TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 526
TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. 28/2011 per adozione del provvedimento oltre il termine di 30 giorni

    Il Collegio ritiene che, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione PAS senza che il Comune avesse notificato l'ordine di non effettuare l'intervento, l'attività di costruzione doveva intendersi assentita, formando il titolo abilitativo tacito. La formazione del titolo abilitativo non è impedita dall'incompatibilità urbanistica o dalla mancanza di un titolo di disponibilità del fondo, poiché queste verifiche dovevano essere effettuate dal Comune nel termine decadenziale di 30 giorni.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di diniego qualificato come annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990

    Il provvedimento impugnato non è sorretto da altra argomentazione che non sia il mero ripristino della legalità violata, senza motivazione su un interesse pubblico effettivo ed attuale alla rimozione del titolo abilitativo, e senza bilanciamento con gli interessi secondari e le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari. Inoltre, è stato adottato oltre il termine massimo di 12 mesi dalla formazione del titolo abilitativo.

  • Rigettato
    Erroneità del provvedimento per ritenuta incompatibilità con la destinazione urbanistica C3.3

    Il Collegio ritiene condivisibile il rilievo sulla mancanza di profili ostativi connessi all'art. 3, co. 1, del D.P.R.S. n. 48 del 18.07.2012. Tuttavia, non condivide le considerazioni sulla ammissibilità della PAS per interventi in deroga agli strumenti urbanistici, poiché la condizione di ammissibilità della PAS è la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e adottati. Per interventi in deroga è necessaria l'autorizzazione unica. Nel caso di specie, l'incompatibilità con lo strumento urbanistico emergeva dalla mancata inclusione della realizzazione di un impianto energetico nelle destinazioni d'uso previste per la Zona C3.3, rendendo necessaria l'autorizzazione unica e non la PAS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 526
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 526
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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