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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IC
Il Tribunale Ordinario di IC , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.6344/2022 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 2022 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNONI UMBERTO (C.F.: ) e dall'avv. BETTELLA SILVIA C.F._2
( ) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Padova C.F._3 via Trieste 28 ter attore opponente
CONTRO (C.F.: ), CP_1 P.IVA_1 corrente alla Via Sardegna n. 40 – 00187 - ROMA, P. IVA e codice fiscale
, iscritta all'Albo delle Banche, con il n. 8054, Codice ABI 3638, P.IVA_1
R.E.A. RM1467968, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa- in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 04.10.2022, dagli Avv.ti GENNARO FERRECCHIA (C.F.: ) e CodiceFiscale_4
MASSIMILIANO SILVESTRI (C.F.: ) – e-mail: pec: CodiceFiscale_5
pec: n. fax. Email_1 Email_2
– con studio in - 73100 – Lecce (LE) alla Via Braccio Martello n. 6 e P.IVA_2 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. GRETA FENILI in – 35131 – Padova - Via C Rezzonico 22 scala B Int. 4;
convenuta opposta
1 In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE Nel merito, in via principale Dichiarare nullo, inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1846/22 R.G. n. 5057/2022 emesso il 06.10.202 dal Tribunale di IC e notificato in data 17.10.2022, perché concesso in carenza dei necessari presupposti;
Nel merito, in via subordinata Per tutte le ragioni esposte - accertata e dichiarata l'invalidità del contratto azionato in sede monitoria e/o di alcune delle clausole dello stesso e/o la reiterata violazione di legge e comunque il concorso colposo dell'Istituto di Credito, rilevante ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c. - revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1846/22 R.G. n. 5057/2022 emesso il 06.10.202 dal Tribunale di IC e notificato in data 17.10.2022. Nel merito, in via ulteriormente subordinata Accertata e dichiarata l'invalidità del contratto azionato in sede monitoria e/o di alcune delle clausole dello stesso e/o l'inadempimento e la reiterata violazione di legge, e comunque il concorso colposo di , rilevante ex art. 1227 CP_1 commi 1 e 2 c.c. - ridursi l'importo asseritamente vantato dalla Finanziaria a quanto risultante di giustizia, disponendo la compensazione delle reciproche posizioni di credito tra le parti sino alla reciproca concorrenza. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre in favore degli Avv.ti Umberto Giovannoni e Silvia Bettella che si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
In via principale
- rigettare la domanda formulata dall' opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso da Codesto On. le Tribunale, ai danni del medesimo;
In via subordinata
- condannare l'opponente al pagamento in favore di del maggior o minor importo del credito CP_1 vantato da quest'ultima nei confronti dell'odierno opponente, che sarà ritenuto in corso di causa;
In ogni caso
- condannare l'opponente, anche in virtù del mancato adempimento dell'accordo di mediazione, al pagamento in favore di delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, la CP_1 cuiquantificazione si lascia alla discrezionalità dell'On. Giudice adito
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1846/22 R.G. n. 5057/2022 che gli ingiungeva il pagamento in favore della società somma di euro 8.495,52, oltre Controparte_2
2 accessori, in forza di un contratto di finanziamento per l'importo erogato di euro
7.000,00 da restituire in 72 mesi con rata mensile di euro 141,12. L'attore osservava che nell'estratto conto prodotto col ricorso monitorio (doc. 4) si leggeva che l'importo suddetto sarebbe determinato da € 7.360,21 per capitale + € 399,29 per importo scaduto impagato + € 736,02 per Penale (art.
7.2. Condizioni generali del contratto), ma nella clausola 7.2. delle Condizioni Generali di Contratto (sub doc. 1 monitorio) non vi era menzione di alcuna penale, e inoltre la aveva omesso CP_3 di indicare univocamente le modalità di calcolo attraverso le quali era giunta a determinare i già menzionati diversi importi. e non aveva prodotto il piano di ammortamento . L'attore eccepiva la inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB in quanto priva della identità del certificatore, contestava l'avvenuto perfezionamento del contratto di finanziamento posto dalla
Finanziaria a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, visto che nel doc. 1
“contratto di finanziamento” depositato da si legge infatti: CP_1
“Congratulazioni la tua richiesta è stata pre-accettata”, ma nessuna comunicazione sull'accettazione era stata depositata dalla Finanziaria. Eccepiva inoltre la nullità per carenza di forma scritta del contratto ex art. 117 TUB e la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto visto che non era stato consegnato all'opponente alcun piano di ammortamento”. Eccepiva altresì la violazione degli artt. 124 e 124 bis tub e comunque del dovere generale di diligenza gravante sulla banca atteso che non aveva CP_1 fornito alcuna informativa precontrattuale né ha illustrato alcuna proposta comparativa impedendo così una scelta consapevole da parte del cliente. Eccepiva infine l'inefficacia ex art. 1341 commi 1 e 2 delle condizioni contrattali e delle ivi previste clausole vessatorie, non essendo state specificamente approvate per iscritto, e l'applicazione di interessi usurari.
Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione producendo ulteriore documentazione in aggiunta a quella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
in particolare produceva il piano di ammortamento (allegato 2) e copia contabile attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (allegato 4) e replicava:
-che il certificato ex art. 50 TUB indica chiaramente il calcolo attraverso cui si è giunti a determinare i menzionati importi, i quali ricomprendono nello specifico: la quota capitale da rimborsare, l'importo scaduto impagato e la penale per decadenza dal beneficio del termine del 10% sul capitale residuo risultante dovuto (come correttamente indicato nel c.d. Modulo Secci del Contratto n. C[...]KWEGMM);
-che dall'estratto conto depositato nel fascicolo monitorio emerge chiaramente la certificazione da parte del legale rappresentante pro tempore;
- che il contratto era regolarmente firmato con firma digitale;
- che le informazioni precontrattuali, contenute nel modulo “SECCI”, erano state correttamente consegnate, e che la pregnanza degli obblighi informativi e valutativi di cui agli articoli 124 e 124bis TUB non può, cioè, spingersi sino al punto di sancire,
3 in capo al soggetto finanziatore, un obbligo di astensione dal concedere il finanziamento, né, tantomeno, fondare una responsabilità della Banca ex art. 2043 c.c.
- che fornisce ai consumatori, anche mediante il proprio sito internet, CP_1 tutte le informazioni utili ad addivenire ad una scelta consapevole in merito alla conclusione del contratto nonché a confrontare le stesse con le diverse offerte di credito presenti sul mercato.
- che , flaggando le caselle corrispondenti, del certificato di Parte_1 firma digitale, aveva dichiarato di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole riguardanti: il costo del Prestito Personale. le modalità del rimborso, nonché le seguenti clausole delle condizioni generali: articolo 5 (Modalità de rimborso), articolo 7 (Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine), articolo 8 (mancato, inesatto o ritardato pagamento), articolo 12 (Controversie); che non vi erano interessi usurari atteso che aveva finanziato alla CP_1 debitrice la somma di € 7.000,00, capitale che sarebbe stato rimborsato mediante il pagamento di 72 rate mensili di pari importo (141,28) calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, in base al quale le rate uguali e costanti per l'intera durata del piano di ammortamento sono comprensive degli interessi pattuiti al TAN del 10,22% e al TAEG del 13,99%, mentre, risalendo il finanziamento al 27.05.2021, occorre rifarsi alla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi per il II trimestre 2021 (all.to 6), dove, in corrispondenza della macroclasse “Crediti personali”, il T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio) è rilevato nella misura del 9,47%, al quale corrisponde il TASSO SOGLIA del 15,83 %, contro il TAEG del 13,99% applicato al finanziamento de quo.
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Dopo lo svolgimento del procedimento di mediazione l'attore opponente effettuava un pagamento in attuazione dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, per cui veniva disposto rinvio;
dopo lo scambio delle memorie istruttorie, la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2024. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue. Le contestazioni attoree relative alla inidoneità del certificato ex art. 50 TUB, alla mancanza di prova scritta ex art. 117 TUB risultano, all'esito delle produzioni documentali effettuate dalla convenuta, infondate atteso che: il certificato ex art. 50 TUB era sottoscritto del legale rappresentante, nominativamente indicato, munito di idonei poteri procuratori della Società Younited SA;
il contratto era firmato dal cliente con firma digitale, come da certificato di firma elettronica prodotto dalla convenuta con la seconda memoria istruttoria.
Da tali documenti, uniti alla contabile di erogazione, il mutuo risulta esistente e regolare (cfr. anche Cass. SSUU n.15130/2024) e gli interessi non risultano superare
4 il tasso soglia di usura, essendo il TAEG al 13,99% a fronte del 15,4875% del periodo 1.4-30.6. 2021(doc. 6 di parte convenuta). Nel contratto viene specificato che trattasi di mutuo alla francese con rate costanti e vi è una sommaria spiegazione del funzionamento di tale tipo di mutuo.
Tuttavia non risultano, invece , rispettati gli obblighi informativi di cui agli artt. 124 e 124 bis TUB visto che il cliente sottoscrivendo il contratto non ha barrato la casella in cui vi è la dichiarazione di avere ricevuto il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, di cui all'art. 124 co.2 TUB. Anche il piano di ammortamento è stato prodotto successivamente avendo data 12.4.2023 a fronte di un contratto del 27.5.2021, e quindi sicuramente non era stato allegato al contratto ma era stato formato solo a causa iniziata (la citazione fu iscritta a ruolo il 6.12.2022), per essere prodotto in allegato alla comparsa di costituzione, così come la contabile di erogazione del credito (doc.2 e 4 ) . Appare inoltre illegittima la pattuizione di una penale del 10% e di una indennità del 12% sulla prima rata e del 20% sulle seguenti, in aggiunta agli interessi moratori stabiliti nel 12%, prevista nel punto 3.1 del contratto (doc. 1 monitorio) e dall'art.
7.3 delle condizioni generali del contratto, in quanto clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33 del Codice di Commercio, essendo manifestamente eccessive ed atte a determinare un notevole squilibrio contrattuale a danno della parte debole del contratto. Inoltre tali clausole non risultano approvate specificatamente ex art. 1341
c.c atteso che la corrispondente casella del contratto non è sbarrata, quindi la firma digitale a margine non può comprendere anche la corretta approvazione di tali clausole, mentre l'apposizione della firma sul certificato di firma digitale, quindi su documento separato, riguarda una elencazione cumulativa e priva di richiami sufficientemente specifici al contenuto della clausola vessatoria (“articolo 7 (Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine “). In conclusione, il credito vantato dalla convenuta opposta, e sintetizzato nel certificato ex art. 50 TUB allegato al ricorso per decreto ingiuntivo deve essere decurtato della penale, come visto illegittima e manifestamente eccessiva, e ridotto alla somma di euro 7759,50. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato in quanto emesso per somma eccessiva, e l'attore opponente va condannato al pagamento di euro 7759,50 oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale, da cui detrarre quanto pagato in corso di causa a seguito del procedimento di mediazione. A tale proposito non si ravvisa violazione da parte dell'attore opponente perché nel verbale di mediazione non è specificato come fosse formata la somma complessiva su cui si era formato l'accordo, quindi devesi ritenere che la decurtazione della penale , che ora si dispone, abbia ridotto l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto in senso più favorevole all'attore rispetto al procedimento di mediazione. Vista la parziale soccombenza reciproca , la sopra vista violazione degli obblighi informativi e l'inserimento di clausole vessatorie da parte della convenuta, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
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PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'attore opponente a pagare alla convenuta opposta euro 7759,50 (da cui detrarre quanto pagato in corso di causa) oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale;
2) compensa le spese.
Così deciso in IC il 24.3.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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