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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
IT AN, RE
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Sassari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005418389000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005418389000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005418389000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005418389000 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 383/2025 depositato il
15/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente: previa sospensione dell'atto in via cautelare, annullare l'intimazione di pagamento con condanna dell'ente impositore alla restituzione di quanto dovesse essere coattivamente prelevato. Vinte spese ed onorari.
Per la controparte, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari: dichiarare l'infondatezza del ricorso, previo rigetto dell'istanza di sospensione.
Per la controparte, Agenzia delle Entrate -ON-: previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto, respingere il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
-------------
Con ricorso notificato il 16.10.2024 la Ricorrente_1 sas di Nominativo_1 e C., Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, impugna l'intimazione n.10220249005418389000, notificato dalla dall'Agenzia delle Entrate –ON- di Sassari, per il mancato pagamento delle somme richieste con tre distinte cartelle di pagamento e un avviso di accertamento, recanti imposte per le annualità dal 2014 al
2020, per l'importo complessivo di € 147.599,37.
Asseriva la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti, dell'avviso di accertamento poiché notificato ai sensi dell'art.60 del DPR 600/73 in luogo della procedura ex art.137 e seguenti del c.p.c.. In ogni caso, i crediti iscritti a ruolo sarebbero irrimediabilmente prescritti nel termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948.
L'Agenzia delle Entrate- ON si è costituita in giudizio riscontrando preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte relativamente alla cartella di pagamento n.102 2023 0011580 17 1001, concernente sanzioni amministrative ex lege 689/1981 in quanto di competenza del giudice ordinario.
Per il resto, riferiva che l'intimazione di pagamento n. 10220239005616441000 era stata notificata il 6.7.2023 mediante pec consegnata all'indirizzo di posta elettronica certificata, Email_4; precisava che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il predetto atto avverso il quale proporre le eccezioni dalla medesima formulate in questa sede;
nessuna prescrizione quinquennale sarebbe maturata trattandosi comunque di imposte erariali sottoposte alla prescrizione decennale.
Le parti hanno concluso come sopra.
La Corte con Ordinanza n. 76/2025 ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto.
All'udienza di trattazione del ricorso la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che la doglianza della ricorrente mira a contestare la pretesa tributaria nella sua concreta esistenza. L'intimazione di pagamento impugnata trova origine negli atti presupposti: le cartelle di pagamento n. 10220230006839906000, n.10220230011580171001 e n. 10220230011871711000 nonché l'avviso di accertamento n. TW9038W00484/2020.
Prioritariamente, in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n.10220230011580171001, per irrogate sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/1981, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del Giudice ordinario. La giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n.
94, n. 35 e n. 34 del 2006), con la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, della Corte Costituzionale.
Fatta questa premessa, nel caso di specie, la cartella di pagamento n.10220230011580171001 contiene sanzioni per € 4.909.,24 emesse sul ruolo dalla Capitaneria di porto per il Ministero dei trasporti e della navigazione di La Maddalena;
l'atto non riveste le caratteristiche tipiche di atto impositivo, motivo per cui il contenzioso rientra nella giurisdizione Ordinaria. Si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti in causa, tant'è che l'art.3, primo comma, del D. Lgs.n.546/1992 si richiama alla regola prevista dall'art.37 cpc, affermando che il difetto di giurisdizione delle Corti Tributarie è rilevato anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Nel resto, l'Agenzia delle Entrate costituendosi in giudizio ha fornito la prova delle notifiche degli atti presupposti all'odierna intimazione. Deve infatti riscontrarsi che la notifica delle due cartelle di pagamento di cui la parte ne eccepisce la irregolarità è ritualmente eseguita ai sensi dell'art.60 del D.P.R. n.600/1973, entrambe nel luglio 2023 e non opposte.
Anche l'avviso di accertamento TW9038W00484/2020 03/08/2021 dell'importo di € 125.765,4 risulta consegnato alla società Ricorrente_1 in data Il giorno 31/08/2021 alle ore 08:36:13, proveniente dall'Agenzia delle Entrate, risulta consegnato nella casella di destinazione della Società. Sostiene al riguardo la ricorrente nelle memorie depositate il 3/9/2025 che l'atto sarebbe indirizzato ad altra società ("Avviso di accertamento n. TW9038W00484/2020 per l'anno 2014 verso Consorzio_1- Codice Fiscale P.IVA_2). Di fatto, si riscontra che l'avviso di accertamento nella sua integrale redazione è relativo alla società ricorrente.
In merito, comunque, si rileva che con riguardo a tale pretesa l'Amministrazione finanziaria ha proceduto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 10220239005616441000 in data 6.7.2023 e non opposta. La pretesa deve pertanto ritenersi definitivamente consolidata.
In linea generale, secondo il disposto dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 le notifiche degli avvisi e degli atti che devono essere notificati al contribuente devono avvenire secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del cod. di proc. civile. Nel caso di specie tutte le notifiche risultano eseguite con consegna alla pec della ricorrente, all'indirizzo email_4 ., giusta applicazione dello strumento di comunicazione disciplinato dal D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata). La CAD (Codice Amministrazione Digitale), tendente a favorire lo scambio di informazioni e di documenti in modalità digitale, sancisce la validità e l'efficacia probatoria del documento informatico nonché la validità della firma digitale. Come previsto dall'art.
6-bis del CAD, per le imprese il domicilio digitale è rappresentato dall'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli stessi agli ordini o collegi professionali o al Registro delle Imprese. La certezza delle notifiche così effettuate attestano la prova legale della conoscenza dell'atto e costituiscono prove opponibili a terzi. Da ciò discende che per queste caratteristiche la pec (posta elettronica certificata) assume le caratteristiche della raccomandata con avviso di ricevimento;
infatti l'art.48 del CAD ha previsto che la notifica a mezzo pec equivale alla notificazione eseguita per posta, salvo che la legge disponga diversamente. L'eccezione è pertanto infondata e va respinta.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito, attesa la natura erariale del credito tributario in quanto relativo ad Imposte Dirette e Indirette(IRPEF, IVA, IRES, IRAP), quindi assoggettate al termine lungo decennale.
Sull'assunto che anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con Ordinanza n.28706 del 30 ottobre
2025, ha stabilito il principio secondo cui la prescrizione non può essere fatta valere in un momento successivo all'impugnazione dell'atto notificato ma deve essere tempestiva, ha precisato che in concreto è necessario un atto di opposizione. La Suprema Corte ha infatti specificato che in assenza di impugnazione si intende che il contribuente abbia inteso accettare tacitamente il debito, rendendo l'obbligazione tributaria definitivamente accertata.
La pretesa deve pertanto ritenersi definitivamente cristallizzata nell'an e nel quantum del credito.
In conclusione, il ricorso non può che essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle sanzioni amministrative e assegna al ricorrente il termine di mesi tre per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente;
RIGETTA per il resto il ricorso e condanna Ricorrente_1 srl al pagamento delle spese, che liquida in €. 2.300,00 oltre spese generali, in favore dell'Agenzia delle entrate ON di Sassari.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
IT AN, RE
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Sassari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005418389000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005418389000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005418389000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249005418389000 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 383/2025 depositato il
15/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente: previa sospensione dell'atto in via cautelare, annullare l'intimazione di pagamento con condanna dell'ente impositore alla restituzione di quanto dovesse essere coattivamente prelevato. Vinte spese ed onorari.
Per la controparte, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari: dichiarare l'infondatezza del ricorso, previo rigetto dell'istanza di sospensione.
Per la controparte, Agenzia delle Entrate -ON-: previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto, respingere il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
-------------
Con ricorso notificato il 16.10.2024 la Ricorrente_1 sas di Nominativo_1 e C., Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, impugna l'intimazione n.10220249005418389000, notificato dalla dall'Agenzia delle Entrate –ON- di Sassari, per il mancato pagamento delle somme richieste con tre distinte cartelle di pagamento e un avviso di accertamento, recanti imposte per le annualità dal 2014 al
2020, per l'importo complessivo di € 147.599,37.
Asseriva la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti, dell'avviso di accertamento poiché notificato ai sensi dell'art.60 del DPR 600/73 in luogo della procedura ex art.137 e seguenti del c.p.c.. In ogni caso, i crediti iscritti a ruolo sarebbero irrimediabilmente prescritti nel termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948.
L'Agenzia delle Entrate- ON si è costituita in giudizio riscontrando preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte relativamente alla cartella di pagamento n.102 2023 0011580 17 1001, concernente sanzioni amministrative ex lege 689/1981 in quanto di competenza del giudice ordinario.
Per il resto, riferiva che l'intimazione di pagamento n. 10220239005616441000 era stata notificata il 6.7.2023 mediante pec consegnata all'indirizzo di posta elettronica certificata, Email_4; precisava che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il predetto atto avverso il quale proporre le eccezioni dalla medesima formulate in questa sede;
nessuna prescrizione quinquennale sarebbe maturata trattandosi comunque di imposte erariali sottoposte alla prescrizione decennale.
Le parti hanno concluso come sopra.
La Corte con Ordinanza n. 76/2025 ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto.
All'udienza di trattazione del ricorso la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che la doglianza della ricorrente mira a contestare la pretesa tributaria nella sua concreta esistenza. L'intimazione di pagamento impugnata trova origine negli atti presupposti: le cartelle di pagamento n. 10220230006839906000, n.10220230011580171001 e n. 10220230011871711000 nonché l'avviso di accertamento n. TW9038W00484/2020.
Prioritariamente, in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n.10220230011580171001, per irrogate sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/1981, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del Giudice ordinario. La giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n.
94, n. 35 e n. 34 del 2006), con la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, della Corte Costituzionale.
Fatta questa premessa, nel caso di specie, la cartella di pagamento n.10220230011580171001 contiene sanzioni per € 4.909.,24 emesse sul ruolo dalla Capitaneria di porto per il Ministero dei trasporti e della navigazione di La Maddalena;
l'atto non riveste le caratteristiche tipiche di atto impositivo, motivo per cui il contenzioso rientra nella giurisdizione Ordinaria. Si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti in causa, tant'è che l'art.3, primo comma, del D. Lgs.n.546/1992 si richiama alla regola prevista dall'art.37 cpc, affermando che il difetto di giurisdizione delle Corti Tributarie è rilevato anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Nel resto, l'Agenzia delle Entrate costituendosi in giudizio ha fornito la prova delle notifiche degli atti presupposti all'odierna intimazione. Deve infatti riscontrarsi che la notifica delle due cartelle di pagamento di cui la parte ne eccepisce la irregolarità è ritualmente eseguita ai sensi dell'art.60 del D.P.R. n.600/1973, entrambe nel luglio 2023 e non opposte.
Anche l'avviso di accertamento TW9038W00484/2020 03/08/2021 dell'importo di € 125.765,4 risulta consegnato alla società Ricorrente_1 in data Il giorno 31/08/2021 alle ore 08:36:13, proveniente dall'Agenzia delle Entrate, risulta consegnato nella casella di destinazione della Società. Sostiene al riguardo la ricorrente nelle memorie depositate il 3/9/2025 che l'atto sarebbe indirizzato ad altra società ("Avviso di accertamento n. TW9038W00484/2020 per l'anno 2014 verso Consorzio_1- Codice Fiscale P.IVA_2). Di fatto, si riscontra che l'avviso di accertamento nella sua integrale redazione è relativo alla società ricorrente.
In merito, comunque, si rileva che con riguardo a tale pretesa l'Amministrazione finanziaria ha proceduto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 10220239005616441000 in data 6.7.2023 e non opposta. La pretesa deve pertanto ritenersi definitivamente consolidata.
In linea generale, secondo il disposto dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 le notifiche degli avvisi e degli atti che devono essere notificati al contribuente devono avvenire secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del cod. di proc. civile. Nel caso di specie tutte le notifiche risultano eseguite con consegna alla pec della ricorrente, all'indirizzo email_4 ., giusta applicazione dello strumento di comunicazione disciplinato dal D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata). La CAD (Codice Amministrazione Digitale), tendente a favorire lo scambio di informazioni e di documenti in modalità digitale, sancisce la validità e l'efficacia probatoria del documento informatico nonché la validità della firma digitale. Come previsto dall'art.
6-bis del CAD, per le imprese il domicilio digitale è rappresentato dall'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli stessi agli ordini o collegi professionali o al Registro delle Imprese. La certezza delle notifiche così effettuate attestano la prova legale della conoscenza dell'atto e costituiscono prove opponibili a terzi. Da ciò discende che per queste caratteristiche la pec (posta elettronica certificata) assume le caratteristiche della raccomandata con avviso di ricevimento;
infatti l'art.48 del CAD ha previsto che la notifica a mezzo pec equivale alla notificazione eseguita per posta, salvo che la legge disponga diversamente. L'eccezione è pertanto infondata e va respinta.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito, attesa la natura erariale del credito tributario in quanto relativo ad Imposte Dirette e Indirette(IRPEF, IVA, IRES, IRAP), quindi assoggettate al termine lungo decennale.
Sull'assunto che anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con Ordinanza n.28706 del 30 ottobre
2025, ha stabilito il principio secondo cui la prescrizione non può essere fatta valere in un momento successivo all'impugnazione dell'atto notificato ma deve essere tempestiva, ha precisato che in concreto è necessario un atto di opposizione. La Suprema Corte ha infatti specificato che in assenza di impugnazione si intende che il contribuente abbia inteso accettare tacitamente il debito, rendendo l'obbligazione tributaria definitivamente accertata.
La pretesa deve pertanto ritenersi definitivamente cristallizzata nell'an e nel quantum del credito.
In conclusione, il ricorso non può che essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle sanzioni amministrative e assegna al ricorrente il termine di mesi tre per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente;
RIGETTA per il resto il ricorso e condanna Ricorrente_1 srl al pagamento delle spese, che liquida in €. 2.300,00 oltre spese generali, in favore dell'Agenzia delle entrate ON di Sassari.