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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 878/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1
Piazza Duomo n. 10 98123 presso lo studio dell'Avv. Emilio Magro che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Caterina Carmela Di Paola ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Messina, via San Paolo is. 361, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 febbraio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 agiva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di aver prestato servizio, nella qualità di docente a tempo determinato, alle dipendenze del nell'anno Controparte_1 scolastico 2020/2021.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il
18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno
1999/70/CEE.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'anno scolastico
2020/2021 con condanna del al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dell'orario di lavoro effettivamente svolti.
Nella resistenza del , all'udienza dell'11 febbraio 2025 la causa veniva assunta in CP_1 decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.20015/2018: “l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Ne deriva il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”, secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata. Di contro il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999” riguarda i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del ccnl “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio”, come ivi si legge. Inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 5 ccnl 1999: “Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio”. Ne deriva, ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ccnl cit., che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
Il va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 differenze retributive, considerato che il conteggio – non specificamente contestato – contenuto nel ricorso appare immune da vizi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, tenuto conto del valore delle domande accolte e della minima complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara il diritto di alla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_2
nell'anno scolastico 2020/2021;
[...] condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_2 retributive, in ragione dell'orario di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.344,42, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_2 in € 1.133,00 per compensi (già aumentati ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n.
55/2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino