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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2627/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2627/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GOZZI ST, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. GOZZI Controparte_1 C.F._2
ST
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 02/02/2016, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
pagina 1 di 4 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 26.01.2008 a
Modena (MO), dai signori e , trascritto nei Registri dello Parte_1 Controparte_1
Stavo Civile del relativo Comune al n. 21 parte 1, disponendo la relativa annotazione prevista dalla legge.
2) Dare atto che il signor si impegna e si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 [...]
la somma di € 360,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia , Controparte_1 Per_1 versando il relativo importo sul conto corrente alla stessa intestato il giorno 30 di ogni mese. Tale contribuzione comprende tutto ciò che afferisce alle ordinarie esigenze di vita, quali, vitto, alloggio e piccole necessità quotidiane, incluso il vestiario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza.
3) Le parti concordano che gli assegni familiari saranno percepiti al 100% alla signora CP_1
.
[...]
4) Dare atto e dichiarare che i genitori convengono di individuare le spese di carattere straordinario di seguito elencate, per quanto quivi di interesse per la figlia , saranno ripartite al 50% tra gli Per_1 stessi, secondo lo schema e le modalità del vigente Protocollo del Tribunale di Modena in data
25.09.2019,che, per comodità, di seguito integralmente si riporta:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 2 di 4 Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro genitore in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spese.
E' consentito negare il consenso alla effettuazione di una specifica spesa anche per ragioni di carattere economico, laddove la stessa non comporti effetti pregiudizievoli e/o contrari agli interessi e/o alla salute del/i figlio/i. spese condominiali straordinarie;
5) Il signor potrà vedere la figlia , previo accordo con la stessa. Parte_1 Per_1
6) Le parti prestano, fin da ora, reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero, anche a favore della figlia minore , per espatrio a scopi Per_1 turistici e culturali.
7) Dare atto che con la definizione degli accordi di cui al presente ricorso, i signori Parte_1
e si danno reciprocamente atto di avere provveduto a regolare ogni rapporto Controparte_1 economico e patrimoniale e dichiarano pertanto di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte e/o richiamate.
8) I coniugi chiedono che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda all'annotazione della sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili di matrimonio sui Registri di Stato Civile.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 06/06/2009; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 3 di 4 Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MODENA il 26/01/2008 fra nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
CANOSA DI PUGLIA (BT) il 25/07/1972 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2008 - Atto n. 21 - Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2627/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GOZZI ST, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. GOZZI Controparte_1 C.F._2
ST
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 02/02/2016, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
pagina 1 di 4 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 26.01.2008 a
Modena (MO), dai signori e , trascritto nei Registri dello Parte_1 Controparte_1
Stavo Civile del relativo Comune al n. 21 parte 1, disponendo la relativa annotazione prevista dalla legge.
2) Dare atto che il signor si impegna e si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 [...]
la somma di € 360,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia , Controparte_1 Per_1 versando il relativo importo sul conto corrente alla stessa intestato il giorno 30 di ogni mese. Tale contribuzione comprende tutto ciò che afferisce alle ordinarie esigenze di vita, quali, vitto, alloggio e piccole necessità quotidiane, incluso il vestiario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza.
3) Le parti concordano che gli assegni familiari saranno percepiti al 100% alla signora CP_1
.
[...]
4) Dare atto e dichiarare che i genitori convengono di individuare le spese di carattere straordinario di seguito elencate, per quanto quivi di interesse per la figlia , saranno ripartite al 50% tra gli Per_1 stessi, secondo lo schema e le modalità del vigente Protocollo del Tribunale di Modena in data
25.09.2019,che, per comodità, di seguito integralmente si riporta:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 2 di 4 Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro genitore in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spese.
E' consentito negare il consenso alla effettuazione di una specifica spesa anche per ragioni di carattere economico, laddove la stessa non comporti effetti pregiudizievoli e/o contrari agli interessi e/o alla salute del/i figlio/i. spese condominiali straordinarie;
5) Il signor potrà vedere la figlia , previo accordo con la stessa. Parte_1 Per_1
6) Le parti prestano, fin da ora, reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero, anche a favore della figlia minore , per espatrio a scopi Per_1 turistici e culturali.
7) Dare atto che con la definizione degli accordi di cui al presente ricorso, i signori Parte_1
e si danno reciprocamente atto di avere provveduto a regolare ogni rapporto Controparte_1 economico e patrimoniale e dichiarano pertanto di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte e/o richiamate.
8) I coniugi chiedono che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda all'annotazione della sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili di matrimonio sui Registri di Stato Civile.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 06/06/2009; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 3 di 4 Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MODENA il 26/01/2008 fra nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
CANOSA DI PUGLIA (BT) il 25/07/1972 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2008 - Atto n. 21 - Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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