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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5998/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.4.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5998 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (10.8.1958 - c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Giuseppe Pelle) e
l' , in persona del l.r.p.t. (domiciliato Controparte_1
come in atti, rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere stante la concorde richiesta delle parti.
Risulta infatti documentalmente accertato (cfr. fascicolo di parte che l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. OI-002765265 oggetto di causa, notificata all'opponente in data 19.11.2024, è stata annullata dall'istituto previdenziale in data 14.2.2025 con disposizione n° 670000-
250125 per “violazione del procedimento disciplinato dall'articolo 14 della Legge n.
689/81”.
1 E' pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
2. Le spese seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata – ma solo in corso di causa - dall' l'infondatezza della pretesa azionata nei confronti CP_1
dell'opponente.
Le stesse vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 26.000,00; decurtazione ex art.4 co1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa) con distrazione in favore dell' avv. Giuseppe Pelle, procuratore distrattario di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 2.695,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell' avv. Giuseppe Pelle, procuratore distrattario di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
2
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.4.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5998 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (10.8.1958 - c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Giuseppe Pelle) e
l' , in persona del l.r.p.t. (domiciliato Controparte_1
come in atti, rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere stante la concorde richiesta delle parti.
Risulta infatti documentalmente accertato (cfr. fascicolo di parte che l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. OI-002765265 oggetto di causa, notificata all'opponente in data 19.11.2024, è stata annullata dall'istituto previdenziale in data 14.2.2025 con disposizione n° 670000-
250125 per “violazione del procedimento disciplinato dall'articolo 14 della Legge n.
689/81”.
1 E' pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
2. Le spese seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata – ma solo in corso di causa - dall' l'infondatezza della pretesa azionata nei confronti CP_1
dell'opponente.
Le stesse vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 26.000,00; decurtazione ex art.4 co1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa) con distrazione in favore dell' avv. Giuseppe Pelle, procuratore distrattario di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 2.695,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell' avv. Giuseppe Pelle, procuratore distrattario di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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