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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 1110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Alfredo Frezza Parte_1 C.F._1 del Foro di S. Maria Capua Vetere, Avv.to Enrico Frezza del Foro di Napoli Nord, e Avv. Salvatore
Pellegrino ed elettivamente domiciliato in Crotone, via Discesa Marina n. 24, presso lo studio dell'Avv.to Salvatore Pellegrino
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. – P.I. con sede legale in via
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Mario Nicoletta n. 95 – 88900 Crotone, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Iannotta ed elettivamente domiciliata in Crotone alla Via Venezia 17 presso lo studio dell'avv. Salvatore Iannotta
PARTE RESISTENTE
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Vittoria Sitra ed Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comunale sito in Crotone in Piazza della Resistenza n. 1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 15.05.2023, il ricorrente, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
e amministratore delegato della dal 18.2.2020 al luglio 2022, adiva l'autorità Controparte_1 giudiziaria per ottenere l'accertamento e il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con e il con inquadramento come Direttore Generale per il periodo Controparte_1 Controparte_2 maggio 2020 - luglio 2022; per l'effetto, chiedeva la condanna dei resistenti al pagamento della retribuzione spettante per l'incarico quantificata in €215.000, oltre oneri fiscali e previdenziali, o altra somma ritenuta equa dal Giudice;
in subordine, chiedeva il riconoscimento dello svolgimento, di fatto, di mansioni di Direttore Generale e la corresponsione della retribuzione proporzionata all'attività prestata, nonché il risarcimento del danno per perdita di chance quantificato in €80.000 per le opportunità professionali perse a causa dell'impegno nell'incarico, oltre alla condanna al pagamento delle spese legali e degli onorari di giudizio. Sosteneva, in particolare, di aver svolto le funzioni di pagina 1 di 6 Direttore Generale nonostante l'assenza di un incarico formale dedicandosi alla gestione ordinaria dell'impresa con vincolo di subordinazione, con orari di lavoro definiti e funzioni operative e gestionali, oltre a quelle proprie della carica di Presidente del CdA/Amministratore Delegato.
Affermava altresì di aver rifiutato proposte lavorative per posizioni dirigenziali a causa dell'impegno profuso in con conseguente diritto al risarcimento da perdita di chance. Controparte_1
Si sono costituiti ritualmente in giudizio e il contestando le Controparte_1 Controparte_2 pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso. eccepiva l'incompatibilità tra le Controparte_1 qualifiche di Presidente del CdA e Direttore Generale sostenendo che le attività svolte dal ricorrente rientravano nei compiti del Presidente del CdA e non erano caratterizzate da vincolo di subordinazione, nonché deducendo l'inesistenza del danno da perdita di chance.
Il eccepiva il difetto di legittimazione passiva sottolineando che, pur essendo socio Controparte_2 unico della società, non aveva poteri di gestione diretta sul personale di Inoltre, Controparte_1 sosteneva l'assenza di un rapporto di subordinazione poiché le funzioni del ricorrente rientravano nei poteri già attribuiti alla sua carica sociale, oltre all'impossibilità di riconoscere un rapporto di lavoro subordinato per violazione dell'art. 97 Cost. (accesso all'impiego pubblico tramite concorso) e dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. 175/2016, che vieta agli amministratori di società partecipate di essere anche dipendenti della stessa.
La causa, non ammesse le prove orali articolate dalle parti e lette le note di trattazione scritta, è così decisa.
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Valga la pena premettere che il ricorrente, a seguito di avviso pubblico del 18.02.2020, ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della società in house con Controparte_1 intero capitale sociale del (socio unico) ai sensi dell'art. 6 Statuto (all. 3 ric.), dal Controparte_2
27.4.2020 al luglio 2022, così divenendo anche Amministratore Delegato, espressione dell'ente comunale. Invero, ai sensi dell'art. 15, co. 9: “Il Consiglio di Amministrazione, può attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 c.c., deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia”, deleghe non conferite nel caso di specie. Inoltre, ai sensi dell'art. 19, co. 2: “Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume, senza oneri aggiuntivi, la carica di amministratore delegato e deve essere in ogni caso espressione del ”, con Controparte_2 la conseguenza che, secondo quanto previsto dall'art. 2381, co. 5, quale organo delegato, a lui spetta la gestione ed organizzazione dell'impresa curando “che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni”, con l'onere di riferire al CdA ed al collegio sindacale almeno ogni sei mesi in ordine al generale andamento della gestione ed alla sua prevedibile evoluzione, come pure sulle operazioni di maggior rilievo.
Ciò detto, anzitutto si ritiene l'incompatibilità fra la qualità di membro del Consiglio di
Amministrazione e l'incarico di Direttore Generale, per come delineati dallo Statuto.
Invero, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto societario -Organo amministrativo-, per quel che qui interessa, “Il Consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, è composto da 3 (tre) componenti nominati ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi
pagina 2 di 6 soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. (…) La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, (…)”.
In particolare, ai sensi dell'art. 12, co. 1 D.Lgs 39/2013: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”.
In particolare, ai sensi dell'art. 1, lett. j) “per «incarichi dirigenziali interni», devono intendersi “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, (…), appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”. Secondo quanto previsto alla lettera i), sono invece «incarichi amministrativi di vertice», “gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”.
Ne consegue, alla luce del tenore letterale delle definizioni in esame, che la disciplina sulle incompatibilità di cui all'art. 12, co. 1 D.Lgs 39/2013 è applicabile soltanto a quegli incarichi dirigenziali che, a prescindere dalla loro denominazione formale, comportino l'esercizio in via esclusiva delle competenze utili alla gestione ed organizzazione dell'impresa quali, secondo la prospettazione di parte ricorrente e le previsioni statutarie, l'incarico di direttore generale cui competeva, secondo quanto indicato da parte ricorrente, la gestione ordinaria dell'impresa e la sua organizzazione, anche tramite il coordinamento del personale, in vista dell'attuazione degli indirizzi dell'organo assembleare e amministrativo.
Difatti, il ricorrente, benché nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, sostiene di aver svolto, di fatto, le mansioni di direttore generale per aver provveduto alla gestione ordinaria dell'impresa, incarico dunque incompatibile ai sensi dell'art. 12, co. 1 D.Lgs cit., come pure richiamato dall'art. 19 dello Statuto.
Invero, secondo l'art 19 dello statuto anche la nomina di direttore generale deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 D.Lgs 39/2013 in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali e cariche di componenti degli organi di indirizzo, avendo questi: “la responsabilità della gestione della società. Il Direttore Generale opera in piena autonomia per l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia,
l'efficienza della gestione e da salvaguardare l'interesse pubblico dei servizi affidati alla società.
Trimestralmente il Direttore Generale relaziona al Consiglio di Amministrazione sull'andamento gestionale della società. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Direttore Generale ha la rappresentanza della società, anche in giudizio, ed i poteri di firma connessi, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. (..) In caso di sua assenza le funzioni sono pagina 3 di 6 esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal responsabile dei servizi amministrativi e del Personale ”.
In definitiva, alla luce delle previsioni statutarie, spettando al direttore generale la gestione della società, da intendersi in via esclusiva, l'incarico è incompatibile con la qualità di membro dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 39/2013, difatti richiamato in relazione alla nomina di entrambe le qualifiche.
Peraltro, il compenso ricevuto quale membro dell'organo amministrativo non sarebbe stato in ogni caso cumulabile con la retribuzione spettante per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale in regime di subordinazione atteso che ai sensi dell'art. 11, co. 12 D.Lgs 175/2016: “Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori”, con conseguente insussistenza, anche a voler ritenere la compatibilità fra l'incarico dirigenziale e quello amministrativo, del diritto alle differenze retributive rivendicate.
In ogni caso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,“per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero di amministratore delegato, e la società stessa è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e, cioè, dell'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. L 'accertamento della compatibilità dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le funzioni di amministratore costituiscono un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici. (Cass 5418/96;Cass 1081/99;Cass 12546/00;Cass 11978/04).” (cfr. Cass. 6 novembre 2013 n. 24972 e Cass. 19596/2016).
Ebbene, nel caso di specie, anche a voler ritenere come possibile la coesistenza delle due cariche in esame, con facoltà di opzione in ordine al trattamento economico spettante, manca comunque allegazione e prova del vincolo di subordinazione e, quindi, dello svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa propria del direttore generale, consistente nell'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione, in condizioni di subordinazione rispetto all'organo amministrativo.
Invero, il ricorrente si limita ad elencare le attività svolte all'interno di (punto n. 11 CP_1 ricorso), senza tuttavia specificare quali di queste rientrerebbero nella gestione dell'impresa svolta quale Presidente Cda-amministratore delegato, cui come sopra detto, compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, oltre che l'organizzazione della stessa in funzione della realizzazione dell'oggetto sociale e quali invece sarebbero riconducibili alla figura del direttore generale, cui competeva pure, secondo le previsioni statutarie, la gestione dell'impresa (ordinaria e straordinaria) per l'attuazione degli indirizzi impartiti dall'organo amministrativo, parimenti non specificati, senza nulla dire, inoltre, in merito alla soggezione del ricorrente al potere disciplinare, direttivo ed organizzativo dell'organo amministrativo inteso nel suo complesso.
Ha dedotto il ricorrente, infatti, di essersi occupato dell'attuazione degli indirizzi impartiti dal Cda senza indicare quali fossero effettivamente gli obiettivi e le direttive impartite da quest'ultimo, ovvero le modalità con le quali gli avrebbe dato attuazione, neppure specificando le forme di controllo pagina 4 di 6 esercitate sulla sua attività dal CdA complessivamente inteso, con conseguente impossibilità di individuare un'alterità fra la sua attività e quella del Consiglio di Amministrazione, necessaria per la dimostrazione di un rapporto di subordinazione. Invero, come si legge nelle note depositate in data 21.2.25: “L'ing. veniva, come detto, nominato Presidente del CdA della società resistente e, pur Pt_1 non essendo formalmente investito della carica ulteriore di Direttore Generale della medesima società, di fatto, al fine di garantire la continuità della mission aziendale, finiva per essere responsabile della gestione quotidiana dell'azienda e, quindi, per essere investito anche delle responsabilità di norma assegnate al Direttore Generale”, senza tuttavia alcuna allegazione in merito alle modalità di svolgimento di detta attività e, segnatamente, della sua soggezione ad altri soggetti. A fronte della mancata allegazione e prova del vincolo di soggezione, è irrilevante la mancanza nell'organico aziendale della figura di “responsabile dei servizi amministrativi e del personale” cui competerebbe, secondo lo statuto, in mancanza di nomina del direttore generale, la gestione ordinaria dell'impresa (da intendersi per l'attuazione degli indirizzi impartiti dal CdA), peraltro considerando che la stessa rientra in ogni caso fra le competenze dell'organo amministrativo, come sopra descritto.
Del resto, lo Statuto della società (art. 19) non prevede obbligatoriamente la figura del Direttore Generale, lasciando alla discrezionalità del CdA l'eventuale istituzione e definizione delle competenze di tale ruolo, mentre nella fattispecie in esame, non vi è alcuna delibera del CdA che abbia conferito al ricorrente o ad altri soggetti tale incarico, con la conseguenza che, in assenza di tale nomina, le funzioni gestionali, sia ordinarie che straordinarie, rientravano nelle funzioni del Consiglio di Amministrazione
e del Presidente.
Le attività descritte dal ricorrente in ricorso (punto 11), difatti, rientrano nelle prerogative tipiche del
Presidente del CdA- amministratore delegato che, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'impresa, ben può avere il compito di coordinare e sovrintendere le attività aziendali, gestire i rapporti con il personale e con gli enti pubblici, curare l'attuazione degli indirizzi strategici della società esercitare, oltre a poteri di rappresentanza e di gestione diretta dell'azienda, come indicato nell'art. 20 dello statuto.
Il ricorrente non ha poi fornito prove documentali o testimoniali idonee a dimostrare il vincolo di subordinazione. Infatti, non risultano atti societari, email, direttive scritte o altre comunicazioni che dimostrino che egli ricevesse ordini da un superiore gerarchico e, come sopra detto, che fosse soggetto a controlli sul proprio operato, circostanze neppure allegate in ricorso;
i capitoli di prova orale formulati sono inconferenti rispetto alla dimostrazione dell'effettiva subordinazione ed eterodirezione rispetto ad un organo decisionale sovraordinato, come pure in ordine all'effettiva alterità del ruolo di
Direttore generale rispetto a quello di Presidente CDA/Amministratore Delegato. Invero, questi attengono specificatamente all'assenza della figura del direttore generale dal 2014 (capitoli a e b), al contrario, come sopra detto, solo eventuale, alla mancanza di quadri o dirigenti in organico (capitoli da c a g), che nulla dice in merito alla soggezione del ricorrente al controllo dell'organo amministrativo complessivamente inteso, come pure l'assenza del piano industriale, il tipo di mezzi presenti nell'impresa (capitoli h e i) e le attività lavorative concretamente svolte (da j a n., considerando che lo svolgimento di attività riconducibili alla gestione societaria costituisce una valutazione non suscettibile di prova orale). Anche l'orario di lavoro fisso ed il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle prove orali, anche qualora dimostrati, non sarebbero bastati, da soli ed in mancanza di allegazione e prova delle attività del consiglio di amministrazione e dei rapporti fra questo e il ricorrente, alla dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato parallelo rispetto all'esercizio della pagina 5 di 6 carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato, con conseguente irrilevanza della prova orale articolata.
Sono parimenti irrilevanti, in mancanza di ulteriori elementi, i documenti prodotti (determine del 2020,
2021 e 2022 all. 15, 16 e 17 ric.) che secondo il ricorrente varrebbero a dimostrare lo svolgimento delle attività proprie del direttore generale, nulla essendo stato dedotto in merito ai motivi per i quali tali delibere ne costituirebbero la prova, né, come sopra detto, in ordine alle modalità di svolgimento di dette attività e, dunque, alla soggezione rispetto all'organo amministrativo.
In definitiva, considerando che il ricorrente ricopriva l'incarico di Presidente e Amministratore delegato cui competeva per legge e secondo le previsioni statutarie, in assenza di nomina del direttore generale, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, le funzioni di rappresentanza istituzionale, coordinamento del consiglio, indirizzo strategico e di piena gestione operativa società, rientrando nelle attribuzioni conferitegli dallo Statuto, non bastano a dimostrare la subordinazione dello stesso all'organo amministrativo inteso nel suo complesso, tantomeno in assenza di allegazione e prova del controllo che questo avrebbe esercitato sull'attività svolta, ovvero della soggezione al suo potere direttivo e disciplinare.
Per le predette ragioni, non si ravvisano i presupposti per riconoscere un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed Invero, le attività svolte dal ricorrente, infatti, appaiono strettamente CP_1 connesse al suo ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, senza una netta distinzione rispetto alle mansioni di Direttore Generale.
Ne consegue il rigetto della domanda, con assorbimento delle questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, escluse le fasi non espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna delle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 3.233,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Alfredo Frezza Parte_1 C.F._1 del Foro di S. Maria Capua Vetere, Avv.to Enrico Frezza del Foro di Napoli Nord, e Avv. Salvatore
Pellegrino ed elettivamente domiciliato in Crotone, via Discesa Marina n. 24, presso lo studio dell'Avv.to Salvatore Pellegrino
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. – P.I. con sede legale in via
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Mario Nicoletta n. 95 – 88900 Crotone, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Iannotta ed elettivamente domiciliata in Crotone alla Via Venezia 17 presso lo studio dell'avv. Salvatore Iannotta
PARTE RESISTENTE
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Vittoria Sitra ed Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comunale sito in Crotone in Piazza della Resistenza n. 1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 15.05.2023, il ricorrente, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
e amministratore delegato della dal 18.2.2020 al luglio 2022, adiva l'autorità Controparte_1 giudiziaria per ottenere l'accertamento e il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con e il con inquadramento come Direttore Generale per il periodo Controparte_1 Controparte_2 maggio 2020 - luglio 2022; per l'effetto, chiedeva la condanna dei resistenti al pagamento della retribuzione spettante per l'incarico quantificata in €215.000, oltre oneri fiscali e previdenziali, o altra somma ritenuta equa dal Giudice;
in subordine, chiedeva il riconoscimento dello svolgimento, di fatto, di mansioni di Direttore Generale e la corresponsione della retribuzione proporzionata all'attività prestata, nonché il risarcimento del danno per perdita di chance quantificato in €80.000 per le opportunità professionali perse a causa dell'impegno nell'incarico, oltre alla condanna al pagamento delle spese legali e degli onorari di giudizio. Sosteneva, in particolare, di aver svolto le funzioni di pagina 1 di 6 Direttore Generale nonostante l'assenza di un incarico formale dedicandosi alla gestione ordinaria dell'impresa con vincolo di subordinazione, con orari di lavoro definiti e funzioni operative e gestionali, oltre a quelle proprie della carica di Presidente del CdA/Amministratore Delegato.
Affermava altresì di aver rifiutato proposte lavorative per posizioni dirigenziali a causa dell'impegno profuso in con conseguente diritto al risarcimento da perdita di chance. Controparte_1
Si sono costituiti ritualmente in giudizio e il contestando le Controparte_1 Controparte_2 pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso. eccepiva l'incompatibilità tra le Controparte_1 qualifiche di Presidente del CdA e Direttore Generale sostenendo che le attività svolte dal ricorrente rientravano nei compiti del Presidente del CdA e non erano caratterizzate da vincolo di subordinazione, nonché deducendo l'inesistenza del danno da perdita di chance.
Il eccepiva il difetto di legittimazione passiva sottolineando che, pur essendo socio Controparte_2 unico della società, non aveva poteri di gestione diretta sul personale di Inoltre, Controparte_1 sosteneva l'assenza di un rapporto di subordinazione poiché le funzioni del ricorrente rientravano nei poteri già attribuiti alla sua carica sociale, oltre all'impossibilità di riconoscere un rapporto di lavoro subordinato per violazione dell'art. 97 Cost. (accesso all'impiego pubblico tramite concorso) e dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. 175/2016, che vieta agli amministratori di società partecipate di essere anche dipendenti della stessa.
La causa, non ammesse le prove orali articolate dalle parti e lette le note di trattazione scritta, è così decisa.
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Valga la pena premettere che il ricorrente, a seguito di avviso pubblico del 18.02.2020, ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della società in house con Controparte_1 intero capitale sociale del (socio unico) ai sensi dell'art. 6 Statuto (all. 3 ric.), dal Controparte_2
27.4.2020 al luglio 2022, così divenendo anche Amministratore Delegato, espressione dell'ente comunale. Invero, ai sensi dell'art. 15, co. 9: “Il Consiglio di Amministrazione, può attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 c.c., deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia”, deleghe non conferite nel caso di specie. Inoltre, ai sensi dell'art. 19, co. 2: “Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume, senza oneri aggiuntivi, la carica di amministratore delegato e deve essere in ogni caso espressione del ”, con Controparte_2 la conseguenza che, secondo quanto previsto dall'art. 2381, co. 5, quale organo delegato, a lui spetta la gestione ed organizzazione dell'impresa curando “che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni”, con l'onere di riferire al CdA ed al collegio sindacale almeno ogni sei mesi in ordine al generale andamento della gestione ed alla sua prevedibile evoluzione, come pure sulle operazioni di maggior rilievo.
Ciò detto, anzitutto si ritiene l'incompatibilità fra la qualità di membro del Consiglio di
Amministrazione e l'incarico di Direttore Generale, per come delineati dallo Statuto.
Invero, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto societario -Organo amministrativo-, per quel che qui interessa, “Il Consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, è composto da 3 (tre) componenti nominati ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi
pagina 2 di 6 soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. (…) La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, (…)”.
In particolare, ai sensi dell'art. 12, co. 1 D.Lgs 39/2013: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”.
In particolare, ai sensi dell'art. 1, lett. j) “per «incarichi dirigenziali interni», devono intendersi “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, (…), appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”. Secondo quanto previsto alla lettera i), sono invece «incarichi amministrativi di vertice», “gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”.
Ne consegue, alla luce del tenore letterale delle definizioni in esame, che la disciplina sulle incompatibilità di cui all'art. 12, co. 1 D.Lgs 39/2013 è applicabile soltanto a quegli incarichi dirigenziali che, a prescindere dalla loro denominazione formale, comportino l'esercizio in via esclusiva delle competenze utili alla gestione ed organizzazione dell'impresa quali, secondo la prospettazione di parte ricorrente e le previsioni statutarie, l'incarico di direttore generale cui competeva, secondo quanto indicato da parte ricorrente, la gestione ordinaria dell'impresa e la sua organizzazione, anche tramite il coordinamento del personale, in vista dell'attuazione degli indirizzi dell'organo assembleare e amministrativo.
Difatti, il ricorrente, benché nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, sostiene di aver svolto, di fatto, le mansioni di direttore generale per aver provveduto alla gestione ordinaria dell'impresa, incarico dunque incompatibile ai sensi dell'art. 12, co. 1 D.Lgs cit., come pure richiamato dall'art. 19 dello Statuto.
Invero, secondo l'art 19 dello statuto anche la nomina di direttore generale deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 D.Lgs 39/2013 in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali e cariche di componenti degli organi di indirizzo, avendo questi: “la responsabilità della gestione della società. Il Direttore Generale opera in piena autonomia per l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia,
l'efficienza della gestione e da salvaguardare l'interesse pubblico dei servizi affidati alla società.
Trimestralmente il Direttore Generale relaziona al Consiglio di Amministrazione sull'andamento gestionale della società. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Direttore Generale ha la rappresentanza della società, anche in giudizio, ed i poteri di firma connessi, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. (..) In caso di sua assenza le funzioni sono pagina 3 di 6 esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal responsabile dei servizi amministrativi e del Personale ”.
In definitiva, alla luce delle previsioni statutarie, spettando al direttore generale la gestione della società, da intendersi in via esclusiva, l'incarico è incompatibile con la qualità di membro dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 39/2013, difatti richiamato in relazione alla nomina di entrambe le qualifiche.
Peraltro, il compenso ricevuto quale membro dell'organo amministrativo non sarebbe stato in ogni caso cumulabile con la retribuzione spettante per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale in regime di subordinazione atteso che ai sensi dell'art. 11, co. 12 D.Lgs 175/2016: “Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori”, con conseguente insussistenza, anche a voler ritenere la compatibilità fra l'incarico dirigenziale e quello amministrativo, del diritto alle differenze retributive rivendicate.
In ogni caso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,“per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero di amministratore delegato, e la società stessa è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e, cioè, dell'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. L 'accertamento della compatibilità dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le funzioni di amministratore costituiscono un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici. (Cass 5418/96;Cass 1081/99;Cass 12546/00;Cass 11978/04).” (cfr. Cass. 6 novembre 2013 n. 24972 e Cass. 19596/2016).
Ebbene, nel caso di specie, anche a voler ritenere come possibile la coesistenza delle due cariche in esame, con facoltà di opzione in ordine al trattamento economico spettante, manca comunque allegazione e prova del vincolo di subordinazione e, quindi, dello svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa propria del direttore generale, consistente nell'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione, in condizioni di subordinazione rispetto all'organo amministrativo.
Invero, il ricorrente si limita ad elencare le attività svolte all'interno di (punto n. 11 CP_1 ricorso), senza tuttavia specificare quali di queste rientrerebbero nella gestione dell'impresa svolta quale Presidente Cda-amministratore delegato, cui come sopra detto, compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, oltre che l'organizzazione della stessa in funzione della realizzazione dell'oggetto sociale e quali invece sarebbero riconducibili alla figura del direttore generale, cui competeva pure, secondo le previsioni statutarie, la gestione dell'impresa (ordinaria e straordinaria) per l'attuazione degli indirizzi impartiti dall'organo amministrativo, parimenti non specificati, senza nulla dire, inoltre, in merito alla soggezione del ricorrente al potere disciplinare, direttivo ed organizzativo dell'organo amministrativo inteso nel suo complesso.
Ha dedotto il ricorrente, infatti, di essersi occupato dell'attuazione degli indirizzi impartiti dal Cda senza indicare quali fossero effettivamente gli obiettivi e le direttive impartite da quest'ultimo, ovvero le modalità con le quali gli avrebbe dato attuazione, neppure specificando le forme di controllo pagina 4 di 6 esercitate sulla sua attività dal CdA complessivamente inteso, con conseguente impossibilità di individuare un'alterità fra la sua attività e quella del Consiglio di Amministrazione, necessaria per la dimostrazione di un rapporto di subordinazione. Invero, come si legge nelle note depositate in data 21.2.25: “L'ing. veniva, come detto, nominato Presidente del CdA della società resistente e, pur Pt_1 non essendo formalmente investito della carica ulteriore di Direttore Generale della medesima società, di fatto, al fine di garantire la continuità della mission aziendale, finiva per essere responsabile della gestione quotidiana dell'azienda e, quindi, per essere investito anche delle responsabilità di norma assegnate al Direttore Generale”, senza tuttavia alcuna allegazione in merito alle modalità di svolgimento di detta attività e, segnatamente, della sua soggezione ad altri soggetti. A fronte della mancata allegazione e prova del vincolo di soggezione, è irrilevante la mancanza nell'organico aziendale della figura di “responsabile dei servizi amministrativi e del personale” cui competerebbe, secondo lo statuto, in mancanza di nomina del direttore generale, la gestione ordinaria dell'impresa (da intendersi per l'attuazione degli indirizzi impartiti dal CdA), peraltro considerando che la stessa rientra in ogni caso fra le competenze dell'organo amministrativo, come sopra descritto.
Del resto, lo Statuto della società (art. 19) non prevede obbligatoriamente la figura del Direttore Generale, lasciando alla discrezionalità del CdA l'eventuale istituzione e definizione delle competenze di tale ruolo, mentre nella fattispecie in esame, non vi è alcuna delibera del CdA che abbia conferito al ricorrente o ad altri soggetti tale incarico, con la conseguenza che, in assenza di tale nomina, le funzioni gestionali, sia ordinarie che straordinarie, rientravano nelle funzioni del Consiglio di Amministrazione
e del Presidente.
Le attività descritte dal ricorrente in ricorso (punto 11), difatti, rientrano nelle prerogative tipiche del
Presidente del CdA- amministratore delegato che, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'impresa, ben può avere il compito di coordinare e sovrintendere le attività aziendali, gestire i rapporti con il personale e con gli enti pubblici, curare l'attuazione degli indirizzi strategici della società esercitare, oltre a poteri di rappresentanza e di gestione diretta dell'azienda, come indicato nell'art. 20 dello statuto.
Il ricorrente non ha poi fornito prove documentali o testimoniali idonee a dimostrare il vincolo di subordinazione. Infatti, non risultano atti societari, email, direttive scritte o altre comunicazioni che dimostrino che egli ricevesse ordini da un superiore gerarchico e, come sopra detto, che fosse soggetto a controlli sul proprio operato, circostanze neppure allegate in ricorso;
i capitoli di prova orale formulati sono inconferenti rispetto alla dimostrazione dell'effettiva subordinazione ed eterodirezione rispetto ad un organo decisionale sovraordinato, come pure in ordine all'effettiva alterità del ruolo di
Direttore generale rispetto a quello di Presidente CDA/Amministratore Delegato. Invero, questi attengono specificatamente all'assenza della figura del direttore generale dal 2014 (capitoli a e b), al contrario, come sopra detto, solo eventuale, alla mancanza di quadri o dirigenti in organico (capitoli da c a g), che nulla dice in merito alla soggezione del ricorrente al controllo dell'organo amministrativo complessivamente inteso, come pure l'assenza del piano industriale, il tipo di mezzi presenti nell'impresa (capitoli h e i) e le attività lavorative concretamente svolte (da j a n., considerando che lo svolgimento di attività riconducibili alla gestione societaria costituisce una valutazione non suscettibile di prova orale). Anche l'orario di lavoro fisso ed il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle prove orali, anche qualora dimostrati, non sarebbero bastati, da soli ed in mancanza di allegazione e prova delle attività del consiglio di amministrazione e dei rapporti fra questo e il ricorrente, alla dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato parallelo rispetto all'esercizio della pagina 5 di 6 carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato, con conseguente irrilevanza della prova orale articolata.
Sono parimenti irrilevanti, in mancanza di ulteriori elementi, i documenti prodotti (determine del 2020,
2021 e 2022 all. 15, 16 e 17 ric.) che secondo il ricorrente varrebbero a dimostrare lo svolgimento delle attività proprie del direttore generale, nulla essendo stato dedotto in merito ai motivi per i quali tali delibere ne costituirebbero la prova, né, come sopra detto, in ordine alle modalità di svolgimento di dette attività e, dunque, alla soggezione rispetto all'organo amministrativo.
In definitiva, considerando che il ricorrente ricopriva l'incarico di Presidente e Amministratore delegato cui competeva per legge e secondo le previsioni statutarie, in assenza di nomina del direttore generale, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, le funzioni di rappresentanza istituzionale, coordinamento del consiglio, indirizzo strategico e di piena gestione operativa società, rientrando nelle attribuzioni conferitegli dallo Statuto, non bastano a dimostrare la subordinazione dello stesso all'organo amministrativo inteso nel suo complesso, tantomeno in assenza di allegazione e prova del controllo che questo avrebbe esercitato sull'attività svolta, ovvero della soggezione al suo potere direttivo e disciplinare.
Per le predette ragioni, non si ravvisano i presupposti per riconoscere un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed Invero, le attività svolte dal ricorrente, infatti, appaiono strettamente CP_1 connesse al suo ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, senza una netta distinzione rispetto alle mansioni di Direttore Generale.
Ne consegue il rigetto della domanda, con assorbimento delle questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, escluse le fasi non espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna delle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 3.233,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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