Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa OL AR Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2991 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SPITALE C.F._1
MAURO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ZUMBO VITO, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 11/09/2024 i coniugi Pt_2
[...]
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...], premesso:
- che in data 05/07/2019 avevano contratto matrimonio concordatario nel
Comune di Messina trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 216, parte 2, serie A, anno 2019;
- che dall'unione era nata a [...], in data [...], la figlia PE
[...]
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158
c.c. alle seguenti condizioni: “ 1) i coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente in forma scritta eventuali mutamenti di residenza;
2) i coniugi si rilasciano, sin da ora, espressa e reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto;
3) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, con PE
collocazione privilegiata presso il domicilio della madre;
4) il padre avrà la facoltà di vedere e tener con sé la propria figlia nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, avuto sempre riguardo all'obbligo scolare della stessa, con il solo obbligo di preavvertire telefonicamente la madre in caso di eventuale impedimento o ritardo. Il padre avrà la facoltà di vedere e tener con sé la propria figlia nel fine settimana dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, alternandosi di settimana in settimana con la madre. La figlia trascorrerà con il padre le festività natalizie PE
alternando annualmente le festività di Capodanno con la madre;
le festività pasquali saranno altresì alternate di anno in anno tra i genitori (anno 2025 con la madre, anno 2026 con il padre, ecc.). Nella stagione estiva il padre potrà tenere con sé la figlia per periodi di quindici giorni dal 10 agosto al 25
2 agosto precisando però che, in caso di eventuali problematiche derivanti dalle attività lavorative espletate da entrambi i coniugi, il predetto periodo potrà essere di volta in volta concordato tra le parti;
5) il diritto di uso della casa coniugale sita in Messina, Viale Padre Letterio Ruggeri 99, di proprietà del Signor (padre della ricorrente), è attribuito in via esclusiva Persona_2
alla Signora 6) il Signor si impegna a Controparte_1 Parte_1
versare alla moglie, quale contributo nel mantenimento della figlia , PE
la somma mensile di €. 300,00 (euro trecento/00), che sarà versata entro il giorno cinque di ogni mese tramite Postagiro, e che verrà aggiornata annualmente in ragione della variazione dell'indice ISTAT;
7) ciascuno dei coniugi (produttori di autonomo reddito ed economicamente autosufficienti) provvederà autonomamente al proprio mantenimento con espressa rinuncia reciproca a qualsivoglia forma di assistenza economica e/o di mantenimento;
8) le spese scolastiche (compresi libri e doposcuola), farmaceutiche e mediche della figlia ed eventuali ulteriori spese previamente PE
concordate (ad es. gite scolastiche e/o viaggi, vestiario più costoso, trattamenti estetici) saranno sopportate dai coniugi in parti uguali;
9) le spese ed i compensi del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti;
sottoscrivono ed autenticano il presente atto i rispettivi difensori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 68 della L.P.”;
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi e che, ferma la decorrenza dei termini di legge per la procedibilità e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04/11/2024.
Con atto di integrazione sottoscritto il 31/10/2024 le parti specificavano altresì che “l'assegno unico per la figlia minore verrà PE
incassato dalla madre ”. Controparte_1
Con sentenza n. 290/2024 pubbl. il 11/11/2024 nel presente giudizio veniva quindi omologata la separazione consensuale delle parti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 21/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 290/2024 pubbl. il 11/11/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
4 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/09/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 05/07/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 216, parte 2, serie A, anno 2019, tra Pt_1
nato a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, integrato dall'atto sottoscritto il 31/10/2024, e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 22/05/2025.
La Presidente
(dott. OL AR)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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