Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 04/02/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03902/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3902 del 2021, proposto da CH RI, rappresentato e difeso dall’Avv. Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
previa sospensione dell’efficacia,
della comunicazione prot. 0015275 del 19 luglio 2021 di sospensione e poi archiviazione della pratica edilizia relativa alla SCIA prot. 1915 del 15 marzo 2021 per manutenzione straordinaria ricostruzione rudere per immobile sito in Bacoli (NA) alla via Sibilla n. 7;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 1770 del 20 ottobre 2021;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato il 15 settembre 2021 e depositato il successivo 27 settembre, il ricorrente - proprietario di un vecchio comodo rurale, di natura agricola, sito in Bacoli (NA) alla via Sibilla n. 7, in area distinta al Foglio 7 particella n. 863, ricadente in una zona di interesse archeologico ed immediatamente contigua all’area sottoposta a tutela da vincolo archeologico con D.M. 128 del 10.09.201- deduceva, allegando documentazione a sostegno, che:
- al fine di porre in essere opere di manutenzione straordinaria (ricostruzione) del suddetto manufatto agricolo, aveva presentato al Comune di Bacoli SCIA edilizia per manutenzione straordinaria (prot. n. 1915 del 15.03.2021), completa di relazione e documentazione tecnica allegata (cfr., all. 1 al ricorso);
- in data 30 aprile 2021, trascorsi quarantacinque giorni dal deposito della SCIA edilizia senza che il Comune di Bacoli adottasse alcun tipo di provvedimento inibitorio, aveva presentato - in relazione al medesimo intervento - la richiesta di autorizzazione paesaggistica, in ragione del vincolo insistente sul fondo (cfr., all. 2 al ricorso);
- a riscontro di tale richiesta, il Comune di Bacoli aveva comunicato via PEC la trasmissione (11 maggio 2021) della pratica edilizia al RUP per autorizzazione paesaggistica (cfr., all. 3 al ricorso);
- dopo circa due mesi da tale comunicazione, con la nota prot. 0015275 del 19.07.21, l’ente locale aveva tuttavia comunicato che “dalla verifica documentale effettuata, questo Ufficio ha rilevato che per l’intervento in oggetto non è stata presentata specifica richiesta di autorizzazione paesaggistica. Tutta la documentazione, comprensiva di fotoinserimenti, dovrà essere trasmessa tramite la piattaforma SUE di questo Comune. Pertanto, si comunica, altresì, che la pratica in oggetto resta sospesa in attesa dell’attivazione della procedura di cui sopra e per un termine non superiore a 15 gg dal recepimento della presente. Trascorso tale termine, in pendenza della documentazione sopra richiesta, si procederà all’archiviazione della pratica”;
- infine, il 22 luglio 2021 (provvedimento prot. 15485), il medesimo ente aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica (cfr., all. 4 al ricorso).
2. - Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava la nota prot. 0015275 del 19 luglio 2021, nella parte in cui aveva disposto la sospensione della SCIA, sulla scorta del dato (ritenuto erroneo) dell’omessa presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica. A sostegno del gravame, il ricorrente articolava due ordini di censure con cui, in sintesi, rilevava: 1) l’erroneità del presupposto (primo motivo); 2) la tardività dell’esercizio della potestà inibitoria, in violazione dei termini normativi prescritti ex artt. 19 e 23 della L. 241/1990. (secondo motivo).
3. - Si costituiva in giudizio il Comune di Bacoli (7 ottobre 2021), successivamente depositando memorie e documenti (14 -15 ottobre 2021) con cui, oltre a resistere al ricorso e rilevare l’irritualità della presentazione dell’istanza del 30 aprile 2021 (che avrebbe dovuto essere trasmessa tramite SUE), eccepiva la carenza di interesse a coltivare il gravame, essendo la nota impugnata di fatto superata dai provvedimenti sopravvenuti, in primis , l’autorizzazione paesaggistica del 22 luglio 2021.
4. – Con ordinanza n. 1770 del 20 ottobre 2021, questo Tribunale “Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della invocata domanda cautelare in quanto all’atto della adozione del provvedimento impugnato non si era perfezionata la SCIA avente ad oggetto manutenzione straordinaria di immobile sottoposto a vincolo paesaggistico e come tale necessitante della prescritta autorizzazione paesaggistica che è stata rilasciata solo in data 22 luglio 2021 ( art. 22, comma 6, D.P.R. 380 del 2001)”, rigettava l’istanza cautelare.
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, tenutasi su piattaforma TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (nota prot. 0015275 del 19 luglio 2021), con cui il Comune di Bacoli, in relazione alla SCIA edilizia per manutenzione straordinaria (prot. n. 1915 del 15 marzo 2021), ha comunicato al ricorrente che “la pratica in oggetto resta sospesa in attesa dell’attivazione della procedura di cui sopra [i.e. della presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica] e per un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della presente. Trascorso tale termine, in pendenza della documentazione sopra richiesta, si procederà all’archiviazione della pratica”.
6.1. – In questi termini delimitato il perimetro della decisione, ritiene anzitutto il Collegio doversi disattendere l’eccezione di carenza di interesse all’introduzione del giudizio, per effetto del rilascio, da parte dell’ente comunale ed a breve distanza dall’adozione della nota impugnata (il 22 luglio 2021), dell’autorizzazione paesaggistica, infine intervenuta dopo il maturare del silenzio assenso dell’ente competente alla tutela del relativo interesse (cfr., all. 4 al ricorso): per come correttamente evidenziato dal ricorrente nella memoria da ultimo depositata infatti (15 ottobre 2021), il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, avvenuto ai “soli fini paesaggistici”, non è infatti in grado di incidere sull’effetto – concretamente lesivo – della “sospensione” della SCIA disposta con la nota del 19 luglio 2021, in questa sede contestato (effetto che, peraltro, a quanto consta, non è stato rimosso in autotutela dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica). Ne consegue, per quanto qui rileva, l’ammissibilità del ricorso.
6.2. – Passando quindi al merito del gravame, quest’ultimo è fondato sotto l’assorbente profilo dell’erroneità della circostanza di fatto (posta alla base della “sospensione”), relativa all’omessa presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, i.e. dell’attivazione del procedimento utile al suo rilascio. Risulta infatti dagli atti – ed è del resto pacifico in giudizio – che tale istanza è stata presentata dal ricorrente in data 30 aprile 2021 via PEC; a nulla vale il rilievo di “irritualità” di tale presentazione (nella tesi del Comune, all’origine dell’errore in questa sede contestato): in base alle ricevute depositate in atti, infatti, la trasmissione è avvenuta dallo stesso indirizzo dal quale è pervenuta la nota dell’11 maggio 2021 (ufficio Sut – ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it), con cui è stata comunicata al ricorrente la trasmissione della pratica edilizia al RUP per l’acquisizione del parere in materia paesaggistica. Peraltro, proprio tale ultima comunicazione smentisce, di fatto, quanto rappresentato nella nota del 19 luglio 2021. Non solo: dopo il passaggio dell’11 maggio 2021, il RUP ha trasmesso alla Sovrintendenza la relazione tecnica illustrativa (27 maggio 2021) e, scaduto il termine di venti giorni, si è formato il silenzio assenso. Alla data del 19 luglio 2021, pertanto, il procedimento ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non solo era iniziato, ma si era già decisamente avviato a conclusione. Non v’è dubbio pertanto, sull’erroneità del presupposto alla base dell’adottata sospensione della SCIA. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, assorbiti gli ulteriori profili dal cui esame il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità aggiuntiva, il ricorso va accolto.
6.3. - La specificità della vicenda giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO