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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15489 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione V Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 24350/2024 promossa da:
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma Viale delle Milizie n. 1 presso lo studio dell'avv. Carlo Picarone, rappresentante e difensore come da procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE Contro
cf. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma Via Collazia n. 3 presso lo studio dell'avv. Simona Verdat, rappresentante e difensore come da procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente evocava in giudizio la sig. per CP_1 ottenerne la condanna al pagamento di €32,974,90 per occupazione senza titolo dal 22.10.20 al 15.4.22 dell'immobile ad essa concesso in comodato orale gratuito sito in Roma Piazza Ottavilla 10 piano 1 scala B. Deduceva a sostegno che:
-aveva concesso l'immobile alla sig. come abitazione provvisoria, stante la CP_1 separazione legale dal fratello di essa comodante;
-sebbene richiesta la consegna con pec del 22.10.22 il rilascio era avvenuto solo in data 15.4.22 a seguito di azione giudiziaria;
-con pec del 6.12.22 aveva già richiesto la somma di €42.693,24 per spese condominiali, riscaldamento, energia elettrica, Tari, Imu pagate da novembre
1 2
2020 al rilascio dell'immobile, oltre €2.996,00 per rifacimento parquet danneggiato ed indennità di occupazione per €26.650,00;
-il comodato era stato stipulato senza termine di durata ex art 1810 cc, sì da doversi ritenere concluso a richiesta del comodante;
-il possesso protratto aveva dunque determinato una occupazione illecita, da ristorarsi secondo il parametro del valore locatizio calcolato complessivamente in
€26.679,30;
-era inoltre dovuta la spesa straordinaria di rifacimento parquet pari ad €3.295,60. Si costituiva chiedendo il rigetto della avversa domanda e CP_1 deducendo che:
-l'immobile per cui è causa, in base a rapporti endo familiari, era stato concesso dalla ricorrente a suo fratello in base ad accordi tra loro Persona_1 intercorsi;
-quest'ultimo, in sede di separazione legale, aveva adibito l'immobile ad uso abitativo che era stato a lei assegnato per viverci con le figlie;
-la richiesta di rilascio si inseriva dunque in intercorsi litigi tra fratelli ed in ogni caso aveva chiesto tempo per trovare altra sistemazione;
-la domanda di rilascio, tenuto conto della natura del comodato ad uso familiare, non era poi stata supportata da alcun bisogno urgente del comodante visto poi che la comodante aveva a disposizione diverse proprietà;
-nessun a indennità di occupazione era pertanto dovuta, così come le spese per il parquet atteso che al momento di riconsegna del locale nulla era stato contestato circa lo stato della pavimentazione e stante lo stato di abbandono in cui versava il bene al momento del suo ingresso.
La causa- istruita con la produzione documentale- è stata infine rinviata per la discussione all'udienza del 5.11.25.
Nel merito la domanda è infondata nei termini che seguono.
Invero è pacifica la intercorsa sussistenza di un contratto di comodato verbale tra le parti, stante la concessione dell'immobile di Piazza Ottavilla in uso abitativo per il nucleo familiare del sig. fratello di parte ricorrente, quest'ultima Per_2 proprietaria del bene dal 1988 (all 1 ric.). Che ciò sia avvenuto in favore direttamente del sig. come sarebbe Parte_1 dimostrato dal verbale di separazione tra i coniugi (all 2 c.r.)- o Controparte_2 direttamente alla sig. non muta i termini giuridici della pretesa, ovvero del CP_1 diritto legittimo alla riconsegna. Al riguardo tuttavia è indubbio che la casa fosse stata adibita a domicilio familiare e che nell'interesse del collocamento con la madre delle figlie, ancorchè maggiorenni ma non autosufficienti, fosse assegnata alla. sig, in sede di CP_1 separazione legale. La stessa ricorrente ne ha riconosciuto la circostanza, laddove nella missiva del 22.10.20 expressis verbis rappresentava “anche al fine di sopperire alla situazione di tua difficoltà abitativa.. mi sono offerta di mettere l'appartamento a tua disposizione in via transitoria nell'attesa che trovassi un immobile confacente ai tuoi bisogni e quelli delle ragazze”.
2 3
Ora secondo giurisprudenza consolidata “il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c..” (Cass n. 27634/23; n.17095/25)
Ebbene nel caso di specie la comodante- odierna ricorrente- non ha allegato alcun bisogno urgente di rientro nel possesso del bene. Sul punto né la missiva di richiesta di riconsegna informale del 22.10.20 (all. 2 ric) né la diffida formale del 6.12.22 (all 3) contengono riferimenti all'impreveduta e indifferibile necessità di cui all'art 1809 cc 2 c : nella missiva infatti nulla è scritto circa le motivazioni della domanda restitutoria mentre nella diffida si fa riferimento esclusivamente alla necessità di potere fruire della proprietà per generiche “esigenze personali”. Solo nella Pec del 6.12.20 per la verità si faceva riferimento alla necessità della ricorrente del recupero del cespite per adibire l'immobile a propria abitazione principale (all 4 c.r.) ma in effetti l'assunto è rimasto privo di riscontro probatorio. Invero la sig. costituendosi ha dedotto come parte ricorrente fosse CP_1 proprietaria di altri immobili e attualmente- ovvero a distanza di due anni dal rilascio- non risiedesse affatto nell'immobile per cui è causa, segno evidente dell'assoluta pretestuosità della reclamata esigenza abitativa. E relativamente a tale contestazione, la sig. non ha assunto alcuna Pt_1 posizione, dovendosene ricavare come la stessa tutt'ora abiti presso altro domicilio.
Né viceversa per la posizione della parte ricorrente ha fornito alcun CP_1 principio di prova documentale circa le attestate diverse disponibilità abitative della comodataria (punti a-b-c-d delle note pct del 9.10.24 ric.) né delle sue possibilità reddituali al riguardo. Il tempo dunque di c.a 18 mesi per il rilascio (aprile 2022 riconsegna) può essere allo stato giustificato dalla necessità della comodataria di rinvenire una nuova abitazione per la sua famiglia, di guisa da non potersi riconoscere la pretesa alla indennità di ingiusta occupazione.
Infine per la richiesta di rimborso spese parquet, nel verbale di consegna in contraddittorio (all 4 c.r.) nulla è dedotto circa il cattivo stato della pavimentazione, risultando al contrario di avere la comodante trovato il bene in buono stato di conservazione e senza alcun danno evidente, circostanza peraltro apprezzabile dai video in atti.
In conclusione, mancando sia in fase stragiudiziale che nell'odierno ricorso alcuna allegazione e prova concreta della necessità improcrastinabile di restituzione alla base della richiesta di rilascio del 2020, e dovendosi comunque ritenere il termine di 18 mesi (aprile 2022 consegna) congruo per cercare una nuova abitazione la domanda allo stato non può trovare accoglimento.
Ritiene in ogni caso il giudicante equo disporsi la compensazione integrale delle spese del giudizio, stante la emersa situazione fattuale di concessione del bene
3 4
gratuitamente dal 2014 al 2022, avendo dovuto il Tribunale procedere al bilanciamento dei reciproci interessi in via presuntiva stante la assenza di pertinente produzione documentale da entrambe le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione il Tribunale:
-respinge la domanda avanzata da;
Parte_1
-compensa le spese di lite.
Roma, 6.11.25
Il Giudice Maria Lavinia Fanelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione V Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 24350/2024 promossa da:
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma Viale delle Milizie n. 1 presso lo studio dell'avv. Carlo Picarone, rappresentante e difensore come da procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE Contro
cf. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma Via Collazia n. 3 presso lo studio dell'avv. Simona Verdat, rappresentante e difensore come da procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente evocava in giudizio la sig. per CP_1 ottenerne la condanna al pagamento di €32,974,90 per occupazione senza titolo dal 22.10.20 al 15.4.22 dell'immobile ad essa concesso in comodato orale gratuito sito in Roma Piazza Ottavilla 10 piano 1 scala B. Deduceva a sostegno che:
-aveva concesso l'immobile alla sig. come abitazione provvisoria, stante la CP_1 separazione legale dal fratello di essa comodante;
-sebbene richiesta la consegna con pec del 22.10.22 il rilascio era avvenuto solo in data 15.4.22 a seguito di azione giudiziaria;
-con pec del 6.12.22 aveva già richiesto la somma di €42.693,24 per spese condominiali, riscaldamento, energia elettrica, Tari, Imu pagate da novembre
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2020 al rilascio dell'immobile, oltre €2.996,00 per rifacimento parquet danneggiato ed indennità di occupazione per €26.650,00;
-il comodato era stato stipulato senza termine di durata ex art 1810 cc, sì da doversi ritenere concluso a richiesta del comodante;
-il possesso protratto aveva dunque determinato una occupazione illecita, da ristorarsi secondo il parametro del valore locatizio calcolato complessivamente in
€26.679,30;
-era inoltre dovuta la spesa straordinaria di rifacimento parquet pari ad €3.295,60. Si costituiva chiedendo il rigetto della avversa domanda e CP_1 deducendo che:
-l'immobile per cui è causa, in base a rapporti endo familiari, era stato concesso dalla ricorrente a suo fratello in base ad accordi tra loro Persona_1 intercorsi;
-quest'ultimo, in sede di separazione legale, aveva adibito l'immobile ad uso abitativo che era stato a lei assegnato per viverci con le figlie;
-la richiesta di rilascio si inseriva dunque in intercorsi litigi tra fratelli ed in ogni caso aveva chiesto tempo per trovare altra sistemazione;
-la domanda di rilascio, tenuto conto della natura del comodato ad uso familiare, non era poi stata supportata da alcun bisogno urgente del comodante visto poi che la comodante aveva a disposizione diverse proprietà;
-nessun a indennità di occupazione era pertanto dovuta, così come le spese per il parquet atteso che al momento di riconsegna del locale nulla era stato contestato circa lo stato della pavimentazione e stante lo stato di abbandono in cui versava il bene al momento del suo ingresso.
La causa- istruita con la produzione documentale- è stata infine rinviata per la discussione all'udienza del 5.11.25.
Nel merito la domanda è infondata nei termini che seguono.
Invero è pacifica la intercorsa sussistenza di un contratto di comodato verbale tra le parti, stante la concessione dell'immobile di Piazza Ottavilla in uso abitativo per il nucleo familiare del sig. fratello di parte ricorrente, quest'ultima Per_2 proprietaria del bene dal 1988 (all 1 ric.). Che ciò sia avvenuto in favore direttamente del sig. come sarebbe Parte_1 dimostrato dal verbale di separazione tra i coniugi (all 2 c.r.)- o Controparte_2 direttamente alla sig. non muta i termini giuridici della pretesa, ovvero del CP_1 diritto legittimo alla riconsegna. Al riguardo tuttavia è indubbio che la casa fosse stata adibita a domicilio familiare e che nell'interesse del collocamento con la madre delle figlie, ancorchè maggiorenni ma non autosufficienti, fosse assegnata alla. sig, in sede di CP_1 separazione legale. La stessa ricorrente ne ha riconosciuto la circostanza, laddove nella missiva del 22.10.20 expressis verbis rappresentava “anche al fine di sopperire alla situazione di tua difficoltà abitativa.. mi sono offerta di mettere l'appartamento a tua disposizione in via transitoria nell'attesa che trovassi un immobile confacente ai tuoi bisogni e quelli delle ragazze”.
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Ora secondo giurisprudenza consolidata “il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c..” (Cass n. 27634/23; n.17095/25)
Ebbene nel caso di specie la comodante- odierna ricorrente- non ha allegato alcun bisogno urgente di rientro nel possesso del bene. Sul punto né la missiva di richiesta di riconsegna informale del 22.10.20 (all. 2 ric) né la diffida formale del 6.12.22 (all 3) contengono riferimenti all'impreveduta e indifferibile necessità di cui all'art 1809 cc 2 c : nella missiva infatti nulla è scritto circa le motivazioni della domanda restitutoria mentre nella diffida si fa riferimento esclusivamente alla necessità di potere fruire della proprietà per generiche “esigenze personali”. Solo nella Pec del 6.12.20 per la verità si faceva riferimento alla necessità della ricorrente del recupero del cespite per adibire l'immobile a propria abitazione principale (all 4 c.r.) ma in effetti l'assunto è rimasto privo di riscontro probatorio. Invero la sig. costituendosi ha dedotto come parte ricorrente fosse CP_1 proprietaria di altri immobili e attualmente- ovvero a distanza di due anni dal rilascio- non risiedesse affatto nell'immobile per cui è causa, segno evidente dell'assoluta pretestuosità della reclamata esigenza abitativa. E relativamente a tale contestazione, la sig. non ha assunto alcuna Pt_1 posizione, dovendosene ricavare come la stessa tutt'ora abiti presso altro domicilio.
Né viceversa per la posizione della parte ricorrente ha fornito alcun CP_1 principio di prova documentale circa le attestate diverse disponibilità abitative della comodataria (punti a-b-c-d delle note pct del 9.10.24 ric.) né delle sue possibilità reddituali al riguardo. Il tempo dunque di c.a 18 mesi per il rilascio (aprile 2022 riconsegna) può essere allo stato giustificato dalla necessità della comodataria di rinvenire una nuova abitazione per la sua famiglia, di guisa da non potersi riconoscere la pretesa alla indennità di ingiusta occupazione.
Infine per la richiesta di rimborso spese parquet, nel verbale di consegna in contraddittorio (all 4 c.r.) nulla è dedotto circa il cattivo stato della pavimentazione, risultando al contrario di avere la comodante trovato il bene in buono stato di conservazione e senza alcun danno evidente, circostanza peraltro apprezzabile dai video in atti.
In conclusione, mancando sia in fase stragiudiziale che nell'odierno ricorso alcuna allegazione e prova concreta della necessità improcrastinabile di restituzione alla base della richiesta di rilascio del 2020, e dovendosi comunque ritenere il termine di 18 mesi (aprile 2022 consegna) congruo per cercare una nuova abitazione la domanda allo stato non può trovare accoglimento.
Ritiene in ogni caso il giudicante equo disporsi la compensazione integrale delle spese del giudizio, stante la emersa situazione fattuale di concessione del bene
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gratuitamente dal 2014 al 2022, avendo dovuto il Tribunale procedere al bilanciamento dei reciproci interessi in via presuntiva stante la assenza di pertinente produzione documentale da entrambe le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione il Tribunale:
-respinge la domanda avanzata da;
Parte_1
-compensa le spese di lite.
Roma, 6.11.25
Il Giudice Maria Lavinia Fanelli
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