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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/09/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 117/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRESCHI DANIELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MONTINI MAURO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 e dell'art. 441-bis c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio la Camera di Commercio di Pistoia e Prato, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: Accertare e dichiarare la nullità /annullabilità /illegittimità del licenziamento disciplinare senza preavviso comminato dall'Amministrazione convenuta con provvedimento del 4.10.2024 (e con decorrenza 06.09.2024) e conseguentemente annullarlo e per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta di reintegrare la ricorrente Sig.ra nel proprio posto di lavoro condannando Parte_1 la di al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata Controparte_1 CP_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello dell'effettiva reintegrazione oltre che, in relazione al medesimo periodo, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da liquidare ex DM 55/2024 e successive modificazioni ed integrazioni”. In particolare, la ricorrente, premesso di essere dipendente della convenuta dal 1 maggio 1996, ripercorsa la carriera svolta presso la Camera di commercio e riferito di essere stata, da ultimo, inquadrata nella Categoria C con profilo professionale di Assistente e di aver ottenuto nel 2019 la progressione economica orizzontale dalla cat. C5 alla cat. C6, ha dedotto che, pur non avendo mai ricevuto contestazioni e sanzioni disciplinari nel corso della carriera prima dei fatti di causa, il 6 settembre 2024 la datrice di lavoro le aveva contestato il mancato rispetto dell'orario di lavoro e la falsa attestazione di presenza in servizio il giorno 4.9.2024, e dunque la violazione dell'art. 71, commi
1, 2 e 3, lett. e), CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, nonché dell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), e comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, in quanto sarebbe stato accertato dal Segretario Generale dell'Ente datore di lavoro che, diversamente da quanto dichiarato sull'applicativo YSEL con annotazione di omessa timbratura (peraltro priva di giustificazione delle ragioni di tale omissione), la non Pt_1 sarebbe entrata in servizio alle ore 8.10 bensì solo alle ore 8.54, come rilevato e registrato dal sistema apri-porta. La ricorrente ha poi riferito che, nella contestazione disciplinare, si dava atto della verifica di ulteriori otto episodi di analoghe discrepanze di orario nel periodo dal 1.1.2024 sino al 5.9.2024. Ha dedotto di essere stata cautelarmente sospesa dal servizio;
di aver reso dichiarazioni in sede di audizione, ma che le giustificazioni rese non erano state accolte dalla datrice di lavoro che, il 4 ottobre
2024, aveva irrogato il licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso ai sensi dell'art. 55- quater d.lgs 165/2001 e dell'art. 72, comma 9, CCNL FL del 16.11.2022; di aver impugnato il provvedimento disciplinare con pec del 30.10.2024, che la Camera di commercio aveva riscontrato ribadendo la legittimità del licenziamento irrogato.
La ricorrente ha dunque censurato in questa sede il licenziamento disciplinare subìto, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi di doglianza: i) apparente difformità tra fatti contestati e validamente accertati e circostanze addotte a supporto del provvedimento ablativo adottato. Conseguente illegittimità della sanzione;
ii) sproporzione tra illecito commesso e sanzione applicata ed insussistenza di un automatismo sanzionatorio ancorché in presenza di una fattispecie di illecito disciplinare tipizzato ex lege, con conseguente applicazione dell'art. 63 d.lgs. 165/2001.
Costituitosi tempestivamente, la Camera di commercio convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, con vittoria delle spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sul merito
1. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni e con le precisazioni di seguito illustrate.
L'odierna ricorrente è stata attinta da provvedimento disciplinare espulsivo del 4 ottobre 2024, dopo essere stata cautelarmente sospesa al momento della contestazione dell'addebito in data 6 settembre
2024, per la violazione dell'art. 55-quater, commi 1, lett. a), e 1-bis, d.lgs. 165/2001 e dell'art. 71
CCNL Funzioni locali 16.11.2022, per fatti commessi il 4 settembre 2024 nonché in ulteriori otto episodi asseritamente avvenuti nel corso dell'anno 2024 cfr. sub doc. 40 ricorso, nonché doc. 6 memoria).
2. È, innanzitutto, incontroverso tra le parti che la ricorrente, il giorno 4 settembre 2024, abbia falsamente attestato il proprio ingresso in servizio ad un orario discordante rispetto a quanto risultante dal sistema di rilevazione degli accessi dei dipendenti. In specie, è pacifico, e comunque documentale
(cfr., in specie, doc. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 memoria difensiva;
doc. 41 e 42 ricorso):
i) che la ricorrente, il 5.9.2024, abbia inserito nel sistema YSEL una dichiarazione di omessa timbratura in entrata per il giorno precedente, 4 settembre 2024, alle ore 8:10;
ii) che in effetti la non sia entrata in servizio all'orario dichiarato, ma in orario successivo, Pt_1 come riscontrato dal Segretario Generale che tra le 8:00 e le 8:10 si era trovata Parte_2 nell'androne della sede di Pistoia della Camera di Commercio e non aveva incrociato alcun dipendente;
iii) che – come evincibile dalle registrazioni della videosorveglianza – alle ore 8:54 di quello stesso giorno la ha utilizzato il badge per accedere dalla porta d'ingresso riservata ai dipendenti Pt_1 collocata su via del Tau a Pistoia, omettendo poi di effettuare la marcatura del badge, per poi procedere ad aprire la porta secondaria per introdurre nella struttura la propria bicicletta collocandola infine nella stanza adibita a deposito, prima di dirigersi verso il proprio ufficio.
2.1. Questi i fatti nella loro materialità, con esclusivo riguardo all'episodio del 4 settembre 2024:
quella mattina, ha falsamente attestato la propria presenza in servizio ad un orario Parte_1 diverso da quello di effettivo ingresso presso la sede di lavoro (al di là della questione inerente all'orario di ingresso realmente osservato dalla ricorrente e della correlativa prova, su cui si tornerà infra).
3. Per quanto concerne, invece, le ulteriori condotte oggetto di contestazione nei confronti dell'odierna ricorrente, si osserva quanto segue.
L'ente convenuto ha addebitato alla lavoratrice – oltre al già menzionato illecito del 4.9.2024 – anche un'ulteriore serie di otto episodi di asserita falsa attestazione di presenza in servizio, avvenuti nel corso dell'anno 2024. In specie, la Camera di commercio, a seguito dell'accertamento della condotta illecita tenuta dalla il 4 settembre 2024, ha proceduto a confrontare le registrazioni degli accessi Pt_1 tramite badge del sistema apri-porta con le dichiarazioni di omessa timbratura inserite in YSEL da parte della lavoratrice, riscontrando le seguenti discrepanze:
- 15.1.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:17 - apri porta 9:06
- 8.4.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 7:37 - apri porta 8:46
- 24.4.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:02 - apri porta 8:44 - 9.5.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata pausa pranzo 14:30 - apri porta 15:01
- 3.6.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:22 - apri porta 9:09
- 10.6.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:07 - apriporta 9:11
- 26.6.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:09 - apriporta 9:03
- 5.7.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:21 - apriporta 9:01.
3.1. Ritiene questo giudice che, rispetto a tali fatti per come contestati alla ricorrente, parte datoriale non abbia soddisfatto il rigoroso onere della prova della loro illiceità sul piano disciplinare, a fronte della contestazione della lavoratrice in ordine alla rilevanza di tali addebiti ai fini della sanzione espulsiva irrogata, prima ancora che in ordine alla tardività e genericità degli stessi.
Difatti, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare in maniera specifica che in ciascuna delle circostanze più sopra riportate la ricorrente non fosse effettivamente sul posto di lavoro all'orario indicato nell'attestazione di omessa timbratura: l'ente datore di lavoro, tuttavia, non ha offerto di provare tali circostanze, limitandosi a produrre i prospetti delle timbrature e dell'apertura della porta tramite badge (nessun capitolo di prova per testi articolato in memoria concerne tali episodi, né altri elementi inerenti a tali circostanze risultano prodotti in atti1). Tuttavia, si ritiene che la commissione di ognuno dei fatti asseritamente illeciti addebitati alla non possa desumersi in via presuntiva e, Pt_1 dunque, ritenersi provata, secondo lo standard probatorio del 'più probabile che non', dalla mera discrepanza tra la rilevazione del sistema apri-porta e l'orario attestato dalla lavoratrice tramite la dichiarazione di omessa timbratura, tenuto conto che, per potersi ritenere validamente acquisita una prova presuntiva, occorre che siano soddisfatti i requisiti di pluralità degli indizi, gravità, precisione e concordanza (art. 2729, comma 1, c.c.), carenti nel caso che ci occupa. Né in proposito può ritenersi che la mancata giustificazione da parte della ricorrente delle otto 'anomalie' riscontrate e ascrittele nella contestazione disciplinare possa fornire validi argomenti a supporto della tesi della resistente, non essendo onere del lavoratore dimostrare di non aver tenuto la condotta asseritamente illecita addebitatagli, bensì onere di parte datoriale provare la commissione dell'illecito disciplinare.
4. Ad ogni buon conto, anche ad escludere dai fatti oggetto di contestazione gli episodi diversi da quello del 4 settembre 2024, deve ritenersi che la sanzione espulsiva irrogata dall'ente convenuto risulti proporzionata alla concreta gravità del fatto illecito commesso dalla lavoratrice e, in definitiva, legittima.
4.1. Occorre premettere che, per come provato in corso di giudizio ed ammesso dalla stessa ricorrente, i fatti di cui si discute integrano, nella loro materialità, la fattispecie contestata di cui all'art. 55-quater, commi 1, lett. a), e 1-bis, d.lgs. 165/2001 (“
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente […].
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso […]”), oltre che la violazione dell'obbligo di
“rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente” di cui all'art. 71, lett. e), CCNL.
Vale la pena precisare che, quantunque parte ricorrente abbia sostenuto, in sede di audizione e di memoria di controdeduzioni nel corso del procedimento disciplinare dinanzi all'UPD, di aver agito senza alcun intento fraudolento, la modalità stessa della condotta – per come ammessa dalla stessa lavoratrice – vale a dimostrare il ricorrere della fattispecie contestata, poiché l'inserimento di una attestazione di omessa timbratura recante un orario (le 8:10) diverso da quello di effettivo ingresso in servizio costituisce senza dubbio una condotta obiettivamente idonea ad indurre in errore l'amministrazione datrice di lavoro in ordine alla effettiva presenza della dipendente sul posto di lavoro.
4.2. In punto di proporzionalità della sanzione irrogata, parte ricorrente, sia nel corso del procedimento disciplinare sia in ricorso, nell'ammettere i fatti contestati nella loro materialità, ha sostenuto di essere entrata alle ore 8.30 (anziché alle 8.10 come nel giustificativo di omessa timbratura), di essere transitata dalla porta di accesso posta su Corso Fedi, di aver dimenticato il badge
e di aver dunque atteso che il marito la raggiungesse per portarglielo, di essere per questo uscita per recuperare il badge ed essere rientrata dall'ingresso di via del Tau aprendo la porta alle ore 8:54 come rilevato dal sistema apri-porta. Ha inoltre sostenuto che la propria condotta fraudolenta (che la ricorrente ha qualificato come una mera “leggerezza”) sia dipesa dalla intenzione di evitare di accumulare eccessivo debito orario da recuperare, dovendosi occupare della madre portatrice di handicap grave. Ha inoltre invocato a tal riguardo anche la propria quasi trentennale, proficua esperienza lavorativa alle dipendenze della che, a detta della lavoratrice, Controparte_1 varrebbe a contenere la gravità della condotta ascrittale, rendendo adeguata al caso di specie una sanzione meramente conservativa.
4.3. Gli assunti di parte ricorrente non possono essere condivisi.
4.3.1. In primo luogo, la lavoratrice, pur sostenendo che tra l'orario di ingresso dichiarato (8.10) e quello asseritamente effettivo vi fosse solo una “lieve discrepanza” dal momento che la sarebbe Pt_1 giunta sul posto di lavoro alle 8.30, manca di fornire alcun riscontro probatorio a tale assunto. Invero, in atti risultano versate le immagini della videosorveglianza dalle quali si evince soltanto ed in modo univoco che la lavoratrice è giunta sul posto di lavoro alle 8.54, orario in cui risulta aver aperto la porta d'ingresso dei dipendenti posta su via del Tau tramite il badge omettendo poi di timbrare il cartellino.
Per converso, la ricorrente non ha in questa sede fornito alcun elemento istruttorio da cui desumere la fondatezza della propria versione dei fatti: nessun capitolo di prova risulta esser stato formulato (ad es., per l'audizione del marito al fine di asseverare l'effettività della giustificazione addotta per la mancata timbratura in ingresso) né alcuna ulteriore istanza istruttoria (ad es., per l'esibizione della videosorveglianza del giorno dei fatti de quibus, al fine di verificare l'orario di asserito accesso tramite l'ingresso principale su Corso Fedi).
Ne risulta come la discrepanza di cui trattasi non sia, pertanto, “lieve” come sostenuto dalla Pt_1 essendovi un lasso di quasi 45 minuti tra orario falsamente attestato e orario di effettivo ingresso sul posto di lavoro per come provato in corso di causa.
4.3.2. Anzi, a validare ulteriormente la correttezza dell'operato del datore di lavoro nell'irrogare la sanzione espulsiva sub iudice, non può invero sottacersi la circostanza, di non poco momento, che sia stata la stessa lavoratrice ad ammettere di aver comunque attestato sul giustificativo di omessa timbratura sul portale YSEL un orario diverso (i.e., le 8.10), e più anticipato, rispetto a quello di ingresso sul posto di lavoro come dichiarato in sede di audizione difensiva ed in ricorso (ossia, le 8.30).
Riconosciuto di non poter celare la propria condotta fraudolenta che era stata scoperta dal datore di lavoro, la ricorrente ha tentato in extremis di mitigare le conseguenze negative con un ulteriore strumento di raggiro, il che amplifica – anziché ridurre – la gravità dell'illecito commesso, contribuendo vieppiù a minare la fiducia che parte datoriale riponeva nella propria dipendente.
4.3.3. Non può trascurarsi nemmeno la circostanza – di cui parte resistente ha offerto prova documentale, e che non è contestata nemmeno dalla ricorrente – che la fosse del tutto ed Pt_1 adeguatamente consapevole delle disposizioni in punto di orario di lavoro, rilevazione delle presenze in servizio e timbrature oggetto della Determinazione del Segretario Generale della CP_1 [
n. 099/2023 del 23.5.2023 (doc. 13 memoria), avendo peraltro partecipato all'apposito
[...] corso di formazione il 5.12.2023 (cfr. doc. 16 memoria).
Invero, tale consapevolezza in capo alla ricorrente e la volontà della stessa di aggirare dunque la disciplina dell'orario di lavoro in occasione del ritardo del 4.9.2024 manifestano di per sé una gravità tale della condotta illecita tenuta dalla da rendere adeguata la sanzione espulsiva irrogata. Pt_1
Non solo.
La serietà della lesione della fiducia riposta dal datore di lavoro nella dipendente e la correlativa proporzione rispetto alla conseguenza sanzionatoria applicata risulta invero dal fatto che la stessa ricorrente, proprio perché conscia delle disposizioni in ordine all'orario di lavoro e alla necessità di recuperare eventuali debiti orari accumulati, ha deciso di attestare la propria presenza in servizio ad un orario difforme, e più anticipato, rispetto a quello di effettivo ingresso in ufficio con il fine specifico di evitare il debito orario, e dunque auspicando di poter indirettamente trarre un vantaggio – in termini economici e temporali – dal proprio ritardo.
Ad attenuare la gravità del profilo testé esaminato non può nemmeno valere la giustificazione offerta dalla lavoratrice con riferimento al fatto che la necessità di recuperare il debito orario accumulato le avrebbe causato difficoltà nell'accudimento della madre affetta da disabilità, sia perché non vi è prova in atti della condizione di disabile in situazione di gravità in capo alla madre della ricorrente, sia in considerazione del fatto che, se anche tale circostanza fosse provata, non scuserebbe la condotta della né ne diminuirebbe il disvalore, essendo piuttosto altri gli strumenti legittimi previsti Pt_1 dall'ordinamento a favore dei caregivers di soggetti con disabilità grave.
4.3.4. Infine, non può dirsi smorzata e ridotta la obiettiva gravità dell'illecito disciplinare commesso dalla ricorrente nemmeno in considerazione della positiva prestazione di attività lavorativa da parte della ricorrente alle dipendenze della Camera di commercio convenuta, per come risulterebbe attestata dalle numerose valutazioni della performance prodotte in atti dalla Secondo la prospettazione di Pt_1 parte ricorrente, la competenza, la versatilità, la disponibilità, la correttezza e l'elevata qualità del servizio reso (e riconosciuto come tale dall'ente convenuto) nel corso dei quasi trent'anni alle dipendenze della resistente varrebbero a giustificare una graduazione più tenue della sanzione da irrogarsi per l'illecito commesso.
Si tratta di assunto che non può condividersi, alla luce di tutto quanto già osservato sin qui in ordine al disvalore della complessiva condotta tenuta dalla ricorrente, ed altresì al lume della considerazione che proprio i predetti elementi evidenziati in ricorso risultano tali da aver ingenerato nell'ente datore di lavoro una particolare, significativa fiducia nel corretto contegno lavorativo della propria dipendente
(tanto che, come la stessa ricorrente riconosce, le venivano validati i giustificativi di omessa timbratura ancorché non provvedesse a specificare il motivo dell'omissione stessa), vincolo fiduciario che è stato di conseguenza irreparabilmente spezzato con l'emersione della condotta fraudolenta della Di Pt_1 talché il licenziamento irrogato appare l'unica sanzione disciplinare idonea nel caso che ci occupa.
Ragione per la quale si ritiene altresì superfluo acquisire l'ulteriore scheda di valutazione della performance relativa all'anno 2024 che parte ricorrente ha esibito in giudizio nel corso dell'udienza del
26 giugno 2025 e prodotto in via telematica sub doc. 47 con la nota di deposito del 27.6.2025.
5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Sulle spese di lite
6. Tenuto conto della condotta processuale di parte ricorrente, ed in specie della sua disponibilità ad una soluzione bonaria della presente controversia, appare equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la restante quota di 2/3 a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 3/4, in prossimità ai minimi dello scaglione di riferimento
(causa di valore indeterminabile di complessità media), tenuto conto della concreta attività processuale delle parti, al numero di udienze svolte e alla loro modalità di trattazione, e senza fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente il ricorso proposto da per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/4, ponendo a carico di parte ricorrente la restante quota di 3/4, che liquida in complessivi € 3.825,00, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 10 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Né può reputarsi sufficiente l'allegazione, fatta dalla resistente, del fatto che la avrebbe provveduto ad inserire i Pt_1 giustificativi di omessa timbratura sul portale YSEL solo molto dopo l'orario dichiarato: trattasi infatti di circostanza di significato non univoco, dunque inidonea a dar prova – ancorché indiziaria – della circostanza asserita dall'ente convenuto, dal momento che molteplici potrebbero essere le ragioni storico-fattuali dell'asserito tardivo inserimento dei predetti giustificativi (ad es., la lavoratrice poteva essere particolarmente impegnata nello svolgimento delle proprie mansioni), né vi sono elementi per ricondurre tale contegno all'intento frodatorio addebitato alla dal datore di lavoro. E ciò tanto Pt_1 più che conto che, in base all'art. 17, comma 2, della disciplina del nuovo orario di lavoro adottata con Determinazione del Segretario Generale della Camera n. 099/2023 del 23.5.2023 (doc. 13 memoria), il solo obbligo gravante sui CP_1 dipendenti in caso di mancata rilevazione automatizzata della presenza tramite badge è rappresentato dalla produzione di
“apposita giustificazione validata mediante il Programma di rilevazione presenze”, senza che nulla sia specificato in ordine al momento entro il quale il dipendente sia tenuto ad inserire tale giustificativo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 117/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRESCHI DANIELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MONTINI MAURO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 e dell'art. 441-bis c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio la Camera di Commercio di Pistoia e Prato, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: Accertare e dichiarare la nullità /annullabilità /illegittimità del licenziamento disciplinare senza preavviso comminato dall'Amministrazione convenuta con provvedimento del 4.10.2024 (e con decorrenza 06.09.2024) e conseguentemente annullarlo e per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta di reintegrare la ricorrente Sig.ra nel proprio posto di lavoro condannando Parte_1 la di al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata Controparte_1 CP_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello dell'effettiva reintegrazione oltre che, in relazione al medesimo periodo, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da liquidare ex DM 55/2024 e successive modificazioni ed integrazioni”. In particolare, la ricorrente, premesso di essere dipendente della convenuta dal 1 maggio 1996, ripercorsa la carriera svolta presso la Camera di commercio e riferito di essere stata, da ultimo, inquadrata nella Categoria C con profilo professionale di Assistente e di aver ottenuto nel 2019 la progressione economica orizzontale dalla cat. C5 alla cat. C6, ha dedotto che, pur non avendo mai ricevuto contestazioni e sanzioni disciplinari nel corso della carriera prima dei fatti di causa, il 6 settembre 2024 la datrice di lavoro le aveva contestato il mancato rispetto dell'orario di lavoro e la falsa attestazione di presenza in servizio il giorno 4.9.2024, e dunque la violazione dell'art. 71, commi
1, 2 e 3, lett. e), CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, nonché dell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), e comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, in quanto sarebbe stato accertato dal Segretario Generale dell'Ente datore di lavoro che, diversamente da quanto dichiarato sull'applicativo YSEL con annotazione di omessa timbratura (peraltro priva di giustificazione delle ragioni di tale omissione), la non Pt_1 sarebbe entrata in servizio alle ore 8.10 bensì solo alle ore 8.54, come rilevato e registrato dal sistema apri-porta. La ricorrente ha poi riferito che, nella contestazione disciplinare, si dava atto della verifica di ulteriori otto episodi di analoghe discrepanze di orario nel periodo dal 1.1.2024 sino al 5.9.2024. Ha dedotto di essere stata cautelarmente sospesa dal servizio;
di aver reso dichiarazioni in sede di audizione, ma che le giustificazioni rese non erano state accolte dalla datrice di lavoro che, il 4 ottobre
2024, aveva irrogato il licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso ai sensi dell'art. 55- quater d.lgs 165/2001 e dell'art. 72, comma 9, CCNL FL del 16.11.2022; di aver impugnato il provvedimento disciplinare con pec del 30.10.2024, che la Camera di commercio aveva riscontrato ribadendo la legittimità del licenziamento irrogato.
La ricorrente ha dunque censurato in questa sede il licenziamento disciplinare subìto, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi di doglianza: i) apparente difformità tra fatti contestati e validamente accertati e circostanze addotte a supporto del provvedimento ablativo adottato. Conseguente illegittimità della sanzione;
ii) sproporzione tra illecito commesso e sanzione applicata ed insussistenza di un automatismo sanzionatorio ancorché in presenza di una fattispecie di illecito disciplinare tipizzato ex lege, con conseguente applicazione dell'art. 63 d.lgs. 165/2001.
Costituitosi tempestivamente, la Camera di commercio convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, con vittoria delle spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sul merito
1. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni e con le precisazioni di seguito illustrate.
L'odierna ricorrente è stata attinta da provvedimento disciplinare espulsivo del 4 ottobre 2024, dopo essere stata cautelarmente sospesa al momento della contestazione dell'addebito in data 6 settembre
2024, per la violazione dell'art. 55-quater, commi 1, lett. a), e 1-bis, d.lgs. 165/2001 e dell'art. 71
CCNL Funzioni locali 16.11.2022, per fatti commessi il 4 settembre 2024 nonché in ulteriori otto episodi asseritamente avvenuti nel corso dell'anno 2024 cfr. sub doc. 40 ricorso, nonché doc. 6 memoria).
2. È, innanzitutto, incontroverso tra le parti che la ricorrente, il giorno 4 settembre 2024, abbia falsamente attestato il proprio ingresso in servizio ad un orario discordante rispetto a quanto risultante dal sistema di rilevazione degli accessi dei dipendenti. In specie, è pacifico, e comunque documentale
(cfr., in specie, doc. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 memoria difensiva;
doc. 41 e 42 ricorso):
i) che la ricorrente, il 5.9.2024, abbia inserito nel sistema YSEL una dichiarazione di omessa timbratura in entrata per il giorno precedente, 4 settembre 2024, alle ore 8:10;
ii) che in effetti la non sia entrata in servizio all'orario dichiarato, ma in orario successivo, Pt_1 come riscontrato dal Segretario Generale che tra le 8:00 e le 8:10 si era trovata Parte_2 nell'androne della sede di Pistoia della Camera di Commercio e non aveva incrociato alcun dipendente;
iii) che – come evincibile dalle registrazioni della videosorveglianza – alle ore 8:54 di quello stesso giorno la ha utilizzato il badge per accedere dalla porta d'ingresso riservata ai dipendenti Pt_1 collocata su via del Tau a Pistoia, omettendo poi di effettuare la marcatura del badge, per poi procedere ad aprire la porta secondaria per introdurre nella struttura la propria bicicletta collocandola infine nella stanza adibita a deposito, prima di dirigersi verso il proprio ufficio.
2.1. Questi i fatti nella loro materialità, con esclusivo riguardo all'episodio del 4 settembre 2024:
quella mattina, ha falsamente attestato la propria presenza in servizio ad un orario Parte_1 diverso da quello di effettivo ingresso presso la sede di lavoro (al di là della questione inerente all'orario di ingresso realmente osservato dalla ricorrente e della correlativa prova, su cui si tornerà infra).
3. Per quanto concerne, invece, le ulteriori condotte oggetto di contestazione nei confronti dell'odierna ricorrente, si osserva quanto segue.
L'ente convenuto ha addebitato alla lavoratrice – oltre al già menzionato illecito del 4.9.2024 – anche un'ulteriore serie di otto episodi di asserita falsa attestazione di presenza in servizio, avvenuti nel corso dell'anno 2024. In specie, la Camera di commercio, a seguito dell'accertamento della condotta illecita tenuta dalla il 4 settembre 2024, ha proceduto a confrontare le registrazioni degli accessi Pt_1 tramite badge del sistema apri-porta con le dichiarazioni di omessa timbratura inserite in YSEL da parte della lavoratrice, riscontrando le seguenti discrepanze:
- 15.1.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:17 - apri porta 9:06
- 8.4.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 7:37 - apri porta 8:46
- 24.4.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:02 - apri porta 8:44 - 9.5.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata pausa pranzo 14:30 - apri porta 15:01
- 3.6.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:22 - apri porta 9:09
- 10.6.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:07 - apriporta 9:11
- 26.6.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:09 - apriporta 9:03
- 5.7.2024 dichiarazione omessa timbratura in entrata 8:21 - apriporta 9:01.
3.1. Ritiene questo giudice che, rispetto a tali fatti per come contestati alla ricorrente, parte datoriale non abbia soddisfatto il rigoroso onere della prova della loro illiceità sul piano disciplinare, a fronte della contestazione della lavoratrice in ordine alla rilevanza di tali addebiti ai fini della sanzione espulsiva irrogata, prima ancora che in ordine alla tardività e genericità degli stessi.
Difatti, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare in maniera specifica che in ciascuna delle circostanze più sopra riportate la ricorrente non fosse effettivamente sul posto di lavoro all'orario indicato nell'attestazione di omessa timbratura: l'ente datore di lavoro, tuttavia, non ha offerto di provare tali circostanze, limitandosi a produrre i prospetti delle timbrature e dell'apertura della porta tramite badge (nessun capitolo di prova per testi articolato in memoria concerne tali episodi, né altri elementi inerenti a tali circostanze risultano prodotti in atti1). Tuttavia, si ritiene che la commissione di ognuno dei fatti asseritamente illeciti addebitati alla non possa desumersi in via presuntiva e, Pt_1 dunque, ritenersi provata, secondo lo standard probatorio del 'più probabile che non', dalla mera discrepanza tra la rilevazione del sistema apri-porta e l'orario attestato dalla lavoratrice tramite la dichiarazione di omessa timbratura, tenuto conto che, per potersi ritenere validamente acquisita una prova presuntiva, occorre che siano soddisfatti i requisiti di pluralità degli indizi, gravità, precisione e concordanza (art. 2729, comma 1, c.c.), carenti nel caso che ci occupa. Né in proposito può ritenersi che la mancata giustificazione da parte della ricorrente delle otto 'anomalie' riscontrate e ascrittele nella contestazione disciplinare possa fornire validi argomenti a supporto della tesi della resistente, non essendo onere del lavoratore dimostrare di non aver tenuto la condotta asseritamente illecita addebitatagli, bensì onere di parte datoriale provare la commissione dell'illecito disciplinare.
4. Ad ogni buon conto, anche ad escludere dai fatti oggetto di contestazione gli episodi diversi da quello del 4 settembre 2024, deve ritenersi che la sanzione espulsiva irrogata dall'ente convenuto risulti proporzionata alla concreta gravità del fatto illecito commesso dalla lavoratrice e, in definitiva, legittima.
4.1. Occorre premettere che, per come provato in corso di giudizio ed ammesso dalla stessa ricorrente, i fatti di cui si discute integrano, nella loro materialità, la fattispecie contestata di cui all'art. 55-quater, commi 1, lett. a), e 1-bis, d.lgs. 165/2001 (“
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente […].
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso […]”), oltre che la violazione dell'obbligo di
“rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente” di cui all'art. 71, lett. e), CCNL.
Vale la pena precisare che, quantunque parte ricorrente abbia sostenuto, in sede di audizione e di memoria di controdeduzioni nel corso del procedimento disciplinare dinanzi all'UPD, di aver agito senza alcun intento fraudolento, la modalità stessa della condotta – per come ammessa dalla stessa lavoratrice – vale a dimostrare il ricorrere della fattispecie contestata, poiché l'inserimento di una attestazione di omessa timbratura recante un orario (le 8:10) diverso da quello di effettivo ingresso in servizio costituisce senza dubbio una condotta obiettivamente idonea ad indurre in errore l'amministrazione datrice di lavoro in ordine alla effettiva presenza della dipendente sul posto di lavoro.
4.2. In punto di proporzionalità della sanzione irrogata, parte ricorrente, sia nel corso del procedimento disciplinare sia in ricorso, nell'ammettere i fatti contestati nella loro materialità, ha sostenuto di essere entrata alle ore 8.30 (anziché alle 8.10 come nel giustificativo di omessa timbratura), di essere transitata dalla porta di accesso posta su Corso Fedi, di aver dimenticato il badge
e di aver dunque atteso che il marito la raggiungesse per portarglielo, di essere per questo uscita per recuperare il badge ed essere rientrata dall'ingresso di via del Tau aprendo la porta alle ore 8:54 come rilevato dal sistema apri-porta. Ha inoltre sostenuto che la propria condotta fraudolenta (che la ricorrente ha qualificato come una mera “leggerezza”) sia dipesa dalla intenzione di evitare di accumulare eccessivo debito orario da recuperare, dovendosi occupare della madre portatrice di handicap grave. Ha inoltre invocato a tal riguardo anche la propria quasi trentennale, proficua esperienza lavorativa alle dipendenze della che, a detta della lavoratrice, Controparte_1 varrebbe a contenere la gravità della condotta ascrittale, rendendo adeguata al caso di specie una sanzione meramente conservativa.
4.3. Gli assunti di parte ricorrente non possono essere condivisi.
4.3.1. In primo luogo, la lavoratrice, pur sostenendo che tra l'orario di ingresso dichiarato (8.10) e quello asseritamente effettivo vi fosse solo una “lieve discrepanza” dal momento che la sarebbe Pt_1 giunta sul posto di lavoro alle 8.30, manca di fornire alcun riscontro probatorio a tale assunto. Invero, in atti risultano versate le immagini della videosorveglianza dalle quali si evince soltanto ed in modo univoco che la lavoratrice è giunta sul posto di lavoro alle 8.54, orario in cui risulta aver aperto la porta d'ingresso dei dipendenti posta su via del Tau tramite il badge omettendo poi di timbrare il cartellino.
Per converso, la ricorrente non ha in questa sede fornito alcun elemento istruttorio da cui desumere la fondatezza della propria versione dei fatti: nessun capitolo di prova risulta esser stato formulato (ad es., per l'audizione del marito al fine di asseverare l'effettività della giustificazione addotta per la mancata timbratura in ingresso) né alcuna ulteriore istanza istruttoria (ad es., per l'esibizione della videosorveglianza del giorno dei fatti de quibus, al fine di verificare l'orario di asserito accesso tramite l'ingresso principale su Corso Fedi).
Ne risulta come la discrepanza di cui trattasi non sia, pertanto, “lieve” come sostenuto dalla Pt_1 essendovi un lasso di quasi 45 minuti tra orario falsamente attestato e orario di effettivo ingresso sul posto di lavoro per come provato in corso di causa.
4.3.2. Anzi, a validare ulteriormente la correttezza dell'operato del datore di lavoro nell'irrogare la sanzione espulsiva sub iudice, non può invero sottacersi la circostanza, di non poco momento, che sia stata la stessa lavoratrice ad ammettere di aver comunque attestato sul giustificativo di omessa timbratura sul portale YSEL un orario diverso (i.e., le 8.10), e più anticipato, rispetto a quello di ingresso sul posto di lavoro come dichiarato in sede di audizione difensiva ed in ricorso (ossia, le 8.30).
Riconosciuto di non poter celare la propria condotta fraudolenta che era stata scoperta dal datore di lavoro, la ricorrente ha tentato in extremis di mitigare le conseguenze negative con un ulteriore strumento di raggiro, il che amplifica – anziché ridurre – la gravità dell'illecito commesso, contribuendo vieppiù a minare la fiducia che parte datoriale riponeva nella propria dipendente.
4.3.3. Non può trascurarsi nemmeno la circostanza – di cui parte resistente ha offerto prova documentale, e che non è contestata nemmeno dalla ricorrente – che la fosse del tutto ed Pt_1 adeguatamente consapevole delle disposizioni in punto di orario di lavoro, rilevazione delle presenze in servizio e timbrature oggetto della Determinazione del Segretario Generale della CP_1 [
n. 099/2023 del 23.5.2023 (doc. 13 memoria), avendo peraltro partecipato all'apposito
[...] corso di formazione il 5.12.2023 (cfr. doc. 16 memoria).
Invero, tale consapevolezza in capo alla ricorrente e la volontà della stessa di aggirare dunque la disciplina dell'orario di lavoro in occasione del ritardo del 4.9.2024 manifestano di per sé una gravità tale della condotta illecita tenuta dalla da rendere adeguata la sanzione espulsiva irrogata. Pt_1
Non solo.
La serietà della lesione della fiducia riposta dal datore di lavoro nella dipendente e la correlativa proporzione rispetto alla conseguenza sanzionatoria applicata risulta invero dal fatto che la stessa ricorrente, proprio perché conscia delle disposizioni in ordine all'orario di lavoro e alla necessità di recuperare eventuali debiti orari accumulati, ha deciso di attestare la propria presenza in servizio ad un orario difforme, e più anticipato, rispetto a quello di effettivo ingresso in ufficio con il fine specifico di evitare il debito orario, e dunque auspicando di poter indirettamente trarre un vantaggio – in termini economici e temporali – dal proprio ritardo.
Ad attenuare la gravità del profilo testé esaminato non può nemmeno valere la giustificazione offerta dalla lavoratrice con riferimento al fatto che la necessità di recuperare il debito orario accumulato le avrebbe causato difficoltà nell'accudimento della madre affetta da disabilità, sia perché non vi è prova in atti della condizione di disabile in situazione di gravità in capo alla madre della ricorrente, sia in considerazione del fatto che, se anche tale circostanza fosse provata, non scuserebbe la condotta della né ne diminuirebbe il disvalore, essendo piuttosto altri gli strumenti legittimi previsti Pt_1 dall'ordinamento a favore dei caregivers di soggetti con disabilità grave.
4.3.4. Infine, non può dirsi smorzata e ridotta la obiettiva gravità dell'illecito disciplinare commesso dalla ricorrente nemmeno in considerazione della positiva prestazione di attività lavorativa da parte della ricorrente alle dipendenze della Camera di commercio convenuta, per come risulterebbe attestata dalle numerose valutazioni della performance prodotte in atti dalla Secondo la prospettazione di Pt_1 parte ricorrente, la competenza, la versatilità, la disponibilità, la correttezza e l'elevata qualità del servizio reso (e riconosciuto come tale dall'ente convenuto) nel corso dei quasi trent'anni alle dipendenze della resistente varrebbero a giustificare una graduazione più tenue della sanzione da irrogarsi per l'illecito commesso.
Si tratta di assunto che non può condividersi, alla luce di tutto quanto già osservato sin qui in ordine al disvalore della complessiva condotta tenuta dalla ricorrente, ed altresì al lume della considerazione che proprio i predetti elementi evidenziati in ricorso risultano tali da aver ingenerato nell'ente datore di lavoro una particolare, significativa fiducia nel corretto contegno lavorativo della propria dipendente
(tanto che, come la stessa ricorrente riconosce, le venivano validati i giustificativi di omessa timbratura ancorché non provvedesse a specificare il motivo dell'omissione stessa), vincolo fiduciario che è stato di conseguenza irreparabilmente spezzato con l'emersione della condotta fraudolenta della Di Pt_1 talché il licenziamento irrogato appare l'unica sanzione disciplinare idonea nel caso che ci occupa.
Ragione per la quale si ritiene altresì superfluo acquisire l'ulteriore scheda di valutazione della performance relativa all'anno 2024 che parte ricorrente ha esibito in giudizio nel corso dell'udienza del
26 giugno 2025 e prodotto in via telematica sub doc. 47 con la nota di deposito del 27.6.2025.
5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Sulle spese di lite
6. Tenuto conto della condotta processuale di parte ricorrente, ed in specie della sua disponibilità ad una soluzione bonaria della presente controversia, appare equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la restante quota di 2/3 a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 3/4, in prossimità ai minimi dello scaglione di riferimento
(causa di valore indeterminabile di complessità media), tenuto conto della concreta attività processuale delle parti, al numero di udienze svolte e alla loro modalità di trattazione, e senza fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente il ricorso proposto da per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/4, ponendo a carico di parte ricorrente la restante quota di 3/4, che liquida in complessivi € 3.825,00, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 10 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Né può reputarsi sufficiente l'allegazione, fatta dalla resistente, del fatto che la avrebbe provveduto ad inserire i Pt_1 giustificativi di omessa timbratura sul portale YSEL solo molto dopo l'orario dichiarato: trattasi infatti di circostanza di significato non univoco, dunque inidonea a dar prova – ancorché indiziaria – della circostanza asserita dall'ente convenuto, dal momento che molteplici potrebbero essere le ragioni storico-fattuali dell'asserito tardivo inserimento dei predetti giustificativi (ad es., la lavoratrice poteva essere particolarmente impegnata nello svolgimento delle proprie mansioni), né vi sono elementi per ricondurre tale contegno all'intento frodatorio addebitato alla dal datore di lavoro. E ciò tanto Pt_1 più che conto che, in base all'art. 17, comma 2, della disciplina del nuovo orario di lavoro adottata con Determinazione del Segretario Generale della Camera n. 099/2023 del 23.5.2023 (doc. 13 memoria), il solo obbligo gravante sui CP_1 dipendenti in caso di mancata rilevazione automatizzata della presenza tramite badge è rappresentato dalla produzione di
“apposita giustificazione validata mediante il Programma di rilevazione presenze”, senza che nulla sia specificato in ordine al momento entro il quale il dipendente sia tenuto ad inserire tale giustificativo.