELL' ANNO 2021 IN QUANTO IL PRECEDENTE
CONTRATTO ERA SCADUTO NELL'ANNO 2015 ED A DECORRERE DAL 2016 E' STATO L' AGENTE DELLA RISCOSSIONE AD OCCUPARSENE FINO ALL' ANNO 2020 ( in all. CTR SALERNO SENT.
5549/2018)”;
- l'” ERRATA PRONUNCIA DEL COLLEGIO DI PRIMO GRADO IN RAGIONE DELLA VIOLAZIONE DEL
GIUDICATO DELLA CTP SALERNO SENT. 2402/2018, DEPOSITATA NEL FASCICOLO DI PRIMO
GRADO ED AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO DELLA SU ANNO 2010 E 2011”
- che “la Ctp Salerno Sent. 2116/2023 è oggetto di un appello pendente dinanzi alla Cgt II° grado Salerno
( R.G.A. 4298/2023) e riguarda proprio il preavviso di fermo amministrativo n. 2022-0000061392 al quale si allude nell' impugnata sentenza e relativo alle stesse pretese creditorie del suddetto giudicato della Ctp
Salerno Sent. 2402/2018”, procedimento nel quale vi è stata proposta conciliativa non perfezionatasi;
- la “La Ctr Salerno Sent. 5582/2020 ( FAVOREVOLE ALLA SOGET), all' interno della quale si evince l' eccepita mancata notifica dell' intimazione 0086810/2017, sottostante all' impugnato pignoramento presso terzi, riguardava una esigua ripresa a tassazione di euro 700,00 complessivi, avente ad oggetto la
SU 2011 NON ORDINARIA in ragione degli ulteriori metri quadrati rilevati in loco ed il saldo AR anno 2012 di euro 415,00”, sicchè “NON SI TRATTA DEL LD DELLA SU ORDINARIA ANNO
2011 OGGETTO DEL GIUDICATO DELLA CTP SALERNO SENT. 2402/2018”, e “la suddetta sentenza E'
STATA REVOCATA dalla Cgt II° grado di Salerno Sent. 6165/2022 (ACCOLTO IL RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. Ricorrente_1)”;
- che “la Ctp Salerno Sent. 5378/2018, avente ad oggetto la AR anno 2010, non è stata appellata in quanto il Collegio giudicante non si e' accorto che l' atto sottostante a quello impugnato era proprio l' intimazione n. 90000237106, già oggetto di impugnazione – a seguito della sua notifica - del suddetto giudicato Ctp Salerno Sent. 2402/2018, che, si era già formato ancor prima della suddetta Ctp Salerno
Sent. 5378/2018 ( in all. copia atto impugnato)”;
- l' “INFONDATEZZA DEL RIGETTO DELLA PRETESA CREDITORIA RELATIVA AL LD SU
ANNO 2012, AL QUALE ALLUDE IL COLLEGIO DI PRIME CURE IN RIFERIMENTO GIUDICATO DELLA
CTP SALERNO SENT. 2402/2018, IN QUANTO ESSA NON E' STATA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE
VISTO CHE RIGUARDAVA SOLTANTO L'ESIGUO IMPORTO DI EURO 5,16 PER I DIRITTI DI
NOTIFICA DELL' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ( In all. copia intimazione 0000237106)”;
- l'” OMESSA PRONUNCIA DEL COLLEGIO DI PRIMO GRADO CIRCA L' ECCEPITA RICHIESTA DI
SOSPENSIONE DEL PROCESSO, AI SENSI DELL' ART. 295 C.P.C. , IN RAGIONE DELL' APPELLO
PENDENTE DINANZI ALLA CGT II° GRADO SALERNO PER LA SU ANNI 2010, 2011 E 2012,
CONTENUTA IN UN PREAVVISO DI FERMO ED IN RIFERIMENTO AL QUALE E' STATO DEPOSITATO
NEL FASCICOLO PROCESSUALE IL GIUDICATO DELLA CTP SALERNO SENT. 2402/2018”, sicchè “la
SO ha cercato in tutti i modi di riscuotere, con atti successivi al giudicato della Ctp Salerno Sent.
2402/2018, le stesse pretese creditorie annullate illo tempore nell' anno 2018”;
- l'” OMESSA PRONUNCIA DEL COLLEGIO DI PRIMO GRADO CIRCA L' ECCEPITA VIOLAZIONE EX
ART. 68 D. LGS. 546/92 IN QUANTO LA SOGET HA RICHIESTO L' INTERO IMPORTO DELLA SU
ANNI 2010, 2011 E 2012 GIA' CONTENUTA IN UN PREAVVISO DI FERMO RIGUARDANTE L'
APPELLO PENDENTE DINANZI ALLA CGT II° GRADO SALERNO, OSSIA, OLTRE 2/3 DELLE
PRETESE CREDITORIE”;
- che sussisteva la responsabilità della SOGET ex art. 96 c.p.c., con le relative conseguenze.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “accogliere l' appello proposto per le suddette motivazioni e riformare integralmente la sentenza di primo grado;
- Condannare la SO SpA al pagamento delle spese processuali ex art. 96 c.p.c., oltre diritti ed onorari professionali di entrambi gradi di giudizio nella misura pari ad euro 7.000,00 e/o in quella maggiore o minore che verrà stabilita in via equitativa dall' Ecc. mo Collegio, CON DISTRAZIONE DI SPESE EX ART. 93 C.P.C. IN FAVORE DEL PROCURATORE
ANTISTATARIO DOTT. Difensore_1”.
La parte appellata si è costituita con controdeduzioni con le quali ha resistito al gravame, in particolare osservando, dopo avere riepilogato lo stato del precedente contenzioso:
- che “l'intimazione di pagamento impugnata, contrariamente a quanto in atti asserito, veniva preceduta dalla notificazione delle seguenti ingiunzioni di pagamento:
- Ingiunzione di pagamento n. 44351/2015 notificata in data 25/2/2015;
- Ingiunzione di pagamento n. 86810/2017 notificata in data 5/7/2017;
- Ingiunzione di pagamento n. 265973/2017 notificata in data 8/1/2018” e che, “stante l'inadempienza del sig. Ricorrente_1 la SO Spa provvedeva a notificare anche i successivi atti esattoriali:
- Preavviso di fermo amministrativo n. 61392/2022 notificato in data 12/04/2022;
- Intimazione di pagamento n. 237106/2017 notificata in data 21/07/2017”, sicchè “preso atto della corretta notificazione dei molteplici atti esattoriali, ogni censura inerente la carente notificazione degli atti pregressi si paleserebbe inammissibile per tardività”;
- che “è palese l'insussistenza della decorrenza del termine prescrizionale/decadenziale del credito azionato, come inopinatamente invocato in atti”.
- che “il codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19/4/2016, come chiarito nel comunicato ANAC 2016, il quale trova applicazione per tutti i bandi pubblici pubblicati dal giorno 20/4/2016 e, dunque, quanto da esso disposto circa la possibilità di proroga dei contratti pubblici, in termini innovativamente più restrittivi rispetto al precedente D.Lgs 163/2006, può valere solo per i bandi ed i contratti ad esso successivi, essendo esclusa alcuna forma di in relazione ai contratti in essere”;
- che “la disposta proroga, afferendo alla fase di esecuzione e non a quella di costituzione del rapporto, rientrava nei poteri attribuiti per la legge alla Giunta ex artt. 48 e 107, commi 1 e 2, del TUEL”;
- che, “in ogni caso, va rilevato come il ricorrente, quand'anche avesse voluto contestare la procedura di affidamento e di passaggio delle attività di riscossione, da parte del Comune di Sarno alla SO, tanto avrebbe dovuto fare a pena di decadenza nei termini previsti dal Codice del processo amministrativo”;
- che non sussistevano i presupposti per la chiesta sospensiva.
Ha pertanto rassegnato come in atti le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
b) Ancora in via preliminare dichiarare il ricorso in appello inammissibile per la tardività della proposizione del ricorso, ai sensi e per il disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 542/1992, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto da atti prodromici mai opposti benché ritualmente notificati, in tal modo rendendo incontrovertibile la pretesa creditoria in esso contenuta;
c) Confermare l'impugnata sentenza n. 3894/2024;
d) Accertare e dichiarare la legittimità del credito sotteso in quanto lo stesso NON è prescritto né la
Società è decaduta dall'esigibilità del credito, avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé, nonché la legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici, così come specificato in atti;
e) In ogni caso, rigettare le eccezioni e pretese avanzate da parte appellante perché infondate in fatto ed in diritto;
f) Vinte le spese del doppio grado di giudizio in favore della SO Spa”.
In data 20.1.2026 ha poi depositato memorie con le quali ha chiesto “la cessata materia del contendere con compensazione delle spese e con consequenziale estinzione del procedimento a seguito di raggiungimento di accordi intrapresi tra le parti, come si evince dal Verbale di conciliazione extragiudiziale firmato in data 15/7/2025, che si offre in comunicazione”.
All'esito della odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in ragione della bonaria composizione della controversia intervenuta tra le medesime, come risultante dal verbale di conciliazione sopra richiamato
(costituente titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore, con efficacia novativa - cfr.
Cass., S. T., Ordinanza n. 6183 del 2025), devesi in via preliminare ed assorbente dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex artt. 48 e 46 del D. Lgs. n. 546/1992.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Tale pronuncia costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del
24/01/2003), ovvero non sia stata del tutto seguita la rituale procedura, come nella specie a fronte della assenza di una richiesta congiunta presentata a questa Corte ex art. 48, co. 1 del D. Lgs. n. 546/1992
(per quanto genericamente inserita nel menzionato accordo).
Tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (laddove la previsione di cui al terzo comma dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 e secondo la quale “le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” si applica, già a seguito della pronuncia della C. cost. sentenza n.
274/2005, solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Nel caso che occupa, avendo voluto le parti definire consensualmente come sopra anche tale aspetto nel senso della compensazione delle spese di lite, è cessato il contrasto pure sotto tale profilo (da ultimo, cfr. anche Cass., S. T., Ordinanza n. 6183 del 2025 cit.) e si impone quindi la relativa statuizione di compensazione delle spese (del resto giustificata anche dalla complessità e controvertibilità delle questioni trattate, nonché dal ricordato comportamento collaborativo delle parti).
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito della raggiunta conciliazione, con compensazione per intero tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione e compensa per intero tra le parti le spese di lite.