TAR Palermo, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 2945
TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale della Guardia di Finanza cessato a domanda

    Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa Regionale per la Sicilia e del Consiglio di Stato, ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Ha altresì chiarito che il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale ma solo funzionale alla tempistica del collocamento a riposo, non incidendo sull'attribuzione del beneficio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 2945
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2945
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo