Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 8323/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 8323/2023 tra c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Cittadino (c.f. , ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Catania, via O. C.F._2
Scammacca n. 23/c.
Opponente contro (p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., soggetta ad Controparte_1 P.IVA_1 attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero
35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (c.f.
) ed Andrea Ornati (c.f. , con domicilio eletto in La C.F._3 C.F._4
Spezia (SP), alla via Paolo Emilio Taviani n. 170.
Opposta
Oggi 10 Febbraio 2025 innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per l'avv. GRAZIA MACCARRONE in sost. dell'avv. C. CITTADINO Parte_1 Per l'avv. ZURLO R. sostituito dall'avv. F. ANZALONE Controparte_1
Il Giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga posta in decisione. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Presidente
(dott. Mariano Sciacca)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8323/2023 promossa da:
pagina 1 di 6
Cittadino (c.f. , ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Catania, via O. C.F._2
Scammacca n. 23/c.
Opponente contro
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., soggetta ad Controparte_1 P.IVA_1 attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero
35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (c.f.
) ed Andrea Ornati (c.f. , con domicilio eletto in La C.F._3 C.F._4
Spezia (SP), alla via Paolo Emilio Taviani n. 170.
Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 10 FEBBRAIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 3.7.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2012/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 27.4.2023 nel procedimento RG n. 5220/2023 e notificato in data 25.5.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di complessivi € 14.572,35, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, in favore della Controparte_1 Il credito deriva dal mancato pagamento dei ratei di un finanziamento stipulato dall'opponente con in data 22.1.2010, poi ceduto pro soluto in data 22.9.2022 a Controparte_2 Controparte_1
a seguito di operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario. Nell'atto di citazione l'opponente riferiva di aver attivato procedura per sovraindebitamento, trovandosi in un periodo di difficoltà economica, ed eccepiva la mancanza di prova del credito azionato, sia in relazione all' an che al quantum. Concludeva, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dire e statuire: A- Revocare in tutto e/o, in parte il decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale di Catania n. 2012/2023 del 27.04.2023 notificato il 25.5.2023 nel procedimento n.
5220/2023 per i motivi di opposizione dianzi indicati, dichiarando che le somme portate da detto DI non sono dovute in tutto o in parte. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio”. Si costituiva in giudizio la società la quale puntualizzava di essere divenuta Controparte_1 mera titolare di un diritto di credito vantato nei confronti senza alcun accollo Parte_1 degli eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto, stante la separazione del patrimonio della società cessionaria da quello della cedente.
Sempre in via preliminare, eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo della causa, difatti, posto che l'opposizione era stata notificata in data 3.7.2023 non era stato rispettato il termine perentorio di dieci giorni ai sensi dell'art. 165 c.p.c., con conseguente improcedibilità dell'opposizione. Di poi, rilevava che la controversia fosse soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità e, pertanto, richiedeva un termine per attivare il procedimento.
Rilevava la ritualità della cessione del credito, puntualizzando di aver dato notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. parte seconda n. 118 dell'8.10.2022, in pagina 2 di 6 atti), con gli effetti di cui all' 1264 c.c., e di aver prodotto già in sede monitoria il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo monitorio), e, ad integrazione, depositava certificazione notarile del contratto di cessione (doc. 5). Inoltre, con lettera raccomandata a/r ricevuta dall'opponente il 7.11.2022 (doc. 12 fascicolo monitorio), la aveva provveduto a comunicare l'avvenuta cessione del credito Controparte_1 de quo, oltre a sollecitare il pagamento della somma dovuta. Produceva, altresì, lettera raccomandata a/r, consegnata all'opponente il 4.11.2020, con la quale la cedente , perdurando l'inadempimento, aveva comunicato il recesso dal contratto e la CP_2 decadenza dal beneficio del termine. Infine, posto che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione del contratto di finanziamento, con la conseguenza che l'esistenza del vincolo contrattuale doveva ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., contestava l'eccessiva genericità delle eccezioni formulate nell'atto di citazione.
Quanto alla prova del credito, produceva il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con , l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, nonché la lista completa dei movimenti CP_2 del conto corrente su cui erano state addebitate le rate del prestito. CP_2 Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2012/2023 del 24/04/2023 RG n. 5220/2023 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. Concedere alla il termine per Controparte_1 attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2012/2023 del 24/04/2023 RG n. 5220/2023 emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la SI.ra al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., veniva confermata l'udienza indicata nell'atto di citazione, poi rinviata d'ufficio al 26.2.2024. Parte opponente, con memorie ex art. 171 ter c.p.c. n.1, contestava quanto rilevato da parte opposta in merito alla tardiva iscrizione a ruolo della causa, producendo all'uopo la 1°, la 2° e la 3° PEC (in formato eml.), pervenute il 13.7.2023, con cui il Tribunale di Catania aveva comunicato l'esito positivo dei controlli, a nulla rilevando che la 4° PEC, attestante l'esito del controllo manuale del cancelliere, fosse stata inviata solo il 14.7.2023.
Di poi, l'opponente produceva la dichiarazione di sovraindebitamento datata 9.1.2024 e richiedeva un rinvio nell'attesa dell'approvazione del piano.
Con ordinanza relativa alla prima udienza del 26.2.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 1.7.2024. Di poi, la produceva il verbale di mediazione del 19.4.2024, conclusosi Controparte_1 negativamente per la mancata adesione di parte opponente, regolarmente chiamata. Successivamente, l'opponente depositava la relazione del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 68 co.2 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, datata 9.5.2024, nonché il decreto del
18.6.2024 emesso dal dott. , col quale, vista la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e Per_1 ss. del CCII (iscritta al n. 271-1/2024 ruolo PU) per l'apertura della procedura di composizione della pagina 3 di 6 crisi da sovraindebitamento, veniva assegnato il termine di giorni 15 all'organismo di composizione della crisi per l'integrazione della relazione presentata. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.2.2025.
**********************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- Deve rilevarsi che in atti sono stati depositati la G.U. contenente l'avviso di cessione, il contratto di cessione del credito stipulato tra e in data 22.9.2022, CP_2 Controparte_1 nonché l'allegato contenente la lista dei crediti ceduti.
Tale documentazione appare sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva. Posto che nell'avviso di cessione è presente un rinvio al contratto di cessione stipulato tra e unitamente al compendio documentale in atti, si ritiene che, CP_2 Controparte_1 sebbene la cessione sia avvenuta in blocco a mezzo cartolarizzazione, sia possibile identificare il titolare del diritto, evitando conflitti tra legittimati, nonchè il credito oggetto della vicenda circolatoria. Nel senso di una valutazione complessiva, si è posta la recente pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da Cass. civ., Sez I,
13.06.2019 n. 15884 e Sez. III, 28.02.2020 n. 5617 – ha così affermato: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta) ed è a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Nel caso in esame, grazie all'avviso di cessione (contenente rinvio al contratto di cessione, prodotto insieme all'elenco dei crediti ceduti) ed al possesso del titolo da parte del creditore opposto (ossia il contratto di finanziamento) è possibile identificare univocamente il credito azionato quale trasferito dalla cedente al cessionario odierno opposto. CP_2
- Parte opposta eccepisce la tardiva iscrizione a ruolo della causa, con violazione dell'art. 165 c.p.c., ai sensi del quale “l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione …”, tuttavia dall'esame dei documenti prodotti in giudizio non si ravvisa tale vizio. Difatti, posto che la notifica dell'opposizione è avvenuta in data 3.7.2024, l'iscrizione della causa andava fatta entro il 13.7.2023. L'opponente ha versato in atti la prima, la seconda e la terza PEC (in formato eml.), pervenute il 13.7.2023, mentre la quarta PEC è stata inviata dal Tribunale in data 14.7.2023.
Orbene, la prima PEC si riferisce alla “ricevuta di attestazione”, la seconda PEC consiste in una
“ricevuta di consegna”, la terza PEC attesta l'esito dei controlli automatici del deposito, ed, infine, la quarta PEC attesta se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2021 n. 12422, ha affermato che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia e dunque “rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento[…..] il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè
pagina 4 di 6 subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva”.
- Quanto all'onere della prova del credito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di finanziamento, ha prodotto l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB nonché la lista completa dei movimenti del conto corrente su cui erano state addebitate le rate del CP_2 prestito, ha poi allegato il mancato adempimento dell'opponente, quest'ultima invece non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile, limitandosi a formulare eccezioni generiche.
- Parte opponente riferisce di aver attivato procedura di sovraindebitamento, depositando la relazione del gestore della crisi con proposta di ristrutturazione dei debiti, ex art. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, datata 9.5.2024, nonché il decreto del 18.6.2024 emesso dal dott. , col quale veniva assegnato un termine per l'integrazione della relazione presentata Per_1
(procedura iscritta al n. 271-1/2024 ruolo PU), tuttavia, tale circostanza non rileva, dal momento che il piano non risulta essere stato ancora approvato. Tutte le contestazioni presentate dall'opponente risultano, pertanto, prive di pregio per eccessiva genericità, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. Infine, l'opponente deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010, non essendo comparsi dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di giorno 19.4.2024.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 2012/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 27.4.2023 nel procedimento RG n. 5220/2023 e notificato in data 25.5.2023;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
- Condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs.
28/2010.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 10.2.2025.
dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania
Il Presidente di sezione pagina 5 di 6 (dott. Mariano Sciacca)
pagina 6 di 6