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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4518/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4518/2019 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di addebito”;
PROMOSSO DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Melita;
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore;
-RESISTENTE CONTUMACE-
E nei confronti di in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Controparte_2
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE-
1. Con ricorso proposto in data 16.9.2019, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione avverso
[...]
l'avviso di addebito n. 595 2019 0002428359, notificatole il 07/08/2019, con il quale l'istituto previdenziale aveva intimato il pagamento di € 1.454,21, oltre compensi di riscossone e diritti di notifica, a titolo di contributi previdenziali da corrispondere al relativi ai mesi da luglio a settembre 2018, rettificati d'ufficio attraverso Pt_2
l'emissione di note di rettifica e di DM10 rettificativi, con cui l'amministrazione previdenziale ha provveduto al disconoscimento delle agevolazioni di cui la stessa Società aveva beneficiato.
1 Esponeva di aver ricevuto la notifica dell'avviso di addebito opposto in conseguenza di tre note di rettifica con cui venivano rettificati i DM10 relativi ai contributi previdenziali dei dipendenti con il disconoscimento delle agevolazioni contributive riconosciute.
Rilevava che a fondamento del disconoscimento l' richiamava la normativa di cui CP_1 all'Art. 1 Comma 1175 Legge 296 del 27.10.2006, in forza della quale non possono beneficiare delle agevolazioni contributive, coloro i quali non sono in possesso di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Precisava di aver beneficiato di due distinte agevolazioni, la prima relativa alla dipendente
, per la quale era stato riconosciuto un beneficio contributivo ai Parte_3 sensi del Decreto Direttoriale dell'ANPAL del 26/01/2018 n. 2 pari ad € 3.136,68 a decorrere dal 03/05/2018 con rate mensili di € 261,39, mentre la seconda riguardava
[...]
per il quale era stata riconosciuta l'agevolazione contributiva triennale prevista CP_3
dalla Legge 190/2014.
Osservava che con note di rettifica dell'08/02/2019 veniva chiesta la restituzione dei benefici contributivi, a seguito di un Durc negativo del 8.2.2019, in relazione ad una partita iscritta a ruolo pari ad € 625,97, risalente al 2007, con contestuale invito, da parte dell' a regolarizzare il suddetto importo entro 15 giorni, senza tener conto del fatto Pt_4 che la cartella di pagamento, recante l'iscrizione a ruolo, era stata annullata d'ufficio a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 del Decreto-Legge 119/2018.
Rilevava di aver ricevuto positivo in data 01/02/2019. Per_1
Eccepiva l'irregolarità della condotta perpetrata dall' il quale imputava, Pt_4 erroneamente, l'emissione delle note di rettifica al fatto che la cartella di pagamento, recante le somme richieste del 2007, da cui scaturiva poi il Durc negativo, l'emissione delle note di rettifica e l'avviso di addebito impugnato, era stata rateizzata e il provvedimento di dilazione era stato revocato, sebbene essa società non avesse mai ricevuto alcun formale provvedimento di revoca della dilazione in corso.
Eccepiva l'insussistenza di irregolarità contributive imputabili ad essa ricorrente.
Richiamava l'art. 3 del Decreto Ministeriale 30/10/2015, n. 84785, il quale sancisce che la regolarità riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa scaduti sino all'ultimo mese del secondo mese antecedente, dovendo riguardare, quindi, le note di rettifica i due mesi precedenti, ossia quelli di dicembre e gennaio e non le mensilità di luglio, agosto e settembre.
Lamentava la mancata comunicazione del provvedimento di revoca della suddetta rateizzazione.
2 Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, che venisse ritenuta e dichiarata l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata mediante l'opposto avviso di addebito e, per l'effetto, annullare integralmente l'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2. Con provvedimento dell'1.10.2020, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 24 comma 6 d.lgs. 46/1999, veniva sospesa l'esecuzione del ruolo sotteso all'avviso di addebito opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. L'udienza del 25 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
5. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' e della in persona dei Pt_4 CP_4
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, i quali nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituivano in giudizio.
6. Per quanto riguarda il merito della controversia, va rilevato che con l'avviso di addebito opposto n. 595 2019 0002428359 è stato richiesto a parte ricorrente il pagamento della somma complessiva di euro 1.454,21, per le differenze contributive dovute a titolo di
Gestione aziende con lavoratori dipendenti relativamente ad Inadempienza 3001 – Note di rettifica da DM10, Regime Sanzionatorio L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a),
Contributi da 07/2018 a 07/2018, sanzioni morosità da 07/2018 a 07/2018, Inadempienza
3003 – Note di rettifica da DM10, Regime Sanzionatorio L. n. 388/2000, art. 116, comma
8, lettera a), Contributi da 08/2018 a 08/2018, sanzioni morosità da 08/2018 a 08/2018, oltre spese di notifica e Inadempienza 3002 – Note di rettifica da DM10, Regime
Sanzionatorio L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lettera a), Contributi da 09/2018 a
09/2018, sanzioni morosità da 09/2018 a 09/2018, oltre spese di notifica.
Dagli atti di causa risulta provato che la Società ricorrente abbia richiesto ed ottenuto la fruizione di esoneri contributivi per la dipendente a norma dell'art. 2 del Decreto Pt_3
Direttoriale Anpal n. 2 del 2.1.2018 e per il dipendente a norma dell'art. 1, commi CP_3
118 e ss. della L. n. 190 del 2014 in forza del quale “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal
1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
3 dovuti all , nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base CP_5
annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
L provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione Pt_4
vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”.
Il diritto alla fruizione degli incentivi contributivi è subordinato, per legge, a diverse condizioni, tra le quali il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e
1176, della legge 296/2006, ossia l'adempimento degli obblighi contributivi, l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel caso di specie occorre fare riferimento all'art. 1, comma 1175. L. n. 296/2006 nella parte in cui prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) certifica, pertanto, il regolare versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte di imprese e lavoratori autonomi in occasione, fra l'altro, di partecipazione a gare indette per l'affidamento di appalti pubblici o di concessioni di servizi o ancora di realizzazione, nel settore dell'edilizia, di lavori o opere in favore di committenti privati.
Va rilevato che a norma dell'art. 3 del D.M. del 30 gennaio 2015, “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”: “La verifica della regolarita' in
4 tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”.
In particolare, il caso di specie attiene all'ipotesi di revoca e conseguente recupero da parte dell'Istituto di benefici contributivi fruiti dall'azienda per il periodo dal 07/2018 al
09/2018.
Si osserva che operando una ricostruzione cronologica della vicenda sulla base degli atti di causa l' dopo aver concesso in data 1.2.2019 il positivo, ha inviato un invito a Pt_4 Per_1
regolarizzare del 5.2.2019 in riferimento ad una cartella del 2007, contestato dalla ricorrente tramite il proprio consulente, trattandosi di un debito stralciato a norma dell'art.
4. D.l. 119-2018.
Dai documenti in atti risulta, altresì, che con comunicazione inoltrata in data 14.02.2019 la
Società ricorrente chiedeva l'annullamento delle note di rettifica emesse verosimilmente prima di altro Durc negativo, in quanto la cartella di pagamento relativa a contributi del
2007 non era più presente sul ruolo in quanto annullata.
L' a questa richiesta, rispondeva che fino a quando il Durc dell'1.2.2019 resta Pt_4
negativo (sebbene dagli atti risulti positivo) non avrebbe potuto riformulare le note di rettifica dell'8.2.2019, facendo anche riferimento a due precedenti Durc negativi, uno del
23.11.18 e uno del 7.1.2019 e precisando che dagli archivi risultava, quale causa ostativa,
“dilazione in revoca”.
Orbene, si rileva che l'invito a regolarizzare è successivo al Durc positivo dell'1.2.2019 ed in quanto tale anomal,o atteso che avendo il valore di un preavviso di Durc negativo avrebbe dovuto pervenire prima del rilascio dello stesso.
Attraverso il sistema on line, l' avvia una verifica di regolarità contributiva, Per_1 Pt_4
raggruppando per ogni verifica più mesi di osservazione. Se per quei mesi esiste già un
DURC regolare e in corso di validità, le agevolazioni che insistono su quei mesi vengono confermate. Se nel periodo di osservazione, non esiste un DURC regolare in corso di validità, viene inviato all'azienda l'invito a regolarizzare con indicazione dello stato debitorio dell'azienda. L'invito a regolarizzare dà un termine di 15 giorni per regolarizzare la posizione contributiva, e di conseguenza confermare le agevolazioni contributive fruire nel periodo di osservazione. Il decorso infruttuoso dei 15 giorni e la mancata regolarizzazione nei termini indicati comporta l'emissione del DURC irregolare con il
5 conseguente recupero degli sgravi contributivi fruiti durante il periodo pregresso in cui sussiste l'irregolarità.
A partire dal 2017, il Documento Unico di Regolarità Contributiva può essere rilasciato anche in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle cartelle.
L'art. 54 del d.l. n. 50/2017 ha previsto, infatti, che, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata, previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dall'articolo 3 del DM 30 gennaio 2015.
In sostanza, il legislatore ha ricondotto la sussistenza della condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC.
Con Circolare 02 maggio 2017, n. 80 l' ha precisato che si potesse procedere al Pt_4
rilascio del anche in assenza del primo pagamento previsto dalla dilazione concessa, Per_1
ricordando, però che il mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui risulta dilazionato il pagamento comporterà
l'annullamento di tutti i Documenti rilasciati con esito di regolarità ai sensi del comma 1 a partire dal 24 aprile 2017.
Successivamente è intervenuto il D.L. 23 Ottobre 2018 n. 119 che all'art. 4 ha disposto che: “sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), alla data di entrata in vigore del decreto, fino a € 1.000,00, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (anche riferiti a cartelle per le quali è già stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del medesimo decreto). L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018”.
Alla luce della superiore ricostruzione, si deduce, pertanto, che il debito di cui alla cartella del 2007, sotteso alla revoca delle agevolazioni contributive per cui è causa, fosse stato automaticamente annullato a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
a far data dal 31 dicembre 2018, sebbene oggetto di dilazione o definizione agevolata.
7. In ragione di tutto quanto sopra, non essendo stata provata la fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va dichiarata Pt_4
l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto.
8. Le ulteriori eccezioni e domande risultano assorbite dalle superiori statuizioni.
6 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese giudiziali, Pt_4 che si liquidano in € 43,00 per rimborso contributo unificato, ed € 1.310.00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 26.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4518/2019 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di addebito”;
PROMOSSO DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Melita;
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore;
-RESISTENTE CONTUMACE-
E nei confronti di in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Controparte_2
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE-
1. Con ricorso proposto in data 16.9.2019, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione avverso
[...]
l'avviso di addebito n. 595 2019 0002428359, notificatole il 07/08/2019, con il quale l'istituto previdenziale aveva intimato il pagamento di € 1.454,21, oltre compensi di riscossone e diritti di notifica, a titolo di contributi previdenziali da corrispondere al relativi ai mesi da luglio a settembre 2018, rettificati d'ufficio attraverso Pt_2
l'emissione di note di rettifica e di DM10 rettificativi, con cui l'amministrazione previdenziale ha provveduto al disconoscimento delle agevolazioni di cui la stessa Società aveva beneficiato.
1 Esponeva di aver ricevuto la notifica dell'avviso di addebito opposto in conseguenza di tre note di rettifica con cui venivano rettificati i DM10 relativi ai contributi previdenziali dei dipendenti con il disconoscimento delle agevolazioni contributive riconosciute.
Rilevava che a fondamento del disconoscimento l' richiamava la normativa di cui CP_1 all'Art. 1 Comma 1175 Legge 296 del 27.10.2006, in forza della quale non possono beneficiare delle agevolazioni contributive, coloro i quali non sono in possesso di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Precisava di aver beneficiato di due distinte agevolazioni, la prima relativa alla dipendente
, per la quale era stato riconosciuto un beneficio contributivo ai Parte_3 sensi del Decreto Direttoriale dell'ANPAL del 26/01/2018 n. 2 pari ad € 3.136,68 a decorrere dal 03/05/2018 con rate mensili di € 261,39, mentre la seconda riguardava
[...]
per il quale era stata riconosciuta l'agevolazione contributiva triennale prevista CP_3
dalla Legge 190/2014.
Osservava che con note di rettifica dell'08/02/2019 veniva chiesta la restituzione dei benefici contributivi, a seguito di un Durc negativo del 8.2.2019, in relazione ad una partita iscritta a ruolo pari ad € 625,97, risalente al 2007, con contestuale invito, da parte dell' a regolarizzare il suddetto importo entro 15 giorni, senza tener conto del fatto Pt_4 che la cartella di pagamento, recante l'iscrizione a ruolo, era stata annullata d'ufficio a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 del Decreto-Legge 119/2018.
Rilevava di aver ricevuto positivo in data 01/02/2019. Per_1
Eccepiva l'irregolarità della condotta perpetrata dall' il quale imputava, Pt_4 erroneamente, l'emissione delle note di rettifica al fatto che la cartella di pagamento, recante le somme richieste del 2007, da cui scaturiva poi il Durc negativo, l'emissione delle note di rettifica e l'avviso di addebito impugnato, era stata rateizzata e il provvedimento di dilazione era stato revocato, sebbene essa società non avesse mai ricevuto alcun formale provvedimento di revoca della dilazione in corso.
Eccepiva l'insussistenza di irregolarità contributive imputabili ad essa ricorrente.
Richiamava l'art. 3 del Decreto Ministeriale 30/10/2015, n. 84785, il quale sancisce che la regolarità riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa scaduti sino all'ultimo mese del secondo mese antecedente, dovendo riguardare, quindi, le note di rettifica i due mesi precedenti, ossia quelli di dicembre e gennaio e non le mensilità di luglio, agosto e settembre.
Lamentava la mancata comunicazione del provvedimento di revoca della suddetta rateizzazione.
2 Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, che venisse ritenuta e dichiarata l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata mediante l'opposto avviso di addebito e, per l'effetto, annullare integralmente l'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2. Con provvedimento dell'1.10.2020, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 24 comma 6 d.lgs. 46/1999, veniva sospesa l'esecuzione del ruolo sotteso all'avviso di addebito opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. L'udienza del 25 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
5. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' e della in persona dei Pt_4 CP_4
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, i quali nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituivano in giudizio.
6. Per quanto riguarda il merito della controversia, va rilevato che con l'avviso di addebito opposto n. 595 2019 0002428359 è stato richiesto a parte ricorrente il pagamento della somma complessiva di euro 1.454,21, per le differenze contributive dovute a titolo di
Gestione aziende con lavoratori dipendenti relativamente ad Inadempienza 3001 – Note di rettifica da DM10, Regime Sanzionatorio L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a),
Contributi da 07/2018 a 07/2018, sanzioni morosità da 07/2018 a 07/2018, Inadempienza
3003 – Note di rettifica da DM10, Regime Sanzionatorio L. n. 388/2000, art. 116, comma
8, lettera a), Contributi da 08/2018 a 08/2018, sanzioni morosità da 08/2018 a 08/2018, oltre spese di notifica e Inadempienza 3002 – Note di rettifica da DM10, Regime
Sanzionatorio L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lettera a), Contributi da 09/2018 a
09/2018, sanzioni morosità da 09/2018 a 09/2018, oltre spese di notifica.
Dagli atti di causa risulta provato che la Società ricorrente abbia richiesto ed ottenuto la fruizione di esoneri contributivi per la dipendente a norma dell'art. 2 del Decreto Pt_3
Direttoriale Anpal n. 2 del 2.1.2018 e per il dipendente a norma dell'art. 1, commi CP_3
118 e ss. della L. n. 190 del 2014 in forza del quale “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal
1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
3 dovuti all , nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base CP_5
annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
L provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione Pt_4
vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”.
Il diritto alla fruizione degli incentivi contributivi è subordinato, per legge, a diverse condizioni, tra le quali il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e
1176, della legge 296/2006, ossia l'adempimento degli obblighi contributivi, l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel caso di specie occorre fare riferimento all'art. 1, comma 1175. L. n. 296/2006 nella parte in cui prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) certifica, pertanto, il regolare versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte di imprese e lavoratori autonomi in occasione, fra l'altro, di partecipazione a gare indette per l'affidamento di appalti pubblici o di concessioni di servizi o ancora di realizzazione, nel settore dell'edilizia, di lavori o opere in favore di committenti privati.
Va rilevato che a norma dell'art. 3 del D.M. del 30 gennaio 2015, “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”: “La verifica della regolarita' in
4 tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”.
In particolare, il caso di specie attiene all'ipotesi di revoca e conseguente recupero da parte dell'Istituto di benefici contributivi fruiti dall'azienda per il periodo dal 07/2018 al
09/2018.
Si osserva che operando una ricostruzione cronologica della vicenda sulla base degli atti di causa l' dopo aver concesso in data 1.2.2019 il positivo, ha inviato un invito a Pt_4 Per_1
regolarizzare del 5.2.2019 in riferimento ad una cartella del 2007, contestato dalla ricorrente tramite il proprio consulente, trattandosi di un debito stralciato a norma dell'art.
4. D.l. 119-2018.
Dai documenti in atti risulta, altresì, che con comunicazione inoltrata in data 14.02.2019 la
Società ricorrente chiedeva l'annullamento delle note di rettifica emesse verosimilmente prima di altro Durc negativo, in quanto la cartella di pagamento relativa a contributi del
2007 non era più presente sul ruolo in quanto annullata.
L' a questa richiesta, rispondeva che fino a quando il Durc dell'1.2.2019 resta Pt_4
negativo (sebbene dagli atti risulti positivo) non avrebbe potuto riformulare le note di rettifica dell'8.2.2019, facendo anche riferimento a due precedenti Durc negativi, uno del
23.11.18 e uno del 7.1.2019 e precisando che dagli archivi risultava, quale causa ostativa,
“dilazione in revoca”.
Orbene, si rileva che l'invito a regolarizzare è successivo al Durc positivo dell'1.2.2019 ed in quanto tale anomal,o atteso che avendo il valore di un preavviso di Durc negativo avrebbe dovuto pervenire prima del rilascio dello stesso.
Attraverso il sistema on line, l' avvia una verifica di regolarità contributiva, Per_1 Pt_4
raggruppando per ogni verifica più mesi di osservazione. Se per quei mesi esiste già un
DURC regolare e in corso di validità, le agevolazioni che insistono su quei mesi vengono confermate. Se nel periodo di osservazione, non esiste un DURC regolare in corso di validità, viene inviato all'azienda l'invito a regolarizzare con indicazione dello stato debitorio dell'azienda. L'invito a regolarizzare dà un termine di 15 giorni per regolarizzare la posizione contributiva, e di conseguenza confermare le agevolazioni contributive fruire nel periodo di osservazione. Il decorso infruttuoso dei 15 giorni e la mancata regolarizzazione nei termini indicati comporta l'emissione del DURC irregolare con il
5 conseguente recupero degli sgravi contributivi fruiti durante il periodo pregresso in cui sussiste l'irregolarità.
A partire dal 2017, il Documento Unico di Regolarità Contributiva può essere rilasciato anche in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle cartelle.
L'art. 54 del d.l. n. 50/2017 ha previsto, infatti, che, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata, previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dall'articolo 3 del DM 30 gennaio 2015.
In sostanza, il legislatore ha ricondotto la sussistenza della condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC.
Con Circolare 02 maggio 2017, n. 80 l' ha precisato che si potesse procedere al Pt_4
rilascio del anche in assenza del primo pagamento previsto dalla dilazione concessa, Per_1
ricordando, però che il mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui risulta dilazionato il pagamento comporterà
l'annullamento di tutti i Documenti rilasciati con esito di regolarità ai sensi del comma 1 a partire dal 24 aprile 2017.
Successivamente è intervenuto il D.L. 23 Ottobre 2018 n. 119 che all'art. 4 ha disposto che: “sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), alla data di entrata in vigore del decreto, fino a € 1.000,00, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (anche riferiti a cartelle per le quali è già stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del medesimo decreto). L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018”.
Alla luce della superiore ricostruzione, si deduce, pertanto, che il debito di cui alla cartella del 2007, sotteso alla revoca delle agevolazioni contributive per cui è causa, fosse stato automaticamente annullato a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
a far data dal 31 dicembre 2018, sebbene oggetto di dilazione o definizione agevolata.
7. In ragione di tutto quanto sopra, non essendo stata provata la fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va dichiarata Pt_4
l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto.
8. Le ulteriori eccezioni e domande risultano assorbite dalle superiori statuizioni.
6 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese giudiziali, Pt_4 che si liquidano in € 43,00 per rimborso contributo unificato, ed € 1.310.00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 26.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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