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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/02/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1360/16 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1360 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2016 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 9240/17922A
del 22/12/2015 notificata il 14.01.2016 emessa dal
[...]
di e vertente Controparte_1 CP_2
TRA
- codice fiscale - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Claudio Mastrolia Avv. Claudio Mastrolia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a P.zza Vitt. Veneto n.35-84123 in virtù di mandato a CP_2
margine del ricorso
OPPONENTE
E
, in persona del suo Controparte_3
dirigente pro-tempore, rappresentata e difesa dal suo funzionario delegato ed elettivamente domiciliato a al Corso Garibaldi CP_2 OPPOSTO OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 9240/17922A del
22/12/2015 notificata il 14.01.2016 emessa dal
[...]
di Controparte_1 CP_2
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente esponeva che il sig. è stato legale rapp.te p.t. della Parte_1
“ - partita IVA matricola Controparte_4 P.IVA_1 CP_5
con sede legale a in via Porta Rateprandi n.21, società cancellata P.IVA_2 CP_2
dal registro delle imprese in data 22.01.2016; che, data 30.01.2013, il dott. Per_1
in qualità di ispettore del lavoro in servizio presso la Direzione Territoriale del
[...]
Lavoro di , effettuava una visita ispettiva presso il cantiere edile sito a , CP_2 CP_2
in via Berta n1, in cui la stava realizzando lavori di ristrutturazione di Controparte_4
un fabbricato condominiale;
che, in data 11.03.2013, il suddetto ispettore del lavoro concludeva gli accertamenti iniziati con l'accesso del 30.01.2013; che, in data
08.04.2013, era notificava al signor , nella qualità di amministratore unico Parte_1
p.t. della “ il “verbale unico di accertamento e notificazione Controparte_4
n.sa89000/2013-325-01 del 20/03/2013” con cui l'ispettore del lavoro, dott. Per_1
contestava al signor , (quale “Trasgressore”), e alla “
[...] Parte_1 CP_4
(quale “Obbligato in solido”), la omessa registrazione nel libro unico del lavoro,
[...]
in uso all'azienda, di tutte le notizie afferenti ai rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti indicati
Tanto presso, il ricorrente impugnava la ordinanza ingiunzione de qua, poiché
illegittima, ingiusta ed infondata e pertanto nulla e/o annullabile.
Con memoria di costituzione e risposta, depositata l'11.11.2016, si costituiva in giudizio la “ ” ed evidenziava che il verbale Controparte_3
di primo accesso era stato validamente consegnato al signor Controparte_6
dipendente, per impossibilità a comparire del legale rappresentante.
Dopo vari rinvii d'ufficio le parti chiedevano il rinvio per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 06.02.2024, del 29.10.2024, del 07.01.2025 le parti precisavano le conclusioni.
A seguito dell'udienza del 07.01.2025 il G.I., rilevata la richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. e ritenuta, pertanto, l'obbligatorietà della udienza di discussione, ha rinviato la causa al 20.02.2025 con termine sino a tre giorni per note difensive.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed infatti, il verbale di primo accesso ispettivo del 30.01.2013 non è stato notificato al sig. ed alla nella persona del legale rapp.te p.t., che, Parte_1 Controparte_4
al momento dei fatti, era il sig. ). Parte_1
Nella ordinanza ingiunzione si afferma che il verbale di primo accesso del 30.01.2013
“veniva consegnato per la notifica in pari data” al sig. “risultando Controparte_6
il legale rappresentante impossibilitato a comparire, come risulta dal verbale”.
La notifica del verbale di primo accesso mediante la consegna al sig. CP_6
non è valida.
[...]
In particolare, la consegna al lavoratore non può valere quale Controparte_6 notifica al legale rappresentante (che va fatta nelle forme previste dalla legge) e,
comunque, a nulla vale l'asserzione che il legale rappresentante fosse impossibilitato a comparire (il che, secondo la DTL, dovrebbe risultare proprio dal verbale di primo accesso mai notificato).
La ha emesso l'ordinanza di ingiunzione Controparte_3
sulla base dell'accertamento di cui al rapporto n. 17922 del 07.10.2014.
Ma tale rapporto non è stato notificato al sig. , né alla con Parte_1 Controparte_4
conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 9240/17922A del 22/12/2015 notificata il 14.01.2016
emessa dal Controparte_7
.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.
9240/17922A del 22/12/2015 notificata il 14.01.2016 emessa dal
[...]
; Controparte_7
condanna la , in Controparte_3
persona del suo dirigente pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che
liquida in complessivi € 1.601,53, di cui € 601,53 per spese, ed il residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 20 gennaio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1360 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2016 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 9240/17922A
del 22/12/2015 notificata il 14.01.2016 emessa dal
[...]
di e vertente Controparte_1 CP_2
TRA
- codice fiscale - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Claudio Mastrolia Avv. Claudio Mastrolia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a P.zza Vitt. Veneto n.35-84123 in virtù di mandato a CP_2
margine del ricorso
OPPONENTE
E
, in persona del suo Controparte_3
dirigente pro-tempore, rappresentata e difesa dal suo funzionario delegato ed elettivamente domiciliato a al Corso Garibaldi CP_2 OPPOSTO OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 9240/17922A del
22/12/2015 notificata il 14.01.2016 emessa dal
[...]
di Controparte_1 CP_2
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente esponeva che il sig. è stato legale rapp.te p.t. della Parte_1
“ - partita IVA matricola Controparte_4 P.IVA_1 CP_5
con sede legale a in via Porta Rateprandi n.21, società cancellata P.IVA_2 CP_2
dal registro delle imprese in data 22.01.2016; che, data 30.01.2013, il dott. Per_1
in qualità di ispettore del lavoro in servizio presso la Direzione Territoriale del
[...]
Lavoro di , effettuava una visita ispettiva presso il cantiere edile sito a , CP_2 CP_2
in via Berta n1, in cui la stava realizzando lavori di ristrutturazione di Controparte_4
un fabbricato condominiale;
che, in data 11.03.2013, il suddetto ispettore del lavoro concludeva gli accertamenti iniziati con l'accesso del 30.01.2013; che, in data
08.04.2013, era notificava al signor , nella qualità di amministratore unico Parte_1
p.t. della “ il “verbale unico di accertamento e notificazione Controparte_4
n.sa89000/2013-325-01 del 20/03/2013” con cui l'ispettore del lavoro, dott. Per_1
contestava al signor , (quale “Trasgressore”), e alla “
[...] Parte_1 CP_4
(quale “Obbligato in solido”), la omessa registrazione nel libro unico del lavoro,
[...]
in uso all'azienda, di tutte le notizie afferenti ai rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti indicati
Tanto presso, il ricorrente impugnava la ordinanza ingiunzione de qua, poiché
illegittima, ingiusta ed infondata e pertanto nulla e/o annullabile.
Con memoria di costituzione e risposta, depositata l'11.11.2016, si costituiva in giudizio la “ ” ed evidenziava che il verbale Controparte_3
di primo accesso era stato validamente consegnato al signor Controparte_6
dipendente, per impossibilità a comparire del legale rappresentante.
Dopo vari rinvii d'ufficio le parti chiedevano il rinvio per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 06.02.2024, del 29.10.2024, del 07.01.2025 le parti precisavano le conclusioni.
A seguito dell'udienza del 07.01.2025 il G.I., rilevata la richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. e ritenuta, pertanto, l'obbligatorietà della udienza di discussione, ha rinviato la causa al 20.02.2025 con termine sino a tre giorni per note difensive.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed infatti, il verbale di primo accesso ispettivo del 30.01.2013 non è stato notificato al sig. ed alla nella persona del legale rapp.te p.t., che, Parte_1 Controparte_4
al momento dei fatti, era il sig. ). Parte_1
Nella ordinanza ingiunzione si afferma che il verbale di primo accesso del 30.01.2013
“veniva consegnato per la notifica in pari data” al sig. “risultando Controparte_6
il legale rappresentante impossibilitato a comparire, come risulta dal verbale”.
La notifica del verbale di primo accesso mediante la consegna al sig. CP_6
non è valida.
[...]
In particolare, la consegna al lavoratore non può valere quale Controparte_6 notifica al legale rappresentante (che va fatta nelle forme previste dalla legge) e,
comunque, a nulla vale l'asserzione che il legale rappresentante fosse impossibilitato a comparire (il che, secondo la DTL, dovrebbe risultare proprio dal verbale di primo accesso mai notificato).
La ha emesso l'ordinanza di ingiunzione Controparte_3
sulla base dell'accertamento di cui al rapporto n. 17922 del 07.10.2014.
Ma tale rapporto non è stato notificato al sig. , né alla con Parte_1 Controparte_4
conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 9240/17922A del 22/12/2015 notificata il 14.01.2016
emessa dal Controparte_7
.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.
9240/17922A del 22/12/2015 notificata il 14.01.2016 emessa dal
[...]
; Controparte_7
condanna la , in Controparte_3
persona del suo dirigente pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che
liquida in complessivi € 1.601,53, di cui € 601,53 per spese, ed il residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 20 gennaio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio