Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/12/2025, n. 8219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8219 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08219/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05509/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5509 del 2022, proposto da
LE GU, in proprio e in qualità di titolare della impresa individuale “Lo Spiedo di GU LE”, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalia Trinchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castello di Cisterna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza ingiunzione n. 18 del 4.5.2021, prot. n. 5586/2021, a firma del Responsabile del SUAP, emessa dal Comune di Castello di Cisterna;
- di ogni altro atto allo stesso preordinato, connesso e/o conseguenziale se lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castello di Cisterna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. GI Di VI e letta la richiesta di passaggio in decisione avanzata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al giudice ordinario e successivamente riassunto innanzi a questo Plesso a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione sul presupposto che verrebbe in rilievo un provvedimento concernente l’uso del territorio rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è impugnata l’ordinanza n. 18 del 4.5.2021 con cui è stata ingiunta la cessazione della condotta ed irrogata al ricorrente la sanzione amministrativa di € 5.000,00 in relazione all’abusivo esercizio in assenza di titolo abilitativo di attività commerciale “in sede fissa” anziché in forma itinerante per la quale l’istante risultava autorizzato con titolo di tipo “B”, in violazione dell’art. 147, comma 2, della L. Reg. n. 7/2020 (“ L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di cui all'articolo 53 comma 8 comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce”).
Parte ricorrente contesta la ricostruzione in fatto contenuta nel provvedimento, escludendo in sintesi di aver svolto l’attività di commercio in modalità fissa e deduce i seguenti motivi di diritto:
- violazione dell’art. 60 della L. Reg. n. 91/2020 secondo cui “il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno e sui banchi a terra ancorchè muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie”, in quanto la sosta avrebbe avuto luogo per un tempo limitato, funzionale al soddisfacimento delle richieste dell’utenza, ma si sarebbe realizzata in una delle strade espressamente individuate dalla norma comunale come idonea allo svolgimento del commercio itinerante;
- violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, non avendo l’amministrazione specificato con esattezza il tempo ed il luogo entro il quale tale violazione si sarebbe consumata, considerato anche che la sosta per un tempo limitato di un’ora sarebbe consentita anche nel caso di attività in forma itinerante;
- violazione dell’art. 18 della L. n. 689/1981 in quanto l’amministrazione avrebbe emesso l’atto prima del decorso dei 30 giorni previsti dalla citata disposizione per l’eventuale inoltro di scritti difensivi e di documenti da parte dei privati.
Si è costituito il Comune che si oppone all’accoglimento del gravame.
All’udienza del 5.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Dall’esame del verbale del Comando di Polizia Municipale del 28.4.2021 emerge che l’attività contestata consiste nello svolgimento di attività commerciale in sede fissa “stazionando per la serata in assenza di autorizzazione di tipo A con allaccio alla fornitura elettrica contrattualizzata”.
Non vi è dubbio che la modalità della condotta accertata dall’amministrazione (che ha tratto elementi di valutazione dal riscontrato allaccio alla fornitura elettrica contrattualizzata che denota univocamente la natura fissa e non ambulante dell’attività), con verbale costituente atto pubblico fidefacente, integra violazione dell’art. 147, comma 2, della L. Reg. n. 7/2020 secondo cui “L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di cui all'articolo 53 comma 8 comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce”.
Difatti, l'esercizio del commercio ambulante è lecito se conforme all'autorizzazione, e perciò il soggetto titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante che lo abilita a svolgere l’attività nella forma prescritta, non può esercitare il commercio ambulante in postazione fissa senza incorrere nella violazione descritta.
L’atto è sufficientemente motivato con rinvio al verbale della Polizia Municipale di cui sopra; al riguardo, va rammentato che l'art. 3 della L. n. 241/1990 consente l'uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell'amministrazione che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell'atto va intesa nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio (T.A.R. Campania, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3433 e Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 259, 18 maggio 2005, n. 6500, 18 gennaio 2005, n. 178).
Si aggiunga che la facoltà prevista dall’art. 18 della L. n. 689/1981 di presentare entro 30 giorni dalla contestazione eventuali scritti difensivi e documenti, pur costituendo un fondamentale strumento di partecipazione, non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa e della dequotazione dei vizi formali, l’eventuale violazione di tale previsione può assumere rilievo solo nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell'ambito del procedimento sia derivato un contenuto dell'atto finale diverso da quello che sarebbe derivato sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il privato avrebbe potuto fornire all'amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi (con riferimento alla violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990: Cons. di Stato, sez. III, n. 6745/2018; n. 2939/2016; sez. VI, sez. VI, n. 3356/2018).
Viceversa, nella fattispecie specifica, nel ricorso non risulta specificato quale deduzione o scritto difensivo la parte avrebbe avuto interesse a presentare e quale incidenza avrebbe potuto avere sull’attività provvedimentale impugnata.
In conclusione, il ricorso va rigettato pur potendosi disporre la compensazione delle spese di giudizio ad una complessiva valutazione dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI Di VI, Presidente, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI Di VI |
IL SEGRETARIO