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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
N. R. G. 4597/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4597 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione il 6 febbraio 2025, avente ad oggetto: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Giugliano In Campania (NA) alla strada statale 7 bis n.15, C.F.:
, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso C.F._1
Meridionale n.47 presso lo studio dell'Avv. Francesco Pio Alghiri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 13 RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]
n.96, elettivamente domiciliata in Marigliano alla via Aliperti n.8 presso lo studio dell'Avv. Raffaella Esposito Alaia che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori, con note di trattazione scritta per l'udienza del 27/1/2025, si riportavano alle conclusioni di cui alle memorie ex art. 473 bis 28
c.p.c., chiedendo la decisione della causa.
Il P.M. apponeva il visto in data 20/2/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis 12 c.p.c. depositato il 2/5/2023,
[...]
ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio contratto con in Afragola il 23/9/1989 Controparte_1
(atto n. 274, Parte II, Serie A - anno 1989), riferendo che nel 2021 i coniugi si sono separati consensualmente con omologa del Tribunale di
Napoli Nord in data 28 giugno 2021.
Il ricorrente ha precisato che dall'unione tra le parti sono nati Per_1
(Maddaloni, 13/11/1990) e (Acerra, 4/2/1997).
[...] Persona_2
pagi na 2 di 13 Nel merito, il ricorrente ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni di separazione:
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
(marito/ricorrente) e la Sig. Parte_1 Controparte_1
(moglie/resistente) celebrato in Afragola in data del 23 settembre 1989, trascritto negli atti dello stato civile al N. 274 parte 2 - serie A – anno
1989, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- revocare il contributo di mantenimento nei confronti del figlio in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_2
essendo egli attualmente impiegato stabilmente presso la società Atos
Italia S.p.A.;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Caivano (NA) alla Via Vincenzo Libertini n. 96 non sussistendone più i presupposti di legge;
- emettere ogni conseguenziale provvedimento ritenuto di giustizia;
- condannare la resistente al pagamento delle spese.
Si è costituita la resistente la quale, non opponendosi Controparte_1
alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nemmeno alla revoca dell'assegno di mantenimento del figlio , Per_2
ha chiesto:
- determinare in € 450,00 l'assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del ricorrente, come già previsto dagli accordi intercorsi in sede di separazione consensuale ed omologati dal Tribunale;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale in suo favore con tutti pagi na 3 di 13 i mobili e le suppellettili ivi contenuti, come già previsto dagli accordi intercorsi in sede di separazione consensuale ed omologati dal
Tribunale, attesa anche la circostanza che il figlio abita con lei. Per_2
Instauratosi il contraddittorio, il ricorrente eccepiva la tardività della costituzione di parte resistente e l'inammissibilità della richiesta di un assegno di mantenimento, non essendo stata ritualmente spiegata domanda di assegno divorzile. Infine, contestava i fatti allegati dalla resistente, chiedendo di essere ammesso a lla prova per testi.
Le parti comparivano in data 11/9/2023 innanzi alla Giudice relatrice la quale, preso atto dell'impossibilità di riconciliazione dei coniugi rigettava l'eccezione di tardività della costituzione di parte resistente evidenziando che, per mero errore materiale, nel decreto di fissazione della prima udienza di comparizione era stato assegnato un termine dimezzato ex art. 473 bis .14 co. 4 c.p.c., ciò che non poteva andare a detrimento delle difese di parte resistente, costituitasi entro il termine dimidiato di quindici giorni concessole dal giudice.
Ciò posto, la Giudice delegata così disponeva in merito ai provvedimenti provvisori e urgenti:
- revoca, a far data dal deposito del ricorso, dell''obbligo gravante sul ricorrente di mantenimento del figlio;
Per_2
- revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
- obbligo, a far data dal deposito del ricorso, per parte ricorrente a corrispondere a parte resistente entro il 5 di ogni mese un assegno pari ad euro 450 mensili a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo Istat, presso il domicilio della resistente, ovvero con altre modalità concordata tra le parti. La causa veniva rinviata per pagi na 4 di 13 la discussione.
Con memoria integrativa del 25/3/2024, la resistente rinunciava all'opposizione spiegata in merito alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, insistendo nella sola richiesta di determinarsi in €
450,00 mensili l'assegno divorzile in suo favore. In via istruttoria, chiedeva deferirsi interrogatorio formale al ricorrente , nonché ammettersi prova testimoniale con indicazione dei testimoni.
Con note difensive ex art. 473 bis.17 c.p.c. comma 3, infine, parte resistente chiedeva ammettersi prova contraria a mezzo interrogatorio formale di parte resistente, prova per testi con i nominativi dei testi già indicati nella precedente memoria, indicando, altresì, il nominativo di altro testimone.
Con ordinanza del 24/4/2024, la Giudice delegata ammetteva parzialmente le prove orali articolate dalle parti, così come da ordinanza in atti.
Esaurita l'istruzione all'udienza del 20/5/2024 con l'escussione dei testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
la Giudice fissava per il 3/12/2024 l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c., udienza poi rinviata d'ufficio al 27/1/2025 in ragione dell'avvicendamento di altra Giudice sul ruolo. Svoltasi l'udienza nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Giudice relatrice, con provvedimento del 6/2/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e pagi na 5 di 13 dalla L 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data
(28/6/2021) della comparizione figurativa dei coniugi dinanzi al giudice delegato dal Presidente ed essendo perdurata ininterrottamente la separazione.
Giova dapprima evidenziare che non è oggetto di contestazione l'autosufficienza economica del figlio , il quale è, ad oggi, Per_2
occupato presso la società Atos s.p.a. (c ome documentato in atti dai cedolini paga prodotto dal ricorrente).
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
(Cass. Sez. 1, 15/12/2021, n. 40282, Rv. 663531 - 01).
Nel caso di specie, è emerso pacificamente che il figlio della coppia, ormai maggiorenne, è stabilmente inserito nel mondo lavorativo, seppur allo stato impiegato con contratto a tempo determinato.
Le parti non contendono in ordine all'assegnazione della casa coniugale, atteso che la resistente ha dichiarato di non opporsi alla revoca dell'assegnazione disposta in suo favore in sede di separazione,
pagi na 6 di 13 ammettendo che il figlio non abita più in quella che fu la casa familiare e che, pertanto, è venuto meno il presupposto di legge.
Ne consegue che il Tribunale deve confermare la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio , nonché la revoca dell'assegnazione Per_2
della casa coniugale alla moglie così come disposti dalla Giudice delegata nei provvedimenti provvisori e urgenti sulla base di considerazioni che questo Collegio condivide e fa proprie.
Quanto all'assegno divorzile, il ricorrente deduce che la resistente gode di adeguati mezzi di sostentamento e di una piena capacità lavorativa in ragione del fatto che la stessa è impiegata come cassiera presso il supermercato Ottimo, oltre ad aver svolto precedenti attività di lavoro.
La resistente, a sostegno della domanda di assegno divorzile in suo favore, ha dedotto di non godere di redditi, di non aver trovato ancora lavoro non essendo facile inserirsi nel mondo del lavoro all'età di oltre
56 anni dopo essersi dedicata a tempo pieno ai compiti di moglie e madre per oltre trent'anni, evidenziando la circostanza che in sede di separazione consensuale i coniugi hanno inteso concordare un preciso mantenimento in suo favore anche a seguito del raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio . Ha poi dedotto che il Per_2
ricorrente quando non lavora come dipendente della Locale Asl Na 2
Nord, con una retribuzione di circa € 2000,00 mensile, esegue lavori in economia di tinteggiatura essendo stato in passato imbianchino.
Chiedeva il riconoscimento di un assegno di divorzio di € 450,00.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di tardività della costituzione di parte resistente sollevate da parte ricorrente, il Collegio fa proprie le considerazioni svolte espresse dalla Giudice delegata che con pagi na 7 di 13 provvedimento del 23/9/2023 dichiarava tempestiva la costituzione di parte resistente, che qui si confermano, a nulla rilevando che la costituzione sia avvenuta mediante comparsa di costituzione e risposta non contenete domanda riconvenzionale, ciò in ragione del contegno della difesa di parte resistente che ha chiesto il riconoscimento di un assegno in suo favore nella misura di € 450,00, al di là del nomen iuris utilizzato
Nel merito, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, deve richiamarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'istituto in questione assolve, oltre che ad una funzione assistenziale, anche una funzione perequativo -compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/07/2018, n. 18287).
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge,
pagi na 8 di 13 mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n.
18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I,
9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603).
Partendo da tali premesse, prima di calare i principi suesposti nel caso di specie, deve passarsi in rassegna quanto emerge dagli atti:
- il ricorrente ha dichiarato di essere un operatore sociosanitario presso l'Asl NA 2 dal 2001, con entrata mensile di € 1500,00 netti, oltre eventuali straordinari. Ha prodotto le certificazioni uniche che registrano la percezione di redditi relativi al 2019 (€ 29.726,01) al 2020
(33.637,93) e al 2021 (32.456,72). All'udienza di assunzione della prova orale, il ricorrente ha dichiarato che in passato faceva l'imbianchino e che, su richiesta dei familiari, lo fa a titolo gratuito.
- la resistente ha dichiarato di non lavorare, di essere sempre stata casalinga, di avere il diploma di scuola magistrale, di non aver mai lavorato in accordo con il marito per crescere i ragazzi.
Passando all'esame della prova orale assunta nei limiti di ammissibilità di cui all'ordinanza del 24/4/2024 che qui si conferma, si osserva che in ordine alle dichiarazioni rese dai testimoni (sorella del Testimone_3
ricorrente) e (collega di lavoro del ricorrente). Testimone_4
Preliminarmente, deve affermarsi l'attendibilità soggettiva dei testi pagi na 9 di 13 escussi e la credibilità delle dichiarazioni rese da ciascuno, trattandosi di affermazioni intrinsecamente coerenti, prive di contraddizioni o aporie logiche e rese da soggetti estranei al giudizio in corso, da ritenersi indifferenti all'esito della causa.
Ebbene, dalle dichiarazioni testimoniali non può ritenersi raggiunta la prova che la resistente sia stata assunta come cassiera presso il supermercato Optimo in Crispano in quanto i testi escussi, concordemente, negano di essere a conoscenza dello svolgimento di stabile attività lavorativa da parte della resistente, né parte ricorrente ha fornito aliunde prova a tal riguardo.
Quanto alla capacità lavorativa o di impiego in astratto da parte del coniuge beneficiario di assegno di divorzio, la giurisprudenza ha chiarito che non incide sulla determinazione dell'assegno stesso, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e resti, invece, inerte.
Sul punto, è stato osservato che l'accertamento della relativa capacità lavorativa deve essere compiuto non nella sfera dell'ipote si o dell'astrattezza, bensì quella dell'effettività e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del caso concreto in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale.
(Cass. 23 ottobre 2015, n. 21670, Cass. 10 dicembre 2010, n. 24998;
Cass. 6 agosto 2010, n. 18433; Cass. 4 giugno 2010, n. 13626; Cass. 6 dicembre 2007, n. 25436).
Di contro, è provato che il ricorrente faccia come seconda attività
pagi na 10 di 13 l'imbianchino e che da essa, in ragione del quadro probatorio fornito dalla testimonianza resa sul punto da della cui Testimone_1
attendibilità si è detto supra, tragga un profitto economico.
Orbene il Collegio, facendo corretto governo dei principi suesposti in materia di assegno di divorzio, ritiene di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno di divorzio sulla base dei seguenti elementi emersi: lo squilibrio economico reddituale, la volontà di adempimento spontaneo del resistente il quale, all'udienza di comparizione dei coniugi, ha dichiarato espressamente di essere disposto a versare alla un assegno a titolo divorzile di € 450,00 CP_1
(seppur apponendo la condizione della vendita della casa in comproprietà e della divisione in parti eguali del ricavato), l'apporto, non contestato dal marito, che la resistente -casalinga ha dato alla famiglia;
infine, ma non da ultimo, la difficoltà oggettiva della resistente di inerirsi nel mondo del lavoro a 56 anni, non vantando alcuna specifica esperienza pregressa o qualifica professionale spendibile.
In ordine al quantum, il Tribunale ritiene congruo prevedere che
[...]
sia obbligato a versare a favore di , a titolo Pt_1 Controparte_1
di assegno divorzile, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla o mediante CP_1
altre modalità eventualmente pattuite tra le parti
Quanto alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio,
pagi na 11 di 13 sussistono ragioni giustificative per la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Parte_1 Controparte_1
Afragola il 23/9/1989 (atto n. 274, Parte II, Serie A - anno 1989);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Afragola per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_2
nonché l'assegnazione della casa coniugale in favore di
[...]
CP_1
d) dispone, che versi a un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente (che sarà indicato dalla o mediante altre modalità eventualmente CP_1
pattuite tra le parti);
e) compensa le spese.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19/3/2025.
pagi na 12 di 13 La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 13 di 13