Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03089/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3089 del 2025, proposto da
AB RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Napoli in data 07 Aprile 2025 con protocollo n. Cat.A12/2025/Imm/1 Sez/Dinieghi/vdm/68.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. OC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, presente nel territorio nazionale da lungo tempo otteneva il permesso di soggiorno di lungo periodo, per motivi di lavoro subordinato.
1.1. Con il gravato provvedimento il Questore di Napoli provvedeva a revocare il ridetto permesso a cagione della irreperibilità dello stesso e, dunque, della carenza dei necessari requisiti alloggiativi, nonché di adeguato reddito.
1.2. Avverso tale provvedimento il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo la violazione dell’art. 9 d.lgs. 286/98 tenuto conto: i) che il ricorrente sarebbe titolare di regolare contratto di lavoro dal 6.11.2024 , residente nel Comune di Napoli, prima di trasferirsi nel Comune di Casal di Principe; ii) il radicamento sociale e lavorativo di esso ricorrente avrebbe dovuto indurre la Amministrazione a valutare, in ogni caso, la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato. Si lamentava, altresì, la pretermissione delle guarentigie procedimentali spettanti al ricorrente.
1.3. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.
1.4. Con ordinanza n. 1546/25 del 9 luglio 2025 questo TAR accoglieva la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente.
1.5. La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 7 gennaio 2026.
2. Il ricorso è fondato, positivo scrutinio dovendo riservarsi, in particolare, al primo mezzo, con assorbimento della seconda doglianza.
2.1. E, invero, siccome già prospettato in sede interinale, è dato ravvisare nella fattispecie che ne occupa la concreta idoneità degli elementi di fatto, anche in questa sede giurisdizionale rappresentati, a diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione.
2.2. D’altra parte, siccome già rimarcato in sede cautelare, in assenza di successive allegazioni ad opra della resistente Autorità:
- ai fini della emanazione di un provvedimento di revoca della specie di quello impugnato, l’Autorità deve procedere a valutare l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, ai fini del rilascio di un permesso ad altro titolo;
- si imponeva, indi, la necessaria valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’“ inserimento sociale, familiare e lavorativo ”, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine;
- tale ponderazione assume peculiare pregnanza nella fattispecie de qua agitur , avendo il ricorrente allegato e comprovato l’inizio di una nuova attività lavorativa nel novembre 2024 (cfr., modello unilav versato in atti).
2.3. Talchè:
- secondo le allegazioni contenute nel gravame, confortate da un adeguato principio di prova, il ricorrente è effettivamente titolare di un rapporto di lavoro;
- il ricorrente ha allegato e comprovato, indi, l’effettivo inserimento sociale e lavorativo all’interno del nostro territorio.
2.4. A fronte delle allegazioni del ricorrente - assistite dai crismi della verosimiglianza, anche alla luce delle evidenze documentali quivi versate in atti - la resistente Autorità non ha peraltro opposto veruna contestazione successivamente alla adozione della ordinanza cautelare, ciò che assume vieppiù significanza, anche a’ sensi dell’art. 64 c.p.a., ai fini del favorevole scrutinio della domanda caducatoria quivi azionata.
2.5. In definitiva, se giustificata appare la revoca del permesso di lungo periodo, nondimeno carente si appalesa l’ agere della Amministrazione nella parte in cui si è omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso ad altro titolo; ciò che varrebbe ad impedire i draconiani effetti espulsivi che discendono dalla gravata revoca, anche in ossequio alla previsione di cui all’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/98.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, al fine del rilascio in favore del ricorrente di un permesso ad altro titolo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
SA EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
OC MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC MP | SA EL |
IL SEGRETARIO