Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 24/04/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00916/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Roverso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- notificato alla ricorrente in data 22 gennaio 2026, con cui è stato negato alla ricorrente l’accesso alle misure di accoglienza di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e di Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Carlo DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di accesso alle misure di accoglienza, presentata in data 10 dicembre 2025, dall’Associazione -OMISSIS- nell’interesse della ricorrente (cittadina -OMISSIS-).
2. Trattasi di un provvedimento plurimotivato, nel quale – premesso che la ricorrente «ha beneficiato delle misure straordinarie di accoglienza di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 in maniera continuativa dal 2016 al 2018» e che il Questore della Provincia di -OMISSIS- con provvedimento del 9 luglio 2025 ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentato dalla ricorrente – vengono addotte le seguenti ragioni ostative all’accoglimento della predetta istanza presentata in data 10 dicembre 2025: A) «la domanda di protezione internazionale è stata formulata ben oltre il termine di 90 giorni», di cui all’art. 1, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 142/2025 (secondo il quale “nel rispetto dell’articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” ); B) nell’istanza di accesso alle misure di accoglienza «non è stata evidenziata e documentata alcuna vulnerabilità» ; C) seppure emergessero sopravvenuti profili di vulnerabilità, comunque la ricorrente «ha già beneficiato in questo ambito provinciale delle misure di accoglienza per tutta la durata del procedimento di esame della prima domanda di protezione internazionale» ; D) la ricorrente «successivamente alla conclusione delle procedure volte alla definizione della sua posizione giuridica a mente dell’art. 9 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, non ha mai fatto rientro nel proprio Paese d’origine» ; E) ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 142/2015, «l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse» ; F) la ricorrente «in data 26 giugno 2019 è stata condannata alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma 4, Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
3. Di tale provvedimento la ricorrente chiede l’annullamento deducendo le seguenti censure.
I) Violazione e falsa applicazione degli articoli 20 e 21 della direttiva UE n. 2013/33/UE e dell’art. 1, comma 2-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 .
La ricorrente contesta la compatibilità dell’art. 1, comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 142/2015 (secondo il quale “non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, ossia entro il termine di 90 giorni) con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, deducendo che tale articolo non ricollega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l’assoluta impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma soltanto la facoltà dell’Amministrazione procedente di ridurre le misure stesse. Dunque, a detta della ricorrente – posto che, alla luce dell’obbligo di interpretazione del diritto interno in conformità al diritto dell’Unione europea, «la Prefettura non può rigettare in via automatica le domande di inserimento in accoglienza in ragione della presentazione della domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni ..., ma dovrà valutare la condizione personale del richiedente e dunque, primariamente, la sua vulnerabilità» – il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto la vulnerabilità della ricorrente è acclarata in quanto ella: A) ha comunicato il proprio stato di indigenza sin dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale (dapprima allo Sportello RAR del Comune di -OMISSIS- e poi in Questura e con la dichiarazione trasmessa da -OMISSIS- alla Prefettura); B)negli anni «si è trovata più volte in una condizione di indigenza tale da vedersi costretta ad avere rapporti sessuali non consenzienti in cambio di ospitalità e ciò l’ha condotta a sprofondare in una condizione di grave prostrazione fisica e psicologica» , come comprovato dalla relazione in atti e dal riconoscimento della protezione umanitaria nel 2018.
II) Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .
Ai sensi dell’art. 20, par. 5 della direttiva UE n. 33/2013, le decisioni relative alla riduzione o alla revoca delle misure di accoglienza “sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate” , nonché “tenendo conto del principio di proporzionalità” , ma tale principio di proporzionalità risulta disatteso nell’adozione del provvedimento impugnato nel quale non viene valorizzata la condizione personale di vulnerabilità della ricorrente. Difatti la ricorrente è giunta in Italia nel 2016 ed ha subito presentato l’istanza di riconoscimento della protezione internazionale, ragion per cui non è nella condizione di aver presentato tale istanza oltre i 90 giorni dall’ingresso e “senza giustificato motivo”. Inoltre ella ha dovuto lasciare l’accoglienza nel 2018 solamente in ragione dell’adozione del provvedimento di riconoscimento della protezione internazionale, ragion per cui il provvedimento impugnato risulta viziato per eccesso di potere anche perché frutto di un non corretto bilanciamento tra gli interessi rilevanti nel caso concreto.
III) Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria.
La Prefettura ha genericamente affermato in motivazione che «non è stata evidenziata e documentata alcuna vulnerabilità» , ma tale affermazione dimostra che i provvedimento impugnato risulta viziato per eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto: A) l’Associazione -OMISSIS- in data 15 settembre 2025, ha trasmesso alla Commissione territoriale di -OMISSIS- la manifestazione della volontà della ricorrente di richiedere la protezione internazionale, allegando una relazione redatta da una psicologa dalla quale emerge lo stato di vulnerabilità della ricorrente medesima; B) la Prefettura ben avrebbe potuto reperire agevolmente tale documentazione, attestante la vulnerabilità della ricorrente, fermo restando che, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione in possesso di un’amministrazione pubblica, necessaria per l’istruttoria del procedimento, dev’essere acquisita d’ufficio; C) in ogni caso la Prefettura ha avuto contezza diretta della vulnerabilità della ricorrente grazie alì la richiesta di riesame in autotutela notificata il 27 febbraio 2026, ma rimasta senza riscontro.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 21 aprile 2026, depositando una relazione della Prefettura di -OMISSIS- con cui viene chiesto il rigetto del ricorso evidenziando, tra l’altro, che: A) la ricorrente «ha già beneficiato delle misure di accoglienza straordinaria in questo ambito provinciale per tutta la durata del procedimento di esame della prima domanda di protezione internazionale» e solo a seguito della decisione (non impugnata) della Commissione territoriale che le ha riconosciuto la protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «il rapporto di accoglienza si è legittimamente concluso a norma del combinato disposto degli artt. 9 e 14, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2025, n. 142, avendo la richiedente concluso il procedimento volto alla definizione della propria posizione giuridica e avendo quindi ottenuto un titolo di soggiorno che le consentiva l'accesso al mercato del lavoro e ai servizi sociali ordinari» ; B) la presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale - a distanza di nove anni dall'ingresso nel territorio dello Stato, durante i quali la ricorrente ha usufruito delle misure di accoglienza richieste e, una volta ottenuto il titolo di soggiorno, avrebbe potuto accedere legittimamente ai servizi assistenziali di secondo livello - non fa sorgere in capo all’Amministrazione un nuovo obbligo di assistenza materiale, atteso che «il Sistema di Accoglienza Straordinaria è ontologicamente e normativamente preposto a garantire assistenza materiale per la sola durata del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale» ; C) consentire il continuo rientro nel sistema di prima accoglienza a chi ha già usufruito delle predette misure assistenziali «configurerebbe un abuso del diritto, un indebito aggravio per le finanze pubbliche e una diseconomia dei posti destinati ai richiedenti protezione internazionale» ; D) nel caso in esame è stato applicato anche dell’art. 8, comma 2- bis , del Decreto Legislativo n. 142/2015, secondo il quale «l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse»; E) la ricorrente, dopo la conclusione delle procedure volte alla definizione della sua posizione giuridica, «non ha mai fatto rientro nel proprio Paese d'origine (come dalla stessa dichiarato nel modello C3 …) e durante il lungo periodo di permanenza sul territorio italiano, durato circa 9 anni, la sua posizione giuridica non è stata suscettibile di valutazioni positive in relazione alla normativa vigente in materia di soggiorno in territorio nazionale, tant'è che, in data 26 giugno 2019, è stata condannata alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 4, Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
5. Alla camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, il difensore della ricorrente ha precisato che le uniche cause ostative alla concessione delle misure di accoglienza sono la tardività della presentazione della domanda e la mancanza della condizione di vulnerabilità, mentre l’avvocato dello Stato ha replicato che anche la commissione del reato citato in motivazione è autonoma causa ostativa alla concessione delle misure richieste Quindi la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi degli articoli 60 e 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione del giudizio con sentenza, tenuto anche conto della possibile sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso.
TT
1. Preliminarmente il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
2. Sempre in via preliminare il Collegio osserva che - come si evince dall’articolata motivazione del provvedimento impugnato, tale provvedimento si configura come un atto plurimotivato, ossia sorretto da una pluralità di distinte e autonome rationes decidendi , che tengono conto della peculiare situazione personale della ricorrente, a fronte della quale l’Amministrazione non si è limitata a valutare le circostanze addotte nell’istanza di accesso alle misure di accoglienza, presentata in data 10 dicembre 2025, ma ha dato rilievo ad una pluralità di elementi in base ai quali ha ritenuto, in estrema sintesi, che l’accoglimento della predetta istanza «configurerebbe un abuso del diritto, un indebito aggravio per le finanze pubbliche e una diseconomia dei posti destinati ai richiedenti protezione internazionale» (in questi termini la relazione della Prefettura di -OMISSIS- depositata in giudizio in data 21 aprile 2026).
Ciò posto, come preannunciato alle parti alla camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, il ricorso in esame risulta inammissibile, per carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni.
3. Innanzi tutto si deve rammentare che, in presenza di un atto plurimotivato, deve farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, «qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome, il ricorso con cui non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto» ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 28 aprile 2025, n. 625).
Inoltre - a differenza di quanto affermato dal difensore della ricorrente alla camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 – non può ritenersi che le uniche cause ostative alla concessione delle misure di accoglienza siano costituite dalla tardività della domanda e dalla mancanza della condizione di vulnerabilità (ossia dalle prime due rationes decidendi evincibili dalla motivazione). Difatti – come si evince chiaramente anche dalla relazione della Prefettura di -OMISSIS- depositata in giudizio in data 21 aprile 2026 – sono state poste a fondamento del provvedimento impugnato anche altre quattro autonome rationes decidendi , costituite: A) dalla circostanza che la ricorrente «ha già beneficiato in questo ambito provinciale delle misure di accoglienza per tutta la durata del procedimento di esame della prima domanda di protezione internazionale» ; D) dalla circostanza che la ricorrente «successivamente alla conclusione delle procedure volte alla definizione della sua posizione giuridica a mente dell’art. 9 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, non ha mai fatto rientro nel proprio Paese d’origine» ; E) dalla volontà del legislatore di assicurare l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del Decreto Legislativo n. 142/2015, «con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse» ; F) dalla condanna della ricorrente «alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma 4, Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
5. Ciononostante le censure dedotte dalla ricorrente con i suesposti tre motivi di ricorso hanno ad oggetto solamente le prime due cause ostative alla concessione delle misure di accoglienza addotte dall’Amministrazione, mentre le restanti quattro cause ostative non sono neppure menzionate nei motivi di ricorso.
Pertanto il ricorso in esame dev’essere dichiarato inammissibile in quanto, seppure i suesposti motivi di ricorso fossero ritenuti fondati, comunque l’accoglimento di tali motivi non avrebbe alcun effetto sulle restanti causa giustificatrici del provvedimento.
6. Sebbene la ricorrente sia stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. 50 del 2026, deve farsi applicazione nel caso in esame dell’art. 130- bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che disciplina i casi di “Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte”, e in particolare del primo comma di tale articolo, secondo il quale “Quando l’impugnazione, anche incidentale è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso”. Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 130- bis , comma 1, e 136 del D.P.R. 115/2002 ( ex multis , C.G.A.R.S. sez. giur., 29 aprile 2025, n. 360).
Pertanto il Collegio ritiene di non ammettere in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e, per l’effetto, revoca il suddetto decreto della competente Commissione n. 50 del 2026.
7. La peculiare condizione personale della ricorrente, comprovata dalla documentazione in atti, consente comunque al Collegio di compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Revoca il decreto della competente Commissione n. 50 del 2026, con cui la ricorrente era stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente medesimo, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo DO, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.