TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al n. 5306/2024 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Mautone e Carlo Parte_1
Pagliarulo, con i quali elett.te domicilia come in atti Ricorrente E
Controparte_1
Resistente Contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Nola, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, la sig.ra CP_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: « a) accertare e dichiarare che
[...] tra il sig. e , in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1 Controparte_1
Ditta Individuale AIR AND SMOKE di , con sede in Nola (NA) alla via Controparte_1
San Paolo Belsito, n. 169, p. iva n. , residente in [...]
Valeriana I, traversa n. 1, è intercorso un regolare rapporto di lavoro subordinato per il periodo a partire, in modo continuativo ed ininterrottamente, dal maggio 2012 al giugno 2022, o alla diversa data ritenuta di Giustizia, con inquadramento nel CCNL Commercio - Confesercenti allegato, II livello, Account Manager (ICT); b) per l'effetto, condannare , in proprio e nella qualità di titolare della Ditta Individuale Controparte_1
AIR AND SMOKE di , con sede in Nola (NA) alla via San Paolo Belsito, Controparte_1
n. 169, p. iva n. residente in [...]
1,al pagamento in favore del ricorrente dell'importo totale, a titolo Parte_1 di differenze retributive e straordinario di €. 228.468,79 nonché a titolo di TFR, giammai riscosso, per il periodo di lavoro a partire dal maggio 2012 al giugno 2022, per l'importo di €. 29.647,94, calcolati sulla base degli elementi riportati al CCNL Commercio - Confesercenti allegato, II livello, Account Manager (ICT), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data in cui è sorto il credito sino all'effettivo soddisfo, come da conteggi TeleConsul allegati al presente ricorso che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudicante riterrà di Giustizia;
c) condannare, inoltre, , in proprio e nella qualità di Controparte_1 titolare della Ditta Individuale AIR AND SMOKE di , con sede in Nola Controparte_1
(NA) alla via San Paolo Belsito, n. 169, p. iva n. residente in [...]P.IVA_1
1 (Na), alla via Valeriana I, traversa n. 1, al pagamento di spese e competenze legali ex D. M. 55/2014, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione». Istauratosi ritualmente il contraddittorio, è rimasta contumace la resistente. All'udienza odierna del 10.12.2025, il GL, sentita la richiesta di parte di ricorrente di rinuncia all'azione e agli atti, provvede con sentenza e contestuale motivazione da comunicarsi. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Va premesso che nel caso in esame non vi è stata rinuncia mera agli atti ma rinuncia all'azione, per la cui operatività, come chiarito dalla Corte di Cassazione, è pacifico in dottrina e giurisprudenza, che non è richiesta l'accettazione del convenuto che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda. È necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti che comporta una definizione in rito mentre l'accettazione della rinuncia alla domanda è superflua poiché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito equivalente alla reiezione. La Corte Suprema ha ripetutamente affermato tali principi. Così nella sentenza n. 8219 in data 11 settembre 1996 si osserva che "la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile". Ancora nella Sentenza n. 5506 in data 8 maggio 1992 si statuisce nel senso che "il nostro ordinamento, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l'inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l'emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall'attore, ancorché si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. "vicende anormali" del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall'attore sono di applicazione generale. […] La rinuncia alla domanda non importa però l'estinzione del processo. Cessata la materia della lite, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, con sentenza (Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza N. 622 del 22 gennaio 1997)” (Cass. n. 2268/99). Pertanto, il processo deve concludersi non con una sentenza di rigetto, ma con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo la sola idonea a generare, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata, un'exceptio rei iudicatae, la quale non è nient'altro se non una sentenza di rigetto nel merito per sopravvenuta infondatezza della domanda. L'omessa valutazione nel merito della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
-Dichiara cessata la materia del contendere;
2 -Spese compensate.
Nola, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
3
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al n. 5306/2024 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Mautone e Carlo Parte_1
Pagliarulo, con i quali elett.te domicilia come in atti Ricorrente E
Controparte_1
Resistente Contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Nola, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, la sig.ra CP_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: « a) accertare e dichiarare che
[...] tra il sig. e , in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1 Controparte_1
Ditta Individuale AIR AND SMOKE di , con sede in Nola (NA) alla via Controparte_1
San Paolo Belsito, n. 169, p. iva n. , residente in [...]
Valeriana I, traversa n. 1, è intercorso un regolare rapporto di lavoro subordinato per il periodo a partire, in modo continuativo ed ininterrottamente, dal maggio 2012 al giugno 2022, o alla diversa data ritenuta di Giustizia, con inquadramento nel CCNL Commercio - Confesercenti allegato, II livello, Account Manager (ICT); b) per l'effetto, condannare , in proprio e nella qualità di titolare della Ditta Individuale Controparte_1
AIR AND SMOKE di , con sede in Nola (NA) alla via San Paolo Belsito, Controparte_1
n. 169, p. iva n. residente in [...]
1,al pagamento in favore del ricorrente dell'importo totale, a titolo Parte_1 di differenze retributive e straordinario di €. 228.468,79 nonché a titolo di TFR, giammai riscosso, per il periodo di lavoro a partire dal maggio 2012 al giugno 2022, per l'importo di €. 29.647,94, calcolati sulla base degli elementi riportati al CCNL Commercio - Confesercenti allegato, II livello, Account Manager (ICT), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data in cui è sorto il credito sino all'effettivo soddisfo, come da conteggi TeleConsul allegati al presente ricorso che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudicante riterrà di Giustizia;
c) condannare, inoltre, , in proprio e nella qualità di Controparte_1 titolare della Ditta Individuale AIR AND SMOKE di , con sede in Nola Controparte_1
(NA) alla via San Paolo Belsito, n. 169, p. iva n. residente in [...]P.IVA_1
1 (Na), alla via Valeriana I, traversa n. 1, al pagamento di spese e competenze legali ex D. M. 55/2014, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione». Istauratosi ritualmente il contraddittorio, è rimasta contumace la resistente. All'udienza odierna del 10.12.2025, il GL, sentita la richiesta di parte di ricorrente di rinuncia all'azione e agli atti, provvede con sentenza e contestuale motivazione da comunicarsi. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Va premesso che nel caso in esame non vi è stata rinuncia mera agli atti ma rinuncia all'azione, per la cui operatività, come chiarito dalla Corte di Cassazione, è pacifico in dottrina e giurisprudenza, che non è richiesta l'accettazione del convenuto che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda. È necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti che comporta una definizione in rito mentre l'accettazione della rinuncia alla domanda è superflua poiché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito equivalente alla reiezione. La Corte Suprema ha ripetutamente affermato tali principi. Così nella sentenza n. 8219 in data 11 settembre 1996 si osserva che "la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile". Ancora nella Sentenza n. 5506 in data 8 maggio 1992 si statuisce nel senso che "il nostro ordinamento, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l'inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l'emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall'attore, ancorché si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. "vicende anormali" del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall'attore sono di applicazione generale. […] La rinuncia alla domanda non importa però l'estinzione del processo. Cessata la materia della lite, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, con sentenza (Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza N. 622 del 22 gennaio 1997)” (Cass. n. 2268/99). Pertanto, il processo deve concludersi non con una sentenza di rigetto, ma con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo la sola idonea a generare, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata, un'exceptio rei iudicatae, la quale non è nient'altro se non una sentenza di rigetto nel merito per sopravvenuta infondatezza della domanda. L'omessa valutazione nel merito della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
-Dichiara cessata la materia del contendere;
2 -Spese compensate.
Nola, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
3