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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 17.03.2025 al n. 1397 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Loredana Picca e C.F._1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta Parte_2 C.F._2
Biolè.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 17.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 17.03.2025 i ricorrenti hanno allegato di aver ce- lebrato matrimonio concordatario in data 09.12.1995 in Saronno (VA), che dall'unione coniugale sono nati i figli maggiorenni (il 07.10.1998), (il Per_1 Per_2
04.01.2000) e (l'11.09.2002), di essersi separati consensualmente giusto decre- Per_3
to di omologa reso da questo Tribunale in data 11.02.2009, di essere divorziati in forza della sentenza n. 197/2013 pubblicata da questo Tribunale in data 20.02.20131, che le condizioni del loro divorzio sono già state parzialmente modificate con decreto n.
4058/2018 reso da questo Tribunale in data 03.05.20182, che ha compiuto 26 anni Per_1
ed è laureato da oltre 2 anni, ha compiuto 25 anni e nell'anno scolastico 2019/2020 ha Per_2
conseguito il diploma di scuola superiore senza voler proseguire un percorso di studi universitario e che gli stessi in virtù del principio dell'autoresponsabilità del figlio adulto si stanno impegnando per il consegui- mento di un'adeguata autonomia economica, mentre che ha 23 anni sta completando gli stu- Per_3
di” e hanno chiesto ulteriormente e parzialmente modificare le condizioni del loro divor- zio come segue:
“1. a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà entro il giorno 5 del mese, i Parte_1
seguenti importi con i seguenti limiti temporali:
Da marzo 2025 fino a giugno 2025:
- per la IG : €662,50, di cui €362,50 con versamento alla madre (estremi IBAN Per_3
[...]) ed € 300,00 con versamento diretto a (estremi Per_3
IBAN [...]CCI000317962);
- per il figlio € 400,00, di cui € 200,00 con versamento alla madre (estremi IBAN Per_2
[...]) ed € 200,00 con versamento diretto ad (estremi Per_2
IBAN [...]EM0002236686);
- per il figlio € 300,00 con versamento diretto a (estremi IBAN Per_1 Per_1
[...]).
Da luglio 2025 fino a dicembre 2025:
- per il figlio l'obbligo di corrispondere l'assegno a cesserà a partire dal mese di luglio Per_1 Per_1
2025 e, quindi, da tale data nulla sarà più dovuto dal padre;
- per la IG : €662,50, di cui €362,50 con versamento alla madre (estremi IBAN Per_3
[...]) ed € 300,00 con versamento diretto a (estremi Per_3
IBAN [...]CCI000317962) da rivalutare annualmente in base agli indici Istat- costo vita;
- per il figlio € 400,00, di cui € 200,00 con versamento alla madre (estremi IBAN Per_2
1.700,00, oltre al versamento della misura del 70% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese scolastiche ed extrascolastiche sostenute per la prole: v. doc. 03., 2 A mezzo del quale, tra l'altro, era stato dato atto dell'acquisto della proprietà piena ed esclusiva della casa coniugale da par- te della ricorrente ed era stato disposto che il padre contribuisse nella misura del 60% alle spese mediche non coperte dal [...]) ed € 200,00 con versamento diretto ad (estremi Per_2
IBAN [...]EM0002236686). L'obbligo di corrispondere l'assegno complessivo di cesserà prima del dicembre 2025 in caso di reperimento di un'occupazione o di rifiuto di Per_2
eventuali adeguate proposte di lavoro. In ogni caso il predetto obbligo cesserà a partire dal mese di gen- naio 2026 e, quindi, da tale data nulla sarà più dovuto dal padre.
Da gennaio 2026: per la IG : €662,50, di cui €362,50 con versamento alla madre (estremi IBAN Per_3
[...]) ed € 300,00 con versamento diretto a (estremi Per_3
IBAN [...]CCI000317962) da rivalutare annualmente in base agli indici Istat- costo vita.
2. Esclusivamente per la IG viene riconosciuto e confermato il contributo nella misura del Per_3
60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre, delle spese universitarie afferenti l'Ateneo pubblico attualmente frequentato, con esclusione delle spese di trasporto per la frequenza scola- stica, che sono già ricomprese nel contributo ordinario mensile disposto a carico del padre. Sempre con ri- ferimento esclusivo alla IG , le parti richiamano per le restanti spese straordinarie, da ri- Per_3
partire sempre nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, le Linee Guida del 14.11.2017 approvate dalla Corte d'appello di Milano.
3. Sulla frequentazione padre/figli nulla viene stabilito in considerazione della loro età.
4. Per quanto concerne tutti gli arretrati per Istat, per contributi assegni mantenimento non versati e per qualsivoglia altra ragione e titolo relativi e/o connessi al contributo economico a favore dei figli, richiesti dalla sig.ra e dovuti dal sig. sino alla data del presente ricorso, fatta eccezione per la sola Pt_2 Pt_1
quota di spese universitarie arretrate di richieste al per l'importo complessivo di Per_3 Pt_1
€793,95, che verrà pagato contestualmente alla firma del presente ricorso congiunto, il sig. ver- Pt_1
serà alla sig.ra l'importo omnicomprensivo, concordato dalle parti, di € 9.300,00 (diconsi euro Pt_2
novemilatrecento//00) entro e non oltre il 31 maggio 2025, a mezzo bonifico bancario a favore della sig.ra la quale rilascerà ad avvenuto pagamento quietanza liberatoria. Pt_2
5. le spese legali vengono interamente compensate tra le parti.
6. Vengono confermate per il resto le sole seguenti condizioni di cui al provvedimento Tribunale di Busto
Arsizio n. cronol. 4058/2018 del 03.05.2018 (doc.04):
Servizio Sanitario Nazionale e delle spese scolastiche ed extrascolastiche sostenute per la prole: v. ricorso e doc. 04 - la casa di Saronno v. Monte Pasubio n. 20, di piena proprietà della sig.ra , e presso Parte_2
la quale i figli attualmente risiedono, rimane alla stessa assegnata,
- i signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti senza Parte_2 Parte_1
alcun obbligo in ordine al reciproco concorso al mantenimento”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Le condizioni concordate dai ricorrenti non presentano profili di contrarietà né al buon costume né all'ordine pubblico e, per l'effetto, le domande congiuntamente formulate meritano di essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra gli istanti per la parziale modifica delle condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza n. 197/2013 pubblicata da questo Tribu- nale in data 20.02.2013 (già parzialmente modificate a mezzo del decreto n. 4058/2018 del 03.05.2018 di questo Tribunale) e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 18.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A mezzo della quale, tra l'altro, era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi alla ricorrente e quantificato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole in complessivi mensili €