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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 360/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 360/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Celi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico De Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.02.2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 26/06/1999 in Sangemini (TR), che dall'unione sono nati due figli, (nato a [...] in data [...]) ed SA (nata a Terni in [...]_1
28.04.2002), che, a causa di insuperabili incompatibilità caratteriale, l'unione si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 19/03/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) Assegnare la casa coniugale, sita in San Gemini (TR), Via delle Grazie n. 18 al sig. I Parte_1
figli potranno accedervi con il permesso del padre, al quale dovranno di volta in volta richiedere e poi restituire le chiavi. La sig.ra si riserva il diritto di far conoscere entro 3 mesi dalla prima CP_1 udienza l'elenco dei beni che intende asportare in quanto comuni.
3) Il sig. si impegna a cedere irrevocabilmente la nuda proprietà dell'appartamento sito Parte_1
al piano terra della ex casa coniugale, completamente ristrutturato, ai figli entro e non oltre il
30.06.2027. Lo stesso si farà carico anche di tutte le spese, oneri e tributi, inerenti alla cessione dell'immobile.
4) Disporre a carico di entrambi i genitori il contributo di mantenimento in favore di , Per_1
studente universitario, che vive a Roma, non autonomo economicamente, nella misura mensile di complessivi € 250,00 (€ 125,00 a carico di ciascun genitore) da versare, entro il 5 (cinque) di ogni mese, direttamente a , a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie Per_1
[...] corrispondenti alla carta postepay evoluton intestata esclusivamente al figlio e di € 250,00 mensili per SA a carico del padre, da Persona_2
corrispondere entro il 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie
[...] corrispondenti alla carta postepay evoluton intestata esclusivamente alla figlia in considerazione del fatto che la stessa non è autonoma Persona_3
economicamente e vive prevalentemente con la madre, la quale si occupa delle ordinarie spese quotidiane (vitto, alloggio, abbigliamento ecc.). I genitori, inoltre, si faranno carico, in pari misura, di tutte le spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di Terni (prot. n. 1217/18) da intendersi qui interamente riprodotto.
5) Il camper modello Mac Louis 701, tg CL074RD, e l'autovettura Nissan, tg FK205FM, intestate alla sig.ra rimarranno di proprietà esclusiva della stessa. Le autovetture Nissan, tg CP_1
FA085WL, e AN Y, tg DW677JZ, intestate al rimarranno di proprietà esclusiva dello Parte_1
stesso.
6) Il sig. al fine di regolarizzare i rapporti di dare e avere con la moglie, si impegna a Parte_1 versare alla sig.ra all'atto del deposito del presente ricorso la somma di € 20.000,00 CP_1
giacente sul Libretto Postale Smart cointestato (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse residuare alla data di estinzione di detto Libretto medesimo), oltre all'importo di €
15.000,00, di cui € 10.000,00 al momento dell'emissione del decreto di omologa ed i restanti €
5.000,00 in n. 20 rate mensili da € 250,00 ciascuna, da versare entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese successivo all'emissione del decreto di omologa. 7) Non residuano ulteriori diritti ed obblighi di carattere economico tra le parti, entrambe economicamente autosufficienti.”
All'esito dell'udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], coniugi per matrimonio celebrato Controparte_1
in San Gemini (TR) in data 26.06.1999, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di San
Gemini (Anno 1999, numero 23, Parte II, Serie A);
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli