Art. 8. 1. All' articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , dopo le parole: "proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;" e' inserito il seguente capoverso:
"assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;".
Nota all'art. 8:
- Si riporta l'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attivita' educative, assistenziali e sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attivita' delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani;
stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita' economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali.
L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale».
"assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;".
Nota all'art. 8:
- Si riporta l'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attivita' educative, assistenziali e sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attivita' delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani;
stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita' economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali.
L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale».