Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1744/2022 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
07.02.1965 (C.F.: ), entrambe elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliate in Palermo, via Quintino Sella, n. 77 presso lo studio dell'Avv. Di Benedetto Maurizio che le rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Nico- C.F._3
lò Turrisi, n. 13 presso lo studio dell'Avv. Rachelina Lombardi Comite, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte appellata –
Corte di Appello Palermo sez. II civile
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellato – come in comparsa di co-
stituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 1882/2022, pubblicata il 29.04.2022, il Tribunale di
Palermo, rigettando la domanda di reintegrazione del possesso propo- sta da e OC LA contro , ri- Parte_1 CP_1
tenne l'infondatezza dell'azione per l'intervenuto decorso del termine annuale di decadenza;
condannò, per l'effetto, parte ricorrente al pa- gamento delle spese di lite in favore di , liquidate nel CP_1
complessivo importo di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello Parte_3
e chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva
[...] Parte_2
, resistendo al gravame. CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
16.10.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memo- rie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'eccezione, formula-
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ta da , di intervenuta decadenza della proposta azione di CP_1
reintegrazione del possesso per decorso del termine annuale.
L'appellante censura la valutazione delle prove posta a fonda- mento della decisione del primo giudice e richiama, in particolare, la valenza probatoria, anche ai sensi dell'art. 2966 c.c., da attribuirsi all'atto di precetto notificato da controparte in data 27.11.2015, nel quale intimava il rilascio anche delle partt. 313, 314, CP_1
315 e 316 presupponendone il possesso in capo alle odierne appellan- ti, che se pur privo di valenza confessoria per essere stato sottoscritto dal solo difensore, avrebbe comunque dovuto costituire argomento di prova unitamente alle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte dell'appellante, elementi tutti che avrebbero consentito al giudice di ritenere che la data dello spoglio era in realtà da individuarsi nel 29 settembre 2016.
2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nel ritenere non assolto l'onere probato- rio, ai sensi dell'art. 1168 c.c., in ordine alle condizioni per l'utile pro- posizione dell'azione di reintegrazione. A sostegno dell'assunto, CP_1
e espongono che il giudice di primo grado avrebbe errato nel Pt_2
riconoscere valore probatorio alla fattura, emessa da , Parte_4
non opponibile a soggetti estranei, in relazione ai lavori eseguiti su ri- chiesta di e di avere errato nel valutare le dichiarazioni CP_1
rese dai testi escussi.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente perché logica-
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mente connessi, sono infondati e sono rigettati.
Con scrittura privata del 12.06.1994, , Parte_1 CP_1
e AZ AR avevano disposto la divisione dei beni lasciati
[...]
dal padre AZ Francesco, fermi taluni elementi in comune, prime tra tutti le stradelle esistenti nel fondo e (cfr. doc. “A2”, re- CP_2 CP_3
cante la scrittura privata, allegato all'atto di appello).
Dagli atti di causa emerge che, sin dal 1994, e Parte_1
poi, a partire dal 2010, anche coltivarono il fondo Parte_2
sito in territorio di Monreale, C.da Nicolosi, in catasto al Foglio 171, particelle 313, 314, 315 e 316 a grano e foraggio, eseguendo colture a rotazione.
Il contenuto della scrittura privata del 12.06.1994 era stato, tut- tavia, superato da quanto disposto, all'esito del giudizio di divisione ereditaria instaurato dalla madre dei AZ, dalla sentenza resa dal
Tribunale di Palermo n. 745/2011, poi corretta nel 2015 e riformata, sia pure in parte, dalla Corte d'appello con sentenza n. 880/2018. Il
Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dall'allora attrice, aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria e attribuito, in particolare, a , tra gli altri, il terreno in catasto al Fo- CP_1
glio 171, p.lle 66 e 109 (cfr. pagg. 22-24 del doc. “A5”, recante la sen- tenza n. 745/2011, allegato all'atto di appello). Nel confermare tale statuizione, la Corte d'appello di Palermo precisò, poi, come le partt. 66
e 109 attribuite a erano state soppresse e avevano ge- CP_1
nerato, rispettivamente, le particelle catastali 315 e 316 (ex part. 66), e
313 e 314 (ex part. 109) (cfr. sentenza n. 880/2018, prodotta in atti,
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nell'ambito del giudizio di primo grado, in data 26.06.2018).
Sul presupposto di esserne il proprietario, nei giorni 7 e 11 no- vembre 2015, procedeva ad apprendere, spogliandole, CP_1
le partt. 9, 183 e 185 del foglio 171, come riconosciuto con l'ordinanza di rilascio dei terreni, pronunciata il 26.07.2017 dal Tribunale di Pa- lermo (cfr. l'ordinanza prodotta, in primo grado, in data 24.01.2018).
Tanto premesso, con il primo motivo di appello, Parte_3
e richiamando, in particolare, il contenuto del
[...] Parte_2
precetto alle medesime notificato, gravano la sentenza del Tribunale di appello nella parte in cui il giudice ha ritenuto che tale atto nulla dimo- strasse in ordine alla sussistenza in capo alle stesse del possesso delle partt. 313, 314, 315 e 316 reclamate in epoca anteriore alla data dell'atto. Le appellanti, per converso, ritengono che dal precetto debba ricavarsi la prova che sicuramente fino al mese di novembre 2015 (da- ta di sua notifica) il fondo oggetto di causa era ancora nella loro dispo- nibilità ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2966 c.c., quale rico- noscimento del diritto proveniente dalla persona contro cui si deve far valere.
Il motivo è infondato.
Orbene, nel caso di specie viene in rilievo un atto di precetto, sottoscritto dal solo difensore e non anche dall'assistito, odierna parte appellata. Proprio in riferimento all'atto di precetto, l'art. 480 c.p.c., nella formulazione vigente alla data del 26.11.2015 (cfr. doc. “A101”, recante l'atto di precetto, datato appunto 26.11.2015, allegato all'atto di appello), ha cura di precisare, all'ultimo comma, che “Il precetto deve
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essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte per- sonalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”. A sua volta, l'art. 125
c.p.c., anch'esso nella formulazione vigente alla data dell'atto di precet- to, stabilisce che la sottoscrizione degli atti processuali nello stesso in- dicati, tra i quali figura anche il precetto, debba essere apposta “dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che in- dica il proprio codice fiscale”.
Considerato che l'atto di precetto è stato, in conformità al com- binato disposto degli artt. 480 e 125 c.p.c., sottoscritto dal solo difen- sore, e non anche dall'assistito, le affermazioni in esso contenute non possono assumere alcuna valenza confessoria per gli effetti di cui all'art. 2966 c.c. e possono, al più, costituire elementi indizia- ri, liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convin- cimento.
Alla stregua delle considerazioni svolte, da disattendere è la te- si, sostenuta da parte appellante, secondo cui la decadenza per la pro- posizione dell'azione di reintegrazione sarebbe stata impedita dallo stesso per avere, nella sostanza, riconosciuto, con l'atto CP_1
di precetto, il possesso delle partt. 313, 314, 315 e 316 in capo a AZ
RA e OC. Difatti, dovendosi ritenere che l'atto assuma solo valenza indiziaria, le indicazioni in esso contenute devono essere va- gliate unitamente agli altri elementi di prova da trarsi dalle dichiara- zioni rese dai numerosi testi escussi nel giudizio.
La questione sottoposta al vaglio del primo giudice, stante il pa- cifico e non contestato spoglio consumato da a danno CP_1
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delle appellanti, è unicamente costituita dalla individuazione della data in cui tale comportamento spoliativo è stato eseguito ai fini di accerta- re se era già decorso un anno al momento dell'esercizio dell'azione possessoria come ritenuto dal Tribunale che, infatti, ha rigettato la domanda sia in fase interdittale sia nel merito.
AZ RA e OC LA hanno collocato l'evento occorso alla data del 29 settembre 2016. A sostegno dell'assunto han- no prodotto la raccomandata con avviso di ricevimento del
19.10.2016, a firma dell'Avv. , che, su loro in- Controparte_4
carico, aveva diffidato all'immediata interruzione delle CP_1
turbative al pacifico godimento, nonché al rilascio del terreno nella piena e legittima disponibilità delle stesse (cfr. doc. n. 3, allegato al ri- corso introduttivo del giudizio di primo grado). Costituitosi in giudizio,
ha allegato che l'evento si era verificato già nel settem- CP_1
bre 2015 e che, pertanto, al momento della proposizione dell'azione di spoglio il termine annuale era già spirato eccependo l'intervenuta de- cadenza dell'azione possessoria.
Dal complessivo compendio probatorio, seppur le dichiarazioni dei testi siano state in alcune parti contrastanti, emergono elementi convergenti nel senso di collocare l'avvenuto spoglio ad opera di
[...]
già nel mese di settembre 2015 per tutti i terreni oggetto Per_1
della sentenza di divisione al medesimo assegnati, ricomprendendo sia le part.lle 183, 185 e 9, oggetto di altro procedimento possessorio, sia le part.lle 313, 314, 315 e 316, oggetto del presente giudizio.
In primo luogo è bene richiamare le dichiarazioni rese dal teste
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, escusso all'udienza celebrata in data 21.06.2018, Testimone_1
che si apprezzano per precisione il quale, infatti, non solo ha individua- to, più volte ribadendolo, l'inizio della coltivazione dei terreni da parte di a partire dal settembre 2015, ma ha anche descritto CP_1
in maniera accurata le modalità di accesso al fondo (in questo senso, si veda, a pag. 3 del verbale di udienza, la parte in cui lo stesso ha affer- mato: “accedevamo alla azienda dalla strada principale e vi accedevamo dalla via contrassegnata con il pennarello rosso oppure proseguivamo fino a sotto, non eravamo soliti accedere ai terreni dalla strada con il cancello;
quando capitava di accedere a detta strada era solo quando trovavamo il cancello aperto;
anche dopo il settembre 2015 le modalità di accesso erano le stesse…i terreni per cui è causa io mi sono recato con
per la prima volta solo nel settembre del 2015..data da cui lui ha CP_1
iniziato a coltivare quell'appezzamento di terra).
Significative sono le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2
(figlio di , titolare della ditta che ha emesso
[...] Parte_4
la fattura n. 12 del 31.12.2015), escusso all'udienza del 07.02.2019, il quale ha rappresentato di avere effettuato nell'ottobre-novembre del
2015 lavori, in particolare di erpicatura e semina (confermati dall'indicazione contenuta nella predetta fattura) sulle predette part.lle, precisando di essersi recato sui luoghi soltanto in quell'occasione, poiché, come segnalato a , non avrebbe CP_1
più potuto svolgere ulteriore attività per impegni legati all'ortofrutta
(cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 07.02.2019).
Ancora, sempre nello stesso senso si possono richiamare le af-
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fermazioni del teste , sentito all'udienza celebrata il Testimone_3
27.03.2019. Egli ha esposto di essersi recato sui luoghi per “un mesetto circa” “solo per la raccolta del fieno e solo nel maggio del 2016, sulla ba- se di accordi intervenuti nel marzo – aprile del 2016”, in tal modo con- fermando che il terreno era stato preparato per tale raccolta, come di- chiarato dal teste per conto e su incarico Testimone_4
dell'appellato che, dunque, era già nel possesso del terreno in epoca antecedente.
Altra significativa testimonianza è quella resa da Testimone_5
[...
escusso in occasione dell'udienza del 16.12.2021 il quale ha dichia- rato di avere frequentato i luoghi sin dal settembre 2015, periodo nel quale andava con maggiore frequenza, poiché doveva partorire una sua cavalla custodita su un piano proprio di quel terreno. Ha inoltre dimostrato di ben conoscere le varie attività espletate da AZ Nica- sio sul fondo, conoscenza giustificata dalla circostanza che era lui a controllare, talvolta, “la situazione al suo posto” menzionando
[...]
il quale si occupava della preparazione e della semi- Persona_2
na”, circostanza che trova conferma nelle dichiarazioni dal medesimo rese sul punto.
Le affermazioni dei testi escussi hanno, peraltro, trovato un ul- teriore riscontro nella fattura n. 12 del 31.12.2015 emessa da
[...]
indirizzata a , che reca l'indicazione dei lavori di Pt_4 CP_1
erpicatura e semina, eseguiti sulle part.lle oggetto di causa (cfr. doc. n.
1, prodotto in occasione della costituzione nel giudizio di primo grado, avvenuta il 17.11.2017, da , allora parte resistente), fat- CP_1
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tura che, se è vero che non può di per sé costituire piena prova, ben può comunque il giudice porre a fondamento del proprio convincimen- to quale argomento di prova, nella specie, confermata dalla dichiara- zione dei testi.
A fronte del compendio probatorio richiamato, le dichiarazioni rese dai testi (escusso il 21.06.2018), Testimone_6 Testimone_7
(sentito il 07.02.2019) e AZ VI AR (escusso il 27.03.2019) non consentono di ritenere superato il predetto quadro probatorio.
Difatti, ha affermato che, fino alla data del 29 Testimone_6
settembre 2016, era stata l'appellante a coltivare i terreni, ed ha con- fermato che dapprima ha operato lo spoglio nella parte CP_1
del terreno contrassegnato dalle part.lle 9 e 185 “il giorno dopo la stes- sa cosa è successa con riferimento alla particella n. 185 ed io ero perso- nalmente presente;
nel settembre del 2016 la stessa cosa è successa nella parte di terreno contrassegnata dalla particelle n. 313, 314, 315, 316 ov- vero nei terreni in contestazione;
preciso che eravamo lì a lavorare con gli operai ed arrivò il sig. il quale ci disse che poiché aveva vinto CP_1
la causa dovevamo andare via nel senso che della lavorazione della terra se ne sarebbe occupato lui , noi non ci siamo andati più”.
Generiche devono ritenersi le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, sentito all'udienza del 19.12.2019, che ha esposto Testimone_8
di aver visto coltivare i terreni per conto di parte Testimone_6
appellante “circa tre anni fa” (cfr. verbale di udienza del 19.12.2019) e dimostrato, peraltro, di non essere in grado di riconoscere i terreni ri- conducibili ai diversi fratelli dall'aerofotogrammetria. Parimenti affetti
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.1744/2022
da genericità le affermazioni del teste , escusso il Testimone_9
01.07.2021, il quale non ha nemmeno escluso che la prima visita di sui fondi potesse risalire “al 2015, nel mese di settem- CP_1
bre” (cfr. pag. 1 del verbale di udienza). Egli ha inoltre esposto di aver messo a dimora nel “settembre/ottobre 2015 […] l'erbaio in vista dell'utilizzo del pascolo”, tuttavia poi rivelatosi inutile poiché costretto a doversi “tirare indietro a causa delle liti tra i AZ”, tanto da essere riuscito a tirare “avanti un paio di mesi”.
Le predette dichiarazioni, per certi versi si pongono in contra- sto con quanto riferito dai testi sentiti nell'interesse dell'appellato che, tuttavia, devono ritenersi maggiormente attendibili perché hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate, confermate anche dalla predetta fattura, tutti elementi che collocano lo spoglio perpetrato da AZ Ni- casio nel mese di settembre 2015.
E' infatti, verosimile ritenere che avesse operato CP_1
lo spoglio di tutti i terreni oggetto della sentenza di divisione, al mede- simo attribuiti in proprietà e che nel mese di settembre 2016 quanto riferito dai testi e si riferisse ad un ulteriore tenta- Tes_3 Tes_6
tivo di coltivare i fondi, sui quali era stato già stato operato lo spoglio, su incarico delle appellanti, come ritenuto dal giudice di prime cure, nell'ordinanza emessa a definizione della fase interdittale del giudizio possessorio.
Non vi sono elementi sufficienti per ritenere che lo spoglio delle part.lle per cui è causa fosse stato operato per la prima volta nel mese di settembre 2016 e, pertanto, l'azione di reintegrazione è stata tardi-
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vamente proposta, perché proposta oltre il termine annuale di deca- denza di cui all'art. 1668 c.c., decorrente già a partire dal settembre
2015.
L'appello, pertanto, è integralmente rigettato con assorbimento di ogni questione relativa alla domanda risarcitoria proposta.
XXXX
In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante deve es- sere condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così co- me modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza n. 1882/2022 CP_1
emessa dal Tribunale di Palermo in data 29.04.2022; condanna AZ RA e OC LA al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5200,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come
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modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di
Palermo del 30.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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