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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 2832 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
TRA elettivamente domiciliata Parte_1 rappresentata e difesa, come in atti;
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliato rappresento e difeso come in atti. Controparte_1
-OPPOSTO -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha impugnato il precetto notificato ad istanza di .
[...] Controparte_2
L'impugnato precetto si fonda sull'ordinanza resa ex art.700 cpc dal Tribunale di Napoli la quale dopo aver disposto la consultazione e l'estrazione di copie mediante la trasmissione via pec al procuratore qui costituito o, comunque, alla ricorrente nel termine di giorni sette dalla conoscenza legale della presente ordinanza dei: 1) “bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021 comprensivi di nota integrativa anche se in bozza;
situazione patrimoniale ed economica analitica;
2) estratti conto di tutti i conti aperti presso istituti di credito con riferimento agli ultimi 12 mesi;
3) elenco dei soggetti abilitati ad operare sui predetti conti oltre l'amministratore unico;
4) conto mastro relativo a fatture da emettere relativo agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; conto “amministratore c/anticipi” relativo agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; del conto “amministratore c/compenso” relativo agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022”;
5) copia di tutte le dichiarazioni fiscali della società con riferimento agli anni 2020, 2021, 2022 con ricevuta di trasmissione, di tutte le quietanze di pagamento delle imposte e infine estratto di ruolo aggiornato”; ha condannato la società resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente di euro 300,00 per ogni giorno di inadempimento, decorso il settimo giorno dalla conoscenza legale del provvedimento.
ha ceduto il suo credito all'odierno opposto Controparte_3 CP_2
.
[...]
Quali motivi di doglianza l'odierna opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva del procedente e la illegittimità del precetto impugnato chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituito l'opposto che ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, dal momento che la società opponente ha spontaneamente corrisposto il quantum dovuto in base all'ordinanza.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 16.12.2025 lo scrivente Magistrato assegnava la causa in decisione.
2.1 In via preliminare si deve affrontare la questione se le dichiarazioni delle parti contenute a verbale possano essere interpretate come fatto sopravvenuto che rende superflua la pronuncia del Giudice.
Sul punto, pur non ignorando la recente sentenza che postula come necessaria, anche per la dichiarazione congiunta della cessata materia del contendere, la necessità della procura speciale ( Cass. Sez. 2, sentenza n. 149 del 08/01/2014), ritiene questo Giudice di dover sposare altro e diverso orientamento, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, le dichiarazioni di entrambe le parti possono– a parere di questo Giudice – essere interpretate come conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo sfociante in una pronuncia dichiarativa di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr.Cass n.7185/2010).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr Cass.n.13217/2013).
Sul punto, la giurisprudenza afferma che << Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. >> ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8448 del 28/05/2012).
Se ne deve concludere, dunque, per una declaratoria in rito della cessata materia del contendere.
3. Quanto alle spese, anche nelle ipotesi di declaratoria di cessata materia del contendere, le stesse andrebbero liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tuttavia considerato che le pretese dell'odierno opposto hanno avuto accoglimento attraverso il pagamento integrale del quantum, ritiene questo Giudice che sussistano validi motivi per disporre la compensazione delle spese secondo i principi espressi dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n.77 del 19 aprile 2018 la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delll'art.92 co 2 cpc nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona della dr.ssa Linda Catagna definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa integralmente le spese .
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 16.12.2025
Il Giudice
dott. ssa Linda Catagna