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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2024, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 3740/2022
Il Tribunale, in persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
(c.f. ), società incorporante la Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Calogero Valerio Scimemi e dall'Avv. Renata Riccioli
Opponente – attrice in riassunzione nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_3 giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta d.d. 05.02.2023, dall'Avv.
Christian Giangrande;
c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore prof. Parte_3 P.IVA_4 [...]
, rappresentato e difeso, giuste procure allegate alla comparsa di Parte_4 costituzione e risposta d.d. 31.01.2023, dall'Avv. Lisa Bonomo e dall'Avv. Luca Agostara;
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore dott.ssa Parte_5 P.IVA_5
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e Parte_6 risposta d.d. 22.03.2023, dall'Avv. Guendalina Garau;
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore dott. Parte_7 P.IVA_6
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e Parte_8 risposta in riassunzione d.d. 25.01.2023, dall'Avv. Antonello Marco di Concetto;
pagina 1 di 12 (c.f. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_7
dott. rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione CP_4
d.d. 07.02.2023, dagli Avv.ti Franco Zucchermaglio e Chiara Doretti;
Parti convenute in riassunzione nonché nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_5 P.IVA_8
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_6 P.IVA_9
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_7 P.IVA_10
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_8 P.IVA_11
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_9 P.IVA_12
tempore
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_10 P.IVA_13
Parti convenute in riassunzione - contumaci con oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c.; opposizione alla cartella di pagamento n°021 2020 00082521 91 000, nonché ai verbali di contestazione ivi azionati;
causa trattenuta in decisione in data 19.12.2024, rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dall'opponente come da note scritte d.d. 18.12.2024: Parte_1
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
PRELIMINARMENTE E PREGIUDIZIALMENTE
- revocare l'ordinanza del 24 aprile 2023 di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc e, per l'effetto, sospendere ai sensi dell'art. 295 cpc il presente procedimento in attesa della decisione della Suprema Corte di Cassazione sul regolamento di competenza;
- sospendere, ai sensi dell'art. 615, comma 1, del codice di procedura civile, l'efficacia esecutiva
e l'esecutorietà della cartella di pagamento opposta e dei verbali di contestazione parimenti impugnati;
NEL MERITO
- accogliere la presente opposizione nella sostanza e nella forma;
- annullare, e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, ritenere e dichiarare inefficaci la cartella di pagamento opposta e tutti i verbali di contestazione parimenti opposti, nonché tutti gli atti
pagina 2 di 12 eventualmente successivi esecutivi degli stessi, e, conseguentemente, dichiarare non dovute le somme ivi azionate;
- emettere ogni altro provvedimento conseguenziale;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ordinare al concessionario e/o agli enti impositori convenuti ovvero alla polizia urbana ad essi facente capo, l'esibizione e la produzione, ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura civile, degli originali o delle copie conformi dei verbali di accertamento delle violazioni azionati con la cartella di pagamento opposta, unitamente alla documentazione afferente alla relativa notifica effettuata nei confronti dell'odierna opponente e/o dell'eventuale avvenuta contestazione immediata, anche al fine di verificare la sussistenza ed, eventualmente, la regolarità di tale notifica.
Con vittoria delle spese processuali del presente procedimento.”
➢ dall'opposta , come da comparsa di Controparte_11
costituzione, giusto il richiamo nelle note scritte d.d. 5.12.2024:
“Voglia il Tribunale adito
1) Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
2) Preliminarmente pronunciare sull'istanza di sospensione formulata della ricorrente rigettandola, ovvero subordinandola, se del caso, alla prestazione di idonea cauzione, indicando i termini e le condizioni.
3) Rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate da anche nella qualità Parte_1
di società incorporante e successore a titolo universale di tutti i rapporti, diritti ed obbligazioni della perché tardive, infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra Controparte_1
esposti.
4) Ritenere e dichiarare la correttezza e la legittimità dell'operato della Controparte_2
e rituale e immune da vizi la cartella opposta.
[...]
5) Rigettare la richiesta istruttoria di parte ricorrente di ordine di esibizione e produzione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. degli originali o copie conformi dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada azionati con la cartella opposta, unitamente alla relazione della loro notifica alla ricorrente e/o dell'eventuale avvenuta immediata contestazione, poiché non sono nella disponibilità dell' , per i motivi sopra dedotti. Controparte_2
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documenti nei termini di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 3 di 12 In caso di accoglimento della domanda della ricorrente, condannare l'ente impositore al pagamento delle spese di lite, anche nei confronti di dell' .” Controparte_2
➢ dal come da note scritte d.d. 13.11.2024: Pt_3 Parte_3
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE DI BOLZANO
- Dichiarare cessata la materia del contendere per le ragioni esposte in comparsa e disporre la compensazione delle spese di lite alla luce del provvedimento risolutivo di sgravio già adottato dall'Ente impositore.”
➢ dal , come da comparsa di costituzione, giusto il richiamo Parte_5
nelle note scritte 19.12.2024:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione,
1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in Parte_5 relazione ai motivi di opposizione riferibili all' e agli altri Enti Controparte_2
convenuti;
2) nel merito ed in via principale, rigettare l'opposizione in parte qua e , per l'effetto, confermare la cartella di pagamento n° 021 2020 00082521 91 000, notificata in data 08/10/2021 , limitatamente alla pretesa creditoria del per il mancato pagamento della Parte_5
sanzione amministrativa pecuniaria comminata con i verbali di accertamento n°
V/1077093Z/2017 Prot. 12012/2017 del 26/08/2017, n° V/30962U/2018 Prot. 361/2018 del
13/01/2018, n° V/1077205Z/2017 Prot. 12124/2017 del 28/08/2017 e n° V/30979U/2018 Prot.
378/2018 del 13/01/2018 elevati dal Comando di Polizia Municipale del Parte_5
3) con vittoria di spese e compensi professionali;
4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento integrale dell'opposizione, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.”
➢ dal , come da note scritte depositate in data 17.12.2024: Parte_7
In via Principale
Con riferimento al 5 ed unico motivo di opposizione rimasto oggetto del presente giudizio si chiede che il Tribunale Adito Voglia in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in relazione ai motivi di opposizione riferibili all' Parte_7 [...]
e agli altri Enti convenuti;
Controparte_2
Solo in via meramente subordinata
pagina 4 di 12 Laddove ritenuta fondata e legittima la richiesta ex adverso avanzata revocarsi l'ordinanza del 24 aprile 2023 di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc e, per l'effetto, sospendere ai sensi dell'art. 295 cpc il presente procedimento in attesa della decisione della Suprema Corte di
Cassazione sul regolamento di competenza. dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'azione proposta;
Nel Merito
In ogni caso rigettare la domanda attorea per totale infondatezza in fatto ed in diritto, e comunque per la infondatezza nei confronti del , con condanna di parte Parte_7 attrice al pagamento in favore di quest'ultimo di spese e compensi professionali oltre accessori del presente giudizio;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o anche solo parziale, della domanda attorea, compensare le spese di lite tra l'attrice ed il opposto, avendo lo Parte_7
stesso provato la legittimità del suo operato.
➢ dal , come da note scritte d.d. 18.12.2024: Controparte_3
“Voglia il Tribunale di Bolzano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta e previa ogni altra pronuncia:
- In tesi: dichiarare la tardività dei motivi dell'opposizione e, conseguentemente,
l'inammissibilità delle domande formulate nei confronti del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Firenze presupposti e regolarmente notificati formulati da;
Parte_1
In ipotesi:
- respingere integralmente le domande formulate dalla società opponente nei confronti del
, in quanto inammissibili e infondate e dichiarare la piena Controparte_3
legittimità della cartella esattoriale n. 02120200008252191 opposta, del verbale di accertamento presupposto n. 6291Z/2016 elevato dalla Polizia Municipale del
[...]
. Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. (già ha tempestivamente riassunto dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Bolzano – dopo che il Tribunale di Palermo con ordinanza di data 15.10.2022 si era dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 480, co. 3
c.p.c. – il giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. n. 02120200008252191000
pagina 5 di 12 per un importo complessivo pari ad € 46.707,23 nonché avverso i n. 596 verbali di contestazione di violazione di norme del Codice della Strada ivi azionati, emessi da varie amministrazioni comunali.
L'opponente, in qualità di impresa che noleggia autoveicoli senza conducente, chiedeva, previa sospensione dell'esecutività della cartella opposta, l'annullamento della cartella per le seguenti motivazioni:
(1) inesistenza del titolo esecutivo e difetto di legittimazione sostanziale dell'opponente, poiché essa non risponderebbe delle infrazioni ai sensi dell'art. 196, co. 1 d.lgs. n 285/1992, avendo tempestivamente indicato i nominativi dei conducenti autori delle singole infrazioni;
(2) intervenuta prescrizione del diritto portato dalla cartella di pagamento opposta in relazione ad alcuni verbali di contestazione, stante il decorso del termine quinquennale;
(3) inesistenza del titolo esecutivo per mancata notifica del verbale di contestazione, limitatamente al verbale n. 1 (pag. 10 della cartella allegata sub doc. 1 alla citazione in riassunzione di parte);
(4) inesistenza del titolo esecutivo per proposizione del ricorso al prefetto in relazione ai verbali nn. 4, 7 e 10 (rispettivamente pag. 11, pag. 14 e pag. 15 della cartella allegata sub doc. 1 cit.);
(5) nullità della cartella opposta per violazione della legge n. 212/2000 e della legge n. 241/1990, per omessa indicazione dei fatti a fondamento dei crediti azionati;
(6) decadenza dal potere di procedere all'esecuzione per violazione e falsa applicazione degli artt.
17 e 25 D.P.R. n. 602/1973.
1.2. Si costituiva in giudizio , riproponendo la medesima Controparte_2 comparsa già depositata dinanzi al primo giudice (contenente l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Bolzano), nonché eccependo la tardività del ricorso per dedurre vizi formali della cartella e contestando nel merito tutti gli altri motivi di opposizione.
1.3. Si costituiva il che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva Parte_5
in relazione al quinto motivo di opposizione, siccome vertente su questioni di pertinenza dell'agente di riscossione, poiché successive alla trasmissione dei ruoli da parte dell'ente impositore. Nel merito, per quanto concerne la propria pretesa creditoria per omesso pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai verbali di accertamento n° V/1077093Z/2017 del
26/08/2017, n° V/30962U/208 del 13/01/208, n° V/1077205Z/2017 del 28/08/2017 e n°
V/30979U/2018 del 13/01/2018 , contestava il fondamento in fatto e diritto dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
pagina 6 di 12 1.4. Il eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure Controparte_3
formulate avverso il verbale di accertamento n. 6291Z/2016, regolarmente notificato e non impugnato nei termini di legge;
eccepiva altresì il difetto di competenza territoriale a favore del
Giudice di Pace di Firenze, in quanto si trattava di opposizione in funzione recuperatoria dell'opposizione avverso il verbale di accertamento, da proporre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 204 bis del Codice della Strada ed artt. 22 e 22 bis l. 689/81 (oggi artt. 6 e 7 del D.Lgs.
n. 150/2011), dinanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione; contestava nel merito tutti i motivi di opposizione e chiedeva la condanna di controparte ex art. 96 comma 3
c.p.c.
1.5. Resisteva in giudizio il , contestando l'asserito difetto di legittimità Parte_7 sostanziale dell'opponente ex art 196 e 84 cds e l'asserita illegittimità della cartella di pagamento per mancanza di titolo esecutivo, e rilevando in ogni caso la tardività dell'opposizione, in quanto la società attrice aveva l'onere di proporre tempestiva impugnazione avverso i verbali di contravvenzione regolarmente notificati all'interessato.
1.6. Si costituiva in giudizio anche il , eccependo la cessazione della materia del Controparte_12
contendere per estinzione del credito portato nella cartella opposta a seguito della procedura di discarico.
1.7. Le restanti amministrazioni, id est il il il Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, il , il ed il
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 non si costituivano, rimanendo per l'effetto contumaci.
2.1. Con ordinanza di data 20.4.2023 la Giudice istruttrice rigettava l'istanza di sospensione della cartella e dei titoli opposti, disponeva la separazione delle cause relative alle opposizioni di cui ai motivi nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 5 limitatamente ai verbali di contestazione emessi dal CP_8
, sollevava d'ufficio plurimi conflitti di competenza in relazione al fascicolo così separato
[...]
ed assegnava i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. per la prosecuzione del fascicolo originario.
Per quanto di interesse, la Giudice istruttrice sollevava conflitto di competenza
(i.) a favore del Giudice di Pace di Palermo in relazione ai motivi di opposizione nn. 1, 2, 4 e 6, limitatamente ai verbali di contestazione emessi dal , in ragione dell'elezione Controparte_8
di domicilio nel predetto Comune ex artt. 480 e 27 c.p.c.,
(ii.) a favore del Giudice di Pace di Bolzano in relazione ai motivi nn. 1, 2, 4 e 6, limitatamente ai verbali di contestazione emessi dagli altri Comuni, che non contenevano alcuna elezione di domicilio,
pagina 7 di 12 (iii.) a favore del Tribunale di Palermo in relazione al motivo n. 5, limitatamente ai verbali di contestazione emessi dal , sempre in forza dell'elezione di domicilio nel Controparte_8
predetto Comune,
(iv.) a favore del Giudice di Pace di Arezzo in relazione all'opposizione c.d. recuperatoria di cui al motivo n. 3, che riguarda unicamente il verbale di contestazione n. 1.
2.2. Il procedimento separato veniva quindi riassegnato alla scrivente giudicante e trattenuto in decisione sulle conclusioni sopra rassegnate senza ulteriore attività istruttoria all'udienza del
19.12.2024, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
3.1. La cartella opposta si fonda su n. 596 verbali di contestazione di violazioni al Codice della
Strada indicati progressivamente, dei quali n. 516 emessi dalla Polizia Municipale del Comune di
(da n. 81 a n. 596). CP_8
Deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29388/2024, pubblicata il 14.11.2024, ha confermato le questioni relative al conflitto di competenza come poste e sollevate dal Tribunale di Bolzano, per cui il Tribunale adito è competente a decidere sulla opposizione agli atti esecutivi formulata con il quinto motivo dell'originario atto di opposizione, in relazione alla cartella afferente i ruoli iscritti a seguito di verbali di accertamento di violazioni al codice della strada degli Comuni diversi da quello di indicati in cartella. CP_8
Pertanto, a seguito della separazione di cui all'ordinanza del 20.4.2023, oggetto del presente giudizio è solo il motivo n. 5 dedotto da con riguardo ai verbali di Parte_9
contestazione non emessi dal , ossia la dedotta nullità della cartella opposta Controparte_8 per violazione della legge n. 212/2000 e della legge n. 241/1990 in ragione dell'omessa indicazione dei fatti a fondamento dei crediti azionati.
Si tratta quindi dei verbali di contestazione riportati nella cartella opposta con la seguente numerazione progressiva, emessi dai Comuni di:
− : da n. 1 a n. 6; CP_7
− Monastir: da n. 7 a n. 12;
− : nn. 13 e 14; Controparte_9
− : da n. 15 a n. 17; Controparte_3
− da n. 18 a n. 20; CP_10
− : da n. 21 a n. 23; Parte_7
− da n. 24 a n. 32; CP_5
− da n. 33 a n. 35; CP_6 pagina 8 di 12 − : da n. 36 a n. 80. CP_12
3.2. Deve altresì rilevarsi in via preliminare come sia infondata la deduzione di parte opponente, secondo cui il presente giudizio è soggetto a sospensione necessaria. La precedente giudice istruttrice ha separato le cause, richiedendo solo nei procedimenti separati il regolamento di competenza d'ufficio, assegnando invece nel presente giudizio i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Per l'effetto il presente procedimento non è soggetto alla sospensione ai sensi dell'art. 45 c.p.c., non essendo stato sollevato conflitto di competenza con riguardo all'oggetto del presente giudizio.
3.3. Sempre in via preliminare si rileva che è incontestata la legittimazione attiva di Parte_1
a proporre opposizione alla cartella oggetto di causa, emessa nei confronti di a
[...] CP_1 [...]
pur non essendo stata dimessa alcuna prova della fusione per incorporazione di CP_1 [...] nella società opponente (la visura camerale dimessa da quest'ultima sub allegato 2 Controparte_1 della comparsa di riassunzione è parziale e non reca alcuna informazione circa l'avvenuta incorporazione), il dato è tuttavia pacifico e la relata di notificazione reca il timbro della Parte_1
a conferma che ad essa fanno capo i rapporti della precedente società.
[...]
3.4. Nel merito si rileva innanzitutto che il Comune di con determinazione del 29.6.2022 CP_12
ha emesso provvedimento di sgravio dei seguenti tributi a favore di Controparte_1
Codice S.P.V. VEICOLO Ruolo n. TOTALE Progressivi
€. Fiscale o TARGA cartella
Partita IVA
del contribuente
2018/9022 FE210DR 2020/977 221,90 36-38 P.IVA_2
06039440828 2018/9074 FK877T 2020/977 119,85 39-41
06039440828 2018/9129 FK908TJ 2020/977 119,85 42-44
06039440828 2018/9481 FK318MV 2020/977 119,85 45-47
06039440828 2018/11309 FK837TJ 2020/977 227,35 48-50
06039440828 2018/12450 FK877TJ 2020/977 221,90 51-53
06039440828 2018/13653 FK892TJ 2020/977 221,90 54-56
06039440828 2018/13808 FK553JP 2020/977 125,30 57-59
06039440828 2018/14013 FK877TJ 2020/977 119,85 60-62
06039440828 2018/14015 FK825TJ 2020/977 125,30 63-65
pagina 9 di 12 06039440828 2018/14150 EZ126ZG 2020/977 125,30 66-68
06039440828 2018/14341 FK329MV 2020/977 227,35 69-71
06039440828 2018/26433 FK534JP 2020/977 211,05 72-74
06039440828 2018/26560 FK859TJ 2020/977 211,05 75-77
06039440828 2018/28164 FE668GR 2020/977 195,60 78-80
Totale € 2.593,40
Essi corrispondono a tutti i verbali di contestazione iscritti a ruolo per conto del Controparte_12
ed oggetto della cartella qui opposta.
Ne consegue la revoca della cartella opposta limitatamente ai crediti iscritti in base ai verbali di contestazione emessi dal e la conseguente cessazione della materia del Controparte_12
contendere in parte qua.
3.5. Con il quinto motivo, unico rimasto oggetto del presente giudizio in relazione ai verbali emessi dai Comuni diversi da quello di Palermo, fermo restando quanto sopra osservato circa la cessata materia del contendere in relazione alle somme iscritte a ruolo dal , Controparte_12
l'opponente deduce la nullità della cartella per violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000 e dell'art. 17 della legge n. 241/1990, non essendo stati indicati i fatti in virtù dei quali essa è assoggettata al pagamento delle somme azionate.
3.6. Il motivo rappresenta un vizio formale della cartella, che andava dedotto nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione (v. Cass. n. 3582/2022; Cass. n. 8402/2018; Cass. n. 5333/2012).
Nel caso in esame, secondo le allegazioni della stessa opponente, la cartella è stata notificata in data 8.10.2021 (doc. 1 opponente), circostanza confermata dalla produzione n. 4 dell'agente della riscossione.
L'opposizione inizialmente spiegata dinanzi al Tribunale di Palermo è datata 10.3.2022 e risulta essere stata notificata nelle forme dell'atto di citazione a tutti i convenuti in pari data (cfr. doc. 1
e fascicolo di parte dimesso dal nonché iscritta a ruolo in Controparte_12 Parte_5 data 14.3.2022 (cfr. “istanza del 15.03.2022” allegata dall'opponente all'atto in riassunzione).
Ne consegue l'inammissibilità del rimedio, in quanto tardivo, come già rilevato nell'ordinanza del
Tribunale di Bolzano del 20.4.2023, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione della cartella.
3.6. Le suddette eccezioni appaiono comunque infondate, perché in materia di sanzioni per violazioni del Codice della Strada non trovano applicazione né la legge n. 212/2000, che attiene alla diversa materia tributaria (cfr. Cass. 10372/2018), né la legge n. 241/1990, che riguarda il pagina 10 di 12 procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi (cfr. Cass.
24263/2004 sulla possibilità che il verbale di accertamento si limiti a riportare una 'sommaria esposizione del fatto').
3.7. Il motivo, peraltro, risulta infondato anche perché la cartella è da ritenersi congruamente motivata per relationem quando segua un atto già notificato che assolva tale onere motivazionale
(cfr. Cass. n. 22281/2022; Cass. n. 18469/2014).
La cartella in oggetto reca la descrizione “infrazioni codice della strada anno 2017” e “infrazioni codice della strada anno 2018”. Essa contiene poi l'estratto di ruolo con il dettaglio dei verbali di accertamento e della data di loro notificazione, i numeri di targa dei veicoli coinvolti, i codici tributo ed i singoli importi dovuti ai , Parte_10 CP_6 CP_7 Pt_5 [...]
, , e Controparte_9 Parte_7 Controparte_3 CP_10
L'art. 7, co. 3, della legge n. 212/2000 prescrive che sul titolo esecutivo vada riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento.
Pertanto, è da ritenersi sufficiente la motivazione che indichi nel dettaglio i singoli verbali di accertamento e gli importi dovuti.
3.8. Sotto diverso aspetto, l'opponente non ha nemmeno dedotto una concreta lesione del diritto di difesa patito in seguito all'asserita carenza motivazionale, con conseguente infondatezza della doglianza (v. Cass. n. 7234/2022).
Ne consegue la reiezione dell'opposizione.
4. Le spese di lite sono rette dal principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Considerato che l'atto di discarico è stato emesso dal ancor prima che il Controparte_12
Tribunale di Palermo rimettesse il giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese fra l'opponente e tale parte.
Inoltre, in considerazione della separazione delle domande disposta dalla precedente giudice istruttrice con riguardo alla maggior parte dei motivi di opposizione, in relazione ad alcuni dei quali gli enti impositori rivestivano la qualità di legittimati passivi, mentre essi risultano sostanzialmente estranei al motivo rimasto oggetto del presente giudizio – come eccepito dal
– sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come Parte_5
modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite fra e le parti opposte e Parte_1 Parte_5 Parte_7
. Controparte_3
Nulla sulle spese di lite fra l'opponente ed i Comuni rimasti contumaci.
pagina 11 di 12 Nei confronti dell'opposta , è tenuta a Controparte_11 Parte_1
rifondere la metà delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm., tabella 2 (scaglione di valore da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00), parametri minimi in relazione a tutte le fasi, tenuto conto della limitata attività svolta e della semplicità della questione, mentre la restante metà viene compensata in ragione della separazione di parte delle domande.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., non risultando né che l'opponente abbia abusato dello strumento processuale, né che versasse in mala fede in relazione alle tematiche oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione ed istanza assorbita e respinta,
1. revoca la cartella opposta n°021 2020 00082521 91 000 limitatamente ai crediti iscritti a ruolo dal ed ivi indicati ai progressivi da n. 36 a n. 80, dando atto della Controparte_12
cessazione della materia del contendere in parte qua;
2. rigetta l'opposizione in relazione al motivo rimasto oggetto del presente giudizio;
3. condanna l'opponente a rifondere ad Parte_1 Controparte_2
la metà (1/2) delle spese di lite, con compensazione della restante metà (1/2),
[...] spese di lite che liquida per l'intero (2/2) in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, oltre accessori per previdenza ed iva come per legge, oltre spese successive occorrende;
4. compensa per intero le spese di lite fra l'opponente e gli opposti Parte_1
, e Controparte_12 Parte_5 Parte_7 Controparte_3
;
[...]
5. Nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra le restanti parti.
Bolzano, 20.12.2024
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rosà
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 3740/2022
Il Tribunale, in persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
(c.f. ), società incorporante la Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Calogero Valerio Scimemi e dall'Avv. Renata Riccioli
Opponente – attrice in riassunzione nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_3 giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta d.d. 05.02.2023, dall'Avv.
Christian Giangrande;
c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore prof. Parte_3 P.IVA_4 [...]
, rappresentato e difeso, giuste procure allegate alla comparsa di Parte_4 costituzione e risposta d.d. 31.01.2023, dall'Avv. Lisa Bonomo e dall'Avv. Luca Agostara;
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore dott.ssa Parte_5 P.IVA_5
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e Parte_6 risposta d.d. 22.03.2023, dall'Avv. Guendalina Garau;
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore dott. Parte_7 P.IVA_6
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e Parte_8 risposta in riassunzione d.d. 25.01.2023, dall'Avv. Antonello Marco di Concetto;
pagina 1 di 12 (c.f. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_7
dott. rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione CP_4
d.d. 07.02.2023, dagli Avv.ti Franco Zucchermaglio e Chiara Doretti;
Parti convenute in riassunzione nonché nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_5 P.IVA_8
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_6 P.IVA_9
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_7 P.IVA_10
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_8 P.IVA_11
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_9 P.IVA_12
tempore
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_10 P.IVA_13
Parti convenute in riassunzione - contumaci con oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c.; opposizione alla cartella di pagamento n°021 2020 00082521 91 000, nonché ai verbali di contestazione ivi azionati;
causa trattenuta in decisione in data 19.12.2024, rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dall'opponente come da note scritte d.d. 18.12.2024: Parte_1
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
PRELIMINARMENTE E PREGIUDIZIALMENTE
- revocare l'ordinanza del 24 aprile 2023 di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc e, per l'effetto, sospendere ai sensi dell'art. 295 cpc il presente procedimento in attesa della decisione della Suprema Corte di Cassazione sul regolamento di competenza;
- sospendere, ai sensi dell'art. 615, comma 1, del codice di procedura civile, l'efficacia esecutiva
e l'esecutorietà della cartella di pagamento opposta e dei verbali di contestazione parimenti impugnati;
NEL MERITO
- accogliere la presente opposizione nella sostanza e nella forma;
- annullare, e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, ritenere e dichiarare inefficaci la cartella di pagamento opposta e tutti i verbali di contestazione parimenti opposti, nonché tutti gli atti
pagina 2 di 12 eventualmente successivi esecutivi degli stessi, e, conseguentemente, dichiarare non dovute le somme ivi azionate;
- emettere ogni altro provvedimento conseguenziale;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ordinare al concessionario e/o agli enti impositori convenuti ovvero alla polizia urbana ad essi facente capo, l'esibizione e la produzione, ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura civile, degli originali o delle copie conformi dei verbali di accertamento delle violazioni azionati con la cartella di pagamento opposta, unitamente alla documentazione afferente alla relativa notifica effettuata nei confronti dell'odierna opponente e/o dell'eventuale avvenuta contestazione immediata, anche al fine di verificare la sussistenza ed, eventualmente, la regolarità di tale notifica.
Con vittoria delle spese processuali del presente procedimento.”
➢ dall'opposta , come da comparsa di Controparte_11
costituzione, giusto il richiamo nelle note scritte d.d. 5.12.2024:
“Voglia il Tribunale adito
1) Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
2) Preliminarmente pronunciare sull'istanza di sospensione formulata della ricorrente rigettandola, ovvero subordinandola, se del caso, alla prestazione di idonea cauzione, indicando i termini e le condizioni.
3) Rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate da anche nella qualità Parte_1
di società incorporante e successore a titolo universale di tutti i rapporti, diritti ed obbligazioni della perché tardive, infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra Controparte_1
esposti.
4) Ritenere e dichiarare la correttezza e la legittimità dell'operato della Controparte_2
e rituale e immune da vizi la cartella opposta.
[...]
5) Rigettare la richiesta istruttoria di parte ricorrente di ordine di esibizione e produzione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. degli originali o copie conformi dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada azionati con la cartella opposta, unitamente alla relazione della loro notifica alla ricorrente e/o dell'eventuale avvenuta immediata contestazione, poiché non sono nella disponibilità dell' , per i motivi sopra dedotti. Controparte_2
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documenti nei termini di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 3 di 12 In caso di accoglimento della domanda della ricorrente, condannare l'ente impositore al pagamento delle spese di lite, anche nei confronti di dell' .” Controparte_2
➢ dal come da note scritte d.d. 13.11.2024: Pt_3 Parte_3
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE DI BOLZANO
- Dichiarare cessata la materia del contendere per le ragioni esposte in comparsa e disporre la compensazione delle spese di lite alla luce del provvedimento risolutivo di sgravio già adottato dall'Ente impositore.”
➢ dal , come da comparsa di costituzione, giusto il richiamo Parte_5
nelle note scritte 19.12.2024:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione,
1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in Parte_5 relazione ai motivi di opposizione riferibili all' e agli altri Enti Controparte_2
convenuti;
2) nel merito ed in via principale, rigettare l'opposizione in parte qua e , per l'effetto, confermare la cartella di pagamento n° 021 2020 00082521 91 000, notificata in data 08/10/2021 , limitatamente alla pretesa creditoria del per il mancato pagamento della Parte_5
sanzione amministrativa pecuniaria comminata con i verbali di accertamento n°
V/1077093Z/2017 Prot. 12012/2017 del 26/08/2017, n° V/30962U/2018 Prot. 361/2018 del
13/01/2018, n° V/1077205Z/2017 Prot. 12124/2017 del 28/08/2017 e n° V/30979U/2018 Prot.
378/2018 del 13/01/2018 elevati dal Comando di Polizia Municipale del Parte_5
3) con vittoria di spese e compensi professionali;
4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento integrale dell'opposizione, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.”
➢ dal , come da note scritte depositate in data 17.12.2024: Parte_7
In via Principale
Con riferimento al 5 ed unico motivo di opposizione rimasto oggetto del presente giudizio si chiede che il Tribunale Adito Voglia in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in relazione ai motivi di opposizione riferibili all' Parte_7 [...]
e agli altri Enti convenuti;
Controparte_2
Solo in via meramente subordinata
pagina 4 di 12 Laddove ritenuta fondata e legittima la richiesta ex adverso avanzata revocarsi l'ordinanza del 24 aprile 2023 di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc e, per l'effetto, sospendere ai sensi dell'art. 295 cpc il presente procedimento in attesa della decisione della Suprema Corte di
Cassazione sul regolamento di competenza. dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'azione proposta;
Nel Merito
In ogni caso rigettare la domanda attorea per totale infondatezza in fatto ed in diritto, e comunque per la infondatezza nei confronti del , con condanna di parte Parte_7 attrice al pagamento in favore di quest'ultimo di spese e compensi professionali oltre accessori del presente giudizio;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o anche solo parziale, della domanda attorea, compensare le spese di lite tra l'attrice ed il opposto, avendo lo Parte_7
stesso provato la legittimità del suo operato.
➢ dal , come da note scritte d.d. 18.12.2024: Controparte_3
“Voglia il Tribunale di Bolzano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta e previa ogni altra pronuncia:
- In tesi: dichiarare la tardività dei motivi dell'opposizione e, conseguentemente,
l'inammissibilità delle domande formulate nei confronti del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Firenze presupposti e regolarmente notificati formulati da;
Parte_1
In ipotesi:
- respingere integralmente le domande formulate dalla società opponente nei confronti del
, in quanto inammissibili e infondate e dichiarare la piena Controparte_3
legittimità della cartella esattoriale n. 02120200008252191 opposta, del verbale di accertamento presupposto n. 6291Z/2016 elevato dalla Polizia Municipale del
[...]
. Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. (già ha tempestivamente riassunto dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Bolzano – dopo che il Tribunale di Palermo con ordinanza di data 15.10.2022 si era dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 480, co. 3
c.p.c. – il giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. n. 02120200008252191000
pagina 5 di 12 per un importo complessivo pari ad € 46.707,23 nonché avverso i n. 596 verbali di contestazione di violazione di norme del Codice della Strada ivi azionati, emessi da varie amministrazioni comunali.
L'opponente, in qualità di impresa che noleggia autoveicoli senza conducente, chiedeva, previa sospensione dell'esecutività della cartella opposta, l'annullamento della cartella per le seguenti motivazioni:
(1) inesistenza del titolo esecutivo e difetto di legittimazione sostanziale dell'opponente, poiché essa non risponderebbe delle infrazioni ai sensi dell'art. 196, co. 1 d.lgs. n 285/1992, avendo tempestivamente indicato i nominativi dei conducenti autori delle singole infrazioni;
(2) intervenuta prescrizione del diritto portato dalla cartella di pagamento opposta in relazione ad alcuni verbali di contestazione, stante il decorso del termine quinquennale;
(3) inesistenza del titolo esecutivo per mancata notifica del verbale di contestazione, limitatamente al verbale n. 1 (pag. 10 della cartella allegata sub doc. 1 alla citazione in riassunzione di parte);
(4) inesistenza del titolo esecutivo per proposizione del ricorso al prefetto in relazione ai verbali nn. 4, 7 e 10 (rispettivamente pag. 11, pag. 14 e pag. 15 della cartella allegata sub doc. 1 cit.);
(5) nullità della cartella opposta per violazione della legge n. 212/2000 e della legge n. 241/1990, per omessa indicazione dei fatti a fondamento dei crediti azionati;
(6) decadenza dal potere di procedere all'esecuzione per violazione e falsa applicazione degli artt.
17 e 25 D.P.R. n. 602/1973.
1.2. Si costituiva in giudizio , riproponendo la medesima Controparte_2 comparsa già depositata dinanzi al primo giudice (contenente l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Bolzano), nonché eccependo la tardività del ricorso per dedurre vizi formali della cartella e contestando nel merito tutti gli altri motivi di opposizione.
1.3. Si costituiva il che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva Parte_5
in relazione al quinto motivo di opposizione, siccome vertente su questioni di pertinenza dell'agente di riscossione, poiché successive alla trasmissione dei ruoli da parte dell'ente impositore. Nel merito, per quanto concerne la propria pretesa creditoria per omesso pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai verbali di accertamento n° V/1077093Z/2017 del
26/08/2017, n° V/30962U/208 del 13/01/208, n° V/1077205Z/2017 del 28/08/2017 e n°
V/30979U/2018 del 13/01/2018 , contestava il fondamento in fatto e diritto dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
pagina 6 di 12 1.4. Il eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure Controparte_3
formulate avverso il verbale di accertamento n. 6291Z/2016, regolarmente notificato e non impugnato nei termini di legge;
eccepiva altresì il difetto di competenza territoriale a favore del
Giudice di Pace di Firenze, in quanto si trattava di opposizione in funzione recuperatoria dell'opposizione avverso il verbale di accertamento, da proporre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 204 bis del Codice della Strada ed artt. 22 e 22 bis l. 689/81 (oggi artt. 6 e 7 del D.Lgs.
n. 150/2011), dinanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione; contestava nel merito tutti i motivi di opposizione e chiedeva la condanna di controparte ex art. 96 comma 3
c.p.c.
1.5. Resisteva in giudizio il , contestando l'asserito difetto di legittimità Parte_7 sostanziale dell'opponente ex art 196 e 84 cds e l'asserita illegittimità della cartella di pagamento per mancanza di titolo esecutivo, e rilevando in ogni caso la tardività dell'opposizione, in quanto la società attrice aveva l'onere di proporre tempestiva impugnazione avverso i verbali di contravvenzione regolarmente notificati all'interessato.
1.6. Si costituiva in giudizio anche il , eccependo la cessazione della materia del Controparte_12
contendere per estinzione del credito portato nella cartella opposta a seguito della procedura di discarico.
1.7. Le restanti amministrazioni, id est il il il Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, il , il ed il
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 non si costituivano, rimanendo per l'effetto contumaci.
2.1. Con ordinanza di data 20.4.2023 la Giudice istruttrice rigettava l'istanza di sospensione della cartella e dei titoli opposti, disponeva la separazione delle cause relative alle opposizioni di cui ai motivi nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 5 limitatamente ai verbali di contestazione emessi dal CP_8
, sollevava d'ufficio plurimi conflitti di competenza in relazione al fascicolo così separato
[...]
ed assegnava i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. per la prosecuzione del fascicolo originario.
Per quanto di interesse, la Giudice istruttrice sollevava conflitto di competenza
(i.) a favore del Giudice di Pace di Palermo in relazione ai motivi di opposizione nn. 1, 2, 4 e 6, limitatamente ai verbali di contestazione emessi dal , in ragione dell'elezione Controparte_8
di domicilio nel predetto Comune ex artt. 480 e 27 c.p.c.,
(ii.) a favore del Giudice di Pace di Bolzano in relazione ai motivi nn. 1, 2, 4 e 6, limitatamente ai verbali di contestazione emessi dagli altri Comuni, che non contenevano alcuna elezione di domicilio,
pagina 7 di 12 (iii.) a favore del Tribunale di Palermo in relazione al motivo n. 5, limitatamente ai verbali di contestazione emessi dal , sempre in forza dell'elezione di domicilio nel Controparte_8
predetto Comune,
(iv.) a favore del Giudice di Pace di Arezzo in relazione all'opposizione c.d. recuperatoria di cui al motivo n. 3, che riguarda unicamente il verbale di contestazione n. 1.
2.2. Il procedimento separato veniva quindi riassegnato alla scrivente giudicante e trattenuto in decisione sulle conclusioni sopra rassegnate senza ulteriore attività istruttoria all'udienza del
19.12.2024, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
3.1. La cartella opposta si fonda su n. 596 verbali di contestazione di violazioni al Codice della
Strada indicati progressivamente, dei quali n. 516 emessi dalla Polizia Municipale del Comune di
(da n. 81 a n. 596). CP_8
Deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29388/2024, pubblicata il 14.11.2024, ha confermato le questioni relative al conflitto di competenza come poste e sollevate dal Tribunale di Bolzano, per cui il Tribunale adito è competente a decidere sulla opposizione agli atti esecutivi formulata con il quinto motivo dell'originario atto di opposizione, in relazione alla cartella afferente i ruoli iscritti a seguito di verbali di accertamento di violazioni al codice della strada degli Comuni diversi da quello di indicati in cartella. CP_8
Pertanto, a seguito della separazione di cui all'ordinanza del 20.4.2023, oggetto del presente giudizio è solo il motivo n. 5 dedotto da con riguardo ai verbali di Parte_9
contestazione non emessi dal , ossia la dedotta nullità della cartella opposta Controparte_8 per violazione della legge n. 212/2000 e della legge n. 241/1990 in ragione dell'omessa indicazione dei fatti a fondamento dei crediti azionati.
Si tratta quindi dei verbali di contestazione riportati nella cartella opposta con la seguente numerazione progressiva, emessi dai Comuni di:
− : da n. 1 a n. 6; CP_7
− Monastir: da n. 7 a n. 12;
− : nn. 13 e 14; Controparte_9
− : da n. 15 a n. 17; Controparte_3
− da n. 18 a n. 20; CP_10
− : da n. 21 a n. 23; Parte_7
− da n. 24 a n. 32; CP_5
− da n. 33 a n. 35; CP_6 pagina 8 di 12 − : da n. 36 a n. 80. CP_12
3.2. Deve altresì rilevarsi in via preliminare come sia infondata la deduzione di parte opponente, secondo cui il presente giudizio è soggetto a sospensione necessaria. La precedente giudice istruttrice ha separato le cause, richiedendo solo nei procedimenti separati il regolamento di competenza d'ufficio, assegnando invece nel presente giudizio i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Per l'effetto il presente procedimento non è soggetto alla sospensione ai sensi dell'art. 45 c.p.c., non essendo stato sollevato conflitto di competenza con riguardo all'oggetto del presente giudizio.
3.3. Sempre in via preliminare si rileva che è incontestata la legittimazione attiva di Parte_1
a proporre opposizione alla cartella oggetto di causa, emessa nei confronti di a
[...] CP_1 [...]
pur non essendo stata dimessa alcuna prova della fusione per incorporazione di CP_1 [...] nella società opponente (la visura camerale dimessa da quest'ultima sub allegato 2 Controparte_1 della comparsa di riassunzione è parziale e non reca alcuna informazione circa l'avvenuta incorporazione), il dato è tuttavia pacifico e la relata di notificazione reca il timbro della Parte_1
a conferma che ad essa fanno capo i rapporti della precedente società.
[...]
3.4. Nel merito si rileva innanzitutto che il Comune di con determinazione del 29.6.2022 CP_12
ha emesso provvedimento di sgravio dei seguenti tributi a favore di Controparte_1
Codice S.P.V. VEICOLO Ruolo n. TOTALE Progressivi
€. Fiscale o TARGA cartella
Partita IVA
del contribuente
2018/9022 FE210DR 2020/977 221,90 36-38 P.IVA_2
06039440828 2018/9074 FK877T 2020/977 119,85 39-41
06039440828 2018/9129 FK908TJ 2020/977 119,85 42-44
06039440828 2018/9481 FK318MV 2020/977 119,85 45-47
06039440828 2018/11309 FK837TJ 2020/977 227,35 48-50
06039440828 2018/12450 FK877TJ 2020/977 221,90 51-53
06039440828 2018/13653 FK892TJ 2020/977 221,90 54-56
06039440828 2018/13808 FK553JP 2020/977 125,30 57-59
06039440828 2018/14013 FK877TJ 2020/977 119,85 60-62
06039440828 2018/14015 FK825TJ 2020/977 125,30 63-65
pagina 9 di 12 06039440828 2018/14150 EZ126ZG 2020/977 125,30 66-68
06039440828 2018/14341 FK329MV 2020/977 227,35 69-71
06039440828 2018/26433 FK534JP 2020/977 211,05 72-74
06039440828 2018/26560 FK859TJ 2020/977 211,05 75-77
06039440828 2018/28164 FE668GR 2020/977 195,60 78-80
Totale € 2.593,40
Essi corrispondono a tutti i verbali di contestazione iscritti a ruolo per conto del Controparte_12
ed oggetto della cartella qui opposta.
Ne consegue la revoca della cartella opposta limitatamente ai crediti iscritti in base ai verbali di contestazione emessi dal e la conseguente cessazione della materia del Controparte_12
contendere in parte qua.
3.5. Con il quinto motivo, unico rimasto oggetto del presente giudizio in relazione ai verbali emessi dai Comuni diversi da quello di Palermo, fermo restando quanto sopra osservato circa la cessata materia del contendere in relazione alle somme iscritte a ruolo dal , Controparte_12
l'opponente deduce la nullità della cartella per violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000 e dell'art. 17 della legge n. 241/1990, non essendo stati indicati i fatti in virtù dei quali essa è assoggettata al pagamento delle somme azionate.
3.6. Il motivo rappresenta un vizio formale della cartella, che andava dedotto nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione (v. Cass. n. 3582/2022; Cass. n. 8402/2018; Cass. n. 5333/2012).
Nel caso in esame, secondo le allegazioni della stessa opponente, la cartella è stata notificata in data 8.10.2021 (doc. 1 opponente), circostanza confermata dalla produzione n. 4 dell'agente della riscossione.
L'opposizione inizialmente spiegata dinanzi al Tribunale di Palermo è datata 10.3.2022 e risulta essere stata notificata nelle forme dell'atto di citazione a tutti i convenuti in pari data (cfr. doc. 1
e fascicolo di parte dimesso dal nonché iscritta a ruolo in Controparte_12 Parte_5 data 14.3.2022 (cfr. “istanza del 15.03.2022” allegata dall'opponente all'atto in riassunzione).
Ne consegue l'inammissibilità del rimedio, in quanto tardivo, come già rilevato nell'ordinanza del
Tribunale di Bolzano del 20.4.2023, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione della cartella.
3.6. Le suddette eccezioni appaiono comunque infondate, perché in materia di sanzioni per violazioni del Codice della Strada non trovano applicazione né la legge n. 212/2000, che attiene alla diversa materia tributaria (cfr. Cass. 10372/2018), né la legge n. 241/1990, che riguarda il pagina 10 di 12 procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi (cfr. Cass.
24263/2004 sulla possibilità che il verbale di accertamento si limiti a riportare una 'sommaria esposizione del fatto').
3.7. Il motivo, peraltro, risulta infondato anche perché la cartella è da ritenersi congruamente motivata per relationem quando segua un atto già notificato che assolva tale onere motivazionale
(cfr. Cass. n. 22281/2022; Cass. n. 18469/2014).
La cartella in oggetto reca la descrizione “infrazioni codice della strada anno 2017” e “infrazioni codice della strada anno 2018”. Essa contiene poi l'estratto di ruolo con il dettaglio dei verbali di accertamento e della data di loro notificazione, i numeri di targa dei veicoli coinvolti, i codici tributo ed i singoli importi dovuti ai , Parte_10 CP_6 CP_7 Pt_5 [...]
, , e Controparte_9 Parte_7 Controparte_3 CP_10
L'art. 7, co. 3, della legge n. 212/2000 prescrive che sul titolo esecutivo vada riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento.
Pertanto, è da ritenersi sufficiente la motivazione che indichi nel dettaglio i singoli verbali di accertamento e gli importi dovuti.
3.8. Sotto diverso aspetto, l'opponente non ha nemmeno dedotto una concreta lesione del diritto di difesa patito in seguito all'asserita carenza motivazionale, con conseguente infondatezza della doglianza (v. Cass. n. 7234/2022).
Ne consegue la reiezione dell'opposizione.
4. Le spese di lite sono rette dal principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Considerato che l'atto di discarico è stato emesso dal ancor prima che il Controparte_12
Tribunale di Palermo rimettesse il giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese fra l'opponente e tale parte.
Inoltre, in considerazione della separazione delle domande disposta dalla precedente giudice istruttrice con riguardo alla maggior parte dei motivi di opposizione, in relazione ad alcuni dei quali gli enti impositori rivestivano la qualità di legittimati passivi, mentre essi risultano sostanzialmente estranei al motivo rimasto oggetto del presente giudizio – come eccepito dal
– sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come Parte_5
modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite fra e le parti opposte e Parte_1 Parte_5 Parte_7
. Controparte_3
Nulla sulle spese di lite fra l'opponente ed i Comuni rimasti contumaci.
pagina 11 di 12 Nei confronti dell'opposta , è tenuta a Controparte_11 Parte_1
rifondere la metà delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm., tabella 2 (scaglione di valore da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00), parametri minimi in relazione a tutte le fasi, tenuto conto della limitata attività svolta e della semplicità della questione, mentre la restante metà viene compensata in ragione della separazione di parte delle domande.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., non risultando né che l'opponente abbia abusato dello strumento processuale, né che versasse in mala fede in relazione alle tematiche oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione ed istanza assorbita e respinta,
1. revoca la cartella opposta n°021 2020 00082521 91 000 limitatamente ai crediti iscritti a ruolo dal ed ivi indicati ai progressivi da n. 36 a n. 80, dando atto della Controparte_12
cessazione della materia del contendere in parte qua;
2. rigetta l'opposizione in relazione al motivo rimasto oggetto del presente giudizio;
3. condanna l'opponente a rifondere ad Parte_1 Controparte_2
la metà (1/2) delle spese di lite, con compensazione della restante metà (1/2),
[...] spese di lite che liquida per l'intero (2/2) in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, oltre accessori per previdenza ed iva come per legge, oltre spese successive occorrende;
4. compensa per intero le spese di lite fra l'opponente e gli opposti Parte_1
, e Controparte_12 Parte_5 Parte_7 Controparte_3
;
[...]
5. Nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra le restanti parti.
Bolzano, 20.12.2024
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rosà
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