CA
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
R.G n. 275 / 2020
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere rel.
3) dr. Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 275/2020 R.G., vertente TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1 C.da Elice n. 30, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Nicola Minasi appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...] Lungotevere Flaminio n. 48 , CF: , rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto CodiceFiscale_2 PIPINO, giusta procura in atti
appellato
Oggetto: risarcimento danni - appello avverso la sentenza n. 896/2019 emessa e pubblicata il 4/10/2019 dal Tribunale di Palmi, non notificata, proc. n. 2083/2017 R.G.A.C.
Esposizione del fatto e motivazione
Con sentenza n. 896/2019, pubblicata il 4 ottobre 2019, il Tribunale di Palmi ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di . L'attore aveva agito in Parte_1 Controparte_1 giudizio chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di rapporti obbligatori pregressi e di plurimi procedimenti giudiziari, tra cui quello conclusosi con sentenza n. 84/2015 resa dal Tribunale di Palmi di estinzione del debito, quantificando la pretesa in euro 150.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia. Il Tribunale ha ritenuto che il danno non patrimoniale, anche nelle sue componenti esistenziale e di immagine, non possa considerarsi in re ipsa, ma costituisce danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato, anche mediante presunzioni, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Nel caso di specie, l'attore non ha fornito, a dire del primo giudice, elementi concreti idonei a dimostrare il pregiudizio dedotto. Per tali ragioni, la domanda è stata rigettata, con compensazione delle spese di lite. Con atto di citazione in appello notificato l'1.06.2020 l'odierno appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi 896/2019, chiedendone l'integrale riforma e la condanna di
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 24.000,00, Controparte_1 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Costituitasi in giudizio, parte appellata resisteva all'iniziativa avversaria sostenendo l'infondatezza dell'appello come da comparsa di costituzione.
Con ordinanza depositata il 23 marzo 2021, in esito all'udienza del 25 febbraio 2021, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.1.2022 e, successivamente, veniva rinviata al 25 maggio 2023.
Con note di trattazione depositate il 20 maggio 2023, l'Avvocato Pipino Roberto ha dichiarato la morte del proprio assistito , avvenuta in data 10.09.2022 chiedendo Controparte_1 dichiararsi l'interruzione del giudizio.
Conseguentemente, dopo una serie di rinvii, con ordinanza pubblicata il 20.02.2025 e comunicata a tutte le parti, la Corte di Appello dichiarava interrotto il giudizio ex articolo 300 c.p.c.;
Successivamente, con decreto del 03.11.2025 la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025 sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
Tanto premesso, e rilevato:
che all'udienza del 24.11.2025 nessuna delle parti ha depositato note;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto e richiamato dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione, le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara l'estinzione del processo di appello;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone
R.G n. 275 / 2020
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere rel.
3) dr. Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 275/2020 R.G., vertente TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1 C.da Elice n. 30, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Nicola Minasi appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...] Lungotevere Flaminio n. 48 , CF: , rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto CodiceFiscale_2 PIPINO, giusta procura in atti
appellato
Oggetto: risarcimento danni - appello avverso la sentenza n. 896/2019 emessa e pubblicata il 4/10/2019 dal Tribunale di Palmi, non notificata, proc. n. 2083/2017 R.G.A.C.
Esposizione del fatto e motivazione
Con sentenza n. 896/2019, pubblicata il 4 ottobre 2019, il Tribunale di Palmi ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di . L'attore aveva agito in Parte_1 Controparte_1 giudizio chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di rapporti obbligatori pregressi e di plurimi procedimenti giudiziari, tra cui quello conclusosi con sentenza n. 84/2015 resa dal Tribunale di Palmi di estinzione del debito, quantificando la pretesa in euro 150.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia. Il Tribunale ha ritenuto che il danno non patrimoniale, anche nelle sue componenti esistenziale e di immagine, non possa considerarsi in re ipsa, ma costituisce danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato, anche mediante presunzioni, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Nel caso di specie, l'attore non ha fornito, a dire del primo giudice, elementi concreti idonei a dimostrare il pregiudizio dedotto. Per tali ragioni, la domanda è stata rigettata, con compensazione delle spese di lite. Con atto di citazione in appello notificato l'1.06.2020 l'odierno appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi 896/2019, chiedendone l'integrale riforma e la condanna di
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 24.000,00, Controparte_1 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Costituitasi in giudizio, parte appellata resisteva all'iniziativa avversaria sostenendo l'infondatezza dell'appello come da comparsa di costituzione.
Con ordinanza depositata il 23 marzo 2021, in esito all'udienza del 25 febbraio 2021, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.1.2022 e, successivamente, veniva rinviata al 25 maggio 2023.
Con note di trattazione depositate il 20 maggio 2023, l'Avvocato Pipino Roberto ha dichiarato la morte del proprio assistito , avvenuta in data 10.09.2022 chiedendo Controparte_1 dichiararsi l'interruzione del giudizio.
Conseguentemente, dopo una serie di rinvii, con ordinanza pubblicata il 20.02.2025 e comunicata a tutte le parti, la Corte di Appello dichiarava interrotto il giudizio ex articolo 300 c.p.c.;
Successivamente, con decreto del 03.11.2025 la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025 sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
Tanto premesso, e rilevato:
che all'udienza del 24.11.2025 nessuna delle parti ha depositato note;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto e richiamato dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione, le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara l'estinzione del processo di appello;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone