Art. 77. (Norma abrogativa)
Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, l'articolo 5, secondo comma , della legge 24 settembre 1971, n. 820 , ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, l'articolo 5, secondo comma , della legge 24 settembre 1971, n. 820 , ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.