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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti giudice dott. Francesco Rinaldi giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3615/2025 V.G. promosso da
, c.f. (avv. MAURO ARBOSTI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. ELISA RAVARINI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
CONCLUSIONI
Le parti concludono come in verbale 26/06/2025: “Le parti si conciliano nei seguenti termini: il ricorrente pagherà in via transattiva alla resistente entro il giorno 30/9/2025 in unica soluzione la somma di euro 1.800,00 per gli arretrati sino al deposito del ricorso;
a fronte dell'attuale stato di occupazione del figlio , nessun contributo sarà dovuto dal ricorrente alla resistente per il Per_1 mantenimento del figlio;
spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con sentenza 21/07/2020 questo Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti ed imponeva al un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento del figlio Pt_1
, nato il [...]. Per_1
Attraverso l'odierno ricorso il ha chiesto al Tribunale di accertare la sopravvenuta Pt_1 indipendenza economica del figlio e, dunque, di revocare l'imposizione dell'assegno.
Si è costituita la opponendosi alla domanda. CP_1
All'udienza del 26/06/2025 le parti, dando atto che nell'attualità è economicamente Per_1 autosufficiente e che, dunque, sono cessati i presupposti della contribuzione, hanno convenuto di conciliare la lite attraverso il pagamento da parte del della somma di euro 1.800,00 in relazione Pt_1 alle mensilità scadute e non corrisposte sino al deposito del ricorso.
Il Tribunale, preso atto che , in effetti, dispone di adeguato reddito documentato (docc. 3 e 4 Per_1 di parte ricorrente), ritiene di poter pronunciarsi in conformità.
P.Q.M.
-revoca l'obbligo di di corrispondere l'assegno per il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
a decorrere dal deposito del ricorso;
-compensa le spese.
Brescia 26/06/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti giudice dott. Francesco Rinaldi giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3615/2025 V.G. promosso da
, c.f. (avv. MAURO ARBOSTI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. ELISA RAVARINI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
CONCLUSIONI
Le parti concludono come in verbale 26/06/2025: “Le parti si conciliano nei seguenti termini: il ricorrente pagherà in via transattiva alla resistente entro il giorno 30/9/2025 in unica soluzione la somma di euro 1.800,00 per gli arretrati sino al deposito del ricorso;
a fronte dell'attuale stato di occupazione del figlio , nessun contributo sarà dovuto dal ricorrente alla resistente per il Per_1 mantenimento del figlio;
spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con sentenza 21/07/2020 questo Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti ed imponeva al un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento del figlio Pt_1
, nato il [...]. Per_1
Attraverso l'odierno ricorso il ha chiesto al Tribunale di accertare la sopravvenuta Pt_1 indipendenza economica del figlio e, dunque, di revocare l'imposizione dell'assegno.
Si è costituita la opponendosi alla domanda. CP_1
All'udienza del 26/06/2025 le parti, dando atto che nell'attualità è economicamente Per_1 autosufficiente e che, dunque, sono cessati i presupposti della contribuzione, hanno convenuto di conciliare la lite attraverso il pagamento da parte del della somma di euro 1.800,00 in relazione Pt_1 alle mensilità scadute e non corrisposte sino al deposito del ricorso.
Il Tribunale, preso atto che , in effetti, dispone di adeguato reddito documentato (docc. 3 e 4 Per_1 di parte ricorrente), ritiene di poter pronunciarsi in conformità.
P.Q.M.
-revoca l'obbligo di di corrispondere l'assegno per il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
a decorrere dal deposito del ricorso;
-compensa le spese.
Brescia 26/06/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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