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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1044 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(CF: , nata a [...] il 12.111958, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Oliverio;
ricorrente e
; CP_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data Parte_1 CP_1
5.8.1995 nel Comune di Torano Castello (CS), la cui unione non generava prole, deduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato a causa delle condotte contrarie ai doveri coniugali poste in essere dal , tanto da rendere intollerabile la convivenza;
chiedeva, pertanto, CP_1
dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge, disponendo in proprio favore un assegno di mantenimento nella misura di € 500,00.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza dell'11.7.2025, sentita la parte personalmente, il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio. ************
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , il quale, sebbene CP_1
regolarmente citato in giudizio, non si costituiva.
La domanda di separazione personale deve essere accolta.
La constatata volontà della ricorrente di addivenire alla separazione e il comportamento processuale del resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale conciliazione, consentono, infatti, di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta obiettivamente intollerabile.
Si osserva, sul punto, che la giurisprudenza ritiene da tempo che l'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148). È bene precisare, altresì, che nel caso in cui tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183).
Con riferimento alla domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, si osserva quanto segue.
Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (cfr., tra le altre, Cass. 11494/24).
Nella specie, la ricorrente nulla ha dedotto in ordine all'entità dei redditi della controparte e, sentita personalmente all'udienza dell'11.7.2025, non ha riferito alcun elemento utile a delineare la situazione reddituale del resistente, limitandosi ad ipotizzare che questi, tenuto conto dell'età, fosse in possesso dei requisiti per la percezione della pensione sociale.
Pertanto, in difetto di allegazione, nonché di elementi istruttori, atteso che parte ricorrente non ha offerto prova documentale né articolato attività istruttoria sul punto, deve ritenersi che non sia stata fornita la prova dei redditi percepiti dal , il che non consente di ricostruire compiutamente la CP_1
situazione reddituale del resistente e, dunque, di riscontrare una significativa disparità reddituale tra le parti che possa giustificare l'attribuzione dell'assegno.
In conclusione, in mancanza, peraltro, di alcuna allegazione in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. 16 maggio 2017, n. 12196), la domanda deve essere disattesa.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate stante la contumacia di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torano
Castello per quanto di sua competenza;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 12/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1044 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(CF: , nata a [...] il 12.111958, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Oliverio;
ricorrente e
; CP_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data Parte_1 CP_1
5.8.1995 nel Comune di Torano Castello (CS), la cui unione non generava prole, deduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato a causa delle condotte contrarie ai doveri coniugali poste in essere dal , tanto da rendere intollerabile la convivenza;
chiedeva, pertanto, CP_1
dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge, disponendo in proprio favore un assegno di mantenimento nella misura di € 500,00.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza dell'11.7.2025, sentita la parte personalmente, il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio. ************
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , il quale, sebbene CP_1
regolarmente citato in giudizio, non si costituiva.
La domanda di separazione personale deve essere accolta.
La constatata volontà della ricorrente di addivenire alla separazione e il comportamento processuale del resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale conciliazione, consentono, infatti, di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta obiettivamente intollerabile.
Si osserva, sul punto, che la giurisprudenza ritiene da tempo che l'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148). È bene precisare, altresì, che nel caso in cui tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183).
Con riferimento alla domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, si osserva quanto segue.
Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (cfr., tra le altre, Cass. 11494/24).
Nella specie, la ricorrente nulla ha dedotto in ordine all'entità dei redditi della controparte e, sentita personalmente all'udienza dell'11.7.2025, non ha riferito alcun elemento utile a delineare la situazione reddituale del resistente, limitandosi ad ipotizzare che questi, tenuto conto dell'età, fosse in possesso dei requisiti per la percezione della pensione sociale.
Pertanto, in difetto di allegazione, nonché di elementi istruttori, atteso che parte ricorrente non ha offerto prova documentale né articolato attività istruttoria sul punto, deve ritenersi che non sia stata fornita la prova dei redditi percepiti dal , il che non consente di ricostruire compiutamente la CP_1
situazione reddituale del resistente e, dunque, di riscontrare una significativa disparità reddituale tra le parti che possa giustificare l'attribuzione dell'assegno.
In conclusione, in mancanza, peraltro, di alcuna allegazione in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. 16 maggio 2017, n. 12196), la domanda deve essere disattesa.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate stante la contumacia di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torano
Castello per quanto di sua competenza;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 12/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma