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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7325 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Immacolata Cozzolino giudice
3) Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3297 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. GUARINIELLO MANUELA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/02/2023 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 30/06/2004 con il resistente.
1 2
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio erano nati due figli: nel 2005, e , nel Per_1 Per_2
2008; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del
17.12.2019; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la collocazione prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la casa familiare, e posto a carico del resistente l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 500,00 mensili, oltre all'ulteriore importo di € 150,00 nella mensilità di dicembre e al 50% delle spese straordinarie senza la previsione di alcun assegno per la moglie;
che perdurava lo stato di separazione;
che in sede di separazione aveva rinunziato al mantenimento in vista di una futura assunzione mai avvenuta;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma di tutte le statuizioni accessorie in tema di affido, collocazione e tempi di permanenza con l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a € 700,00 ed il riconoscimento di un assegno di divorzio di € 300,00 nonché il diritto a percepire l'intero Assegno
Unico.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla pronuncia sullo status, ma allegava:
che la propria condizione reddituale era peggiorata;
che la moglie aveva rinunziato spontaneamente al mantenimento e peraltro si era avvantaggiata dell'assegnazione della casa;
che non aveva diritto all'assegno di divorzio in considerazione dell'età e della concreta attitudine a trovare lavoro;
che infatti aveva avuto varie occupazioni, da ultimo in una palestra;
pertanto, concludeva per la conferma di quanto pattuito in sede di separazione con la revoca dell'obbligo di corrispondere l'ulteriore somma di €
150,00 a dicembre e con la precisazione che le spese straordinarie andavano ripartite al 50%.
2 3
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.; emessa la sentenza parziale, durante la fase istruttoria il resistente presentava un'istanza qualificandola ex art. 473-bis.39 c.p.c.; il g.i. respingeva l'istanza e non ammetteva le prove;
infine, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa nuovamente al collegio.
Il PM chiedeva:
che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie
Essendo già stata emessa la sentenza sullo status, vanno decise le altre domande.
Come si è accennato, il marito, sulla scorta dell'assunzione della moglie presso una nota catena di caffè con sede lavorativa a Roma, presentava un'istanza urgente chiedendo la collocazione prevalente del figlio minore presso di sé ed i connessi provvedimenti in materia di assegnazione della casa ed obbligo di mantenimento.
Premesso che la questione è ormai superata in fatto in quanto la IG.ra
[...] ha avuto il trasferimento presso una sede di Napoli, va richiamata Pt_1
l'ordinanza con cui il g.i. ha totalmente disatteso l'istanza (il grassetto è dello scrivente):
Premesso che i figli delle parti hanno rispettivamente 16 e 19 anni, dalle dichiarazioni dei ragazzi (non contestate dai genitori) emerge che gli stessi sono bene inseriti nel contesto familiare, sociale e scolastico di LI d'AR
(sebbene vada richiamato dai genitori ad evitare troppe assenze). Per_2
Assumono IGnificativa importanza nella vita del minore (ma anche della sorella) la presenza del nonno materno, della zia materna (con la sua famiglia), gli amici e i compagni di squadra ( è molto impegnato nell'attività sportiva). Per_2
Contrariamente a quanto dedotto dal resistente nella memoria del
08.02.2024 (e più volte ribadito negli atti successivi), non vi è stato alcun
3 4
“abbandono” dei figli da parte della madre né alcun pregiudizio tali da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.473 bis. 39 c.p.c..
La norma che riproduce, con alcune IGnificative modifiche, il vecchio art.
709 ter c.p.c. risulta invocata in difetto assoluto dei suoi presupposti.
Infatti, sebbene per il lavoro appena intrapreso la IG.ra debba Pt_1 trascorrere a Roma circa quattro giorni e notti alla settimana, grazie all'età dei ragazzi, alla loro indole pacifica, alla buona rete parentale di riferimento ed alla presenza dello stesso padre, il figlio minore non corre alcun rischio di
“abbandono” e neppure lontanamente di “pregiudizio”.
Del resto, come ammesso dallo stesso IG. e coerentemente con CP_1
l'affido condiviso, la sua presenza nella vita del figlio (declinabile come è noto in varie modalità) può sopperire anche alla temporanea assenza fisica della madre, durante le giornate di lavoro a Roma.
A parte l'assoluta infondatezza della domanda di adozione di provvedimenti sanzionatori o risarcitori ex art. 473-bis.39, vanno svolti tre rilievi: il primo è che la madre è comunque “presente” nella vita dei figli continuandone ad essere il punto di riferimento ancorché non sia fisicamente tutti i giorni a LI. Il genitore collocatario è, appunto, colui che rappresenta maggiormente per la prole il punto di riferimento che soddisfa tutte le eIGenze dei figli che, ovviamente, variano notevolmente in relazione all'età, e dunque non necessariamente con la presenza fisica (la madre è assente sempre per brevi periodi).
Il secondo rilevo è che il IG. ha, apprezzabilmente, svolto la sua CP_1 funzione di padre anche al di là dello stretto calendario dei tempi di permanenza.
Non è, affatto, necessario quindi modificare, come richiesto, la collocazione prevalente o rectius il genitore collocatario prevalente avendo il figlio minore esplicitamente manifestato il desiderio e l'eIGenza di non introdurre cambiamenti nella sua vita.
Sul punto, va sottolineata la rigidità del IG. contrapposta alla CP_1 notevole disponibilità manifestata dalla IG.ra (che è giunta persino a Pt_1 offrirgli la possibilità di dormire nella casa familiare qualora necessario).
Il terzo rilievo, di non poca importanza, è che la recente occupazione lavorativa della IG.ra , chiaramente finalizzata alla ricerca di una sua Pt_1 autonomia, andrebbe apprezzata su un piano sociale e anche strettamente giuridico poiché coerente con gli insegnamenti della Suprema Corte.
4 5
In questo contesto sia le istanze istruttorie della ricorrente che quelle del resistente appaiono superflue alla luce dei successivi accadimenti: in primo luogo, infatti, l'ascolto del minore, della sorella maggiorenne (quale persona informata) e il libero interrogatorio delle parti hanno offerto un quadro esaustivo in ordine alla tematica dell'affido e della collocazione prevalente rendendo inutile ogni ulteriore approfondimento.
In secondo luogo, l'occupazione lavorativa della ricorrente è una circostanza sopravvenuta che modifica profondamente quanto allegato in ricorso ai fini della fondatezza della domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio.
La causa è, dunque, matura per la decisione.
Ad avviso del Collegio, dunque, fermo restando l'affido condiviso del figlio ancora minorenne e la collocazione prevalente presso la madre (per tutte le ragioni indicate nella citata ordinanza) nonché la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla madre genitore collocatario e del calendario dei tempi di permanenza, sembra palese come il resistente abbia, se non addirittura strumentalizzata, quanto meno indebitamente enfatizzata la circostanza dell'occupazione lavorativa della moglie a Roma per trarne i vantaggi immediati della revoca dell'assegnazione e dell'obbligo di mantenimento.
La condotta processuale appare oltremodo censurabile poiché il IG. CP_1 il quale è un padre presente nella vita dei figli, non poteva non accorgersi che non si era verificata alcuna situazione di “abbandono” e nemmeno di trascuratezza che potesse anche lontanamente giustificare la richiesta, come poi è emerso con chiarezza dalle dichiarazioni dei figli.
Posto che la moglie ha ancorché implicitamente abbandonato la richiesta dell'assegno divorzile (del resto avendo trovato un'occupazione è venuta meno la causa petendi della domanda per come era stata formulata), il profilo ancora da esaminare riguarda solo la quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli
(pacifico tra le parti è che la maggiorenne non abbia raggiunto l'autosufficienza economica).
In ordine alla quantificazione dell'assegno per i figli l'invocato peggioramento della condizione reddituale del genitore obbligato non ha trovato riscontro ed è anzi smentita dal CU 2014 da cui si evince un reddito lordo annuo di
€ 43.668,00 maggiore di quello degli anni precedenti.
5 6
Considerate le accresciute eIGenze dei figli rispetto all'epoca della separazione (2019) poiché l'arco temporale è IGnificativo, l'assegno va pertanto aumentato a € 700,00 (€ 350,00 per figlio) ed in tale importo deve ritenersi compresa l'ulteriore somma di € 150,00 da corrispondere in uno alla tredicesima.
Va precisato che entrambi i genitori concorreranno al 50% alle spese straordinarie.
Non sussiste alcuna ragione per derogare alla regola in virtù della quale l'Assegno Unico è percepito al 50% da ogni genitore.
Le spese di lite vanno compensate per metà in considerazione della non opposizione alla domanda di status, mentre il resistente va condannato al restante
50% in virtù della soccombenza sull'infondata istanza ex art. 473-bis.39 c.p.c. nonché sulla misura dell'assegno di mantenimento.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone l'affido condiviso del figlio con residenza prevalente presso la Per_2 madre;
conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre;
conferma il calendario dei tempi di permanenza del figlio con il padre adottato in separazione;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
, entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 700,00, da rivalutare
[...] automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara compensate per metà le spese del giudizio e condanna il resistente al pagamento del restante 50% liquidato in € 2.500,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 14 marzo 2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Immacolata Cozzolino giudice
3) Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3297 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. GUARINIELLO MANUELA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/02/2023 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 30/06/2004 con il resistente.
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A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio erano nati due figli: nel 2005, e , nel Per_1 Per_2
2008; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del
17.12.2019; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la collocazione prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la casa familiare, e posto a carico del resistente l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 500,00 mensili, oltre all'ulteriore importo di € 150,00 nella mensilità di dicembre e al 50% delle spese straordinarie senza la previsione di alcun assegno per la moglie;
che perdurava lo stato di separazione;
che in sede di separazione aveva rinunziato al mantenimento in vista di una futura assunzione mai avvenuta;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma di tutte le statuizioni accessorie in tema di affido, collocazione e tempi di permanenza con l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a € 700,00 ed il riconoscimento di un assegno di divorzio di € 300,00 nonché il diritto a percepire l'intero Assegno
Unico.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla pronuncia sullo status, ma allegava:
che la propria condizione reddituale era peggiorata;
che la moglie aveva rinunziato spontaneamente al mantenimento e peraltro si era avvantaggiata dell'assegnazione della casa;
che non aveva diritto all'assegno di divorzio in considerazione dell'età e della concreta attitudine a trovare lavoro;
che infatti aveva avuto varie occupazioni, da ultimo in una palestra;
pertanto, concludeva per la conferma di quanto pattuito in sede di separazione con la revoca dell'obbligo di corrispondere l'ulteriore somma di €
150,00 a dicembre e con la precisazione che le spese straordinarie andavano ripartite al 50%.
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Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.; emessa la sentenza parziale, durante la fase istruttoria il resistente presentava un'istanza qualificandola ex art. 473-bis.39 c.p.c.; il g.i. respingeva l'istanza e non ammetteva le prove;
infine, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa nuovamente al collegio.
Il PM chiedeva:
che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie
Essendo già stata emessa la sentenza sullo status, vanno decise le altre domande.
Come si è accennato, il marito, sulla scorta dell'assunzione della moglie presso una nota catena di caffè con sede lavorativa a Roma, presentava un'istanza urgente chiedendo la collocazione prevalente del figlio minore presso di sé ed i connessi provvedimenti in materia di assegnazione della casa ed obbligo di mantenimento.
Premesso che la questione è ormai superata in fatto in quanto la IG.ra
[...] ha avuto il trasferimento presso una sede di Napoli, va richiamata Pt_1
l'ordinanza con cui il g.i. ha totalmente disatteso l'istanza (il grassetto è dello scrivente):
Premesso che i figli delle parti hanno rispettivamente 16 e 19 anni, dalle dichiarazioni dei ragazzi (non contestate dai genitori) emerge che gli stessi sono bene inseriti nel contesto familiare, sociale e scolastico di LI d'AR
(sebbene vada richiamato dai genitori ad evitare troppe assenze). Per_2
Assumono IGnificativa importanza nella vita del minore (ma anche della sorella) la presenza del nonno materno, della zia materna (con la sua famiglia), gli amici e i compagni di squadra ( è molto impegnato nell'attività sportiva). Per_2
Contrariamente a quanto dedotto dal resistente nella memoria del
08.02.2024 (e più volte ribadito negli atti successivi), non vi è stato alcun
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“abbandono” dei figli da parte della madre né alcun pregiudizio tali da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.473 bis. 39 c.p.c..
La norma che riproduce, con alcune IGnificative modifiche, il vecchio art.
709 ter c.p.c. risulta invocata in difetto assoluto dei suoi presupposti.
Infatti, sebbene per il lavoro appena intrapreso la IG.ra debba Pt_1 trascorrere a Roma circa quattro giorni e notti alla settimana, grazie all'età dei ragazzi, alla loro indole pacifica, alla buona rete parentale di riferimento ed alla presenza dello stesso padre, il figlio minore non corre alcun rischio di
“abbandono” e neppure lontanamente di “pregiudizio”.
Del resto, come ammesso dallo stesso IG. e coerentemente con CP_1
l'affido condiviso, la sua presenza nella vita del figlio (declinabile come è noto in varie modalità) può sopperire anche alla temporanea assenza fisica della madre, durante le giornate di lavoro a Roma.
A parte l'assoluta infondatezza della domanda di adozione di provvedimenti sanzionatori o risarcitori ex art. 473-bis.39, vanno svolti tre rilievi: il primo è che la madre è comunque “presente” nella vita dei figli continuandone ad essere il punto di riferimento ancorché non sia fisicamente tutti i giorni a LI. Il genitore collocatario è, appunto, colui che rappresenta maggiormente per la prole il punto di riferimento che soddisfa tutte le eIGenze dei figli che, ovviamente, variano notevolmente in relazione all'età, e dunque non necessariamente con la presenza fisica (la madre è assente sempre per brevi periodi).
Il secondo rilevo è che il IG. ha, apprezzabilmente, svolto la sua CP_1 funzione di padre anche al di là dello stretto calendario dei tempi di permanenza.
Non è, affatto, necessario quindi modificare, come richiesto, la collocazione prevalente o rectius il genitore collocatario prevalente avendo il figlio minore esplicitamente manifestato il desiderio e l'eIGenza di non introdurre cambiamenti nella sua vita.
Sul punto, va sottolineata la rigidità del IG. contrapposta alla CP_1 notevole disponibilità manifestata dalla IG.ra (che è giunta persino a Pt_1 offrirgli la possibilità di dormire nella casa familiare qualora necessario).
Il terzo rilievo, di non poca importanza, è che la recente occupazione lavorativa della IG.ra , chiaramente finalizzata alla ricerca di una sua Pt_1 autonomia, andrebbe apprezzata su un piano sociale e anche strettamente giuridico poiché coerente con gli insegnamenti della Suprema Corte.
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In questo contesto sia le istanze istruttorie della ricorrente che quelle del resistente appaiono superflue alla luce dei successivi accadimenti: in primo luogo, infatti, l'ascolto del minore, della sorella maggiorenne (quale persona informata) e il libero interrogatorio delle parti hanno offerto un quadro esaustivo in ordine alla tematica dell'affido e della collocazione prevalente rendendo inutile ogni ulteriore approfondimento.
In secondo luogo, l'occupazione lavorativa della ricorrente è una circostanza sopravvenuta che modifica profondamente quanto allegato in ricorso ai fini della fondatezza della domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio.
La causa è, dunque, matura per la decisione.
Ad avviso del Collegio, dunque, fermo restando l'affido condiviso del figlio ancora minorenne e la collocazione prevalente presso la madre (per tutte le ragioni indicate nella citata ordinanza) nonché la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla madre genitore collocatario e del calendario dei tempi di permanenza, sembra palese come il resistente abbia, se non addirittura strumentalizzata, quanto meno indebitamente enfatizzata la circostanza dell'occupazione lavorativa della moglie a Roma per trarne i vantaggi immediati della revoca dell'assegnazione e dell'obbligo di mantenimento.
La condotta processuale appare oltremodo censurabile poiché il IG. CP_1 il quale è un padre presente nella vita dei figli, non poteva non accorgersi che non si era verificata alcuna situazione di “abbandono” e nemmeno di trascuratezza che potesse anche lontanamente giustificare la richiesta, come poi è emerso con chiarezza dalle dichiarazioni dei figli.
Posto che la moglie ha ancorché implicitamente abbandonato la richiesta dell'assegno divorzile (del resto avendo trovato un'occupazione è venuta meno la causa petendi della domanda per come era stata formulata), il profilo ancora da esaminare riguarda solo la quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli
(pacifico tra le parti è che la maggiorenne non abbia raggiunto l'autosufficienza economica).
In ordine alla quantificazione dell'assegno per i figli l'invocato peggioramento della condizione reddituale del genitore obbligato non ha trovato riscontro ed è anzi smentita dal CU 2014 da cui si evince un reddito lordo annuo di
€ 43.668,00 maggiore di quello degli anni precedenti.
5 6
Considerate le accresciute eIGenze dei figli rispetto all'epoca della separazione (2019) poiché l'arco temporale è IGnificativo, l'assegno va pertanto aumentato a € 700,00 (€ 350,00 per figlio) ed in tale importo deve ritenersi compresa l'ulteriore somma di € 150,00 da corrispondere in uno alla tredicesima.
Va precisato che entrambi i genitori concorreranno al 50% alle spese straordinarie.
Non sussiste alcuna ragione per derogare alla regola in virtù della quale l'Assegno Unico è percepito al 50% da ogni genitore.
Le spese di lite vanno compensate per metà in considerazione della non opposizione alla domanda di status, mentre il resistente va condannato al restante
50% in virtù della soccombenza sull'infondata istanza ex art. 473-bis.39 c.p.c. nonché sulla misura dell'assegno di mantenimento.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone l'affido condiviso del figlio con residenza prevalente presso la Per_2 madre;
conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre;
conferma il calendario dei tempi di permanenza del figlio con il padre adottato in separazione;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
, entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 700,00, da rivalutare
[...] automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara compensate per metà le spese del giudizio e condanna il resistente al pagamento del restante 50% liquidato in € 2.500,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 14 marzo 2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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