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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9649/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9649/2020 promossa da:
(P.IVA IN PERSONA DEL L.R. Parte_1 P.IVA_1
P.T. - c.f. - rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Liliana Schifone e dall'Avv. Immacolata Saviano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, alla via G.
Porzio, n. 4 cdn is. F. 10;
PARTE APPELLANTE contro
[...]
Controparte_2
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via
A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del GDP avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2020, l'istante ha proposto appello avverso la sentenza n.298/2020 del 05/02/2020 emessa dal Giudice di Pace di con cui è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza- CP_2 ingiunzione n.22889 del 04/03/2019 emessa dall
[...]
Controparte_3
(per brevità per violazione dell'art.110 comma
[...] CP_2 CP_4
6a del T.U.L.P.S. in comb. disp con art.1 comma 81, let. l della l. 220/2010.
A sostegno del proposto gravame, il ricorrente ha eccepito: a) il difetto di legittimazione passiva attesa la non coincidenza del soggetto cui è stata notificata la sanzione (odierna ditta ricorrente) e il soggetto nei cui confronti viene comminata (Winner S.r.l.); b) la violazione della l. n.689/1981 per mancato rispetto dei termini per la contestazione e l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di cui all'art.14 della Legge n.689/81 e all'art.28 della medesima Legge;
c) la contraddittorietà del provvedimento, per non essere chiaro il numero di apparecchi installati in eccesso;
d) l'omessa informazione circa la possibilità di spontanea rimozione degli apparecchi in eccesso e la conseguente violazione dell'iter procedurale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato a difesa dell Controparte_2
la quale ha contestato l'avversa domanda, eccependo: in via
[...] preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, l'infondatezza della avversa domanda.
La causa è decisa in esito all'udienza del 19.12.2024 tenutasi in forma cartolare, con sentenza allegata al provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
*
1. L'appello è fondato.
2. Preliminarmente, si rileva che oggetto del presente giudizio è
l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza di ingiunzione prot.
n.22889 del 04/03/2019, a mezzo della quale è stato ordinato il pagamento della somma di € 500,00 quale sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 1, comma 81, lett. L) della legge n.220/2010, per essere stata accertata la presenza di n. 1 apparecchio da intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, lett. A) del risultato in eccedenza secondo i criteri di CP_5
contingentamento previsti dal D.D. n. 30011 del 27.07.2011.
3. In diritto, si premette che nei procedimenti di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria è
l'amministrazione a dover assolvere all'onere probatorio fornendo la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa, pur essendo formalmente convenuta in giudizio;
spetta dunque ad essa dimostrare gli elementi integranti la violazione contesta e la loro riferibilità al trasgressore, laddove invece incombe sull'opponente la prova dei fatti impeditivi od estintivi della pretesa esercitata.
4. Tanto esposto, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
Sul punto, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n.
27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre
2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; nonché nella sentenza 30 luglio 2001,
n. 10401). Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
del resto, a conferma di ciò, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte. Del pari insussistenti sono altresì i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento. In tal senso, l'appello proposto non si è palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la relativa infondatezza.
5. Sostiene poi parte appellante che il Giudice di Pace avrebbe errato nel rigettare l'eccezione concernente la mancata identificazione, nel corpo del verbale di accertamento e contestazione dell' del soggetto passivo CP_4
dell'accertamento. Più di preciso, la sanzione sarebbe stata notificata a mentre la stessa era comminata alla Winner S.r.l., soggetto Parte_1
giuridico che nessuna attinenza avrebbe con la ditta individuale Pt_1
di . Da ciò discenderebbe, nella prospettazione
[...] Controparte_1 difensiva, l'illegittimità del provvedimento che dovrebbe essere annullato con effetto ex tunc.
L'eccezione è infondata, trattandosi all'evidenza di un mero errore materiale non idoneo a porre nell'incertezza l'identità dell'effettivo trasgressore e dunque il soggetto passivo della sanzione pecuniaria, come dimostrato non soltanto dalla indicazione dell'effettivo destinatario della sanzione nell'epigrafe dell'ordinanza ingiunzione, ma anche dal richiamo, contenuto nel predetto provvedimento, al precedente avviso di contestazione notificato all'odierno appellante, in cui è individuato in maniera inequivoca il trasgressore nel l.r. della ditta Si è dunque trattato di Parte_1
un refuso - determinato verosimilmente da un copia ed incolla tra documenti– limitato alla parte finale del provvedimento opposto, che tuttavia non ha arrecato alcun vizio nella decisione finale, né tantomeno ha in un qualche modo determinato delle conseguenze sul diritto di difesa dell'ingiunto.
6. Anche la dedotta contraddittorietà in merito al numero di apparecchi installati in eccesso che si tradurrebbe, nella prospettazione di parte appellante in una insanabile incertezza dell'oggetto dell'addebito, è superata da una attenta lettura degli atti di causa. In effetti, dei tre apparecchi installati oggetto della segnalazione (di cui al messaggio 480) soltanto uno era di proprietà di . Per detta ragione soltanto per questo viene Controparte_1 irrogata la sanzione all'odierno appellante, mentre per i restanti due apparecchi in eccedenza, identificati dai codici n. MN03431664Y e
MN03437469P, veniva emessa ordinanza ingiunzione n.22888 il 04/03/2019 notificata alla , in qualità di concessionario di rete Controparte_6
dei sopra citati apparecchi.
7. L'appellante deduce inoltre che il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato l'eccezione di violazione della l. n.689/1981 per mancato rispetto dei termini per la contestazione e per superamento dei termini di prescrizione per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…”. Nel caso specifico viene anche in rilievo l'art. 6 del D.D. del Direttore Generale dei Controparte_7
del 27/7/2011, ai sensi del quale: “Nel caso in cui il proprio sistema di elaborazione rilevasse l'installazione di apparecchi o videoterminali oltre i parametri numerico quantitativi stabiliti nella tabella di cui all'articolo 4 del presente decreto, ciascun concessionario, titolare del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero dell'autorizzazione alla installazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009, per gli apparecchi o videoterminali che risultano in eccedenza, deve disporne la rimozione.
2. Nel caso in cui
l'informazione di cui al comma 1 fosse evidente al sistema centrale di CP_8
quest'ultimo invia a tutti i concessionari interessati la comunicazione
[...] relativa all'eccedenza riscontrata con invito, ai concessionari che risultino obbligati, a procedere alla rimozione.
3. La rimozione si considera avvenuta se il concessionario provvede alla modifica dello stato o dell'ubicazione degli apparecchi o videoterminali eccedenti entro 72 ore dall'avvenuta rilevazione ovvero dall'informazione pervenuta dal sistema centrale CP_8
4. Decorso il termine di cui al comma 3, senza riscontro del
[...]
cambiamento di stato o di ubicazione, la comunicazione di cui al comma 2 vale come contestazione della violazione riscontrata.
5. In ogni caso, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi previsti dalla tabella di cui all'articolo 4, anche a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta la contestazione con invito alla rimozione entro i termini previsti dal comma 3, e il conseguente accertamento della violazione di cui all'art. 1, comma 81, lettera i), della legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con la conseguente irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi o videoterminali, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente articolo 2, nel quale i medesimi sono installati, singolarmente, e in relazione alle accertate responsabilità, della sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi o videoterminali installati in eccedenza rispetto ai predetti parametri, fino alla data di effettiva rimozione degli stessi, qualora quest'ultima sia effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto. (…).
Nel caso specifico, la notizia della violazione viene appresa dall'ente accertatore dal messaggio informatico 480, generato automaticamente dal sistema SOGEI, del 18.6.2014 (che indica dunque la data dell'accertamento). Sebbene ai sensi del richiamato disposto normativo questa stessa comunicazione fosse idonea a valere – se correttamente notificata - come contestazione della violazione, decorso il termine di 72 ore senza spontanea rimozione degli apparecchi, nel caso specifico, si osserva che è stato notificato uno specifico avviso di contestazione (atteso il decorso del termine di legge senza spontanea rimozione) in data 28.8.2014 e dunque nel pieno rispetto del termine di 90 giorni, imposto dall'art. 14 l. 689/1981 decorrente dalla data del messaggio data dell'accertamento). CP_8
8. Nell'ambito del motivo in discorso, il ricorrente accenna anche ad una presunta violazione da parte dell'Amministrazione del termine di prescrizione per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 28 l. n.
689/1981. Va tuttavia al riguardo osservato che la domanda è tardiva non avendo il ricorrente proposto detta eccezione in I grado, con la conseguenza che non potrà essere esaminata in questa sede.
9. L'ultimo motivo deve invece trovare accoglimento.
In effetti, non è stata dimostrata la regolare notifica del messaggio 480, contenente l'invito spontaneo alla rimozione dell'apparecchio, essendo stata depositata soltanto, in formato pdf, la schermata dell' invio all'indirizzo di una mail con oggetto “mancato rispetto del Email_1
contingentamento – senza Parte_2 Controparte_9
produzione della ricevuta di avvenuta consegna e senza indicazione della riferibilità dell'indirizzo al destinatario - e ciò a maggior Controparte_1
ragione se si osserva che il successivo avviso di contestazione veniva notificato al predetto ad altro indirizzo di posta elettronica
(“ ) - con la conseguenza che deve ritenersi Email_2
dimostrato che il ricorrente non sia stato posto in grado di procedere alla spontanea rimozione dell'apparecchio in data utile ad evitare l'irrogazione della sanzione, con conseguente violazione dell'iter procedurale descritto dal
D.D. del 27.7.2011 che integra, specificandola, la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 110 comma 6a del T.U.L.P.S. in comb. disp con art.1 comma 81, let. l della l. 220/2010. La circostanza era già stata eccepita in I grado e sul punto nulla è stato dedotto dall' CP_4
L'appello dunque non può che trovare accoglimento in parte qua con conseguente riforma della sentenza di I grado.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell' tenendo Controparte_2 conto del valore della lite (€ 500,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta che giustifica, anche alla luce della natura del giudizio, una liquidazione tra i valori minimi ed i medi e con esclusione della fase istruttoria per entrambi i gradi.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
- Accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata n.
298/2020, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di , dichiara illegittima CP_2
l'ordinanza ingiunzione impugnata n. n.22889 del 04/03/2019 nei confronti di in persona del l.r.p.t. ; Parte_1 Controparte_1
- condanna l'appellata
[...]
Controparte_2
(C.F.
[...]
) al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del doppio P.IVA_2
grado di giudizio che si liquidano, per il I grado in € 250,00 per onorari e €
43,00 + 21,50 per esborsi, mentre per il presente grado di appello in complessivi € 300,00 per compensi ed € 147,00 + 27,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 19.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9649/2020 promossa da:
(P.IVA IN PERSONA DEL L.R. Parte_1 P.IVA_1
P.T. - c.f. - rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Liliana Schifone e dall'Avv. Immacolata Saviano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, alla via G.
Porzio, n. 4 cdn is. F. 10;
PARTE APPELLANTE contro
[...]
Controparte_2
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via
A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del GDP avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2020, l'istante ha proposto appello avverso la sentenza n.298/2020 del 05/02/2020 emessa dal Giudice di Pace di con cui è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza- CP_2 ingiunzione n.22889 del 04/03/2019 emessa dall
[...]
Controparte_3
(per brevità per violazione dell'art.110 comma
[...] CP_2 CP_4
6a del T.U.L.P.S. in comb. disp con art.1 comma 81, let. l della l. 220/2010.
A sostegno del proposto gravame, il ricorrente ha eccepito: a) il difetto di legittimazione passiva attesa la non coincidenza del soggetto cui è stata notificata la sanzione (odierna ditta ricorrente) e il soggetto nei cui confronti viene comminata (Winner S.r.l.); b) la violazione della l. n.689/1981 per mancato rispetto dei termini per la contestazione e l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di cui all'art.14 della Legge n.689/81 e all'art.28 della medesima Legge;
c) la contraddittorietà del provvedimento, per non essere chiaro il numero di apparecchi installati in eccesso;
d) l'omessa informazione circa la possibilità di spontanea rimozione degli apparecchi in eccesso e la conseguente violazione dell'iter procedurale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato a difesa dell Controparte_2
la quale ha contestato l'avversa domanda, eccependo: in via
[...] preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, l'infondatezza della avversa domanda.
La causa è decisa in esito all'udienza del 19.12.2024 tenutasi in forma cartolare, con sentenza allegata al provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
*
1. L'appello è fondato.
2. Preliminarmente, si rileva che oggetto del presente giudizio è
l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza di ingiunzione prot.
n.22889 del 04/03/2019, a mezzo della quale è stato ordinato il pagamento della somma di € 500,00 quale sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 1, comma 81, lett. L) della legge n.220/2010, per essere stata accertata la presenza di n. 1 apparecchio da intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, lett. A) del risultato in eccedenza secondo i criteri di CP_5
contingentamento previsti dal D.D. n. 30011 del 27.07.2011.
3. In diritto, si premette che nei procedimenti di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria è
l'amministrazione a dover assolvere all'onere probatorio fornendo la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa, pur essendo formalmente convenuta in giudizio;
spetta dunque ad essa dimostrare gli elementi integranti la violazione contesta e la loro riferibilità al trasgressore, laddove invece incombe sull'opponente la prova dei fatti impeditivi od estintivi della pretesa esercitata.
4. Tanto esposto, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
Sul punto, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n.
27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre
2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; nonché nella sentenza 30 luglio 2001,
n. 10401). Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
del resto, a conferma di ciò, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte. Del pari insussistenti sono altresì i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento. In tal senso, l'appello proposto non si è palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la relativa infondatezza.
5. Sostiene poi parte appellante che il Giudice di Pace avrebbe errato nel rigettare l'eccezione concernente la mancata identificazione, nel corpo del verbale di accertamento e contestazione dell' del soggetto passivo CP_4
dell'accertamento. Più di preciso, la sanzione sarebbe stata notificata a mentre la stessa era comminata alla Winner S.r.l., soggetto Parte_1
giuridico che nessuna attinenza avrebbe con la ditta individuale Pt_1
di . Da ciò discenderebbe, nella prospettazione
[...] Controparte_1 difensiva, l'illegittimità del provvedimento che dovrebbe essere annullato con effetto ex tunc.
L'eccezione è infondata, trattandosi all'evidenza di un mero errore materiale non idoneo a porre nell'incertezza l'identità dell'effettivo trasgressore e dunque il soggetto passivo della sanzione pecuniaria, come dimostrato non soltanto dalla indicazione dell'effettivo destinatario della sanzione nell'epigrafe dell'ordinanza ingiunzione, ma anche dal richiamo, contenuto nel predetto provvedimento, al precedente avviso di contestazione notificato all'odierno appellante, in cui è individuato in maniera inequivoca il trasgressore nel l.r. della ditta Si è dunque trattato di Parte_1
un refuso - determinato verosimilmente da un copia ed incolla tra documenti– limitato alla parte finale del provvedimento opposto, che tuttavia non ha arrecato alcun vizio nella decisione finale, né tantomeno ha in un qualche modo determinato delle conseguenze sul diritto di difesa dell'ingiunto.
6. Anche la dedotta contraddittorietà in merito al numero di apparecchi installati in eccesso che si tradurrebbe, nella prospettazione di parte appellante in una insanabile incertezza dell'oggetto dell'addebito, è superata da una attenta lettura degli atti di causa. In effetti, dei tre apparecchi installati oggetto della segnalazione (di cui al messaggio 480) soltanto uno era di proprietà di . Per detta ragione soltanto per questo viene Controparte_1 irrogata la sanzione all'odierno appellante, mentre per i restanti due apparecchi in eccedenza, identificati dai codici n. MN03431664Y e
MN03437469P, veniva emessa ordinanza ingiunzione n.22888 il 04/03/2019 notificata alla , in qualità di concessionario di rete Controparte_6
dei sopra citati apparecchi.
7. L'appellante deduce inoltre che il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato l'eccezione di violazione della l. n.689/1981 per mancato rispetto dei termini per la contestazione e per superamento dei termini di prescrizione per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…”. Nel caso specifico viene anche in rilievo l'art. 6 del D.D. del Direttore Generale dei Controparte_7
del 27/7/2011, ai sensi del quale: “Nel caso in cui il proprio sistema di elaborazione rilevasse l'installazione di apparecchi o videoterminali oltre i parametri numerico quantitativi stabiliti nella tabella di cui all'articolo 4 del presente decreto, ciascun concessionario, titolare del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero dell'autorizzazione alla installazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009, per gli apparecchi o videoterminali che risultano in eccedenza, deve disporne la rimozione.
2. Nel caso in cui
l'informazione di cui al comma 1 fosse evidente al sistema centrale di CP_8
quest'ultimo invia a tutti i concessionari interessati la comunicazione
[...] relativa all'eccedenza riscontrata con invito, ai concessionari che risultino obbligati, a procedere alla rimozione.
3. La rimozione si considera avvenuta se il concessionario provvede alla modifica dello stato o dell'ubicazione degli apparecchi o videoterminali eccedenti entro 72 ore dall'avvenuta rilevazione ovvero dall'informazione pervenuta dal sistema centrale CP_8
4. Decorso il termine di cui al comma 3, senza riscontro del
[...]
cambiamento di stato o di ubicazione, la comunicazione di cui al comma 2 vale come contestazione della violazione riscontrata.
5. In ogni caso, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi previsti dalla tabella di cui all'articolo 4, anche a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta la contestazione con invito alla rimozione entro i termini previsti dal comma 3, e il conseguente accertamento della violazione di cui all'art. 1, comma 81, lettera i), della legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con la conseguente irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi o videoterminali, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente articolo 2, nel quale i medesimi sono installati, singolarmente, e in relazione alle accertate responsabilità, della sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi o videoterminali installati in eccedenza rispetto ai predetti parametri, fino alla data di effettiva rimozione degli stessi, qualora quest'ultima sia effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto. (…).
Nel caso specifico, la notizia della violazione viene appresa dall'ente accertatore dal messaggio informatico 480, generato automaticamente dal sistema SOGEI, del 18.6.2014 (che indica dunque la data dell'accertamento). Sebbene ai sensi del richiamato disposto normativo questa stessa comunicazione fosse idonea a valere – se correttamente notificata - come contestazione della violazione, decorso il termine di 72 ore senza spontanea rimozione degli apparecchi, nel caso specifico, si osserva che è stato notificato uno specifico avviso di contestazione (atteso il decorso del termine di legge senza spontanea rimozione) in data 28.8.2014 e dunque nel pieno rispetto del termine di 90 giorni, imposto dall'art. 14 l. 689/1981 decorrente dalla data del messaggio data dell'accertamento). CP_8
8. Nell'ambito del motivo in discorso, il ricorrente accenna anche ad una presunta violazione da parte dell'Amministrazione del termine di prescrizione per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 28 l. n.
689/1981. Va tuttavia al riguardo osservato che la domanda è tardiva non avendo il ricorrente proposto detta eccezione in I grado, con la conseguenza che non potrà essere esaminata in questa sede.
9. L'ultimo motivo deve invece trovare accoglimento.
In effetti, non è stata dimostrata la regolare notifica del messaggio 480, contenente l'invito spontaneo alla rimozione dell'apparecchio, essendo stata depositata soltanto, in formato pdf, la schermata dell' invio all'indirizzo di una mail con oggetto “mancato rispetto del Email_1
contingentamento – senza Parte_2 Controparte_9
produzione della ricevuta di avvenuta consegna e senza indicazione della riferibilità dell'indirizzo al destinatario - e ciò a maggior Controparte_1
ragione se si osserva che il successivo avviso di contestazione veniva notificato al predetto ad altro indirizzo di posta elettronica
(“ ) - con la conseguenza che deve ritenersi Email_2
dimostrato che il ricorrente non sia stato posto in grado di procedere alla spontanea rimozione dell'apparecchio in data utile ad evitare l'irrogazione della sanzione, con conseguente violazione dell'iter procedurale descritto dal
D.D. del 27.7.2011 che integra, specificandola, la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 110 comma 6a del T.U.L.P.S. in comb. disp con art.1 comma 81, let. l della l. 220/2010. La circostanza era già stata eccepita in I grado e sul punto nulla è stato dedotto dall' CP_4
L'appello dunque non può che trovare accoglimento in parte qua con conseguente riforma della sentenza di I grado.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell' tenendo Controparte_2 conto del valore della lite (€ 500,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta che giustifica, anche alla luce della natura del giudizio, una liquidazione tra i valori minimi ed i medi e con esclusione della fase istruttoria per entrambi i gradi.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
- Accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata n.
298/2020, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di , dichiara illegittima CP_2
l'ordinanza ingiunzione impugnata n. n.22889 del 04/03/2019 nei confronti di in persona del l.r.p.t. ; Parte_1 Controparte_1
- condanna l'appellata
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Controparte_2
(C.F.
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) al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del doppio P.IVA_2
grado di giudizio che si liquidano, per il I grado in € 250,00 per onorari e €
43,00 + 21,50 per esborsi, mentre per il presente grado di appello in complessivi € 300,00 per compensi ed € 147,00 + 27,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 19.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano