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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Sezione Seconda Civile nella persona della giudice on. LI SE de IV pronunzia ex artt. 127 ter e 429 c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in data 29.12.2023 al N° di R.G.A.C. 19/2024, promossa da
, in proprio Parte_1
in persona dell'amministratore Parte_2 [...]
, in proprio e quale amministratore della predetta società Parte_3 fino al 14.12.2022 rappresentati e difesi dall'Avv. Guido BACCELLI e dell'avv. Gianluca ZWINGAUER, anche disgiuntamente tra loro
-Opponenti- contro in persona del Controparte_1
Direttore dell' dott. rappresentato Controparte_2 Controparte_3
e difeso, come da delega del 29.5.2024, dai funzionari dott. dott. Controparte_4 CP_5
dott.ssa Virginia ZAMPERINI
[...]
-Opposto-
OGGETTO: Opposizione alle ordinanze ingiunzione nr. 478 prot. nr. 45854 e nr. 479 prot. 45858 del 24.11.2023, entrambe notificate in data 30.11.2023
Conclusioni
Per gli opponenti: Voglia il Tribunale adito dichiarare l'illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia delle ordinanze Ingiunzione opposte e per l'effetto annullarle;
con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 18
Per l'opposto: Voglia il Tribunale respingere il ricorso in opposizione ex adverso proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente le Ordinanze-ingiunzioni opposte;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da liquidarsi ai sensi dell'art. 9, comma II°, D.Lgs. n.149.
Esposizione dei Fatti
Dalla lettura combinata degli atti processuali e dei documenti ad essi allegati si evince quanto segue:
--in data 29 luglio 2019 appaltava alla (iscritta Parte_4 Controparte_6 dal 29.4.1997 in Camera di Commercio come azienda svolgente, fra le altre cose, attività di facchinaggio, servizi di pulizie e disinfestazione) l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in , Via Cavallaccio nr. 1/M (come da progetto realizzato dall'arch. CP_1 Per_1
ing. i lavori iniziavano il 26 agosto 2019;
[...] Per_2 subappaltava a (i cui amministratori erano Controparte_7 Controparte_8
e già iscritta nel Registro delle Imprese dal 1.08.2019 Parte_3 Controparte_9 come impresa di pulizia di macchinari industriali) i lavori di pulizia cantiere, di facchinaggio per movimentazioni materiali, di manovalanza edile;
gli oneri retributivi, diretti e indiretti e previdenziali, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per Contratto collettivo o aziendale venivano posti a carico della subappaltatrice;
--in data 1.10.2019 si iscriveva nel Registro delle Imprese come azienda Controparte_8 espletante anche attività di manutenzione edile, imbiancatura, cartongessi, manutenzione ed installazione infissi in legno, pvc, alluminio;
--in data 27 dicembre 2019 cedeva a il Controparte_7 Controparte_8 ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di manutenzioni edilizie ed elettriche e trasferiva ad essa i lavoratori (manovali edili e operai qualificati) addetti a tali attività Persona_3 Persona_4
, , , e , con
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_10 mantenimento dello stesso inquadramento contrattuale di cui al CCNL Multiservizi;
sin d'ora si precisa che oltre a tali lavoratori, annoverava come propri lavoratori Controparte_8 Per_8
(operaio qualificato), (addetto alla pulizia), (addetto alla pulizia),
[...] Persona_9 Per_10
(addetta alle pulizie), (addetto alla conduzione di impianti civili e Persona_11 Persona_12 industriali);
pagina 2 di 18 --in data 26 febbraio 2020 veniva effettuato da parte dell' di un Controparte_11 CP_1 accesso presso il cantiere edile sito in in Via del Cavallaccio nr. 7, al fine di verificare CP_1
l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme poste a tutela dei rapporti di lavoro;
tale accesso derivava ad una richiesta di intervento presentata sia dal lavoratore (il Persona_13 quale aveva riferito di essere stato assunto il 12.03.2018 da quale Controparte_12 addetto alle pulizie ma in realtà svolgeva attività di muratore1) che da Parte_5
--veniva ivi rinvenuto intento a dirigere gli operai/manovali Controparte_9 presenti in cantiere;
--in particolare, risultava essere sia dipendente della CP_9 Controparte_13 he amministratore (e socio al 50%) della
[...] Controparte_8
--sia la che la venivano sottoposte a verifiche, Controparte_8 Controparte_6 anche al fine di accertare la genuinità del rapporto di subappalto stipulato tra i due soggetti, in quanto privo di data di stipula e senza termine di scadenza dei lavori;
--a tutto il personale impiegato nel cantiere (appartenente alle due società) risultava essere stato applicato il CCNL Multiservizi (riguardante i dipendenti delle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione) in luogo del CCNL Edilizia Industria, nonostante che il personale fosse risultato alle “dipendenze” e sotto la “direzione” di
[...]
(osservato come capo cantiere edile che decideva le squadre di lavoro e segnava le CP_9 ore di lavoro);
pagina 3 di 18 --sentiti i vari lavoratori – osservati mentre svolgevano attività edili – gli ispettori ravvisavano una sorta di “commistione” tale per cui i lavoratori non avrebbero compreso chi fossero i loro datori di lavoro;
--sulla scorta dell'assunto secondo il quale invece di un subappalto vi era stata una somministrazione illecita di mano d'opera da a Controparte_8 Controparte_6
(eccettuate le posizioni di , e per un totale di 480 Persona_11 Persona_8 Persona_12 giornate lavorative, veniva redatto il verbale di primo accesso ispettivo, in virtù del quale venivano richiesti una serie di documenti per svolgere i dovuti accertamenti sulla “regolarità del personale della da presentare presso la sede di il 23.3.2020; Controparte_12 Pt_7
CP Consulente del Lavoro dott. (delegato alla tenuta del Libro Unico del Persona_14
Lavoro LUL per entrambe le società) inviava la documentazione richiesta in più occasioni (in nr. 14 volte dal mese di Aprile 2020 al dicembre 2020), ivi comprese le fatture emesse dalla CP_8 che le fatture di acquisto dei materiali, dalla ricostruzione delle quali emergeva quanto sopra riassunto.
Pertanto, venivano redatti dall'Ispettrice sia il Verbale Unico di Accertamento e Per_15
Notificazione nr. FI00001/2020-661.03 del 18 febbraio 2021 (che vedeva quale Parte_3 trasgressore) che il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. FI00001/2020-661.04 del 18 febbraio 2021 (a carico di , a conclusione degli accertamenti ispettivi e della Controparte_9 ricostruzione e datazione dei rapporti di lavoro di ciascun lavoratore, veniva contestato a Pt_3
e a (quali trasgressori) e alla (quale
[...] Controparte_9 Controparte_8 obbligata in solido):
A) INESATTO INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI TRASFERITI da
[...]
a poichè, nel comunicare al Centro Per l'Impiego la Controparte_12 Controparte_8 trasformazione del rapporto di Lavoro per passaggio diretto in occasione dell'atto di cessione di ramo d'azienda dalla Multi Service relativa a , Persona_5 Persona_16 [...]
, , e non sarebbero stati riportati Per_13 Persona_4 Persona_7 Controparte_10
i dati relativi all'inquadramento corretto, ovvero del CCNL Edilizia e Industria, sicché la condotta avrebbe violato l'art. 4 bis comma 5° D.lgs. 21.4.2000 nr. 181 e succ. Mod. (perchè impiegati in attività edili);
B) MANCATA CONSEGNA DEI CONTRATTI DI LAVORO comprendente il corretto inquadramento contrattuale ai lavoratori e circa il Persona_8 Persona_9 Per_10
pagina 4 di 18 livello, la qualifica e il trattamento economico e normativo dovuto sulla base delle mansione di fatto realmente espletata dal lavoratore nel medesimo periodo e ciò in violazione dell'art. 4 bis primo periodo comma 2° D.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6 comma 1° del D.lgs.
19.12.2002 nr. 297 e successive modifiche;
a della Parte_8 Persona_8
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dal 1.1.2020; Per_17
C) Parte_9
del corretto inquadramento contrattuale relativamente ai lavoratori
[...] Persona_8
e e ciò in violazione dell'art. 9 bis, comma 2, 2bis, 2 ter del D.L. Persona_9 Per_10 nr. 510/1996, conv. in legge nr. 608/1996;
D) L'INTERPOSIZIONE ILLECITA da PSEUDO APPALTO CON UTILIZZO DI
MANODOPERA SENZA AUTONOMIA DA PARTE DI si assume che nel Controparte_8 periodo dal 2.08.2019 al 26.2.2020, avrebbe fornito alla Controparte_8 CP_6
(senza che disponesse dei mezzi e materiali necessari ad un'effettiva autonomia), nell'ambito
[...] di un contratto di subappalto non genuino, mere prestazioni di manodopera coinvolgendo tutto il personale sopra indicato, ovvero , , , Per_10 Persona_18 Persona_19 Persona_7
, , e Persona_8 Persona_16 Persona_5 Persona_4 Persona_6 [...]
, che ebbero a lavorare sotto la direzione di per un totale di 480 gg di CP_10 Controparte_9 lavoro, impiegando personale specializzato e non specializzato in edilizia, con mansioni di muratori e non manovali ed utilizzando mezzi e materiali forniti dalla Multiservizi e ciò in violazione dell'art.
29 comma 1 e 18 comma 5bis del D.lgs. 10.9.2003 nr 276 e succ. Mod. (“interposizione fittizia di manodopera da pseudo-appalto-appaltante”).
Inottemperando all'invito formulato ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 124/2003 di inquadrare correttamente con il CCNL Edilizia e Industria i detti lavoratori, non pagata la sanzione ridotta, avverso i due AL NI venivano depositate osservazioni e presentata richiesta di audizione ex art. 18 legge nr. 689/1981.
Non ritenendo fondate le ragioni addotte dai ricorrenti, in data 30.11.2023 sia Pt_3 che venivano notificati – in proprio e quali Amministratori
[...] Controparte_9 della – il primo dell'Ordinanza Ingiunzione nr. 478 del 13.11.2023, prot. Nr. Controparte_8
45854 del 24.11.2023 ed il secondo dell'Ordinanza Ingiunzione nr. 479 del 13.11.2023, prot. Nr.
45858 del 24.11.2023, irrogante a ciascuno la sanzione di euro 35.920,00 (di cui euro 1.080,00 per la pagina 5 di 18 violazione sub lett. A;
euro 5.500 per la violazione sub B); euro 540 per la violazione sub C); euro
28.800,00 per la violazione sub lett. D;
oltre le spese di notifica pari ad euro 43,30 e le eventuali occorrende).
Con ricorso depositato in data 29.12.2023 veniva proposta opposizione a dette O.I. per i seguenti motivi:
1--Violazione dell'art. 14 della legge nr. 689/1981, poichè dall'accertamento (comprensiva sia della fase di valutazione dei dati acquisiti che della fase di deliberazione) fino alla notifica del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione è trascorso un anno o comunque un lasso temporale eccessivo ed irragionevole in considerazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta di veder concluso l'accertamento in tempi brevi per apprestare le proprie difese;
2---lesione del diritto di difesa e difetto di motivazione/specificità dell'O.I. richiesta dall'art. 18 comma 2° della legge n. 689/1981, specie con riferimento alle violazioni contestate nell'ordinanze alle lettere A) B) e C); gli opponenti rilevano che l' non abbia chiarito se le mancate CP_1 comunicazioni al Centro per l'Impiego si riferiscano al momento dell'assunzione dei lavoratori, al momento del loro passaggio alle dipendenze di o alla non corretta trasmissione Controparte_8 dei dati dei dati al Centro per l'Impiego a causa dell'errata applicazione del CCNL Multiservizi in luogo del CCNL Edilizia Industria;
tale “incertezza” impedirebbe loro di prendere posizione sulla questione, con lesione del diritto di difesa;
3-erronea applicazione del CCNL Edilizia Industria ai lavoratori della Controparte_12
in quanto, in considerazione dell'assenza di un Salario minimo ed imposto per legge, il
[...] datore di lavoro sarebbe libero di scegliere il CCNL da applicare al rapporto di lavoro dei dipendenti, così come si riterrebbe pattuita l'applicazione di un CNL piuttosto di un altro quando il primo viene applicato senza essere contestato;
gli opponenti rilevano altresì che l'Ispettorato del Lavoro non potrebbe imporre al datore di Lavoro di applicare al CCNL prescelto un altro CCNL migliorativo dal punto di vista retributivo;
infine, ritengono che (rectius Controparte_7 CP_8
non svolga attività prevalentemente edile, visto che svolge attività eterogenee, quali quelle di
[...] facchinaggio, pulizie, autotrasporto conto terzi, Servizi informatici, telematici e tecnologici, lavori di rifacimento, Impianti idraulici, Impianti elettrici, lavori di muratura ed infissi, traslochi, gardinaggio,
Servizi di centralino, ristorazione, gestione mense aziendali, come sarebbe confermato dalle fatture emesse negli anni 2020/2021;
pagina 6 di 18 4) l'insussistenza della violazione circa la mancata consegna della comunicazione di Per_17 trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dal 1.1.2020;
5---erronea valutazione circa la non genuinità del contratto di subappalto (da cui discenderebbe l'ipotesi di interposizione illecita di manodopera da a Controparte_8 Controparte_6 per difetto di prova intorno alla carenza degli elementi distintivi che connotano l'appalto e lo distinguono dall'ipotesi formulata dall' (organizzazione dei mezzi necessari, assunzione del CP_1 rischio di impresa, esercizio del potere organizzativo e direttivo); in particolare, si sostiene che
[...]
e precisamente i suoi legali rappresentanti e CP_8 Parte_3 Controparte_9 esercitava il potere direttivo e organizzativo, che aveva predisposto ogni Controparte_8 attrezzatura e gli strumenti necessari per eseguire i servizi, che i mezzi di trasporto erano di proprietà della che la mancata indicazione del termine per la realizzazione dell'opera non è Controparte_8 indice determinante atteso che è un elemento che può essere inserito successivamente nel contratto, che il rischio di impresa era stato assunto dalla che, a sua volta, aveva regolarmente Controparte_8 fatturato le prestazioni rese in favore di Controparte_6
Gli opponenti hanno chiesto la sospensione dell'esecutività dell'O.I. che, con decreto del
23.1.2024, emesso inaudita altera parte ex art. 5 comma 2 D.lgs. 150/2011, veniva concessa.
In data 29.5.2024 si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dei provvedimenti adottati.
Con ordinanza del 12.6.2024 veniva confermato il decreto del 23.1.2024 e venivano ammessi tutti i capitoli di prova testimoniali formulate dalle parti;
all'udienza del 4.4.2025 venivano sentiti i testi , , mentre Per_1 Controparte_10 Persona_4 Testimone_1 all'udienza del 12.9.2025 testimoniava Persona_5
Resisi irreperibili i restanti testi indicate dalle parti, nonostante le fattive ricerche eseguite, questi sono stati revocati e la causa è stata ritenuta matura per la decisione con emissione di sentenza per l'udienza cartolare del 25.11.2025, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
In via preliminare
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. un., 30.06.2025, n. 17603) hanno chiarito che ““La trattazione scritta delle udienze prevista dall'art. 127-ter cod. proc. civ. è applicabile anche nel processo del lavoro, sia in primo grado che in appello, a condizione che la sostituzione riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non
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l'intera udienza di discussione. La sostituzione è ammissibile solo se nessuna delle parti si opponga espressamente e se le memorie depositate comprendano (oltre alle istanze e conclusioni) anche le argomentazioni difensive, così da assolvere la funzione propria della discussione orale”.
Sul motivo nr. 1 dell'opposizione
Sebbene la legge n. 689/1981 non preveda un termine per la conclusione del procedimento amministrativo, ovvero il termine entro cui deve essere emanata l'ordinanza ingiunzione, la Corte di
Cassazione ha interpretato tale assenza come espressione della volontà del legislatore di non fissare un termine finale che, di fatto, coincide con quello quinquennale di prescrizione.
Al contempo tale orientamento è stato di recente messo in discussione dalla Corte
Costituzionale (v. sentenza nr. 151 del 2021) e dalla giurisprudenza amministrativa3, concordi nel ritenere che anche i procedimenti sanzionatori, al pari degli altri procedimenti amministrativi, debbano essere sottoposti ad un termine di conclusione;
in particolare, la Corte Costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata intorno al tema, ha invitato il legislatore, in base al principio di legalità, a prevedere un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione, anche in considerazione del principio di certezza giuridica, «in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché a fissare un termine per la conclusione del procedimento, non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, coerentemente al principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.”.
Sta di fatto che la giurisprudenza di legittimità, ritornando sul tema, (v. Cass. ordinanza n.
33526/2024, Cass. n. 20977/2024, Cass. n. 8326/2018, Cass. n. 6681/2014, n. 4523/2021), ha assegnato al giudice del merito il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente l'acquisizione del fatto avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione.
Il giudice dell'opposizione deve così valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato, tenuto conto della loro 3 Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VII, n. 1081/2022), dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, si è espresso nel senso della decadenza del potere dell'Agenzia delle dogane che aveva emanato il CP_15 provvedimento sanzionatorio dopo oltre 2 anni dalla chiusura dell'attività istr enza aver motivato le ragioni del ritardo. Ugualmente, con riguardo ai procedimenti delle autorità indipendenti, laddove le stesse Autorità avevano fissato, all'interno di propri regolamenti, i termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018 n. 5695; Cons. Stato, sez. V, n. 2874/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 3919/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 584/2021 e n. 2309/2021) a fronte della loro tardività, ha dichiarato decaduto il potere. pagina 8 di 18 complessità, senza che egli possa sindacare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In altre parole, l'attività di “accertamento” non si deve limitarsi alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico relativo alla funzione ispettiva svolta dall'Amministrazione sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata valutazione della sua (eventuale) responsabilità.
Nel caso di specie, dalla percezione dell'illecito (26.02.2020) alle date di notifiche dei AL
NI di Accertamento e Notificazione del 18.2.2021, è trascorso un anno, durante il quale il
Consulente del Lavoro ha inviato corposa documentazione da esaminare e valutare non in un'unica soluzione ma in nr. 14 volte, per cui, tenuto conto della prima fase del periodo COVID 19
(marzo/maggio 2020) e anche della seconda fase (fine ottobre-novembre 2020/inizio delle vaccinazioni 2021) non può non considerarsi che tutte le attività di lavoro furono fortemente ridotte
(per salvaguardare la salute delle persone).
Il decorso di un anno non rappresenta, a parere di questo giudice, un “notevole lasso di tempo” se occorre, appunto, considerare che l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione al quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione, deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione.
Sul motivo nr. 2 dell'opposizione
Il motivo non è fondato.
Si ritiene l'ordinanza ingiunzione adeguatamente motivata poichè gli ingiunti non sono stati lesi rispetto all'esercizio del loro diritto di difesa.
A tal riguardo la giurisprudenza ha affermato il principio secondo il quale il contenuto motivazionale imposto all'autorità deve dispiegarsi in funzione di consentire l'esercizio di difesa all'incolpato; in tale ottica, non è necessaria un'analitica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'atto; nei AL NI o è stata data specifica contezza, nonché adeguata indicazione, delle ragioni poste a base del provvedimento medesimo, degli esiti dettagliati dell'accertamento e sono stati forniti al trasgressore ed all'obbligata in solido tutti gli elementi utili a pagina 9 di 18 renderli edotti delle motivazioni, di fatto e di diritto, che hanno portato gli accertatori a notificare le violazioni di legge di che trattasi, senza alcuna lesione al diritto di difesa. Ad ogni buon conto è noto che i vizi di motivazione possono essere superati nel giudizio di opposizione (che si connota non per essere un giudizio sull'atto impugnato, essendo invece un accertamento del rapporto sanzionatorio intercorrente tra P.A. e private, per cui è possibile per la P.A. implementare le difese trascurate in sede amministrativa).
Sul motivo nr. 3 dell'opposizione
Preliminarmente occorre richiamare quanto emerso dalle testimonianze di Persona_4
, e (tutti dipendenti della
[...] Controparte_10 Persona_5 CP_8
perchè esse convergono per ritenere che le attività svolte nel cantiere di Via Cavallaccio nel
[...] periodo considerato avevano natura “prevalentemente edile”; gli stessi hanno confermato (e non negato) le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'accesso ispettivo (di cui occorre valutare la positiva attendibilità in quanto rese nell'immediatezza degli accertamenti eseguiti e in assenza di condizionamenti da parte del datore di Lavoro: ex multis Cass.
9.3.201 nr. 3527); di tal modo viene
“sconfessata” la tesi difensiva secondo la quale il datore di lavoro è libero di applicare il CCNL che ritiene e non quello propriamente conforme alla natura del lavoro svolto, poichè tale assunto vale quando il lavoratore svolge la diversa attività rispetto a quella prevista nel CCNL applicato solo in modo accessorio e strumentale.
Gli opponenti avrebbero, dunque, dovuto dimostrare, per ottenere l'applicazione del CCNL
Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi che l'attività effettivamente e prevalentemente svolta rientrasse proprio in quest'ultimo CCNL.
Ma così non è stato!
L'arch. se in sede testimoniale ha reso dichiarazioni diverse da quelle rese all'Ispettore Per_1 del Lavoro (affermando che il responsabile del cantiere edile era e non Parte_3 CP_9
, successivamente alla rilettura delle sue dichiarazioni (doc. Nr. 37), ha voluto confermare
[...] quanto precedentemente già riferito all'Ispettore, ponendosi in una posizione di estrema contraddittorietà, tale per cui la sua testimonianza non può essere ritenuta congruente ed attendibile.
Particolarmente pregnante è la testimonianza di laddove, pur Persona_5 affermando che prendeva le direttive da , quando è stato contronterrogato dal legale Parte_3
pagina 10 di 18 dell'opposto, ha affermato che: “ era un operaio manovale come me..era la persona con cui Controparte_9 arlava per dare indicazioni e prescrizioni, che poi ci venivano spiegate da ”. Parte_3 CP_9
L'affermazione di – secondo la quale “in alcune occasioni ho fatto anche le pulizie e Per_4 facchinaggio quando c'era bisogno” – non escludono “la prevalenza” dell'attività edile invece espletata dal teste, proprio perchè la testimonianza non si riferisce a periodi precisi (per cui non è dato sapere se tali attività erano state rese in tale cantiere) e sottolinea la “saltuarietà” delle attività di pulizia e facchinaggio. Deve menzionarsi quanto comunque dallo stesso dichiarato all'Ispettrice del Lavoro
[...]
Per_1
“…il mio lavoro consiste in muratore, …non mi è mai capitato di lavorare in luoghi che non fossero Cantieri Per_ edili e per altro che non fossero attività edili”…Mihaescu, e sono Muratori come me e gli altri sono CP_10 manovali”. Pers Vanno altresì valorizzate le dichiarazioni rese il 26.2.2020 all'Ispettore Luca: “..
[...] era il grande capo con cui ho concordato la retribuzione e firmato il contratto ma stava sempre in Ufficio. Ma Per_20 chi dirigeva il Lavoro nei Cantieri, segnava le ore e faceva le squadre e ci diceva dove andare e cosa fare era CP_9
). Poteva capitare che venisse in cantiere per vedere se mancavano materiali e Per_8 Parte_3 attrezzature che provvedeva a portare su richiesta di ”. Controparte_9
Lo stesso ha dichiarato all'Ispettore del Lavoro che: “..ho sempre svolto Controparte_9 le mansioni di capo cantiere. Io mi occupo di tutti I Cantieri, nel senso che ogni giorno faccio le squadre, Decido dal magazzino in Via San Morese e se deve prendere I mezzi e dove devono andare, segno le ore e poi ognuno ha un foglio Per_ di intervento e scrive se prende il mezzo e altri dettagli di servizio…sono , , e Persona_21 Per_3 CP_10
Per_
era manovale…sia io che tutti quelli che sono passanti nella ci occupiamo Persona_13 Controparte_8
e ci siamo sempre occupati di lavori edili” Part Con particolare riferimento alla valenza probatoria attribuibile ai verbali ispettivi dell' e al contenuto dichiarativo in essi “versato” dai lavoratori, costante giurisprudenza (v. da ultimo Corte di
Cassazione n. 10427 del 14 maggio 2024) afferma che il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al
pagina 11 di 18
pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703).
V. anche l'ordinanza n. 7801 del 22.03.2024, con la quale la Cassazione ha affermato che le dichiarazioni del lavoratore rese agli Ispettori sono sufficienti da sole a provare l'illecito nel caso in cui vengano confermate in sede giudiziale.
Infine, non può avere alcuna rilevanza nel presente processo la sentenza nr. 1302 resa dal
Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, in data 15.10.2025 (allegata alla nota conclusionale), che annulla una cartella di pagamento emessa da IN per erronea classificazione dell'attività lavorativa espletata, essendo stata resa in un procedimento ove la controparte degli opponenti era l'INAIL e non l'odierno opposto e ove non è stata svolta attività istruttoria.
Orbene risulta provato che la maggior parte dei lavoratori assunti dalla non si Controparte_8 occupavano affatto di pulizie o attività similari, ma prestavano la loro attività lavorativa in qualità di muratori e manovali edili.
Accertata la natura dell'attività di lavoro concretamente svolta dai lavoratori nel cantiere non può che convenirsi in ordine alla dovuta applicazione del CCNL Edilizia Industria e come non corretta l'applicazione del CCNL “Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi”, che fa riferimento a settori di attività del tutto differenti rispetto a quello in cui i lavoratori hanno prevalentemente operato.
Del resto nell'ottobre del 2019 si era iscritta nel Registro delle Imprese Controparte_8 come impresa avente come oggetto sociale l'attività edilizia e da questo inquadramento aziendale deriva l'individuazione degli obblighi retributivi dell'impresa e l'individuazione del CCNL applicabile.
Ciò in quanto l'inquadramento effettuato in base all'attività svolta dall'impresa ha ricadute sulla individuazione del CCNL applicabile ai fini della determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione (c.d. imponibile minimo) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 che, secondo quanto previsto dalla norma interpretativa di cui all'art. 2, comma 25 della L. n. 549/1995, fa riferimento alla “categoria” di attività.
E' stato precisato che la nozione di “categoria” va intesa, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, quale “settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia” (Cass. sent. n. 801/2012).
pagina 12 di 18 In tal senso la Cassazione ha più volte ribadito che il CCNL da applicare deve essere quello relativo alla categoria di riferimento in relazione all'attività prevalentemente svolta dal lavoratore subordinato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (confermato da ultimo anche dalla sentenza n. 9803 del 26.05.2020) l'attività svolta dall'impresa prevale sul CCNL applicato dall'impresa ai propri dipendenti: “ai fini dell'inquadramento previdenziale, l'appartenenza di un datore di lavoro ad uno specifico settore è, dunque, determinata dall'attività in concreto svolta che prevale sul tipo di CCNL applicato ai propri dipendenti.”
V. anche Cass. Civ. sez. VI - L, Ordinanza n. 36381 del 24/11/2021 (Rv. 663149 - 01): “In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali, qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi, ma un'unica attività di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo a quella prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), bensì sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta”.
Tale orientamento non si ritiene completamente disatteso dalla recente giurisprudenza (v. ordinanza Cass. Sez. Lavoro n. 7203/20244), secondo la quale:
pagina 13 di 18 1. “La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale
o anche con comportamento concludente”.
2. “Ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta”.
3. “Se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività”.
4. “Fermo – in ogni caso – il rispetto dell'art. 36 Cost.”.
Dunque, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato, per cui il criterio legale di collegamento previsto dall'art. 2070 c.c. non opera rispetto ai contratti collettivi di diritto comune, affermando che: “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ., secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune” ; pertanto, occorre prendere atto che la scelta del CCNL non è più governata automaticamente dal criterio merceologico dell'art. 2070 c.c. ma rientra nell'autonomia negoziale del datore di Lavoro che può manifestarsi O tramite adesione ad un'associazione datoriale firmataria del CCNL O espressamente O tramite condotta concludente, consistente nella applicazione costante e generalizzata di un determinato CCNL ai lavoratori dell'impresa.
La Corte ritiene che il criterio dell'art. 2070 c.c. non abbia più carattere cogente e non può sempre imporsi quando esista una diversa e più chiara manifestazione della volontà contrattuale del datore.
Tuttavia, il criterio merceologico di cui all'art. 2070 c.c. sopravvive come criterio suppletivo ed
è applicabile in assenza di condotte univoche del datore, come nel caso in esame, ove CP_8 esercita più attività lavorative in cantieri diversi non tutte assimilabili nell'ambito di un solo
[...] settore merceologico.
Sul motivo nr. 4 dell'opposizione
Il motivo non è fondato atteso che se da una parte è stata effettuata la comunicazione obbligatoria di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dal 1.1.2020 inviata al Centro dell'Impiego il 3.1.2020, al contempo non risulta essere stata consegnata tale comunicazione al lavoratore.
Sul motivo nr. 5 dell'opposizione pagina 14 di 18 Si ha interposizione di manodopera quando un soggetto terzo si trovi a fornire dei propri dipendenti a un'altra impresa dietro compenso.
Si avrà dunque un soggetto interponente che, onde soddisfare una propria esigenza tecnica e ricevere una determinata prestazione lavorativa, decide di pagare per avvalersi di lavoratori da parte di un interposto: si tratta quindi di una mera attività di fornitura di personale, vale a dire un fenomeno che si caratterizza per la dissociazione tra la figura del datore di lavoro formale e quella dell'effettivo utilizzatore della manodopera.
Nel caso di specie, si qualifica “subappaltante” e assume di non aver Controparte_8 fornito alla alcuna Forza Lavoro. Controparte_6
Non si conviene con l'assunto, in quanto, nonostante il subappalto, l'appaltatore
[...] ha continuato ad esercitare il controllo del cantiere e a gestire le modalità di Controparte_16 espletamento dell'attività lavorativa di ciascun lavoratore;
, anche Controparte_17 dipendente della ha mantenuto, come emerso dalle deposizioni Controparte_12 CP_12 testimoniali, il potere organizzativo sui dipendenti dell'impresa subappaltatrice (l'apporto di Pt_3
è irrilevante) e tale “sottomissione” dei dipendenti della al volere
[...] Controparte_8 dell'appaltatrice esclude ogni margine di valutazione autonoma del Controparte_16 subappaltatore e pregiudica la genuinità dell'appalto (Trib. Catanzaro 10/12/2024), per cui non si ritiene sufficientemente provata la sussistenza in capo alla del potere Controparte_8 organizzativo e direttivo nei confronti dei suddetti lavoratori ai fini della prova dell'illiceità dell'appalto.
L'art. 1655 c.c. descrive l'appalto come un contratto attraverso il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi propri e rischio di impresa, l'obbligazione di compiere per un'altra parte (committente) un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.
Il subappalto ha carattere derivato dall'appalto (Cass. 9684/2000), in considerazione del fatto che si tratta di un contratto che ha sì una propria autonomia e regolamentazione rispetto a quello di appalto, dal quale tuttavia non può che mutuare il contenuto sostanziale, considerato che è destinato ad assolvere l'adempimento di quella obbligazione originaria, per cui al subappalto si ritiene applicabile la stessa disciplina che regola il contratto di appalto, salvo diverse pattuizioni.
L'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 ha individuato i criteri distintivi fra interposizione illecita ed appalto lecito ovvero:
pagina 15 di 18 1. l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. l'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
3. l'assunzione da parte del medesimo del rischio d'impresa.
In sostanza, un appalto può essere definito “genuino” quando (nel caso di specie) il subappaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito. Il subappalto, invece, maschera un'interposizione illecita di manodopera quando l'interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo-appaltatore le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa.
Deve, invece, ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (Cass. 12551/2020).
Ciò premesso, parte opposta ha fornito detta prova.
Difatti il contratto di subappalto non dettaglia le attività specificatamente affidate a
[...] non pone alcun termine entro il quale concludere i lavori;
inoltre, all'epoca CP_8 dell'accesso ispettivo i mezzi di trasporto erano della e i materiali vengono CP_6 acquistati prevalentemente da quest'ultima.
E' pur vero che in questo caso l'appaltatore aveva mantenuto il potere di procedere alla verifica nel corso dell'esecuzione dell'opera, ma la costante e giornaliera presenza di Controparte_9 in cantiere e l'esercizio da parte di questi, in forma esclusiva, del potere direttivo e organizzativo
[...] dei lavori edili (e non dei lavori di pulizia cantiere, facchinaggio e mera manovalanza edile), esclude che ricorra un caso disciplinato dall'art. 1662 c.c..
Debbono essere altresì considerate le seguenti circostanze:
--la società ha inteso procedere ad una cessione del ramo d'azienda Controparte_12 delle attività di pulizia del cantiere, movimentazione/scarico/carico materiali trasferendo una parte del proprio personale alla CP_8
pagina 16 di 18 --i responsabili della società hanno deciso di costituire la Controparte_12 CP_8 al fine di fittiziamente far svolgere l'attività di movimentazione manuale di carichi e di pulizia dei propri cantieri, in realtà i lavoratori di quest'ultima società erano gli stessi ex-operai della Cooperativa che continuavano a svolgere le stesse prestazioni lavorative che effettuavano allorquando erano assunti presso la cooperativa (muratori, manovali, elettricisti ecc.);
--la era l'unica e principale subappaltatrice della Controparte_8 Controparte_12
CP_
--non vi era alcuna distinzione tra i lavoratori della e della è nota la regola che CP_13 quando in un cantiere edile operano più imprese, vi deve essere la figura del Coordinatore;
l'obbligo interviene quando all'interno di uno stesso cantiere edile convivono più imprese esecutrici, anche se il loro lavoro non avviene contemporaneamente. Le figure da designare obbligatoriamente sono sia il coordinatore per la progettazione (CSP) che il coordinatore per l'esecuzione (CSE) che, nella specie, mancano;
--tutti gli operai delle due società erano diretti sul cantiere da e Parte_3 Controparte_9
i quali erano a loro volta erano dipendenti della committente-subappaltante
[...] Controparte_12
[...]
--gli incarichi di Amministratori della neocostituita erano conferiti a CP_8 Pt_3
e dipendenti della
[...] Controparte_9 Controparte_12
--il personale della era stabilmente inserito nel ciclo produttivo della committente CP_8
Controparte_12
--i mezzi necessari alla realizzazione delle opere (materiali, attrezzature, macchinari), erano forniti dalla Controparte_12
--i mezzi di trasporto utilizzati dalla fino al momento dell'accesso ispettivo erano CP_8 ancora di proprietà della cedente Controparte_12
--il potere organizzativo e direttivo su tutti i lavoratori occupati nei cantieri – dipendenti sia della CP_ Cooperativa e sia della veniva esercitato in via esclusiva dal personale tecnico qualificato della
Cooperativa;
--nei contratti di subappalto in parola non era stata stabilita alcuna opera specifica a carico della nella sua veste di subappaltatrice;
CP_8
pagina 17 di 18 CP_ era assoluta assenza di qualsivoglia rischio d'impresa a carico della che si CP_8 limitava a fornire alla la mera manodopera da utilizzare nei cantieri ove Controparte_12 questa operava;
--le fatture emesse dalla nel corso degli anni 2019 e 2020 hanno rilevato che la CP_8 maggior parte degli importi nell'anno 2019 sono imputati alla per un totale di Controparte_12 euro 17.100,00 (quasi il 90% del fatturato totale annuo pari ad euro 19.236,36). Nel 2020 il totale del fatturato fino alla fine di febbraio risultava pari ad euro 32.524,00, anche in questo caso il 90% di esso, ovvero 29.544,45 si riferivano ai lavori fatturati per la ristrutturazione edilizia in un cantiere sito a Prato in via Clitummo n.15.
In altre parole, non c'è interposizione illecita SOLO quando sia verificabile un rilevante apporto da parte del subappaltatore, mediante il conferimento di capitale, know-how, software ed in genere beni immateriali aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto (Cass. 31127/2021; Cass.
22799/2020).
0o0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel medio previsto dal DM
147/2022, detratto il 20% di cui all'art. 9 2° co. D.lgs. 149/2015, ovvero complessivamente in euro
7.000.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione 2^ civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta avverso le Ordinanze Ingiunzione nr. 478 e nr. 479 del 2023 emesse dall' , ora di che vengono confermate. Controparte_19 CP_1 CP_1
Le spese processuali dell'opposto sono liquidate complessivamente in euro 7.000 (per compenso professionale e spese forfettarie) e gli opponenti sono condannati al relativo pagamento.
Firenze, 8.12.2025
la giudice on.
Liliana SE de IV
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ad integrazione della richiesta di intervento, egli ha dichiarato all'Ispettore del Lavoro in data 28.1.2020 “sono stato assunto in qualità di addetto alle pulizie terzo livello ma in realtà ho sempre svolto mansioni di operaio muratore eseguendo sempre lavori edili (cartongesso, muratura, pavimentazioni, intonaci, ect)…chi mi ha sempre diretto nei cantieri sono stati e Controparte_9 Parte_3 della i quali mi dicevano in quale cantiere dovevo andare a lavorare e veniva n Controparte_8 dirett svolgere, in caso di assenza per malattia, permessi, ferie dovevo comunicarlo a questi due signori…sono stato assunto dalla ma sono stato messo a disposizione della ditta nei vari cantieri dove Controparte_12 CP_8 operavano ent agli operai della svolgendo id me la situazione non CP_8 era chiara, cioè non sapevo chi era il mio datore di lavoro, in data so di rassegnare le dimissioni…dal 30.1.2020 sono stato informato verbalmente che ero passato alla senza sottoscrivere alcun contratto di lavoro. Controparte_8 2 “Sono stato assunto da in data 2.8.2019 in qualità di addetto alle pulizie terzo livello ma in realtà ho sempre svolto Controparte_8 mansioni di operaio m re lavori edili (cartongesso, muratura, pavimentazioni, intonaci, ect)…chi mi ha sempre diretto nei cantieri sono stati e della i quali mi dicevano in quale cantiere dovevo Controparte_9 Parte_3 Controparte_8 andare a lavorare e venivan t irett svolgere, in caso di assenza per malattia, permessi, ferie dovevo comunicarlo a questi due signori…insieme a me hanno sempre lavorato e svolgendo Persona_13 Per_10 identici lavori, e davano direttive da svolgere sia a me che ai io hiara, cioè CP_9 Parte_3 Pt_6 non sapevo chi d data 27.1.2020 ho deciso di rassegnare le ioni…”. 4 La giurisprudenza della Corte di Cassazione sta operando come fonte suppletiva del diritto in una materia cruciale per le relazioni industriali: l'efficacia soggettiva dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Questo ruolo suppletivo è la diretta conseguenza della mancata attuazione, per oltre 70 anni, dell'articolo 39 4° co. della Costituzione italiana (“I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”) volto a conferire ai CCNL efficacia erga omnes (ossia, vincolante per tutti i datori e lavoratori di una categoria), non è mai stato disciplinato da una legge ordinaria attuativa. In assenza della legge di attuazione, i CCNL attuali sono classificati come “contratti collettivi di diritto comune”, soggetti alle regole generali del diritto privato. Di conseguenza, il loro vincolo è limitato a: --I datori di lavoro iscritti alle associazioni datoriali stipulanti;
--I lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti;
--Le parti che vi hanno aderito esplicitamente o implicitamente (tramite comportamento concludente). E' in questo vuoto che la Cassazione è intervenuta;
l'art. 2070 c.c. prevede il criterio merceologico come vincolo automatico ma la Corte lo ha gradualmente svuotato per i contratti di diritto comune (Sent. S.U. n. 2665/1997), spostando il focus dal “fatto merceologico” (l'attività svolta) al “fatto negoziale” (la volontà del datore di applicare il CCNL). Al contempo ha valorizzato l'art. 36 Cost. (diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata), per cui il CCNL più rappresentativo, pur non avendo efficacia erga omnes, viene spesso richiamato dai giudici per stabilire la retribuzione minima adeguata (funzione c.d. minima-tutoria).