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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 9022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9022 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella udienza di discussione del nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 13075 / 2025 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Grifo Angela e dall'avv. Felice Pettorino Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 maggio 2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso a seguito di visita di revisione non veniva riconosciuto il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento, affermava di avere agito per il riconoscimento giudiziale della prestazione che veniva riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Napoli in data, con decorrenza dell'accertamento al 05/10/2021 chiedeva la condanna al pagamento dei ratei a tale titolo dovuti. Si costituiva l'Ente, che dichiarava che avrebbe provveduto in via successiva al pagamento. Pertanto, premesso che nelle more del giudizio veniva corrisposto quanto dovuto, come da documentazione prodotta e da dichiarazione della parte costituita, va dichiarata cessata la materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). In ordine alle spese giudiziali deve applicarsi il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, pertanto il regime delle spese va regolamentato in ragione del verosimile esito della controversia. In relazione a tale giudizio deve rilevarsi che al momento della proposizione della domanda ed anche al momento del pagamento non era decorso il termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa previsto dall'art 445 bis c.p.c. V co . Ed infatti l'omologa risulta notificata il 14 marzo 2025 mentre il pagamento è intervenuto nel giugno del 2025 e quindi prima del decorso del termine previsto dalla legge. Da ciò consegue la sussistenza di argomentazioni sufficienti a giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio Si comunichi Così deciso in Napoli, il 3.12.2015 IL GIUDICE
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella udienza di discussione del nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 13075 / 2025 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Grifo Angela e dall'avv. Felice Pettorino Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 maggio 2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso a seguito di visita di revisione non veniva riconosciuto il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento, affermava di avere agito per il riconoscimento giudiziale della prestazione che veniva riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Napoli in data, con decorrenza dell'accertamento al 05/10/2021 chiedeva la condanna al pagamento dei ratei a tale titolo dovuti. Si costituiva l'Ente, che dichiarava che avrebbe provveduto in via successiva al pagamento. Pertanto, premesso che nelle more del giudizio veniva corrisposto quanto dovuto, come da documentazione prodotta e da dichiarazione della parte costituita, va dichiarata cessata la materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). In ordine alle spese giudiziali deve applicarsi il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, pertanto il regime delle spese va regolamentato in ragione del verosimile esito della controversia. In relazione a tale giudizio deve rilevarsi che al momento della proposizione della domanda ed anche al momento del pagamento non era decorso il termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa previsto dall'art 445 bis c.p.c. V co . Ed infatti l'omologa risulta notificata il 14 marzo 2025 mentre il pagamento è intervenuto nel giugno del 2025 e quindi prima del decorso del termine previsto dalla legge. Da ciò consegue la sussistenza di argomentazioni sufficienti a giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio Si comunichi Così deciso in Napoli, il 3.12.2015 IL GIUDICE