Rigetto
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06864/2025REG.PROV.COLL.
N. 03632/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3632 del 2025, proposto da
US LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 2576/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 7 luglio 2025 con la quale la parte appellata ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellante l’avvocato Alessandro Bartolotta su delega di Luigi Parente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Roma Capitale sulla istanza di condono acquisita al protocollo di Roma Capitale al prot. n. 86/59539/2 e della successiva istanza-diffida trasmessa 19 gennaio 2021 ed acquisita al prot. n. QI/2021/8177 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con cui è stato chiesto il rilascio in forma documentale cartacea del provvedimento espresso a contenuto ricognitivo e confermativo del silenzio-assenso formatosi sull''istanza di rilascio della Concessione edilizia in sanatoria ex art. 35 comma 17 della legge n. 47/1985 dell''istanza di condono prot. n. 86/59539/2.
Il primo giudice, rilevato che con il ricorso si chiede, in via principale, la declaratoria dell’obbligo di Roma Capitale di attestare con atto scritto il perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio presentata dal dante causa del ricorrente US UC in data 27 marzo 1986 in relazione alla realizzazione di un immobile ad uso abitativo identificato catastalmente dal foglio 339, particella 1127, sub 5 e 6, sito in Roma, via Modesta Rossi Palletti n. 37 e, in via subordinata. la declaratoria dell’obbligo di Roma Capitale di provvedere sulla predetta istanza con provvedimento espresso ha evidenziato preliminarmente che si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale che ha depositato memoria difensiva e documentazione, tra cui il preavviso di rigetto del 6 giugno 2024.
Inoltre, ha richiamato che all’esito della camera di consiglio, con ordinanza collegiale n. 19266 del 4 novembre 2024 è stata disposta l’acquisizione di documentazione unitamente a una relazione/memoria recante chiarimenti sul momento in cui il vincolo de quo è stato apposto e sulla completezza o meno della domanda di condono edilizio e se vi fosse o meno attestazione di avvenuto versamento del quantum dovuto a titolo di oblazione e di oneri di urbanizzazione, rilevando che dalla documentazione depositata è stato possibile evincere che il vincolo fosse antecedente alla realizzazione dell’immobile oggetto di istanza di condono per cui anche solo sotto questo profilo non può dirsi perfezionato il silenzio accoglimento.
Considerato che, tuttavia, appare sussistere, in capo a Roma Capitale, l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, essendo il preavviso di rigetto, emesso nelle more del presente giudizio, un atto endoprocedimentale teso a garantire la partecipazione degli interessati, ha ritenuto di accogliere il ricorso relativamente al perfezionarsi del silenzio inadempimento, essendo spirato il termine di conclusione del procedimento, tenuto conto della data di presentazione dell’istanza e del successivo atto del 19 gennaio 2021, da doversi considerare come una diffida, e
per l’effetto, condannare l’amministrazione resistente a concludere il procedimento in oggetto nel termine di giorni 90, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notifica, se anteriore, della sentenza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, impregiudicata ogni determinazione in ordine al contenuto della determinazione da assumere e riservata la nomina di un commissario ad acta , su istanza di parte, per il caso di ulteriore inadempienza, compensando spese di lite tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
Avverso la sentenza impugnata in data 7 maggio 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale.
In data 26 giugno 2025 ha depositato memoria Roma Capitale.
In data 27 giugno 2025 ha depositato memoria di replica la parte appellante.
Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO. MANCATA DIMOSTRAZIONE DEL VINCOLO IN SEDE PROCESSUALE DA PARTE DI ROMA CAPITALE ED INESISTENZA DEL MEDESIMO, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 1404/1968. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE
Con il primo motivo, argomenta l’appellante che Roma Capitale non avrebbe dato seguito all’ordinanza n. 19266/2024 in cui il T.A.R. per il Lazio ha chiesto di “ individuare il momento in cui il vincolo de quo è stato apposto ” che, già dalla documentazione su richiamata apparirebbe ictu oculi essere successivo all’istanza di condono, essendo il progetto di adeguamento del G.R.A. del 2000, mentre l’istanza di cui è causa risale al 1986.
Secondo l’appellante, la sentenza gravata presenterebbe ulteriori errori sia di carattere procedurale, in relazione all’allargamento del thema decidendum in base a un provvedimento dedotto dal Comune in pendenza di ricorso – sia di giudizio, attesa l’errata applicazione, in tesi, delle norme preposte in tema di vincoli ed in tema di distanze.
In particolare, per quanto attiene all’individuazione del momento in cui il vincolo de quo è stato apposto, avuto riguardo alla diversa individuazione della fascia di rispetto derivante dall’allargamento del GRA, la relazione non avrebbe fornito tale informazione esatta.
Ulteriori errori di carattere procedurale che viziano la sentenza impugnata sarebbero da rinvenirsi nelle statuizioni apparentemente favorevoli all’odierno appellante, atteso che il giudice di prime cure sembrerebbe avere violato i perimetri del thema decidendum del ricorso di primo grado.
Pur ritenendo, infatti, che “ il ricorso debba essere accolto relativamente al perfezionarsi del silenzio inadempimento, essendo spirato il termine di conclusione del procedimento ”, anziché trarne le relative conseguenze rispetto all’avvenuta formazione del silenzio assenso, si pronuncerebbe invece su un provvedimento nuovo dedotto dall’Amministrazione resistente – il preavviso di rigetto – ed emanato in seguito alla presentazione del ricorso.
Ulteriori profili di illegittimità della sentenza impugnata atterrebbero alla mancata indicazione delle norme da applicarsi al caso in concreto in tema di vincoli.
La sentenza non espliciterebbe la norma alla base della presenza o meno del vincolo e sul punto è da evidenziarsi come la stessa Amministrazione resistente abbia fornito ipotesi alternative al riguardo.
Diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, dalla documentazione non “ si evince che il vincolo di che trattasi fosse antecedente alla realizzazione dell’immobile oggetto di istanza di condono ”.
Alla luce di quanto esposto ne conseguirebbe, per l’appellante, sia che la sentenza gravata dovrebbe essere annullata per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990, DEL D.P.R. N. 380/2001, DELLA LEGGE N. 47/1984 E DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO.
Con il secondo motivo, argomenta l’appellante che la sentenza del giudice di prime cure meriterebbe di essere riformata anche per l’erronea qualificazione giuridica della situazione di fatto e l’inesatta applicazione delle norme in materia di formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presentata il 27 marzo 1986 ai sensi delle norme vigenti in materia.
I parametri normativi sulla cui base il Comune resistente era tenuto a esaminare il condono sarebbero, per l’appellante, quelli vigenti al momento della presentazione della sua domanda e, quindi, in base ai presupposti di cui alla legge n. 47 del 1985 e ai vincoli esistenti al tempo.
La domanda avanzata aveva ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione intimata sulla istanza, presentata dal ricorrente il 19 gennaio 2021, volta ad ottenere il rilascio nella forma cartacea del titolo edilizio già formatosi per SI il 27 marzo 1989.
Diversamente da quanto deciso dal giudice di prime cure, pertanto, rispetto all’istanza di condono in esame si sarebbero già verificate tutte le condizioni prescritte per la formazione tacita del titolo edilizio, atteso che:
– l’area di intervento non risulta sottoposta a vincoli di tutela, la zona “O” del P.R.G. di Roma su cui l’AN (che ha anche dichiarato che “l’abuso in questione non costituisce pericolo per la sicurezza stradale”) aveva poi escluso la necessità di un proprio parere;
– è stata presentata tutta la documentazione occorrente per il rilascio del titolo e sono stati, altresì, corrisposti i dovuti oneri, come peraltro indicato da Roma Capitale al giudice di prime cure, al pari delle altre unità immobiliari del medesimo edificio su cui la sanatoria è stata riconosciuta invece da tempo, come più volte evidenziato.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, commi 3, 6 e 8 del D.P.R. n. 380/2001, sopra citati, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla definitiva conclusione dell’istruttoria sul permesso (ossia dal 27 marzo 1989) si sarebbe formato per SI , ad avviso dell’appellante, il titolo edilizio richiesto.
Dopo aver ereditato nel dicembre 2019 l’unità immobiliare di cui trattasi, il Sig. LO vanterebbe una legittima e qualificata aspettativa ad ottenere un’esplicita pronuncia sull’istanza di richiesta del rilascio in forma documentale del titolo edilizio, per una pluralità di esigenze in parte richiamate in narrativa per cui si rende necessario la suddetta forma documentale per la gestione dei rapporti con i terzi.
Conclusivamente, l’appellante chiede di annullare e/o riformare la sentenza in epigrafe e, per l’effetto, accogliere il proposto appello con ogni effetto di legge, dichiarando la fondatezza dell’istanza avanzata dal ricorrente e la sussistenza del conseguente obbligo del Comune intimato di addivenire al rilascio del titolo cartaceo sul silenzio assenso formatosi in data 27 marzo 1989 in merito all’istanza di concessione in sanatoria prot. n. 86/59539/2 del 27 marzo 1986, nominando – in mancanza – apposito commissario ad acta che vi provveda in via sostitutiva.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo di appello, che emerge in modo inequivocabile dalla documentazione prodotta dall’amministrazione appellata, a seguito di adempimento a specifico incombente istruttorio, che l’apposizione del vincolo nell’area in questione, diversamente da quanto dedotto da parte appellante che lamenta che il primo giudice non avrebbe dato seguito all’ordinanza n. 19266/2024 in cui il T.A.R. per il Lazio ha chiesto di “ individuare il momento in cui il vincolo de quo è stato apposto ” , risale al d.m. n.1404 del 1 aprile 1968, da cui discende il parere negativo alla sanatoria dell’immobile di cui è causa reso dall’AN, che ha richiamato le disposizioni normative alla luce delle quali la fascia di rispetto per le strade di tipo b), categoria di riferimento del GRA del 1971, è di mt. 40,00.
Né risulta provato che l’immobile in questione risalga a data antecedente, che nel ricorso viene fatta risalire all’anno 1971.
In tal senso, ha ragione il primo giudice a ritenere per ciò solo non perfezionato il silenzio accoglimento.
Non è accoglibile, poi, quanto dedotto sulla circostanza che il primo giudice avrebbe ampliato illegittimamente il thema decidendum , non essendo censurabile l’acquisizione agli atti del giudizio del preavviso di rigetto quale atto endoprocedimentale che ha fondato la statuizione dell’obbligo per il Comune di concludere il procedimento, trattandosi di documentazione rilevante ai fini della decisione sul dedotto inadempimento.
Appare rilevante considerare altresì, come pure evidenziato nella memoria di parte appellata che ne deduce profili di inammissibilità, il decorso dei termini per la proposizione dell’azione avverso il silenzio, ordinariamente previsto in un anno, termine di decadenza che risulta non osservato anche a seguito della diffida presentata nell’anno 2021.
Quanto al secondo motivo, in parte assorbito da quanto esposto relativamente al primo motivo di appello, merita altresì considerare che l’atto endoprocedimentale adottato da Roma Capitale il 6 giugno 2024 ha di fatto cessato la lamentata inerzia dell’amministrazione, correttamente condannata dal primo giudice a concludere in termini brevi il procedimento con un provvedimento espresso.
Conclusivamente, la sentenza impugnata, che ha rilevato nel contempo il perfezionarsi del silenzio inadempimento e l’obbligo per l’amministrazione di concludere il procedimento, appare al Collegio esente da censure.
L’appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificata in euro 3000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO