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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 696/2021
Udienza del 09/01/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice e per la parte conve- Parte_1 nuta nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione Controparte_1 delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nel procedimento N. R.G. 696/2021 promosso da:
C.F. , rappresentata e di- Parte_1 C.F._1 fesa dall'avv. CALZOLARI PAOLA;
- parte attrice - contro
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CAVIGLIA GIOVANNI;
- parte convenuta -
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c.
Conclusioni parte attice: “IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare che la sig.ra
non ha adempiuto all'obbligazione di ritrasferire al signor Controparte_1 Parte_2 l'immobile sopra descritto e per l'effetto - Emettere contro la sig.ra ,
[...] Controparte_1 C.F. e in favore del signor C.F. C.F._2 Parte_1
, sentenza che, ex art. 2932 c.civ., trasferisca al signor C.F._1 Parte_2 ll'immobile sopra descritto sito nel Comune di Pescia (P
[...] della Libertà n.3 identificato al Catasto Fabbricati del comune di Pescia (PT) in foglio di mappa 89 dai mappali graffati 197 sub. 4 e 235 sub.
8. IN VIA SUBORDINATA - e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del petitum formulato in via principale, comunque disporre con sentenza a carico alla sig.ra la restituzione, al signor Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 48.660 ila seicentosessanta/0
[...] teressi e rivalutazione, dalla stessa ricevuta a titolo di mutuo tra privati da parte dell'attore per l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Pescia (PT) in via Martiri della Libertà n.3 identificato al Catasto Fabbricati del comune di Pescia (PT) in foglio di mappa 89 dai mappali graffati 197 sub. 4 e 235 sub.
8. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa sia in caso di accoglimento delle domande in via principale che subordinata.”
Conclusioni parte convenuta: “che l'On.le Tribunale adito voglia, contrariis reiec- tis: a) rigettare le avverse domande tutte perchè infondate in fatto ed inammissibili in diritto, giusta premessa;
b) accertare dichiarare e riconoscere che nessun patto fiduciario è mai in- tercorso tra le parti, e conseguentemente e per l'effetto, accertare dichiarare e riconoscere che l'acquisto dell'immobile, sito in Pescia (PT), via dei Maritiri della libertà n. 3, effettuato da parte dell'attore e l'intestazione del predetto bene alla convenuta integrano una donazione
2 indiretta del detto bene immobile, giusta premessa;
c) ammettere gli opportuni mezzi istruttori che saranno articolati nei modi e termini di legge;
d) con vittoria di spese e compensi del giudizio.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto che nel gennaio del 2018 aveva deciso Parte_1 di acquistare assieme a con la quale, all'epoca intratteneva rela- Controparte_1 zione sentimentale, un immobile sito in Pescia che veniva poi acquisto dallo stesso ma intestato, in base ad un accordo fiduciario scritto di ritrasferimento al primo a sua semplice richiesta, alla Detta decisione era state dettata dal fatto che, CP_1 all'epoca dell'acquisto, l'uomo aveva voluto non intestarsi il bene a causa di un periodo di tensione finanziaria della propria ditta. Il documento contenente l'ac- cordo intercorso era custodito presso l'abitazione in questione. Nel mese si maggio
- giungo 2019, essendosi ormai conclusa la convivenza tra le parti, l'attore aveva chiesto alla convenuta la restituzione dell'immobile, ma senza alcun esito. Alla luce di ciò, ha rilevato l'attore che i quattro assegni per pagare l'immobile erano stati emessi dal conto corrente intestato alla sua parente sul quale l'at- Persona_1 tore aveva la delega ad operare, avendo ricevuto da questa una donazione proprio per acquistare l'immobile; stesso discorso per l'assegno versato al mediatore della compravendita e le altre spese per effettuare lavori sull'immobile. A parere dell'at- tore, alla luce della giurisprudenza, per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non
è richiesta la forma scritta ad substantiam, con conseguente piena legittimità della richiesta ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere la restituzione del bene. Peraltro, in denegata ipotesi di non qualificazione giudiziaria dei rapporti fra le parti come tu- telabili ex art 2932 c.c., il denaro versato dall'attore per l'acquisto dell'immobile in assenza di animus donandi, dovrebbe considerarsi un contratto di mutuo tra pri- vati, sanzionabile con l'obbligo di restituzione di capitali, interessi e spese a carico della convenuta.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che l'immobile costituirebbe un atto di liberalità dell'attore nei confronti della convenuta, volto a dimostrare la serietà e l'impegno assunto con la stessa nel costituire una nuova famiglia, non negando che le trattative per l'acqui- sto venivano curate principalmente dall'attore e che il prezzo dell'acquisto dell'im- mobile era stato dallo stesso corrisposto proprio in detta ottica. Per quanto ri- guarda l'accordo fiduciario, ha negato che tra le parti fosse stata stipulata una scrittura privata con la quale la stessa si obbligava a ritrasferire il bene immobile confermando che era volontà dell'attore acquistare l'immobile per destinarlo ad abitazione della convenuta e della di lei figlia disabile. Con riguardo alla domanda 3 subordinata volta a qualificare il rapporto tra le parti come un contratto di mutuo mentre di nessun indebito arricchimento si potrebbe parlare, difettandone gli ele- menti costitutivi.
2.- La domanda articolate in via principale dall'attore attiene alla prova di un accordo fiduciario intercorso con la parte convenuta, volto a fare risultare quest'ultima intestataria fittizia dell'immobile ma soprattutto volto a far nascere sulla stessa un obbligo di ritrasferimento della proprietà in capop all'attore. Sotto il primo aspetto, si osserva che “in tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi
o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato” (Cass. 2 luglio 2015, n. 13634). In altri termini, affinché si possa provare che il vero inte- statario dell'immobile fosse , imprescindibile sarebbe stato Parte_1 un documento scritto da cui questa qualità risultasse evidente;
tuttavia, il docu- mento sottoscritto dalla convenuta attestante sia l'intestazione fittizia sia il conse- guente obbligo di retroversione della proprietà è stato tardivamente allegato da parte attrice con la terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.., con la conseguenza che di esso non può essere tenuto di conto.
Venendo alla domanda in subordine avanzata dall'attore, deve darsi atto del fatto che la parte convenuta non ha contestato che il prezzo dell'acquisto sia stato integralmente corrisposto dall'attore avendo viceversa ritenuto che si sarebbe trat- tato di donazione, in questo modo implicitamente ammettendo che il prezzo non era stato dalla stessa corrisposto.
Tuttavia, non si può non considerare come lo spirito di liberalità ha, per così dire, essenza evanescente, dal momento che chiunque al fine di opporsi alla richie- sta di restituzione di una res potrebbe sempre sostenere che il richiedente gliela avesse consegnata per spirito di liberalità; quel che si vuol dire è che proprio per la sua natura la causa di liberalità presuppone la mancanza di qualsiasi causa giuridicamente nominata e costituisce, nella sua “essenzialità” la più facile giusti- ficazione che un soggetto può opporre alla richiesta di restituzione.
Ciò premesso, si deve evidenziare che l'elargizione liberale è stata eseguita in costanza di una unione sentimentale e ciò può evocare l'istituto della obbliga- zione naturale che per sua natura esclude qualsiasi obbligo restitutorio. In merito,
“le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con
4 la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente
"more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della fa- miglia configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del 'solvens'” (Cass. 13 giugno 2023, n.
16864).
Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita dalla convenuta né in re- lazione ai bisogni della famiglia, né ai requisiti di proporzionalità ed adeguatezza né infine sulle condizioni sociali dell'attore che possano giustificare la mancata restituzione.
Da ciò consegue che dovrà restituire a Controparte_1 Parte_3 dro la somma di 48.660,00 che, essendo debito di valuta, produrrà interessi legali dalla data del rogito fino al saldo.
Per quanto attiene alle spese di giudizio esse devono essere poste a carico della parte convenuta secondo la liquidazione nel medio di cui al dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea:
- condanna a restituire a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 48.600,00 oltre interessi legali dalla data del rogito al saldo;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori come per legge. Controparte_2
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
09/01/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
5
RGN. N. 696/2021
Udienza del 09/01/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice e per la parte conve- Parte_1 nuta nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione Controparte_1 delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nel procedimento N. R.G. 696/2021 promosso da:
C.F. , rappresentata e di- Parte_1 C.F._1 fesa dall'avv. CALZOLARI PAOLA;
- parte attrice - contro
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CAVIGLIA GIOVANNI;
- parte convenuta -
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c.
Conclusioni parte attice: “IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare che la sig.ra
non ha adempiuto all'obbligazione di ritrasferire al signor Controparte_1 Parte_2 l'immobile sopra descritto e per l'effetto - Emettere contro la sig.ra ,
[...] Controparte_1 C.F. e in favore del signor C.F. C.F._2 Parte_1
, sentenza che, ex art. 2932 c.civ., trasferisca al signor C.F._1 Parte_2 ll'immobile sopra descritto sito nel Comune di Pescia (P
[...] della Libertà n.3 identificato al Catasto Fabbricati del comune di Pescia (PT) in foglio di mappa 89 dai mappali graffati 197 sub. 4 e 235 sub.
8. IN VIA SUBORDINATA - e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del petitum formulato in via principale, comunque disporre con sentenza a carico alla sig.ra la restituzione, al signor Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 48.660 ila seicentosessanta/0
[...] teressi e rivalutazione, dalla stessa ricevuta a titolo di mutuo tra privati da parte dell'attore per l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Pescia (PT) in via Martiri della Libertà n.3 identificato al Catasto Fabbricati del comune di Pescia (PT) in foglio di mappa 89 dai mappali graffati 197 sub. 4 e 235 sub.
8. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa sia in caso di accoglimento delle domande in via principale che subordinata.”
Conclusioni parte convenuta: “che l'On.le Tribunale adito voglia, contrariis reiec- tis: a) rigettare le avverse domande tutte perchè infondate in fatto ed inammissibili in diritto, giusta premessa;
b) accertare dichiarare e riconoscere che nessun patto fiduciario è mai in- tercorso tra le parti, e conseguentemente e per l'effetto, accertare dichiarare e riconoscere che l'acquisto dell'immobile, sito in Pescia (PT), via dei Maritiri della libertà n. 3, effettuato da parte dell'attore e l'intestazione del predetto bene alla convenuta integrano una donazione
2 indiretta del detto bene immobile, giusta premessa;
c) ammettere gli opportuni mezzi istruttori che saranno articolati nei modi e termini di legge;
d) con vittoria di spese e compensi del giudizio.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto che nel gennaio del 2018 aveva deciso Parte_1 di acquistare assieme a con la quale, all'epoca intratteneva rela- Controparte_1 zione sentimentale, un immobile sito in Pescia che veniva poi acquisto dallo stesso ma intestato, in base ad un accordo fiduciario scritto di ritrasferimento al primo a sua semplice richiesta, alla Detta decisione era state dettata dal fatto che, CP_1 all'epoca dell'acquisto, l'uomo aveva voluto non intestarsi il bene a causa di un periodo di tensione finanziaria della propria ditta. Il documento contenente l'ac- cordo intercorso era custodito presso l'abitazione in questione. Nel mese si maggio
- giungo 2019, essendosi ormai conclusa la convivenza tra le parti, l'attore aveva chiesto alla convenuta la restituzione dell'immobile, ma senza alcun esito. Alla luce di ciò, ha rilevato l'attore che i quattro assegni per pagare l'immobile erano stati emessi dal conto corrente intestato alla sua parente sul quale l'at- Persona_1 tore aveva la delega ad operare, avendo ricevuto da questa una donazione proprio per acquistare l'immobile; stesso discorso per l'assegno versato al mediatore della compravendita e le altre spese per effettuare lavori sull'immobile. A parere dell'at- tore, alla luce della giurisprudenza, per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non
è richiesta la forma scritta ad substantiam, con conseguente piena legittimità della richiesta ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere la restituzione del bene. Peraltro, in denegata ipotesi di non qualificazione giudiziaria dei rapporti fra le parti come tu- telabili ex art 2932 c.c., il denaro versato dall'attore per l'acquisto dell'immobile in assenza di animus donandi, dovrebbe considerarsi un contratto di mutuo tra pri- vati, sanzionabile con l'obbligo di restituzione di capitali, interessi e spese a carico della convenuta.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che l'immobile costituirebbe un atto di liberalità dell'attore nei confronti della convenuta, volto a dimostrare la serietà e l'impegno assunto con la stessa nel costituire una nuova famiglia, non negando che le trattative per l'acqui- sto venivano curate principalmente dall'attore e che il prezzo dell'acquisto dell'im- mobile era stato dallo stesso corrisposto proprio in detta ottica. Per quanto ri- guarda l'accordo fiduciario, ha negato che tra le parti fosse stata stipulata una scrittura privata con la quale la stessa si obbligava a ritrasferire il bene immobile confermando che era volontà dell'attore acquistare l'immobile per destinarlo ad abitazione della convenuta e della di lei figlia disabile. Con riguardo alla domanda 3 subordinata volta a qualificare il rapporto tra le parti come un contratto di mutuo mentre di nessun indebito arricchimento si potrebbe parlare, difettandone gli ele- menti costitutivi.
2.- La domanda articolate in via principale dall'attore attiene alla prova di un accordo fiduciario intercorso con la parte convenuta, volto a fare risultare quest'ultima intestataria fittizia dell'immobile ma soprattutto volto a far nascere sulla stessa un obbligo di ritrasferimento della proprietà in capop all'attore. Sotto il primo aspetto, si osserva che “in tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi
o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato” (Cass. 2 luglio 2015, n. 13634). In altri termini, affinché si possa provare che il vero inte- statario dell'immobile fosse , imprescindibile sarebbe stato Parte_1 un documento scritto da cui questa qualità risultasse evidente;
tuttavia, il docu- mento sottoscritto dalla convenuta attestante sia l'intestazione fittizia sia il conse- guente obbligo di retroversione della proprietà è stato tardivamente allegato da parte attrice con la terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.., con la conseguenza che di esso non può essere tenuto di conto.
Venendo alla domanda in subordine avanzata dall'attore, deve darsi atto del fatto che la parte convenuta non ha contestato che il prezzo dell'acquisto sia stato integralmente corrisposto dall'attore avendo viceversa ritenuto che si sarebbe trat- tato di donazione, in questo modo implicitamente ammettendo che il prezzo non era stato dalla stessa corrisposto.
Tuttavia, non si può non considerare come lo spirito di liberalità ha, per così dire, essenza evanescente, dal momento che chiunque al fine di opporsi alla richie- sta di restituzione di una res potrebbe sempre sostenere che il richiedente gliela avesse consegnata per spirito di liberalità; quel che si vuol dire è che proprio per la sua natura la causa di liberalità presuppone la mancanza di qualsiasi causa giuridicamente nominata e costituisce, nella sua “essenzialità” la più facile giusti- ficazione che un soggetto può opporre alla richiesta di restituzione.
Ciò premesso, si deve evidenziare che l'elargizione liberale è stata eseguita in costanza di una unione sentimentale e ciò può evocare l'istituto della obbliga- zione naturale che per sua natura esclude qualsiasi obbligo restitutorio. In merito,
“le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con
4 la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente
"more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della fa- miglia configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del 'solvens'” (Cass. 13 giugno 2023, n.
16864).
Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita dalla convenuta né in re- lazione ai bisogni della famiglia, né ai requisiti di proporzionalità ed adeguatezza né infine sulle condizioni sociali dell'attore che possano giustificare la mancata restituzione.
Da ciò consegue che dovrà restituire a Controparte_1 Parte_3 dro la somma di 48.660,00 che, essendo debito di valuta, produrrà interessi legali dalla data del rogito fino al saldo.
Per quanto attiene alle spese di giudizio esse devono essere poste a carico della parte convenuta secondo la liquidazione nel medio di cui al dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea:
- condanna a restituire a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 48.600,00 oltre interessi legali dalla data del rogito al saldo;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori come per legge. Controparte_2
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
09/01/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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