Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5847/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 5847-17 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. nato a Munchen in [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Campagna (SA) alla via Dauli Romanella e (c.f. Controparte_1
) nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
in via Dauli Romanella, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore
(c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._3
Antonietta Cataldo (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._4
suo studio sito in Campagna (SA) in via Madonna delle Grazie, 31, come da procura in atti
Appellanti
Contro
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Via Largo della Memoria 1, Campagna (SA), rappresentato e difeso dall'Avv.
D'Ambrosio Davide (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il C.F._5
suo studio sito in Campagna (SA) in via SS 19 Castrullo n.220, come da procura in atti
Appellato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09/02/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Persona_1
via Romanella 19, minore all'epoca dei fatti e figlio degli odierni appellanti, in data
12/04/2014 alle ore 18:00-18:30 circa stava percorrendo a piedi via Molinari del
Comune di Campagna (SA), quando in prossimità della scala di accesso in Piazza
Palatucci inciampava in una mattonella della pavimentazione basculante che creava dissesto del manto stradale e cagionava la perdita di equilibrio del bambino.
Quest'ultimo rovinava sui gradini della scala procurandosi una ferita lacero contusa al ginocchio destro causata da impatto con spigolo sporgente della scalinata.
Gli odierni appellanti adivano, pertanto, il Giudice di Pace di Eboli (SA) al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dal loro figlio, lamentando che la zona teatro dell'incidente fosse priva di segnaletica di pericolo.
La causa veniva istruita con prove testimoniali, a cui seguiva richiesta di nomina CTU medico legale che non veniva accolta.
Veniva emessa sentenza n. 125/2017 pubblicata in data 31/01/2017 che accoglieva la domanda attorea liquidando, però, a titolo risarcitorio una somma inferiore rispetto a quella richiesta.
pagina 2 di 7 Pertanto, i sig.ri e , con atto di citazione in Parte_1 Controparte_1
riassunzione notificato in data 16/06/2017, proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
Preliminarmente, gli appellanti precisavano che l'atto di appello notificato in data
24/05/2017 non veniva iscritto a ruolo per cui procedevano alla riassunzione del procedimento. Nel merito, essi impugnavano la decisione del giudice di prime cure relativamente al quantum riconosciuto a titolo di risarcimento e, precisamente, nella parte in cui aveva accertato, in via equitativa, un'inabilità temporanea parziale di giorni
2 al 75%, di giorni 5 al 50% e di giorni 5 al 25%, liquidando un importo complessivo di
€ 504,00. Sul punto, gli attori si dolevano del fatto che il giudicante aveva immotivatamente disatteso la richiesta di ctu medico-legale, nonostante essi avessero quantificato le lesioni nella misura del 4-5%, evidenziando che già solo il danno estetico per la ferita al ginocchio, era quantificabile nella misura del 3%. Pertanto, secondo la ricostruzione degli appellanti, il giudice aveva errato nel decidere la causa secondo equità, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per di più senza esplicare il procedimento logico che lo aveva condotto a siffatta decisione e senza parametrare la decisione alla specificità del caso. In buona sostanza, chiedevano che il Giudice
d'appello rideterminasse il quantum del risarcimento nella misura di € 3.740,00, con interessi, rivalutazione e vittoria delle spese di lite. In via istruttoria chiedevano disporsi ctu medico-legale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in 15/11/2017, si costituiva nel presente giudizio il convenuto il quale contestava la fondatezza Controparte_2
dell'appello proposto evidenziando come la sentenza impugnata fosse immune da qualsivoglia censura.
Questi contestava la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. precisando che il giudice aveva posto a fondamento della decisione “le prove proposte dalle parti” vale a dire la documentazione medica da essi prodotta. Dunque, a detta dell'appellato, nessuna censura può essere sollevata avverso la decisione di primo grado, soprattutto alla luce pagina 3 di 7 del fatto che gli attori non hanno fornito prova adeguata del danno, per cui il giudice aveva optato per una liquidazione equitativa, adeguatamente argomentando tale scelta ed indicando i parametri liquidatori utilizzati per la quantificazione, espressamente individuati in quelli del Tribunale di Milano. Analogamente, anche le ulteriori censure sull'omesso espletamento della ctu erano prive di fondamento. Infatti, il giudice aveva disatteso la richiesta di consulenza formulata dagli attori in quanto aveva ritenuto, con decisione immune da ogni censura di ordine logico-giuridico, che il danno riportato da controparte, essendo di lieve entità, poteva essere valutato equitativamente senza l'ausilio di un consulente. Per tali ragioni, il chiedeva il rigetto dell'appello e, CP_2
in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale, accertare e dichiarare il concorso di colpa degli attori, anche per omessa vigilanza sul figlio minorenne, in ordine alla determinazione causale dell'evento con conseguente proporzionale diminuzione del risarcimento accordato;
con vittoria dei compensi di giudizio da attribuirsi all'avvocato antistatario.
La causa veniva istruita con CTU medica e, precisate le conclusioni, all'udienza del
09/02/2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda va accolta.
L'articolo 2051 del Codice civile stabilisce un regime di responsabilità oggettiva per chi ha in custodia una cosa, nel caso in cui questa causi danno a terzi.
Questa responsabilità si estende anche alle insidie e trabocchetti presenti su strade, marciapiedi o altri luoghi pubblici.
Come più volte puntualizzato dalla Suprema corte di Cassazione, l'ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.
L'amministrazione è sollevata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non pagina 4 di 7 conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Come specificato dal Giudice di prime cure, va affermata la responsabilità del CP_2
appellato giacché nella zona ove si verificava l'infortunio non era segnalato il dissesto causa dell'infortunio.
Il motivo unico di appello della predetta sentenza riguarda la valutazione del danno operata dal giudice di prime cure, che decideva la causa secondo equità senza motivare il procedimento logico assunto di attribuzione del giorni conteggiati per il calcolo liquidatorio delle lesioni subite
Veniva, nell'ambito del presente giudizio, espletata CTU medico-legale in persona del
Dott. . Persona_2
Questi affermava a chiare lettere che c'è stato un nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra la dinamica dell'incidente avvenuto il 12/04/14 e la patologia al ginocchio destro, identificantesi nella sola ferita lacera e senza alcun interessamento dell'articolazione del ginocchio destro.
Precisava, inoltre, che la dinamica dell'incidente fa ben comprendere la ferita lacera sopra il ginocchio destro e senza che ci fosse alcun danno o complicazione a carico di questa articolazione e neanche su altri distretti, segmenti o articolazioni in altri punti del suo corpo. Sottolineava, poi, che, dopo il primo accesso all'Ospedale di Eboli, non ci fu nessun'altra osservazione medica o accertamento o visita specialistica, così che il minore riprese ben presto la sua normale attività di studente e ludica.
Terminava, pertanto, riconoscendo un danno biologico dell'1% e n. 3 gg di inabilità totale e n. 7 gg di inabilità temporanea parziale al 25%.
pagina 5 di 7 La domanda risarcitoria va accolta nella misura indicata dagli appellanti in atto di comparsa conclusionale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte appellante, riforma la sentenza n. 125/2017 pubblicata in data 31/01/2017 e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
appellato al risarcimento delle lesioni subite che si quantifica nella somma di € 947,30 oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo;
- condanna il al versamento, in favore degli appellanti, delle Controparte_2
spese di lite e onorari che si liquidano in € 662,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonietta Cataldo, antistatario;
- pone le spese di CTU a carico di parte appellata soccombente.
Salerno 28 Apr. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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