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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 1313/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GENZIANA BIAGIONI,
e
(C.F. ), nato a Besana in [...], il Parte_2 C.F._2
9.5.1976 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GENZIANA BIAGIONI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Ricorrono alla S.V.Ill.ma, affinché […] recepisca in sentenza mediante omologa, la loro volontà di modificare delle condizioni separatizie tra loro attualmente in vigore, -ferme tutte le altre-, la seguente:
CONDIZIONE
- il signor contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne non Parte_2 economicamente autosufficiente: , con il versamento di €350,00 mensili, da rivalutarsi ER annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla GN;
Parte_3 Ferme tutte le altre condizioni precedentemente concordate e recepite dal Tribunale di Lecco con sentenza n.6/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario il 13.7.2002 a Casatenovo e dalla loro unione è nata la figlia
[...]
(a Carate Brianza, il 19.5.2005), maggiorenne non economicamente Per_2 indipendente.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 6/2024, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse, di seguito riportate:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
- la casa coniugale sita in Casatenovo (LC), via Fr. Gemella 2/A, di esclusiva proprietà del signor viene assegnata allo stesso con facoltà per Parte_2 la GN di continuare a risiedervi con la figlia ed il marito, sino al Pt_3 13.11.2023., data entro la quale la rilascerà in favore dello stesso;
- tutti i mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale ivi rimarranno, salvi quelli elencati nel modulo sottoscritto dalle parti e allegato al presente ricorso quale doc.3, che la GN asporterà entro la data del rilascio di cui al punto precedente, Pt_3 contestualmente a tutti i propri effetti personali;
- a far data dal 13.11.2023 la GN si trasferirà insieme alla figlia Parte_3
, in un appartamento sito a Casatenovo (LC), fraz. Rogoredo, in via San ER Gaetano 78/E, da sé medesima condotto in locazione;
- , ormai maggiorenne, abiterà prevalentemente con la madre e vedrà il padre ER (presso la cui abitazione manterrà la propria residenza anagrafica), ogniqualvolta lo desidera, concordandone con lui in piena autonomia, i modi ed i tempi;
fisso, in ogni caso, il pernottamento di presso il padre, ogni mercoledì e a fine ER settimana alternati (dal venerdì al lunedì mattina) e la metà delle festività scolastiche invernali ed estive, ponti scolastici alternati;
- il signor contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_2 non economicamente autosufficiente: , con il versamento di €600,00 mensili, ER da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla GN;
Parte_3
- il signor inoltre, provvederà al pagamento del 100% di tutte le Parte_2 spese straordinarie, che si rendano e/o che si renderanno necessarie per (ivi ER compresa la retta del liceo privato attualmente frequentato a Monza dalla figlia e l'eventuale retta di un'università privata scelta dalla figlia), ivi comprese eventuali spese extra protocollo quali: il parrucchiere, l'estetista, le uscite con gli amici, la ricarica telefonica, l'eventuale vettura ed il suo mantenimento, ecc… il cui pagamento avverrà entro la fine del mese nel corso del quale dette spese verranno sostenute, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla GN , Parte_3 previa presentazione delle relative quietanze (o vice versa ove fosse il signor ad anticiparle) così come previsto e stabilito nel Protocollo in uso presso Parte_2 il Tribunale di Lecco (allegato quale doc.4)
- in ultimo, i coniugi concordano che l'autovettura Audi 3, tg.FV461PD, intestata al signor continui a restare in uso alla GN , alla quale il signor Parte_2 Pt_3 trasferirà a propria cura e spese il titolo di proprietà, entro e non oltre il Parte_2 mese di maggio del 2024
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 9.9.2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione, alle condizioni sopra riportate e dando atto del recente acquisto, da parte della sig.ra , di un immobile ove si trasferirà Pt_3 con la figlia, e delle saltuarie attività lavorative svolte da quest'ultima in concomitanza degli studi universitari.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Spese di giudizio integralmente compensate, in ragione delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di separazione contenute nella sentenza n. 6/2024, pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 19.12.2023 e pubblicata il 9.1.2024, all'esito del procedimento n. 1986/2023 R.G., provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 1313/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GENZIANA BIAGIONI,
e
(C.F. ), nato a Besana in [...], il Parte_2 C.F._2
9.5.1976 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GENZIANA BIAGIONI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Ricorrono alla S.V.Ill.ma, affinché […] recepisca in sentenza mediante omologa, la loro volontà di modificare delle condizioni separatizie tra loro attualmente in vigore, -ferme tutte le altre-, la seguente:
CONDIZIONE
- il signor contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne non Parte_2 economicamente autosufficiente: , con il versamento di €350,00 mensili, da rivalutarsi ER annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla GN;
Parte_3 Ferme tutte le altre condizioni precedentemente concordate e recepite dal Tribunale di Lecco con sentenza n.6/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario il 13.7.2002 a Casatenovo e dalla loro unione è nata la figlia
[...]
(a Carate Brianza, il 19.5.2005), maggiorenne non economicamente Per_2 indipendente.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 6/2024, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse, di seguito riportate:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
- la casa coniugale sita in Casatenovo (LC), via Fr. Gemella 2/A, di esclusiva proprietà del signor viene assegnata allo stesso con facoltà per Parte_2 la GN di continuare a risiedervi con la figlia ed il marito, sino al Pt_3 13.11.2023., data entro la quale la rilascerà in favore dello stesso;
- tutti i mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale ivi rimarranno, salvi quelli elencati nel modulo sottoscritto dalle parti e allegato al presente ricorso quale doc.3, che la GN asporterà entro la data del rilascio di cui al punto precedente, Pt_3 contestualmente a tutti i propri effetti personali;
- a far data dal 13.11.2023 la GN si trasferirà insieme alla figlia Parte_3
, in un appartamento sito a Casatenovo (LC), fraz. Rogoredo, in via San ER Gaetano 78/E, da sé medesima condotto in locazione;
- , ormai maggiorenne, abiterà prevalentemente con la madre e vedrà il padre ER (presso la cui abitazione manterrà la propria residenza anagrafica), ogniqualvolta lo desidera, concordandone con lui in piena autonomia, i modi ed i tempi;
fisso, in ogni caso, il pernottamento di presso il padre, ogni mercoledì e a fine ER settimana alternati (dal venerdì al lunedì mattina) e la metà delle festività scolastiche invernali ed estive, ponti scolastici alternati;
- il signor contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_2 non economicamente autosufficiente: , con il versamento di €600,00 mensili, ER da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla GN;
Parte_3
- il signor inoltre, provvederà al pagamento del 100% di tutte le Parte_2 spese straordinarie, che si rendano e/o che si renderanno necessarie per (ivi ER compresa la retta del liceo privato attualmente frequentato a Monza dalla figlia e l'eventuale retta di un'università privata scelta dalla figlia), ivi comprese eventuali spese extra protocollo quali: il parrucchiere, l'estetista, le uscite con gli amici, la ricarica telefonica, l'eventuale vettura ed il suo mantenimento, ecc… il cui pagamento avverrà entro la fine del mese nel corso del quale dette spese verranno sostenute, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla GN , Parte_3 previa presentazione delle relative quietanze (o vice versa ove fosse il signor ad anticiparle) così come previsto e stabilito nel Protocollo in uso presso Parte_2 il Tribunale di Lecco (allegato quale doc.4)
- in ultimo, i coniugi concordano che l'autovettura Audi 3, tg.FV461PD, intestata al signor continui a restare in uso alla GN , alla quale il signor Parte_2 Pt_3 trasferirà a propria cura e spese il titolo di proprietà, entro e non oltre il Parte_2 mese di maggio del 2024
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 9.9.2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione, alle condizioni sopra riportate e dando atto del recente acquisto, da parte della sig.ra , di un immobile ove si trasferirà Pt_3 con la figlia, e delle saltuarie attività lavorative svolte da quest'ultima in concomitanza degli studi universitari.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Spese di giudizio integralmente compensate, in ragione delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di separazione contenute nella sentenza n. 6/2024, pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 19.12.2023 e pubblicata il 9.1.2024, all'esito del procedimento n. 1986/2023 R.G., provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada