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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2017/2023 R.G., promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mariano Guzzo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casteldaccia (Pa), str. Vic. Bellacera
n. 16.
opponente contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Mattia Persiani, dall'avv. Giovanni
Beretta e dall'avv. Alessandra Valentina Bonomonte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 39;
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Avvocatura
Distrettuale della sede sita in via Delitala n. 2, con l'avv.to Alessandro Doa che CP_2
lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in notar Persona_1
in persona del Controparte_3
1 legale rappresentantepro-tempore;
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Vajana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via G. Ventura, 15; opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 296 2023 9002707290/000, notificata a mezzo pec il 14.02.2023, limitatamente alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso (cfr. pag. 2), con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 20.316,76.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, il decorso del termine di prescrizione quinquennale successivamente alla notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito nonché la nullità dell'intimazione ex art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 sotto vari profili: assenza dei requisiti dell'intimazione (indicazione dell' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, del responsabile del procedimento e dell' autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere), mancanza di allegazione degli atti prodromici in essa richiamati nonché di sottoscrizione con firma digitale dell'atto impugnato.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare: 1)Intervenuta prescrizione quinquennale dalla n. 1 alla n. 5 e corretta applicazione della legge
n.335/1995 art.3, comma 9 (di cui in premessa) 2) sulla sussistenza della prescrizione delle pretese impositive in cui il dies a quo deve essere fatto coincidere con l'anno di realizzazione del presupposto impositivo e non dall'ava 3)Corretta applicazione art. 7 comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) e nullità per mancanza dei 3 requisiti 4) nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art.
7, comma 1, L. n. 212/2000; omessa allegazione 5)Obbligo di sottoscrizione ,per
l'intimazione di pagamento, con firma digitale in quanto notificato con pec e corretta
2 applicazione legge n. 549/1995, art.1, co. 87 così come modificata e sostituita da l'art.
19 del D.P.R. n. 513 del 1997, l'art. 25 del D.P.R. n. 445 del 2000, D. Lgs. n. 82 del
2005” (cfr. conclusioni del ricorso).
Resisteva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione CP_2
passiva della e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso. CP_3
Si costituivano in giudizio anche la Controparte_1
e l' che
[...] Controparte_5
eccepivano l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999 e, nel merito, ne contestavano la fondatezza.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 28 maggio 2025 per il deposito di note.
***
In via preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio) della Controparte_3
Ed invero, tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre CP_2
2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data;
e poiché il credito per cui è causa è relativo a contributi dovuti all' per l'anno 2017, nel caso di specie, CP_2
non sussiste la legittimazione della suddetta società.
***
Nel merito, il ricorso va rigettato in quanto il ha erroneamente sollevato Parte_1
contestazioni e formulato difese relative a cartelle esattoriali ed avvisi di addebito diversi da quelli oggetto dell'intimazione impugnata.
Sul punto, è sufficiente osservare che l'odierna opposizione è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento nr. 296 2023 90027072 90/000 versata in atti, emessa sulla scorta della cartella n. 296 2016 0108030335000 notificata il 13/01/2017 per complessivi € 1.655,36 e dell'avviso di addebito n. 596 2021 0000187736000 notificato il 16/11/2021 per complessivi € 4.047,79, mentre in ricorso si fa riferimento
3 esclusivamente alla cartella di pagamento n. 296 2016 0015583580000 e agli avvisi di addebito n. 596 2011 2000085600000, n. 596 2012 0000124522000, n. 596 2012
0002438909000 e n. 596 2016 0004564990000, atti questi ultimi sottesi all'intimazione di pagamento n. 296 2022 9011346106/000, non oggetto del presente giudizio.
Da qui l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.600,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore di ciascuna delle parti opposte.
Termini Imerese, 29.05.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2017/2023 R.G., promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mariano Guzzo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casteldaccia (Pa), str. Vic. Bellacera
n. 16.
opponente contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Mattia Persiani, dall'avv. Giovanni
Beretta e dall'avv. Alessandra Valentina Bonomonte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 39;
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Avvocatura
Distrettuale della sede sita in via Delitala n. 2, con l'avv.to Alessandro Doa che CP_2
lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in notar Persona_1
in persona del Controparte_3
1 legale rappresentantepro-tempore;
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Vajana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via G. Ventura, 15; opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 296 2023 9002707290/000, notificata a mezzo pec il 14.02.2023, limitatamente alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso (cfr. pag. 2), con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 20.316,76.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, il decorso del termine di prescrizione quinquennale successivamente alla notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito nonché la nullità dell'intimazione ex art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 sotto vari profili: assenza dei requisiti dell'intimazione (indicazione dell' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, del responsabile del procedimento e dell' autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere), mancanza di allegazione degli atti prodromici in essa richiamati nonché di sottoscrizione con firma digitale dell'atto impugnato.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare: 1)Intervenuta prescrizione quinquennale dalla n. 1 alla n. 5 e corretta applicazione della legge
n.335/1995 art.3, comma 9 (di cui in premessa) 2) sulla sussistenza della prescrizione delle pretese impositive in cui il dies a quo deve essere fatto coincidere con l'anno di realizzazione del presupposto impositivo e non dall'ava 3)Corretta applicazione art. 7 comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) e nullità per mancanza dei 3 requisiti 4) nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art.
7, comma 1, L. n. 212/2000; omessa allegazione 5)Obbligo di sottoscrizione ,per
l'intimazione di pagamento, con firma digitale in quanto notificato con pec e corretta
2 applicazione legge n. 549/1995, art.1, co. 87 così come modificata e sostituita da l'art.
19 del D.P.R. n. 513 del 1997, l'art. 25 del D.P.R. n. 445 del 2000, D. Lgs. n. 82 del
2005” (cfr. conclusioni del ricorso).
Resisteva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione CP_2
passiva della e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso. CP_3
Si costituivano in giudizio anche la Controparte_1
e l' che
[...] Controparte_5
eccepivano l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999 e, nel merito, ne contestavano la fondatezza.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 28 maggio 2025 per il deposito di note.
***
In via preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio) della Controparte_3
Ed invero, tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre CP_2
2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data;
e poiché il credito per cui è causa è relativo a contributi dovuti all' per l'anno 2017, nel caso di specie, CP_2
non sussiste la legittimazione della suddetta società.
***
Nel merito, il ricorso va rigettato in quanto il ha erroneamente sollevato Parte_1
contestazioni e formulato difese relative a cartelle esattoriali ed avvisi di addebito diversi da quelli oggetto dell'intimazione impugnata.
Sul punto, è sufficiente osservare che l'odierna opposizione è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento nr. 296 2023 90027072 90/000 versata in atti, emessa sulla scorta della cartella n. 296 2016 0108030335000 notificata il 13/01/2017 per complessivi € 1.655,36 e dell'avviso di addebito n. 596 2021 0000187736000 notificato il 16/11/2021 per complessivi € 4.047,79, mentre in ricorso si fa riferimento
3 esclusivamente alla cartella di pagamento n. 296 2016 0015583580000 e agli avvisi di addebito n. 596 2011 2000085600000, n. 596 2012 0000124522000, n. 596 2012
0002438909000 e n. 596 2016 0004564990000, atti questi ultimi sottesi all'intimazione di pagamento n. 296 2022 9011346106/000, non oggetto del presente giudizio.
Da qui l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.600,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore di ciascuna delle parti opposte.
Termini Imerese, 29.05.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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