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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/07/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2234 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 19 giugno 2025
promossa da
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) elettivamente domiciliati in Catania,
[...] C.F._2 via G. Carnazza 27, presso lo studio dell'avv. Maria Concetta La Delfa, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
opponenti contro
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], difeso da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
opposto
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 605/2023 – provvisoriamente esecutivo –, emesso dal Tribunale di Messina nel giudizio n. 1511/2023 R.G. In fatto ed in diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 605/2023
[...]
– provvisto di provvisoria esecutorietà –, con il quale il Tribunale di Messina ingiungeva loro il pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio liquidate in € 712,50, in favore di a titolo di rimborso di Controparte_1 somme date a mutuo. A fondamento della proposta opposizione, gli odierni opponenti hanno allegato che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso sulla scorta di una ricognizione di debito datata 3.4.2017 e in restituzione di somme che il ricorrente allegava fossero state date a mutuo nei mesi di luglio e agosto del 2014. Hanno eccepito, pertanto, l'insussistenza del credito esercitato in sede monitoria, oltre alla carenza di prova del preteso fatto costitutivo, nonché proposto querela di falso avverso il documento contenete la pretesa ricognizione del debito, lamentandone la manomissione mediante l'apposizione di sottoscrizioni ricavate da differenti documenti, e segnatamente da taluni allegati a una relazione di c.t.u. depositata nel giudizio n. 1025/2014 R.G.. Con comparsa depositata in data 13.9.2023, si è costituito Controparte_1
, il quale ha contestato le allegazioni e difese avversarie, insistendo
[...] nell'integrità e autenticità del documento informatico di ricognizione del debito. All'udienza del 21.12.2023, il Giudice istruttore, dopo avere dato atto della mancata comparizione dell'opposto, ha assunto la causa in riserva, in scioglimento della quale ha disposto – con provvedimento depositato in data 4.3.2024 – di “interpellare [ai sensi dell'art. 222 c.p.c.] preliminarmente la parte opposta che ha prodotto la scrittura oggetto di querela” se intende nondimeno valersene in giudizio e rinviato la causa all'udienza del 28.11.2024. Con provvedimento depositato in data 10.4.2025, il Giudice istruttore, “viste le note di trattazione scritta depositate dall'avv. La Delfa e considerato che l'avv. non ha risposto all'interpello di cui all'art. 222 c.p.c.”, ha rinviato la CP_1 causa all'udienza del 19.6.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunta in decisione. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, occorre rilevare come, per costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso [cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”]. Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa
2 sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano poi la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto, con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'inadempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Nel caso di specie, occorre rilevare come parte opponente abbia proposto querela di falso avverso la scrittura privata di ricognizione del debito prodotta da parte opposta in sede monitoria. Trattasi di un negozio unilaterale di accertamento, produttivo di effetti dichiarativi di situazioni giuridiche preesistenti, che si sostanziano in una presunzione semplice di sussistenza del diritto in favore del destinatario e sulla scorta del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice istruttore, con provvedimento depositato in data 4.3.2024, ha disposto di interpellare parte opposta, che ha prodotto la scrittura circa l'intenzione di volersene avvalere in sede di giudizio quale prova del credito esercitato. Successivamente, con decreto depositato in data 10.4.2025, il Giudice istruttore ha rilevato la mancata risposta all'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., rinviando la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Come è noto ai sensi dell'art. 222 c.p.c. se la parte non dichiara di volersi avvalere del documento oggetto di querela il documento è inutilizzabile. In merito, la Corte di cassazione ha chiarito che “se la norma processuale esige l'interpello, è perchè la produzione (e, nel caso, la notifica ed il deposito) non appaiono più sufficienti, dinanzi alla nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, ad inserire validamente nel processo il documento contestato;
conseguentemente, la mancata risposta all'interpello ha
3 valore negativo, dal momento che viene omessa dalla parte quella integrazione che, nell'incidente, il legislatore ritiene necessaria” (cfr. Cass., Sez. I, 18.1.2006, n. 883). Pertanto, nel caso di specie, la scrittura privata contenente la ricognizione del debito è inutilizzabile ai fini della prova del credito, con la conseguenza che non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante su parte opposta, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, dato che dai documenti in atti non risulta prodotto il contratto di mutuo, né avanzata istanza istruttoria di ammissione testi giusta disposto di cui al comma 2 dell'art. 2721 c.c. Non risultano prodotti in atti, infatti, documenti con valenza probatoria del fatto costitutivo del credito esercitato giudizialmente. Per le ragioni su esposte, l'opposizione proposta da e Parte_1 deve trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va Parte_2 revocato. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta in favore di parte opponente e liquidate tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativo alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2234/23 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 605/2023, emesso dal Tribunale di Messina in data 27.4.2023;
2. condanna al pagamento in Controparte_1 favore di e delle spese di Parte_1 Parte_2 giudizio, liquidate in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
3. Manda in cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, il 14 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
promossa da
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) elettivamente domiciliati in Catania,
[...] C.F._2 via G. Carnazza 27, presso lo studio dell'avv. Maria Concetta La Delfa, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
opponenti contro
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], difeso da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
opposto
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 605/2023 – provvisoriamente esecutivo –, emesso dal Tribunale di Messina nel giudizio n. 1511/2023 R.G. In fatto ed in diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 605/2023
[...]
– provvisto di provvisoria esecutorietà –, con il quale il Tribunale di Messina ingiungeva loro il pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio liquidate in € 712,50, in favore di a titolo di rimborso di Controparte_1 somme date a mutuo. A fondamento della proposta opposizione, gli odierni opponenti hanno allegato che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso sulla scorta di una ricognizione di debito datata 3.4.2017 e in restituzione di somme che il ricorrente allegava fossero state date a mutuo nei mesi di luglio e agosto del 2014. Hanno eccepito, pertanto, l'insussistenza del credito esercitato in sede monitoria, oltre alla carenza di prova del preteso fatto costitutivo, nonché proposto querela di falso avverso il documento contenete la pretesa ricognizione del debito, lamentandone la manomissione mediante l'apposizione di sottoscrizioni ricavate da differenti documenti, e segnatamente da taluni allegati a una relazione di c.t.u. depositata nel giudizio n. 1025/2014 R.G.. Con comparsa depositata in data 13.9.2023, si è costituito Controparte_1
, il quale ha contestato le allegazioni e difese avversarie, insistendo
[...] nell'integrità e autenticità del documento informatico di ricognizione del debito. All'udienza del 21.12.2023, il Giudice istruttore, dopo avere dato atto della mancata comparizione dell'opposto, ha assunto la causa in riserva, in scioglimento della quale ha disposto – con provvedimento depositato in data 4.3.2024 – di “interpellare [ai sensi dell'art. 222 c.p.c.] preliminarmente la parte opposta che ha prodotto la scrittura oggetto di querela” se intende nondimeno valersene in giudizio e rinviato la causa all'udienza del 28.11.2024. Con provvedimento depositato in data 10.4.2025, il Giudice istruttore, “viste le note di trattazione scritta depositate dall'avv. La Delfa e considerato che l'avv. non ha risposto all'interpello di cui all'art. 222 c.p.c.”, ha rinviato la CP_1 causa all'udienza del 19.6.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunta in decisione. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, occorre rilevare come, per costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso [cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”]. Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa
2 sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano poi la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto, con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'inadempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Nel caso di specie, occorre rilevare come parte opponente abbia proposto querela di falso avverso la scrittura privata di ricognizione del debito prodotta da parte opposta in sede monitoria. Trattasi di un negozio unilaterale di accertamento, produttivo di effetti dichiarativi di situazioni giuridiche preesistenti, che si sostanziano in una presunzione semplice di sussistenza del diritto in favore del destinatario e sulla scorta del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice istruttore, con provvedimento depositato in data 4.3.2024, ha disposto di interpellare parte opposta, che ha prodotto la scrittura circa l'intenzione di volersene avvalere in sede di giudizio quale prova del credito esercitato. Successivamente, con decreto depositato in data 10.4.2025, il Giudice istruttore ha rilevato la mancata risposta all'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., rinviando la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Come è noto ai sensi dell'art. 222 c.p.c. se la parte non dichiara di volersi avvalere del documento oggetto di querela il documento è inutilizzabile. In merito, la Corte di cassazione ha chiarito che “se la norma processuale esige l'interpello, è perchè la produzione (e, nel caso, la notifica ed il deposito) non appaiono più sufficienti, dinanzi alla nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, ad inserire validamente nel processo il documento contestato;
conseguentemente, la mancata risposta all'interpello ha
3 valore negativo, dal momento che viene omessa dalla parte quella integrazione che, nell'incidente, il legislatore ritiene necessaria” (cfr. Cass., Sez. I, 18.1.2006, n. 883). Pertanto, nel caso di specie, la scrittura privata contenente la ricognizione del debito è inutilizzabile ai fini della prova del credito, con la conseguenza che non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante su parte opposta, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, dato che dai documenti in atti non risulta prodotto il contratto di mutuo, né avanzata istanza istruttoria di ammissione testi giusta disposto di cui al comma 2 dell'art. 2721 c.c. Non risultano prodotti in atti, infatti, documenti con valenza probatoria del fatto costitutivo del credito esercitato giudizialmente. Per le ragioni su esposte, l'opposizione proposta da e Parte_1 deve trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va Parte_2 revocato. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta in favore di parte opponente e liquidate tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativo alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2234/23 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 605/2023, emesso dal Tribunale di Messina in data 27.4.2023;
2. condanna al pagamento in Controparte_1 favore di e delle spese di Parte_1 Parte_2 giudizio, liquidate in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
3. Manda in cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, il 14 luglio 2025.
Il Giudice
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