Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 09/01/2025 nella causa n. 454/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. VISCIANO CIRO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che:
, docente di scuola secondaria di secondo grado alle dipendenze del Parte_1 [...]
, fino all'a.s. 2022/2023 compreso in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche, ha lamentato di non avere avuto diritto a fruire con riferimento agli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 2022/23 della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precario, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare il diritto della parte ricorrente a beneficiare della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti
1
di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, e così per complessivi € 2.000,00 (duemila/00), nonché accertare il relativo risarcimento del danno e Con per l'effetto condannare il resistente ad adottare gli atti necessari per consentirne l'effettivo godimento alla parte ricorrente . In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna il difensore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
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l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente sia stato destinatario negli anni scolastici
2019/20 e 2020/21 di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche e negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 di contratti di supplenza annuali fino al 31.8.
Lo stesso, inoltre, ha rappresentato e documentato di essere stato assunto a tempo indeterminato dal convenuto con decorrenza 1.9.2023. CP_1
Deve, quindi, essergli riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti al ricorrente Controparte_1 per l'importo di € 2.000,00;
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- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Visciano Ciro.
Alessandria, il 9.1.2025
Il Giudice
Silvia Fioraso
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