Ordinanza cautelare 8 febbraio 2024
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/12/2025, n. 22050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22050 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22050/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2024, proposto da
“ DA A8 Societa' Cooperativa Edilizia ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Ussani D'Escobar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
di RC RO e RO EZ, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di archiviazione della Segnalazione Certificata di Agibilità prot. QI 120081 del 10.07.2017, giusta comunicazione in data 12 ottobre 2023, Prot. N. QI 175695;
- nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico connesso, conseguente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. EP LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame notificato e depositato nei termini di rito, la società ricorrente avversava la nota prot. n. QI/175695 del 12 ottobre 2023 con cui il competente Dipartimento di Roma Capitale, facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. QI/111209 del 22 giugno 2023 e viste le controdeduzioni e la documentazione integrativa fatta pervenire il 27 luglio 2023, procedeva all’archiviazione della SCIA di agibilità (SCAg) prot. n. QI/120081 del 10 luglio 2017.
In punto di fatto, la ricorrente esponeva:
- di avere realizzato – in parte su aree di cui essa era superficiaria in forza di concessione da parte di Roma Capitale e, per altra parte, su aree di sua proprietà, entrambi ricadenti all’interno del piano di zona B54 – Trigoria DA – un manufatto destinato a civile abitazione in forza del permesso di costruire n. 394/2013;
- che, al pari di altri operatori, fa parte di un Consorzio (denominato “B54 Trigoria DA”) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area;
- che il progetto delle opere in questione veniva approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione assunta nell’anno 2012;
- che, protraendosi i lavori della conferenza di servizi occorrente per acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni interessate all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, essa riceveva dall’amministrazione resistente un nulla osta per l’esecuzione di opere di urbanizzazione temporanea, che la stessa provvedeva ad eseguire;
- che, terminati i lavori di edificazione del fabbricato e le opere di urbanizzazione temporanea, depositava SCIA di agibilità ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 avente prot. n. 120081 del 10 luglio 2017;
- che tuttavia, con nota del 17 maggio 2023, prot. n. QI/88053, l’U.O. Edilizia sociale del Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica di Roma Capitale (DPAU) comunicava all’U.O. permessi di costruire – servizio agibilità della medesima struttura, che, con riferimento all’intervento edilizio compiuto dalla ricorrente, non risultavano “ né ultimate né collaudate le [relative] OO.UU.PP. ”;
- che pertanto, con la già citata nota del 22 giugno 2023, il DPAU informava la ricorrente di aver avviato un procedimento volto a verificare la legittimità della SCIA di agibilità presentata dalla ricorrente nel 2017, segnalando altresì la carenza della seguente documentazione: “ 1. Nulla osta inerente il rispetto di obblighi e patti convenzionali, 2. Integrazione elementi al modulo S.C. Ag., 3. Copia di fine lavori, 4. Certificato di prevenzione incendi ”, contestualmente assegnando alla ricorrente trenta giorni per provvedere al deposito della documentazione mancante e a completare le dichiarazioni rese con la SCIA in questione, pena la declaratoria di inefficacia della segnalazione;
- che nel rispetto del termine concesso dall’amministrazione, aveva provveduto ad integrare la documentazione carente, stigmatizzando la condotta assunta dalla p.a. essendo ad essa “ ben conosciute le criticità insorte nella realizzazione delle opere di urbanizzazione – anche per i notevoli ritardi del Comune di Roma nell’approvazione dei progetti ”;
- che tuttavia, con la nota del 12 ottobre 2023, Roma Capitale riteneva ancora persistente la carenza documentale e procedeva, così, ad archiviare la SCIA del 10 luglio 2017.
Contro l’atto da ultimo citato, la “ DA ” avanzava l’odierno gravame affidato a due mezzi di ricorso.
Con il primo, veniva censurata la violazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere del provvedimento avversato per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti ed illogicità.
In sostanza, la ricorrente deduceva che la documentazione richiesta da Roma Capitale fosse stata già fornita all’atto della presentazione della SCIA di agibilità e che il provvedimento impugnato avesse dichiarato l’inefficacia di una segnalazione presentata sei anni prima, ovvero ben oltre il termine di sessanta giorni concesso dall’art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990 per l’esercizio di poteri inibitori e repressivi sull’attività svolta in forza di segnalazione certificata, non sussistendo tra l’altro, a suo dire, il presupposto per il superamento dell’ulteriore termine ragionevole di 12 mesi previsto dall’art. 21- novies della medesima legge e consistente nella falsità delle dichiarazioni presentate all’amministrazione.
Con il secondo motivo veniva lamentata la violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dichiarato improcedibile la SCIA senza fornire alcuna motivazione delle ragioni che avrebbero condotto ad assumere tale decisione, limitandosi a lamentare la persistenza di una carenza documentale ma senza specificare in cosa tale carenza sia consistita.
Infine, si concludeva il gravame con l’articolazione della domanda di sospensione cautelare degli effetti dell’atto impugnato.
Roma Capitale si costituiva in giudizio contestando la fondatezza di tutte le argomentazioni spese da controparte.
Con ordinanza n. 529 dell’8 febbraio 2024, la domanda cautelare veniva respinta.
In vista della discussione nel merito del gravame, solo parte ricorrente provvedeva a depositare memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso e facendo rilevare la mancata contestazione dei fatti posti a fondamento dell’impugnazione da parte dell’amministrazione resistente, ciò deducendo dall’assenza di memorie e repliche prodotte da quest’ultima.
All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa passava in decisione.
Le domande proposte dalla ricorrente sono prive di fondamento e vanno respinte.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover precisare che la documentazione prodotta da parte ricorrente il 17 novembre 2025 (ossia il giorno antecedente alla discussione di merito dell’affare), oltre ad essere inammissibile in quanto depositata in chiara violazione dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a, è comunque inconferente ai fini del decidere.
In essa, infatti, è comprovato l’accoglimento di una richiesta di rateizzazione delle somme dovute a titolo di residuo del contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001 accolta da Roma Capitale in data 10 ottobre 2025.
Orbene, da tale documento non è possibile far discendere la conseguenza suggerita da parte ricorrente, ossia che a seguito dell’avvenuta esecuzione – a cura di Roma Capitale ma con rivalsa nei confronti della ricorrente – delle opere di urbanizzazione primaria non sia più consentito, per l’amministrazione resistente, insistere nel ritenere inefficace la SCAg presentata il 10 luglio 2017.
Infatti, a tutto voler concedere che il completamento delle opere di urbanizzazione primaria permetta di ritenere integrati i presupposti affinché i fabbricati realizzati dalla ricorrente godano dell’agibilità, detta condizione risulta essersi avverata adesso e, comunque, in corso di causa, ma non vale certo a sanare l’assenza, all’atto dell’adozione del provvedimento in questa sede avversato, di un presupposto essenziale affinché possano prodursi gli effetti tipici della fattispecie prevista dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001.
Semmai, l’avvenuto accoglimento di una richiesta di rateizzazione del pagamento delle somme dovute dalla ricorrente a titolo di residuo del contributo di costruzione avrebbe potuto intendersi, piuttosto, come un’acquiescenza alle pretese fatte valere dall’amministrazione capitolina, forse indicativa di una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito dell’affare.
Tuttavia, in sede di discussione orale, il difensore di parte ricorrente ha espressamente ribadito la volontà della stessa di giungere ad una pronuncia nel merito della controversia, sicché è precluso a questo Giudice, atteso il carattere dispositivo del processo amministrativo, trarre argomenti a sostegno di una sopravvenuta improcedibilità del ricorso a fronte dell’intenzione della ricorrente di conseguire una decisione nel merito dell’affare.
In proposito, va ribadito che l’art. 24, comma 4, lett. a ) del d.P.R. n. 380/2001 osta a che la segnalazione certificata di agibilità produca i propri effetti, anche con riferimento a singoli edifici autonomi, qualora non siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio, come riconosciuto pacificamente anche in giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, n. 6199/2024: “ La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione previste da un piano particolareggiato scaduto può risultare un ostacolo effettivo alla edificazione dei lotti privati, per la ragione che l'agibilità di un edificio dipende anche dal fatto che sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria, e quindi può essere negata quando tali opere non esistano ancora ").
Inoltre, va osservato che la segnalazione certificata per l'agibilità, ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, avendo sostituito il certificato di agibilità, conserva la stessa funzione originaria, propria del provvedimento espresso, di verifica di conformità urbanistico-edilizia e di salubrità e sicurezza di quanto realizzato, con l'unica differenza che essa viene ricondotta entro i confini della SCIA ex artt. 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990, configurandosi come atto privato, corrispondente nella prassi alla dichiarazione di un professionista abilitato attestante l'agibilità dell'immobile corredata dai documenti già previsti dall'art. 25, del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. in termini TAR Campania-Napoli, sez. VIII, n. 3174/2024).
Ciò posto, per ammissione stessa della ricorrente, all’edificazione del fabbricato oggetto del titolo edilizio rilasciato in proprio favore non si è accompagnato il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, ed in questa sede è del tutto ininfluente verificare che ciò non sia avvenuto per causa, anche solo in parte, imputabile a pretesi inadempimenti degli obblighi convenzionalmente assunti da Roma Capitale, dovendosi ribadire quanto già rilevato con l’ordinanza n. 529/2024 con la quale è stata respinta la domanda cautelare accessoria al presente ricorso, non essendo certo questo giudizio la sede giudiziaria congrua per “ stanare ” (a voler impiegare i termini utilizzati dalla ricorrente in sede di memoria conclusionale) l’inerzia dell’amministrazione locale contro la quale, infatti, parte ricorrente si è ben guardata dal proporre azioni volte a censurare una (ipotetica) inerzia, quali quelle previste dagli artt. 31, commi 1, 2, e 3 e 117 del c.p.a.
In definitiva, si è in presenza di una dichiarazione inesatta, incompleta e non veritiera, con la conseguenza che non può perfezionarsi la fattispecie di cui all'art. 19 della L. n. 241 del 1990, cosicché ben può l'Amministrazione accertare e dichiarare, in qualunque momento, l'inefficacia della segnalazione. Tale potere risulta, infatti, contemplato dall'art. 19, comma 4, della L. n. 241 del 1990, applicabile anche alla segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 2001 e risulta comunque coerente con la riconduzione della natura e del modello normativo della segnalazione di agibilità a quello della SCIA.
Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il solo decorso del tempo, successivo alla presentazione di una SCIA, abiliti il privato ad esercitare l'attività o a realizzare un intervento edilizio, pur in mancanza dei necessari presupposti di legge, ciò che, anche con riferimento alle ipotesi di silenzio-assenso, viene pacificamente escluso (in termini del tutto analoghi, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- bis , n. 8037/2025; cfr. anche T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- quater , n. 15369/2025).
Infine, non sussiste neppure il dedotto difetto di motivazione, essendo la ricorrente ben a conoscenza della valenza ostativa alla stabilizzazione degli effetti della SCAg discendente dal mancato completamento delle opere di urbanizzazione primaria, tant’è che con le osservazioni inviate in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento del 22 giugno 2023 la stessa (anticipando la linea difensiva seguita sul punto anche nel presente giudizio) aveva riscontrato l’eccepito mancato rispetto degli obblighi convenzionalmente assunti in contrasto con la lettera a) del comma 4 dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 addebitando tali inadempimenti ai “ notevoli ritardi del Comune nell'approvazione dei progetti ” e dimostrando di essere pienamente consapevole della realizzazione di opere di urbanizzazione di carattere soltanto “ temporanee ”.
In definitiva, quindi, il ricorso proposto è del tutto sprovvisto di fondamento e va, conseguentemente, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Roma Capitale, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale, che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC LA, Presidente
EP LI, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP LI | IC LA |
IL SEGRETARIO