Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1438 del Ruolo Gen. LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2020 tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lorenzo Zamprotta con il quale domicilia presso il suo studio in Caserta alla via Neroni n. 11 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv.to P. Aquilone e E. CP_1
Capasso elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE Con ricorso depositato telematicamente in data 27.2.2020, la ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver lavorato alle dipendenze dell dall'1.5.2011 al 30.4.2013 e Parte_2 dall'1.5.2013 al 18.11.2016 - rappresentava di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n.1290/2018 emesso il 18.7.2018 per il pagamento da parte del datore di lavoro del TFR per euro 9.431, 81 e di aver notificato il precetto l'8.10.2018 cui seguiva pignoramento mobiliare negativo. Esponeva di aver pertanto proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento che veniva dichiarato improcedibile con decreto del Tribunale di Napoli del 5.3.2019 per l'esiguità del credito vantato. Rappresentava quindi di aver proposto domanda al fondo di garanzia il 13.3.2019 che veniva rigettata in quanto "Per le associazioni riconosciute, l'intervento del Fondo di Garanzia richiede la preventiva liquidazione generale dei beni della stessa, come previsto dall'art.16 disp. att. cod.civ." e di aver proposto ricorso amministrativo il 25.6.2019, respinto in data 21.2.2020. Tanto premesso, in punto di fatto, dedotta con argomentazioni varie in punto di diritto la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 16 c.c. e la fondatezza della domanda, adiva l'intestato Tribunale per sentir: “accogliere il ricorso e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione in suo favore del tfr CP_ ai sensi dell'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297. Per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a titolo di tfr dell'importo di € 9.431,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo”; spese vinte con attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Si costituiva l' convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_2 diritto. Rappresentava in particolare che la domanda era stata respinta in primo luogo in quanto il TFR risultava accantonato al Fondo Tesoreria. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate in sostituzione dell'udienza, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fondo di Tesoreria per la somma di euro 9.126, 95. L'Istituto previdenziale ha eccepito, infatti, che non risulta formulata alcuna domanda in merito in sede amministrativa né in sede giudiziale, né risulta pervenuta alcuna dichiarazione di incapienza del datore ex art. 2 del d.m. 30.1.2007 e, all'uopo, ha depositato in giudizio gli estratti Emens relativi al Fondo di CP_ Tesoreria da cui risulta l'accantonamento del TFR della ricorrente (cfr. prod. . Sul punto, va detto che a fronte di tale specifica eccezione e allegazione parte ricorrente nulla ha detto nelle diverse note di trattazione scritta depositate limitandosi a ribadire quanto asserito in ricorso senza mai prendere posizione sulla questione nemmeno genericamente. Al fine di risolvere la controversia in esame va riportata brevemente la normativa di riferimento. Il Fondo di Tesoreria è stato istituito dall'art. 1, comma 755, l. 296/06 con la finalità di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del TFR di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti effettuati. Dal 1.1.2007 al finanziamento di tale Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo di cui all'art. 3 u.c. della l. n. 297/1982, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (art. 1, comma 756, l. 296/06). Il contributo è versato al Fondo mensilmente e la liquidazione del TFR (o delle sue anticipazioni) avviene su domanda presentata dal lavoratore al datore di lavoro, che paga per l'intero e poi porta a conguaglio quanto anticipato per il Fondo con la contribuzione corrente. Con decreto del 30 gennaio 2007 il Ministero del Lavoro ha chiarito che i soggetti obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro privati aventi alle proprie dipendenze almeno cinquanta dipendenti. Di fatto, con l'introduzione del Fondo di tesoreria, se i lavoratori decidono di aderire alla previdenza complementare il TFR confluisce nella forma pensionistica prescelta, in caso contrario, anziché rimanere in azienda, confluisce nel Fondo Tesoreria. Come chiarito anche in giurisprudenza, l'intervento del Fondo di Tesoreria, nei casi in cui è previsto,
“dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali” (cfr.. Cass. n. 12009/18). Ne consegue che, in caso di versamento parziale o mancato versamento da parte del Fondo di Tesoreria, dovuta al parziale o all'omesso versamento della quota di TFR da parte del datore di lavoro al fondo, il lavoratore avrà diritto di attivarsi presso il Fondo di Garanzia, istituito appositamente per tutelarlo dallo stato di insolvenza del datore di lavoro. Nel caso invece di avvenuto versamento delle quote da parte del datore di lavoro, come nel caso di CP_ specie, non vi è competenza del Fondo di Garanzia non essendovi un'insolvenza del datore di lavoro in quanto egli ha realmente versato le quote del tfr, solo che si trovano accantonate nel Fondo di CP_ CP_ Tesoreria Ne consegue che non vi è la possibilità in tale caso di adire il Fondo di garanzia che poteva essere adito invece solo in caso di mancato versamento delle quote TFR al fondo di tesoreria da parte del datore di lavoro.
2 Si aggiunge che, per quanto concerne le aziende sottoposte a procedure concorsuali che hanno versato il TFR al Fondo di Tesoreria, l' con il messaggio n. 17020 del 19.10.2012 ha chiarito una CP_1 particolare problematica in caso di procedura concorsuale. L'Istituto previdenziale ha precisato che per poter ottenere il TFR maturato sino al 31.12.2006 è necessario che il lavoratore presenti la domanda di ammissione allo stato passivo, riportando l'importo del TFR, che verrà di seguito liquidato dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 29.05.1982. Di converso, per il recupero degli importi successivi al 31.12.2006 (ovvero dopo l'entrata in vigore del fondo di tesoreria, dal 1° gennaio 2007) è indispensabile che il responsabile della procedura concorsuale inoltri una dichiarazione di incapienza al Fondo di Tesoreria che, di seguito, provvederà ad erogare direttamente gli importi e ad insinuarsi al passivo per eventuali inadempienze contributive. Quindi, in ogni caso, bisogna rivolgersi al Fondo di Tesoreria per il recupero del Tfr ivi versato;
in presenza di procedura concorsuale lo farà il curatore o comunque il responsabile della procedura;
in assenza di procedura concorsuale, e quindi di un responsabile della procedura, la domanda deve, de plano, essere inviata direttamente dal lavoratore. Non è in discussione che l'associazione riconosciuta Centro Ester presentasse i requisiti di legge, tant'è che ha provveduto ad effettuare versamenti al Fondo di Tesoreria, come emerge dalla documentazione CP_
Pertanto, la ricorrente doveva e deve adire con domanda amministrativa il fondo di tesoreria per reclamare le quote di Tfr a lei spettanti, regolarmente versate dal datore di lavoro ed ivi accantonate, CP_ secondo le procedure indicate nei messaggi e nelle circolari In mancanza di tale domanda CP_ ammnistrativa deve accogliersi l'eccezione dell' e dichiararsi il ricorso improcedibile. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 19.2.2025 Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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