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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione dell'11.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. , con sede a Porto Recanati in via Pastrengo n. 55, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice del sig. (C.F. Parte_2
, residente a [...]sulla Marrucina, in località Fonte Giardino n. 67, C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Monia Mariani e Claudia Pasqualini, entrambe del Foro di Ancona
appellante e
SIGLA S.R.L. (C.F. ), con sede a Conegliano (TV) in via C. Battisti n. 5/A, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Malavasi e Giuseppe
Rotundo, entrambi del Foro di Milano, e dall'avv. Giselda Di Crescenzo del Foro di Chieti, presso il cui studio, sito in Guardiagrele in p.zza S. Maria Maggiore n. 4, è domiciliata appellata
Oggetto: restituzione dei costi sostenuti per finanziamento estinto anticipatamente.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere integralmente fondati i
motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria di
nullità/inefficacia/inopponibilità della pretesa quietanza fatta sottoscrivere al sig. : − accertare il diritto del sig. Pt_2
, ai sensi dell'art.125-sexies TUB, al rimborso della quota parte di oneri ed interessi connessi al contratto di Pt_2
finanziamento anticipatamente estinto di cui in premessa;
− per l'effetto, condannare la società SIGLA S.R.L. a socio
unico, in persona del legale rappresentante p.t., al versamento in favore della parte appellante dell'importo quantificato
in atti di € 2.792,95 (che corrisponde agli oneri calcolati secondo il criterio pro rata temporis), ovvero dell'importo
maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo
ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c.; − riformare la sentenza del giudice di pace di Guardiagrele anche in punto di
condanna alle spese, condannando la società convenuta in primo grado alle spese di lite del primo grado;
− condannare
la società appellata, in persona del legale rappresentante, a restituire l'importo di € 1.229,12 ricevuto in esecuzione della
sentenza del Giudice di Pace di Guardiagrele n. 26/2023 del 24.10.2023 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o
deduzione in via principale, con riferimento all'appello principale proposto da − nel merito, respingere Parte_1
l'appello proposto dal in quanto infondato, per le ragioni esposte in narrativa e nei precedenti scritti Parte_1
difensivi depositati nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 26/2023 resa dal Giudice di
Pace di Guardiagrele;
in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da Sigla S.r.l.: −
dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Guardiagrele a conoscere delle domande formulate in primo
grado dall'odierna appellante per i motivi esposti in atti, essendo invece competente il Tribunale di Chieti;
− in
subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Sigla, nei termini esposti in atti, e, per l'effetto, rigettare le
domande avversarie in quanto inammissibili nei suoi confronti;
in ogni caso: − con vittoria di spese e competenze del
presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”
FATTO E DIRITTO
La quale procuratrice del sig. , ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Parte_2
Guardiagrele la Sigla s.r.l., con cui il sig. aveva contratto un finanziamento in data 25.3.2015, Pt_2
chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 2.792,95 oltre interessi, a titolo di rimborso della quota parte di oneri connessi al contratto stesso, anticipatamente estinto.
La Sigla s.r.l., costituendosi in giudizio, ha eccepito l'improponibilità della domanda, per rinuncia formalizzata dal sig. , e l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, sostenendo di avere già Pt_2
versato al sig. la quota contrattualmente prevista di oneri rimborsabili, evidenziando il suo difetto di Pt_2
legittimazione passiva con riguardo alle cd. commissioni di distribuzione, in quanto relative ad attività svolta da un soggetto cui il sig. si era autonomamente e liberamente rivolto, sostenendo l'infondatezza nel Pt_2 merito della domanda, contestando il quantum della somma richiesta, nonché l'entità e la decorrenza degli interessi. Ha chiesto quindi che il Giudice di Pace si dichiarasse incompetente per valore, che affermasse il suo difetto di legittimazione passiva, e che la domanda venisse rigettata.
Con sentenza n. 26/2023, pubblicata il 24.10.2023 ed emessa all'esito del procedimento n. 197/2022 r.g., il
Giudice di Pace di Guardiagrele ha respinto la domanda, ed ha condannato la a rifondere le Parte_1
spese processuali sostenute dalla Sigla s.r.l.
La ha impugnato la sentenza, censurandola nella parte in cui alla quietanza rilasciata dal Parte_1
sig. in data 25.7.2019 era stata riconosciuta efficacia estintiva della pretesa e confessoria, e nella parte Pt_2
in cui era stata dichiarata la sua condanna alle spese, ribadendo nel merito le considerazioni già formulate nel giudizio di primo grado, chiedendo dunque la riforma della sentenza del Giudice di Pace, e l'accoglimento delle richieste e conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, con la restituzione delle somme versate (per spese di lite) in esecuzione della sentenza con cui esso si era concluso. La Sigla s.r.l. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, per le medesime ragioni già
sottoposte allo scrutinio del Giudice di Pace, proponendo appello incidentale avverso la sentenza,
condizionato alla ritenuta ammissibilità e fondatezza dell'appello principale, dolendosi della omessa pronunzia da parte del Giudice di Pace sulla sua eccezione di incompetenza per valore, e su quella di sua carenza di legittimazione passiva.
Ha chiesto quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, e, in caso di ritenuta ammissibilità e fondatezza dell'appello principale, la riforma della sentenza, con dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace, del suo difetto di legittimazione passiva, e di rigetto della domanda.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione all'udienza dell'11.12.2024.
1. I motivi per cui l'appellante ha ritenuto invalida ed inefficace la rinunzia da parte del sig. Parte_1
con atto del 25.7.2019 sono infondati. Pt_2
2. L'appellante ha sostenuto che con l'atto sottoscritto il 25.7.2019 il sig. non abbia indicato le Pt_2
somme cui ha rinunciato, dal punto di vista quantitativo e causale.
Basta invece una semplice lettura del documento per avvedersi del fatto che esso contiene sia l'espressa indicazione degli importi, sia delle relative causali, prevedendo testualmente quanto segue: “Io
sottoscritto titolare del contratto di finanziamento n. 10042652, che prevede i seguenti costi: Parte_2
Commissioni in favore di Sigla euro 3.154,57; Commissioni di distribuzione euro 2.224,80; Spese invio
comunicazioni periodiche euro 22,00”.
3. L'appellante ha sostenuto anche che, con il documento innanzi indicato, il sig. si sia limitato a Pt_2
dare atto del pagamento in suo favore della somma di € 345,25 a titolo di Commissioni Sigla e di € 12,83
a titolo di spese invio comunicazioni periodiche (“con la presente, dichiaro espressamente di aver ricevuto da
Sigla s.r.l., a fronte dell'anticipata estinzione del suddetto contratto di finanziamento, in detrazione delle somme
dovute a titolo di residuo debito, il rimborso della quota non goduta delle seguenti commissioni (calcolate secondo le
condizioni previste dal sopracitato contratto di finanziamento o da successive modifiche: - Commissioni Sigla euro
345,25; - Spese invio comunicazioni periodiche euro 12,83”) esprimendo una mera convinzione soggettiva
(erronea) di avvenuta ricezione di tutte le somme cui aveva diritto (espressione desumibile dalla frase
“Pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto da Sigla s.r.l. a fronte dell'estinzione anticipata del mio
finanziamento, avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo totale del credito, così come espressamente
previsto dall'art. 125sexies del TUB, rilascio a Sigla s.r.l. la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere nei confronti di Sigla stessa per l'effetto della summenzionata estinzione anticipata”).
Omette però parte appellante di tenere conto di un'altra parte del documento sottoscritto dal sig.
[...]
Pt_
, in cui quest'ultimo ha invece, espressamente ed inequivocabilmente, anche abdicato alla pretesa di ricevere le restanti somme che ha corrisposto a titolo di costi, mediante le testuali espressioni “Dichiaro,
altresì, di rinunziare alla corresponsione, da parte di Sigla s.r.l., di somme di denaro, ulteriori a quelle appena
elencate, a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo
superiore alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate”.
3.1 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, quindi, con la sua dichiarazione del 25.7.2019 il sig.
non si è limitato a rendere una dichiarazione di scienza, bensì ha compiuto un vero e proprio Pt_2
atto negoziale, spogliandosi del diritto di ottenere il rimborso di costi ulteriori rispetto a quelli restituitigli in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, indicandone peraltro il metodo di calcolo (mediante l'espressione “determinate secondo il criterio proporzionale puro”), metodo la cui comprensione, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non postula certo il possesso di particolari conoscenze di carattere tecnico o specialistico.
3.2 Ad avviso di parte appellante, poi, la rinuncia da parte del sig. sarebbe inefficace poiché Pt_2
contrastante con l'art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. n. 206/2005, disposizione che sancisce la nullità
delle clausole che hanno per oggetto di “…escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista”.
Essa, tuttavia, è inserita nel Titolo I della Parte III del d. lgs. n. 206/2005, che contiene la disciplina “Dei
contratti del consumatore in generale”, e riguarda il momento genetico dell'obbligazione contrattuale,
quello in cui il consumatore conclude l'accordo negoziale con il professionista, prevedendo, tra l'altro,
una serie di nullità di protezione all'evidente fine di evitare che il professionista, anche grazie alle sue competenze tecniche ed alla sua posizione di predominanza economica, possa approfittarne per plasmare il contenuto del contratto in modo da determinare una situazione di squilibrio dei diritti e degli obblighi dallo stesso scaturenti, ai danni del consumatore.
La medesima disposizione, però. in nessun modo esclude la possibilità, come è accaduto nella vicenda in esame, che il consumatore sig. , durante la fase esecutiva del contratto, estinto anticipatamente lo Pt_2
stesso, ed acquisito nella sua sfera giuridica il diritto, di natura patrimoniale, di ottenere il rimborso di parte dei costi sostenuti per il finanziamento, ne potesse disporre, in tutto o in parte, mediante un atto di rinuncia unilaterale, liberamente compiuto.
3.3 Parte appellante ha sostenuto, infine, che la rinuncia da parte del sig. sia inefficace poiché ha Pt_2
avuto ad oggetto un diritto futuro, dato che la quietanza è stata rilasciata il 25.7.2019, ed il contratto di finanziamento è stato estinto il 31.7.2019.
Osserva il Tribunale, invece, che l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento è avvenuta in data anteriore al 22.7.2019, giorno in cui la Sigla s.r.l. ha comunicato al sig. ed all'INPS di Chieti Pt_2
“l'avvenuta estinzione del contratto in oggetto”, come è documentato anche dal fatto che in data 25.7.2019 il sig. , con la sua quietanza liberatoria, ha dato atto di avere già ricevuto, a titolo di restituzione dei Pt_2
costi del finanziamento, la somma di € 345,25 per Commissioni Sigla e di € 12,83 per spese di invio delle comunicazioni periodiche.
A fronte del chiarissimo contenuto di detti due documenti, il fatto, evidenziato dall'appellante, che nella raccomandata del 22.7.2019 la Sigla s.r.l. abbia dichiarato “il prestito deve ritenersi, ad ogni effetto, estinto
anticipatamente alla data del 31/07/2019”, rileva al solo fine, completamente diverso, di comunicare all'INPS di Chieti, debitrice della pensione del sig. il cui quinto è stato utilizzato per i Pt_2
pagamenti rateali, che le trattenute sulla pensione stessa dovevano terminare nel mese di luglio 2019, e non proseguire per i successivi mesi.
4. Poiché la documentazione agli atti comprova che il sig. , tramite la ha esercitato un Pt_2 Parte_1
diritto di cui si è spogliato, l'appello deve essere respinto, e la sentenza del Giudice di Pace deve essere confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, ridotti al minimo per la fase istruttoria, data la natura documentale della controversia
(fase di studio € 425,00, fase introduttiva € 425,00, fase istruttoria € 425,50, fase decisionale € 851,00).
5.1 Al rigetto dell'impugnazione consegue l'obbligo dell'appellante di effettuare il pagamento di cui all'art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla quale Parte_1
procuratrice del sig. , nei confronti della Sigla s.r.l., così decide: Parte_2
• respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• condanna parte appellante a rifondere le spese di lite sostenute da parte appellata, liquidate in complessivi € 2.126,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
• visto l'art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Chieti, 18.1.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino